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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 301/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 difeso e rappresentato dagli avvocati Elena Capone e Federica Prevelato
- ricorrente -
contro
CP_1 con proc. dom. in Venezia avv.to Sergio Aprile, come da procura generale alle liti notarile in atti
- resistente - in punto: REDDITO CITTADINAZA CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
FATTO CP_ Con ricorso depositato il 15.2.2024 il ricorrente ha agito nei confronti dell' chiedendo l' accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “ In via principale 1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. straniero titolare di permesso lungo-soggiornante CE e con residenza in Italia ad Parte_1 avere il reddito di cittadinanza. In subordine Dichiarare il carattere discriminatorio per i motivi in fatto e diritto della condotta dell di Chioggia. Per l'effetto 2. Revocare il provvedimento dell con cui CP_1 CP_1 dichiara la revoca/decadenza e chiede al ricorrente la restituzione dell'importo di euro;
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4. Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni ed azioni”.
Premesso di essere cittadino marocchino, residente in [...], presente regolarmente in Italia dal 2008 e titolare di permesso di soggiornante di lungo-periodo CE, e di avere inizialmente ottenuto su domanda presentata nel marzo 2019 il reddito di cittadinanza, riferisce di avere il 02 dicembre CP_ 2023 ricevuto comunicazione dell' di Chioggia di revoca/decadenza dal beneficio disposte con provvedimento 31/03/2021, peraltro mai ricevuto, per “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co1, a) L.26/2019 – non ha risieduto per almeno 10 anni” e di richiesta di restituzione di quanto ricevuto da aprile 2029 a settembre 2020 per complessivi euro 8.561,12 Impugna tale provvedimento, e chiede l' accertamento del proprio diritto ad ottenere il reddito di
Cittadinanza, allegando di essere stato in Italia dapprima ospite dal 2008 al 2011 quando si è iscritto all'anagrafe del comune di Chioggia e di potere dimostrare l' effettiva presenza in Italia dal 2009 ad oggi in quanto lavoratore (all. 4 certificato anagrafico, estratto conto previdenziale); in subordine fonda la domanda sul principio comunitario di non discriminazione.
CP_ L' si è costituito sostenendo l'infondatezza della pretesa .
La causa, istruita documentalmente, all' odierna udienza da remoto via teams è stata discussa e all' esito
è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va accolto in quanto dalla documentazione in atti risulta lo svolgimento in Italia da parte del ricorrente di attività lavorativa regolarizzata dall' 1.4.2009 di cui negli ultimi due anni antecedenti la presentazione, il 26.3.2019, della domanda di reddito di cittadinanza nei seguenti termini:
come da estratto contributivo doc 4 ric , preceduto dalla presenza in Itala in base al decreto flussi come lavoratore stagionale dal 5.12.2007 al 4.6.2008, attestato dal visto di ingresso apposto al passaporto esibito all' udienza 16.7.2024 e prodotto in pct il 24.7.2024 .
Ne deriva la prova della permanenza in Italia al momento della presentazione della domanda il
26.3.2019 per almeno 10 anni e in via continuativa nei due anni antecedenti la domanda come previsto dall'art. 2 L. 26/2019.
Atteso dunque il riscontro in ordine all' unico requisito in contestazione, il ricorso va accolto.
Spese di lite rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente ad avere il reddito di cittadinanza come da domanda 26.3.2019 e dichiara per l' effetto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio e richiesta di CP_1 restituzione di euro 8.561,12; CP_
2) condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori, in euro
1.250,00 .
Così deciso in Venezia, 4.3.2025
Il Giudice