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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2024, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1259/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1259/2023, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F. ; elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliate in Milano, Via Brera, 5, presso lo studio dell'avv. Mario Franzosi, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luigi Mansani, all'avv. Vincenzo Jandoli e all'avv. Dario Palmas;
appellanti
CONTRO
, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede in Reinhard- CP_1
Wirtgen Straße 2, 53578 Windhagen, Germania, elettivamente domiciliata in Milano, via Brera n.
pagina 1 di 3 6, presso lo studio dell'avv. Luca Trevisan, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gabriele Cuonzo, all'avv. Giulia Affer e all'avv. Lorenzo Battarino;
appellata
Avente ad oggetto: brevetti
Sulle seguenti conclusioni congiunte
“ , unitamente a e chiedono CP_1 Parte_1 Parte_2
congiuntamente che Codesta Ecc.ma Corte dichiari con sentenza – in riforma della sentenza di
prime cure – la cessazione della materia del contendere, con adozione di ogni pronuncia conseguente e con integrale compensazione delle spese di lite”.
Premesso che:
1. e Parte_1 Controparte_2
hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_2
sentenza n. 1026/2023 resa in data 9.06.2022 – 8.02.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia d'impresa e affidato a sei motivi.
2. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello CP_1
principale, proponendo otto motivi di appello incidentale.
3. Con istanza congiunta depositata in data 18 ottobre 2024, le parti danno atto di avere raggiunto un accordo transattivo, nell'ambito del quale, tra l'altro, si sono impegnate a chiedere, in riforma della sentenza di primo grado, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate, non avendo più interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale per aver interamente regolato i rapporti sottostanti.
Ritenuto che:
pagina 2 di 3 4. l'istanza in esame sia meritevole di accoglimento, avendo le parti regolato i loro rapporti mediante accordo transattivo, tale che “il nuovo assetto pattizio si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato”1.
5. Pertanto, la sentenza di primo grado viene riformata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate da Parte_1
[...] Controparte_2 Parte_2
e in data 18.10.2024 e in integrale riforma della
[...] CP_1
sentenza n. 1026/2023 resa in data 9.06.2022 – 8.02.2023, dal Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in materia d'impresa, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., Sez. L, sentenza 3 marzo 2003, n. 3122.
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, sentenza 3 marzo 2006, n. 4714, con la quale si è ribadito il seguente principio di diritto:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio”. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa in persona dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1259/2023, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
(C.F. ; elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliate in Milano, Via Brera, 5, presso lo studio dell'avv. Mario Franzosi, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Luigi Mansani, all'avv. Vincenzo Jandoli e all'avv. Dario Palmas;
appellanti
CONTRO
, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede in Reinhard- CP_1
Wirtgen Straße 2, 53578 Windhagen, Germania, elettivamente domiciliata in Milano, via Brera n.
pagina 1 di 3 6, presso lo studio dell'avv. Luca Trevisan, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Gabriele Cuonzo, all'avv. Giulia Affer e all'avv. Lorenzo Battarino;
appellata
Avente ad oggetto: brevetti
Sulle seguenti conclusioni congiunte
“ , unitamente a e chiedono CP_1 Parte_1 Parte_2
congiuntamente che Codesta Ecc.ma Corte dichiari con sentenza – in riforma della sentenza di
prime cure – la cessazione della materia del contendere, con adozione di ogni pronuncia conseguente e con integrale compensazione delle spese di lite”.
Premesso che:
1. e Parte_1 Controparte_2
hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_2
sentenza n. 1026/2023 resa in data 9.06.2022 – 8.02.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione
Specializzata in materia d'impresa e affidato a sei motivi.
2. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello CP_1
principale, proponendo otto motivi di appello incidentale.
3. Con istanza congiunta depositata in data 18 ottobre 2024, le parti danno atto di avere raggiunto un accordo transattivo, nell'ambito del quale, tra l'altro, si sono impegnate a chiedere, in riforma della sentenza di primo grado, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate, non avendo più interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale per aver interamente regolato i rapporti sottostanti.
Ritenuto che:
pagina 2 di 3 4. l'istanza in esame sia meritevole di accoglimento, avendo le parti regolato i loro rapporti mediante accordo transattivo, tale che “il nuovo assetto pattizio si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato”1.
5. Pertanto, la sentenza di primo grado viene riformata, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:
- in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate da Parte_1
[...] Controparte_2 Parte_2
e in data 18.10.2024 e in integrale riforma della
[...] CP_1
sentenza n. 1026/2023 resa in data 9.06.2022 – 8.02.2023, dal Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata in materia d'impresa, dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ., Sez. L, sentenza 3 marzo 2003, n. 3122.
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, sentenza 3 marzo 2006, n. 4714, con la quale si è ribadito il seguente principio di diritto:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio”. pagina 3 di 3