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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1889/2025 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(NA) il 28 maggio 1970; rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cerrone come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Brigata Reggio n. 32
- attore - contro
, C.F. nata a [...] il 28 CP_1 C.F._2 gennaio 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Paola Soragni come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale dei Mille n. 22
- convenuta - con l'intervento del
1 di 21 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDE che l'intestato Tribunale, previa convocazione dei coniugi/delle parti avanti a sé, voglia così statuire
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 08/09/2006 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Cetara (SA) al n. 35, parte seconda, serie A, anno 2006.
- Ordinare al Comune di Cetara (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare quanto disposto con la citata sentenza di separazione e dunque così provvedere: e Parte_1 CP_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di porre la propria residenza dove crederanno opportuno, e con l'obbligo di dare comunicazione di ogni variazione all'altro coniuge a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria;
la figlia minore _1 continuerà ad essere affidata al Servizio Sociale competente per territorio (Polo Ovest di Reggio Emilia) con collocazione e mantenimento della sua dimora preferenziale e della sua residenza anagrafica presso il padre in Reggio Emilia, via Cipriani, 18. Il
Servizio Sociale competente per territorio (Polo Ovest di Reggio
Emilia) continuerà a regolare gli incontri tra la madre e la figlia minore nelle forme e con i tempi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse della minore e a svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, come da incarico già conferito dal Tribunale di Reggio Emilia in sede di separazione personale dei
2 di 21 coniugi;
le spese di carattere straordinario, tra cui a titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, ricreative, ludiche e sportive che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze della figlia minore , per tali intendendosi quelle previste dal _1
Protocollo di intesa per le spese extra assegno adottato dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 13/06/2023, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del sig. Parte_1
e del 30% a carico della sig.ra dovrà CP_1 CP_1 versare come mantenimento per la figlia minore € Persona_2
150,00 al mese. Ordinare, anche tramite un'agenzia immobiliare la vendita – eventualmente all'asta - dell'unità immobiliare già adibita a domicilio coniugale, posta in Reggio Emilia, via F.lli Bandiera n.
12/7, di proprietà di entrambe in ragione del 50% ciascuna;
il ricavato verrà diviso in parti uguali, al netto delle spese di vendita che graveranno su entrambe in parti uguali;
il mobilio presente nell'unità immobiliare già adibita a domicilio coniugale, verrà suddiviso al momento della vendita secondo accordi che gli stessi prenderanno direttamente;
condannare la sig.ra a CP_1 corrispondere al sig. , la somma omnicomprensiva Parte_1 di € *11.450,00 (undicimilaquattrocentocinquanta/00) quale ristoro per le spese dal medesimo anticipate fino al 21.5.2025, come da documentazione allegata (cfr doc. 4), per gli oneri condominiali e le spese vive anticipate per le utenze della casa coniugale attualmente occupata dalla medesima, nonché per il mantenimento della figlia minore così come previsto nella sentenza di _1 separazione;
condannare a rifondere a CP_1 Pt_1
la metà dell'ipotetico canone di locazione dell'immobile di
[...]
Via Fratelli Bandiera di Reggio Emilia (euro 750 mese come da stima che si produce in copia cfr. doc. 4), che occupa e CP_1 dunque pari ad € 375,00 mese a carico di a partire CP_1 dalla data della separazione – ossia 11.1.2024, fino all'effettivo rilascio dell'abitazione predetta.
3 di 21 - Vinte le spese di lite oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, così disporre:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 8 settembre 2006 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cetara (SA) al numero 35, parte seconda, serie A, anno 2006.
2) La figlia minore è affidata al servizio sociale competente, _1 con collocazione preferenziale presso il padre;
3) potrà vedere la madre liberamente, in modo non protetto, _1 almeno tre volte a settimana, nei modi ritenuti opportuni dell'assistenti sociali, compatibilmente agli impegni scolastici della minore;
4) Le spese straordinarie le spese ordinarie per il mantenimento della minore saranno a carico esclusivamente del padre.
5) Ogni altra richiesta economica da parte di controparte rigettata.
6) Vittoria di spese competenze ad orari di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, Pt_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con nonché la conferma delle condizioni della CP_1 separazione stabilite con la sentenza n. 60/2024 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 11 gennaio 2024, ossia l'affidamento della loro figlia minore (nata il [...]) ai _1
Servizi sociali, il collocamento della stessa presso di sé, la regolamentazione degli incontri con la madre rimessa all'Ente affidatario e un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 150,00 al mese, oltre al 30% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 9 CP_1 settembre 2025, aderendo alle domande di divorzio, di affidamento della minore ai Servizi sociali e di collocamento della stessa presso il
4 di 21 padre, ma chiedendo di poter incontrare la figlia liberamente almeno tre volte a settimana nei modi ritenuti opportuni dai Servizi sociali ed opponendosi a tutte le richieste economiche della controparte.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 11 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 9 ottobre 2025 venivano sentite le parti personalmente, veniva esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione veniva, altresì, ascoltata la figlia minore.
Acquisita medio tempore un'altra relazione da parte dei Servizi sociali, alla successiva udienza del 4 dicembre 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
5 di 21 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Cetara
(SA) in data 8 settembre 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 60/2024 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 gennaio 2024
(pubblicata in data 12 gennaio 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 14 anni. _1
2.1. Quanto al regime di affidamento e collocamento, le parti hanno chiesto concordemente la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione, risalente al gennaio 2024, allorquando era stato
6 di 21 disposto l'affidamento della minore ai Servizi sociali ed il suo collocamento prevalente presso il padre.
Tali determinazioni erano state assunte in ragione dell'incapacità della madre di controllarsi e astenersi da impulsi violenti nell'esercizio del suo potere/dovere di educazione: in particolare, dalla lettura delle motivazioni della sentenza risulta che (i) durante la convivenza matrimoniale, la donna aveva aggredito fisicamente la figlia in due occasioni, una dandole uno schiaffo che l'aveva portata a sbattere la testa su un tavolo ed a cadere a terra tanto da procurarsi una tumefazione alla fronte, e l'altra, a fronte del rifiuto della minore di lavarsi i denti, sbattendole la faccia sul lavandino tanto da romperle un dente, e in più occasioni l'aveva offesa pesantemente apostrofandola come “troia”, “puttana”, “ti uccido”, “zoccola”, (ii) affetta da un disturbo ossessivo-compulsivo, aveva imposto ai congiunti un protocollo igienico che li obbligava, prima di entrare in casa, a svestirsi e rimanere con gli indumenti intimi, a seguire poi percorsi obbligati e a collocare in posto preciso gli indumenti
“contaminati”, (iii) durante i colloqui con gli assistenti sociali, in più occasioni, la donna aveva aggredito la figlia, oltre al marito, (iv) la madre aveva esposto la minore a uno stress emotivo e a pressioni che ne avevano determinato una condizione di forte instabilità e di pesante insicurezza, (v) la minore aveva da sempre manifestato un atteggiamento di alternanza nella relazione con la madre, che, dopo la separazione di fatto dei genitori, la portava in alcuni periodi a visitare frequentemente la casa materna, dove trascorreva alcune ore con la madre, e in altri momenti a rifiutarsi di scendere dall'auto davanti alla casa della madre, negandosi anche per alcuni giorni o intere settimane agli incontri.
Nella relazione d'aggiornamento trasmessa dai Servizi sociali, agli atti del giudizio, si legge:
«Nel 2022 e nei primi mesi del 2023 gli incontri madre-figlia, che avvenivano in forma protetta, sono proseguiti in modo funzionale
7 di 21 all'evoluzione del loro rapporto, caratterizzato da vicinanza emotiva, confidenza, condivisione. La madre ha mostrato atteggiamenti complessivamente adeguati, nonostante la tendenza a manifestare comportamenti controllanti nei confronti della figlia (ad es. porre domande in modo insistente su vari aspetti di vita) ed a presentarsi con ritardo agli incontri.
Alla luce di questi elementi, il Servizio scrivente ha valutato la prosecuzione degli incontri madre-figlia in forma vigilata (prevedendo l'uscita dal luogo neutro insieme all'educatrice). Successivamente, dal febbraio 2024, la modalità è avvenuta in forma semi-libera
(l'educatrice era presente solo ad inizio e fine incontro). La minore ha mostrato un atteggiamento sereno e propositivo, il padre si è detto tranquillo del fatto che la figlia potesse trascorrere del tempo da sola con la madre, considerandolo come aspetto positivo nel percorso di rafforzamento del loro legame.
La madre ha mostrato un atteggiamento complessivamente positivo, seppur esprimendo alcune resistenze a svolgere gli incontri fuori dal luogo neutro, prediligendolo come sede principale. Ha, in parte, affrontato questo aspetto.
Ciononostante, le visite, a dispetto delle richieste della figlia e dei suggerimenti del Servizio, si sono, via via, limitate a luoghi in qui la madre dichiarava di sentirsi più a suo agio (ed es. un centro commerciale). La stessa ha manifestato inquietudine, ansia e rigidità, opponendosi a qualsiasi proposta di cambiamento, seppur funzionale all'evoluzione del rapporto con la minore. Ad esempio, ha rifiutato di recuperare gli incontri annullati (per malattia, visite mediche, ecc.), onde evitare variazioni nel giorno previsto da calendario o qualora le condizioni avessero minime modifiche (come ad es. prendere a _1 casa di un'amica). Ha, inoltre, negato cambiamenti di orari, utili anche per poter diversificare le attività svolte, ad esempio pranzare con la figlia. I ritardi sono risultati costanti, a volte anche di venti/trenta minuti, a fronte della durata complessiva dell'incontro
8 di 21 programmata ad un'ora e trenta. Dal riferito dell'educatrice, si _1 sarebbe mostrata piuttosto comprensiva ed accondiscendente di fronte alle richieste della madre, nonostante il desiderio di fare attività diverse. Solitamente, nel mese di agosto, le visite venivano sospese, a causa delle vacanze che vedevano entrambe o una delle due assenti dal territorio. Quest'anno, invece, avrebbe avuto la _1 possibilità di incontrare la madre due volte, ma quest'ultima avrebbe rifiutato, argomentando all'educatrice: “Meglio così, non si fa confusione”.
Inoltre, a settembre, quando sarebbero dovute riprendere le visite dopo la suddetta pausa estiva, la madre ha annullato gli appuntamenti per due volte consecutive. Ciononostante, i rapporti genitrice-figlia sono stati mantenuti attraverso contatti telefonici.
Negli ultimi colloqui con le scriventi (24/07/2025, 27/08/2025), la minore ha richiesto che gli incontri con la madre non venissero liberalizzati e che fosse possibile mantenere la presenza dell'educatrice, non solo ad inizio e a fine incontro, ma per l'intera durata, qualora sentisse la necessità di un supporto per rapportarsi con la figura materna (ad esempio in concomitanza con momenti di tensione). Ha espresso la volontà di non aumentare né la frequenza, né la durata degli stessi. La madre è sentita, tendenzialmente, come meno severa rispetto al padre e come più empatica, ma più controllante (“mi sta addosso”, “si arrabbia se non rispondo al telefono o ai messaggi”); riferisce di avere la capacità di _1 arginarla ma, talora, teme che la madre si irriti.
Con riferimento a quanto riportato nel Decreto Provvisorio
1094/21 vol 4559 cron, la Sig.ra “soffrirebbe da anni di CP_1 disturbo ossessivo compulsivo e fatica ad avere un rapporto equilibrato con la figlia con la quale si relaziona con modalità disfunzionali”, l'equipe integrata ha orientato la stessa sull'opportunità di rivolgersi autonomamente al Centro di Salute
Mentale per una eventuale presa in carico. Dopo un'iniziale resistenza
9 di 21 ed attraverso un lavoro con le operatrici, tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024, la stessa ha maturato consapevolezza dell'importanza che questo percorso avrebbe potuto rappresentare per lei. Tuttavia, dopo una prima visita psichiatrica, la madre ha disdetto il seguente appuntamento e non si è più rivolta a tale
Servizio. Alle scriventi non risulta, dal riferito della sig.ra CP_1 essere stato avviato da lei alcun percorso specialistico anche di natura privata, non riconoscendo un bisogno di aiuto in tale ambito e dichiarando di non riporvi fiducia.
La prosecuzione del progetto, delineato in base al mandato di
Codesta Autorità è stata, nell'ultimo anno, caratterizzata dall'acuirsi di difficoltà, in riferimento a! rapporto di collaborazione della sig.ra con il Servizio scrivente, che è venuto meno. La madre ha CP_1 assunto un atteggiamento accusatorio, oppositivo e, pertanto, ostacolante il percorso di cui sopra. Si è dichiarata contraria allo svolgimento degli incontri con le scriventi, restia a fissare gli appuntamenti, fino a non presentarsi alla convocazione effettuata dal
Servizio con raccomandata e messaggio wapp per il 02/09/2025. Ha, successivamente (15.09.25), contattato l'assistente sociale scrivente per chiedere un nuovo appuntamento, fissato per il 23.09.2025
Durante tale incontro, la madre ha tenuto un atteggiamento a tratti ostile e svalutante nei confronti del Servizio, ribadendo che, a suo parere, i colloqui con le scriventi sarebbero “una perdita di tempo”, non sarebbero utili a nessuno e che non vorrebbe incontrare l'equipe scrivente. Ha riportato che le operatrici non avrebbero bisogno avere informazioni su di lei e sul suo rapporto con , a _1 suo dire molto profondo. D'altro canto, ha dichiarato di volere che l'equipe continui a vedere la figlia perché, a suo parere, la stessa ne avrebbe bisogno, con riferimento alla funzione di monitoraggio e vigilanza sulle sue condizioni di vita e di benessere.
[...]
10 di 21 Al termine del colloquio, alla proposta di fissare un successivo appuntamento, la madre ha, inizialmente, rifiutato, riferendo che
“non serve”. Sollecitata ad una riflessione sulla necessità di proseguire il percorso per il bene della figlia, ha, infine, accettato.
Negli incontri con le scriventi, la madre ha avanzato la richiesta di liberalizzazione delle visite con la figlia. Come emerso dai colloqui con la minore e dalle osservazioni dell'educatrice degli incontri, la
Sig.ra ha espresso il suo pensiero anche alla figlia, in modo CP_1 insistente, instillando un senso di sfiducia verso il Servizio ed il percorso in essere. La minore ha riferito, durante un colloquio con la psicologa scrivente: “sono confusa, non so a chi credere”.
A marzo c.a., la psicologa scrivente ha svolto un colloquio congiunto con e la madre, con la finalità di un confronto _1 sull'andamento della loro relazione e su eventuali elementi di criticità su cui lavorare. La minore ha descritto i propri sentimenti di rabbia e sfiducia verso i genitori per quello che è accaduto in passato, ribadendo di non voler essere “messa in mezzo” alla loro conflittualità. Diversamente dalla figlia, la madre non è riuscita ad instaurare un dialogo costruttivo, manifestando in maniera inadeguata forte agitazione e rabbia ed assumendo un atteggiamento vittimistico. Ha riferito ad di essere in possesso di materiale (ad _1 es. audio) inerente eventi intercorsi in passato, che le metterà a disposizione dalla maggiore età. Nell'incontro semivigilato successivo, alla presenza dell'educatrice, la Sig.ra avrebbe colpevolizzato CP_1
per quanto accaduto, muovendo accuse di averla “tradita” con i _1
Servizi. Come riferito dall'educatrice, la madre avrebbe, infatti, concordato con la figlia, una serie di argomenti da trattare che la stessa non avrebbe rispettato.
Dai primi mesi del 2024, la minore stava svolgendo un percorso presso una psicologa privata che aveva dato esiti positivi. Attraverso questo lavoro, stava rielaborando la propria storia, lavorava sul _1 senso di colpa e l'idealizzazione della figura materna, sull'uscita dalla
11 di 21 triangolazione innescata dalla conflittualità dei genitori, sul prendere consapevolezza dei vissuti di rabbia verso entrambe le figure. Aveva spostato le proprie energie in maniera attiva sui compiti di sviluppo congrui all'età, investendo di più su sé stessa.
La minore ha sempre riconosciuto l'utilità della psicoterapia e la propria volontà di proseguirla con cadenza settimanale.
Da quanto riferito da e dall'educatrice degli incontri, a _1 madre, dopo un iniziale consenso, avrebbe recentemente messo in discussione con la figlia l'adeguatezza di tale percorso, manifestando atteggiamenti di discredito verso la figura professionale e dichiarando alla minore di essere in cerca di una nuova professionista. si è _1 detta confusa mettendo, inizialmente, in discussione la prosecuzione del percorso psicologico in atto. Tuttavia, dopo un periodo di riflessione, ha espresso la propria volontà di proseguire,
Ciononostante, la madre ha recentemente revocato il consenso al percorso, senza darne preventiva notizia alla figlia. L'informazione è stata riferita alla presente equipe dal padre della minore in data
10.09.2025, attraverso la condivisione di una mail inviata dalla specialista ad entrambi i genitori. In tale comunicazione, la psicologa riferiva importanti preoccupazioni per l'interruzione del percorso psicologico al fronte di una situazione di fragilità emotiva della paziente. Da tale condivisione è emersa anche che l'indicazione della specialista di darne comunicazione ai Servizi Sociali affidatari, affinché potessero valutare il prosieguo di un sostegno in favore della minore.
Al colloquio tenutosi con la madre il 23/09/2025, la stessa ha riferito alle scriventi di aver tolto il consenso al percorso perché non avrebbe avuto fiducia nella professionista che, a suo parere, “voleva fare la madre”, “era invischiata, non sapeva tenere i confini nella relazione” e “ha bisogno di fare supervisione”».
Sulla base di queste premesse, i Servizi sociali hanno così concluso:
12 di 21 «ad oggi emerge un disagio nella minore, che risulta ancora invischiata nelle vicende conflittuali dei genitori, dai quali si sente
“messa in mezzo”. Si rilevano vissuti di sfiducia verso le figure genitoriali, legate agli eventi del passato. Emerge, quindi, come molto importante la possibilità che possa proseguire il percorso _1 psicologico individuale, come da lei desiderato.
Anche alla luce del recente ritiro da parte della madre del consenso a tale attività, si riterrebbe opportuno, al fine di tutelare l'interesse della minore in un contesto altalenante e conflittuale, che il
Servizio Sociale affidatario o altra figura incaricata da Codesta
Autorità, possa avere mandati specifici sulle scelte inerenti i principali aspetti di vita della ragazza (ad esempio in ambito sanitario, scolastico, ricreativo, ecc.), qualora i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo o non venisse garantito il soddisfacimento delle esigenze inerenti il benessere di . _1
Sono emerse, infatti, difficoltà da parte della madre a rispettare gli spazi della figlia ed una tendenza ad inserirvisi in modo molto insistente e, talora, inappropriato nelle sue questioni di vita;
la minore viene, inoltre, coinvolta dalla medesima nelle vicende conflittuali e giudiziarie della coppia genitoriale, anche in riferimento ad eventi passati. Non si evince nella madre consapevolezza delle conseguenze che questi atteggiamenti potrebbero avere sulla figlia, condizionandola ed instillando un senso di colpa.
Ad oggi, le fragilità mostrate dalla sig.ra anche in ambito CP_1 psicologico, potrebbero avere una ricaduta negativa sul benessere della minore. A tale riguardo, sarebbe opportuno esplorare maggiormente questi aspetti, attraverso un percorso specialistico. Si ritiene necessario, inoltre, che la madre possa avvalersi di un sostegno per aiutarla nel rielaborare la propria storia ed i vissuti dolorosi (ad es. senso di colpa) che, ad oggi, creano in lei molta sofferenza.
13 di 21 Nonostante il forte affetto verso la figlia ed il desiderio di accompagnarla e di sostenerla, le difficoltà sopra riferite, porterebbero a prendere in considerazione l'adeguatezza della madre, ad oggi, nel poter prendere responsabilmente decisioni tutelanti la minore.
Rispetto al padre, che conserva, complessivamente, buone capacità accuditive, è necessaria la prosecuzione di un percorso di sostegno alla genitorialità, volto anche all'incremento delle capacità empatiche nei confronti della minore al fine di rapportarsi in modo più adeguato alle complesse esigenze della stessa, legate alla difficile storia di vita ed alla delicata fase adolescenziale.
Complessivamente, alla luce degli elementi ad oggi emersi, non sembrerebbe funzionale per il benessere della minore, una diversa collocazione abitativa.
In virtù degli elementi sopra riportati, risulta fondamentale proseguire con la regolamentazione da parte del Servizio del regime di visita della madre alla figlia».
Non paiono esservi dubbi – neppure tra le parti – sulla necessità di conferma l'affido della minore ai Servizi sociali e la collocazione della stessa presso il padre.
2.2. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita spettante alla madre, la cui regolamentazione, sulla base della sentenza di separazione, è demandata ai Servizi sociali affidatari, la convenuta ha chiesto la liberalizzazione degli incontri con la figlia, da svolgersi per tre volte a settimana, secondo le indicazioni dei Servizi sociali.
La minore , ascoltata all'udienza del 9 ottobre 2025, ha _1 dichiarato:
«Vivo a Reggio Emilia a casa di mio padre. Ho un buon rapporto con mio padre;
non sono troppo in confidenza con lui;
se ho bisogno di qualcosa, mi rivolgo a mia madre. Incontro mia madre in forma semi-libera per una volta a settimana;
incontriamo l'educatrice prima
14 di 21 e dopo l'incontro; principalmente incontro mia madre in un centro commerciale e poi la maggior parte delle volte mi reco a casa sua oppure andiamo a fare shopping. Il rapporto con mia madre è altalenante: riusciamo a comunicare su problemi miei personali, oppure amicizie e conoscenti, ma capita che litighiamo spesso per motivi familiari, ossia per la causa in Tribunale, gli assistenti sociali e la psicologa che avevo. So di essere stata convocata perché ne avevo fatto richiesta ai Servizi sociali;
la mia intenzione, che ho già comunicato alla mia psicologa, è di incontrare mia madre liberamente, ossia uscire io e lei per fare qualcosa insieme senza attendere gli incontri programmati e solo per un'ora e mezza. Ho raggiunto un livello di maturità tale da poter affrontare direttamente il rapporto con mia madre;
è un mio desiderio, che avevo da tanto;
ho atteso però per esprimerlo fino a quando non ho avuto piena fiducia in mia madre. Non vorrei avere dei giorni prestabiliti in cui incontrarla, ma vorrei prendere diretti accordi con lei. Non ne ho parlato con gli assistenti sociali, che non vedo quasi mai;
dopo il cambio dell'assistente sociale di riferimento, con cui avevo un buon rapporto, mi sembra di essere stata esclusa dal percorso. Pur avendo detto ai Servizi sociali di voler essere sentita dal giudice, non ho detto loro il motivo per evitare conflitti o discussioni con la psicologa e per evitare che facessero drammi sul fatto che cambio spesso idea».
I Servizi sociali, invitati ad esprimersi sulla liberalizzazione degli incontri richiesti dalla minore per la prima volta in quella sede, hanno svolto numerosi incontri con la minore ed i genitori per affrontare la tematica, restituendo una relazione, nella quale hanno evidenziato che:
«• ha confermato di trovarsi in una fase di vita positiva, di _1 essere molto soddisfatta del percorso scolastico da poco intrapreso, di avere buoni relazioni sociali e riscontri nell'attività sportiva di pallavolo. Ha riferito di una buona stabilità nel rapporto con il padre e di recenti interessi condivisi. Ha riportato entusiasmo per le
15 di 21 autonomie acquisite, adeguate in rapporto all'età (ad es. lo spostarsi da sola con l'utilizzo dei mezzi pubblici).
• È emersa l'impossibilità a svolgere gli incontri semiliberi con l'educatrice, in quanto la genitrice non ha dato disponibilità o non si è presentata senza darne comunicazione.
• La minore ha descritto il rapporto con la madre come talora altalenante, riferendo che la stessa porterebbe in modo insistente come argomento di discussione la sua insofferenza verso i Servizi, nonostante le ribadirebbe di voler essere lasciata fuori da tali _1 questioni. La minore si è detta molto affaticata da questa situazione, per lei molto stressate, dichiarando, in modo fermo, la propria volontà di incontrare liberamente la madre. A suo dire, un'organizzazione indipendente la renderebbe più serena e favorirebbe la prosecuzione di un rapporto più tranquillo con la stessa. , ad oggi, riterrebbe di aver imparato a rapportarsi con _1 le caratteristiche della figura materna e di avere sviluppato sufficienti strumenti per gestire alcuni comportamenti che possono rivelarsi eccessivi o disturbanti. A tale riguardo, ha portato alcuni esempi: limitare le chiamate, diradare i messaggi, arginare/stoppare le insistenze materne.
• Il padre non ha mosso obiezioni e si è dichiarato favorevole ad assecondare e sostenere la figlia in questa scelta, dicendosi disponibile ad operarsi per favorire il rapporto fra e la madre. _1
• In considerazione dell'importanza della volontà della minore e dei vari fattori contestuali, l'argomento è stato approfondito in modo in modo sereno e funzionale, ponderando temi quali aspetti positivi e facilitanti, aspettative, eventuali preoccupazioni, possibilità di gestione di eventuali difficoltà che potrebbero sopraggiungere.
Insieme ad , sì è concordata la possibilità di programmare _1 un'evoluzione degli incontri in tale direzione.
• In occasione dell'incontro da remoto con la madre svolto dall'assistente sociale scrivente ed alla presenza della sua legale
16 di 21 (06/11/2025), la stessa ha ribadito la sua volontà di vedere la figlia esclusivamente in forma libera. Alla stessa è stato proposto di effettuare un incontro finale di saluto con l'educatrice domiciliare e la figlia in data 13.11 al quale però la signora non ha dato disponibilità.
• Durante l'ultimo colloquio con la minore (11/11/2025), _1 ha riferito di avere incontrato liberamente la madre in qualche occasione (a casa della stessa o durante accompagnamenti all'attività sportiva). Ha dichiarato di non averlo comunicato al padre, in quanto avrebbe provato “vergogna”, non essendo abituata alla nuova organizzazione.
• Nel corso di un recente incontro con il Sig. Pt_1
(18/11/2025), questi ha confermato di non essere stato messo a conoscenza delle occasioni in cui madre e figlia si sarebbero incontrate, mostrando comprensione, visto il momento particolare e la necessità di instaurare nuove abitudini. Ha dichiarato di avere contattato la Sig.ra per organizzare in modo condiviso i CP_1 trasporti della figlia all'attività sportiva».
Sulla base di tali elementi i Servizi sociali hanno così integrato le valutazioni espresse nella precedente relazione:
«Durante il percorso intrapreso, la minore ha mostrato incertezza ed atteggiamento ondivago di pareri circa la modalità favorita di svolgimento delle visite con la madre. Questo, in relazione all'andamento della loro relazione.
Recentemente, la ragazza ha dichiarato di voler, ad oggi, incontrare liberamente la genitrice, in quanto vivrebbe con sofferenza e stanchezza lo stato attuale e sentirebbe di avere maturato competenze adeguate alla gestione del loro rapporto.
Alla luce di questo, il servizio, nell'ambito del mandato di regolamentazione degli incontri madre e figlia, si esprime in modo favorevole a portare avanti il progetto nella direzione richiesta dalla minore, nei modi e nei tempi più consoni al suo benessere ed al mantenimento di un rapporto funzionale con la madre.
17 di 21 Si ritiene importante proseguire l'attività di supporto costante ad
, con funzione di sostegno e di presidio rispetto alla tutela della _1 minore, alla sostenibilità degli incontri ed alla loro adeguatezza in base alle varie fasi di vita della ragazza ed allo stato di salute della madre.
Allo stesso modo, appare rilevante che il servizio scrivente mantenga contatti con entrambi i genitori, al fine di proseguire un percorso di monitoraggio e sostegno».
Orbene, nonostante l'atteggiamento altalenante della minore, il cui recente cambio di opinione sulle modalità di incontro con la madre pare, invero, essere condizionato, in parte dalla relazione instabile con la genitrice, in parte dalla volontà di assecondare le richieste della donna di avere minori ingerenze da parte dei Servizi sociali, nei confronti dei quali entrambe hanno in passato manifestato sfiducia ed intrattenuto rapporti non ottimali, in parte dal suo genuino desiderio di avere minori vincoli nella frequentazione della madre, ritiene il
Tribunale che, avuto riguardo alle conclusioni dei Servizi sociali ed alla sostanziale adesione del padre (cfr. verbale d'udienza del 4 dicembre 2025), possa essere accolta la domanda della convenuta, dovendo dunque disporsi che la madre possa vedere la figlia liberamente, secondo diretti accordi tra loro ed almeno tre volte a settimana, comunque sotto il monitoraggio da parte dell'Ente affidatario, che provvederà, se del caso, ad implementare gli incontri oppure a limitarli.
Quanto ai profili economici, il padre ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, che prevedono un contributo per il mantenimento della figlia a carico della madre in misura pari ad €
150,00 al mese, oltre al 30% delle spese straordinarie, mentre la madre ha chiesto di essere esonerata da qualsiasi obbligo contributivo.
È evidentemente fondata la richiesta del padre, atteso che, trascorsi meno di due anni dalla sentenza di separazione, l'unico
18 di 21 motivo addotto dalla convenuta a sostegno della sua domanda, ossia la assenza di «capacità economiche», è il medesimo che era già stato addotto in sede separativa e che, tuttavia, non aveva impedito, a fronte del suo stato di disoccupazione, di imporle comunque un assegno per il mantenimento della figlia, sul rilievo che il maggior reddito percepito dal padre non comporta affatto che la madre venga esonerata dall'obbligo di contribuire, a sua volta, alle esigenze della prole (Cass. 5481/2013) e che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. 24424/2013).
3. Sono inammissibili le ulteriori richieste del padre di vendita dell'ex casa coniugale in comproprietà, tramite agenzia immobiliare oppure all'asta, con suddivisione a metà del ricavato, e di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.450,00 per spese condominiali, per utenze e per il mantenimento pregresso della figlia nonché di un'indennità di occupazione dell'ex casa coniugale, corrispondente alla metà del valore locativo, perché vale il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale
(diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014,
Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
19 di 21 4. Tenuto conto dell'accordo delle parti sul regime di affido, sulla collocazione della minore e sulla disciplina delle visite col genitore non collocatario, ed avuto riguardo – da un lato – alla fondatezza della domanda dell'attore di riconoscimento di un contributo per il mantenimento della figlia e – dall'altro – alla inammissibilità di alcune domande dallo stesso proposte, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato ad [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Cetara (SA) in data 8 settembre 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2006 parte II serie A numero 35;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento della figlia minore al Servizio _1 sociale competente per territorio con l'incarico di:
− mantenere la minore collocata presso il padre;
− vigilare sulle condizioni di salute della minore, attuando se necessario ogni intervento di sostegno psicologico, educativo, formativo, ricreativo nell'interesse della stessa;
− monitorare il nucleo familiare;
− vigilare sugli incontri della madre con la minore, nelle forme e secondo i tempi che riterrà più opportuni nell'interesse della minore, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni
20 di 21 educative e comportamentali e ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse;
4. dispone che la madre possa incontrare CP_1 liberamente la figlia minore , secondo diretti accordi tra loro e _1 comunque almeno tre volte a settimana;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la
[...] _1 somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 30%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
6. dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte da
; Parte_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Reggio Emilia - Polo Ovest).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN GO
IL PRESIDENTE
AM ZI
21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GI LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1889/2025 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(NA) il 28 maggio 1970; rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cerrone come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Brigata Reggio n. 32
- attore - contro
, C.F. nata a [...] il 28 CP_1 C.F._2 gennaio 1973; rappresentata e difesa dall'avv. Paola Soragni come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Viale dei Mille n. 22
- convenuta - con l'intervento del
1 di 21 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CHIEDE che l'intestato Tribunale, previa convocazione dei coniugi/delle parti avanti a sé, voglia così statuire
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 08/09/2006 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Cetara (SA) al n. 35, parte seconda, serie A, anno 2006.
- Ordinare al Comune di Cetara (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Confermare quanto disposto con la citata sentenza di separazione e dunque così provvedere: e Parte_1 CP_1 continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di porre la propria residenza dove crederanno opportuno, e con l'obbligo di dare comunicazione di ogni variazione all'altro coniuge a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica ordinaria;
la figlia minore _1 continuerà ad essere affidata al Servizio Sociale competente per territorio (Polo Ovest di Reggio Emilia) con collocazione e mantenimento della sua dimora preferenziale e della sua residenza anagrafica presso il padre in Reggio Emilia, via Cipriani, 18. Il
Servizio Sociale competente per territorio (Polo Ovest di Reggio
Emilia) continuerà a regolare gli incontri tra la madre e la figlia minore nelle forme e con i tempi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse della minore e a svolgere il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, come da incarico già conferito dal Tribunale di Reggio Emilia in sede di separazione personale dei
2 di 21 coniugi;
le spese di carattere straordinario, tra cui a titolo esemplificativo quelle mediche, scolastiche, ricreative, ludiche e sportive che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze della figlia minore , per tali intendendosi quelle previste dal _1
Protocollo di intesa per le spese extra assegno adottato dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 13/06/2023, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del sig. Parte_1
e del 30% a carico della sig.ra dovrà CP_1 CP_1 versare come mantenimento per la figlia minore € Persona_2
150,00 al mese. Ordinare, anche tramite un'agenzia immobiliare la vendita – eventualmente all'asta - dell'unità immobiliare già adibita a domicilio coniugale, posta in Reggio Emilia, via F.lli Bandiera n.
12/7, di proprietà di entrambe in ragione del 50% ciascuna;
il ricavato verrà diviso in parti uguali, al netto delle spese di vendita che graveranno su entrambe in parti uguali;
il mobilio presente nell'unità immobiliare già adibita a domicilio coniugale, verrà suddiviso al momento della vendita secondo accordi che gli stessi prenderanno direttamente;
condannare la sig.ra a CP_1 corrispondere al sig. , la somma omnicomprensiva Parte_1 di € *11.450,00 (undicimilaquattrocentocinquanta/00) quale ristoro per le spese dal medesimo anticipate fino al 21.5.2025, come da documentazione allegata (cfr doc. 4), per gli oneri condominiali e le spese vive anticipate per le utenze della casa coniugale attualmente occupata dalla medesima, nonché per il mantenimento della figlia minore così come previsto nella sentenza di _1 separazione;
condannare a rifondere a CP_1 Pt_1
la metà dell'ipotetico canone di locazione dell'immobile di
[...]
Via Fratelli Bandiera di Reggio Emilia (euro 750 mese come da stima che si produce in copia cfr. doc. 4), che occupa e CP_1 dunque pari ad € 375,00 mese a carico di a partire CP_1 dalla data della separazione – ossia 11.1.2024, fino all'effettivo rilascio dell'abitazione predetta.
3 di 21 - Vinte le spese di lite oltre accessori come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis, così disporre:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 8 settembre 2006 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cetara (SA) al numero 35, parte seconda, serie A, anno 2006.
2) La figlia minore è affidata al servizio sociale competente, _1 con collocazione preferenziale presso il padre;
3) potrà vedere la madre liberamente, in modo non protetto, _1 almeno tre volte a settimana, nei modi ritenuti opportuni dell'assistenti sociali, compatibilmente agli impegni scolastici della minore;
4) Le spese straordinarie le spese ordinarie per il mantenimento della minore saranno a carico esclusivamente del padre.
5) Ogni altra richiesta economica da parte di controparte rigettata.
6) Vittoria di spese competenze ad orari di causa.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 3 giugno 2025, Pt_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con nonché la conferma delle condizioni della CP_1 separazione stabilite con la sentenza n. 60/2024 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia in data 11 gennaio 2024, ossia l'affidamento della loro figlia minore (nata il [...]) ai _1
Servizi sociali, il collocamento della stessa presso di sé, la regolamentazione degli incontri con la madre rimessa all'Ente affidatario e un contributo per il mantenimento della figlia in misura pari ad € 150,00 al mese, oltre al 30% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 9 CP_1 settembre 2025, aderendo alle domande di divorzio, di affidamento della minore ai Servizi sociali e di collocamento della stessa presso il
4 di 21 padre, ma chiedendo di poter incontrare la figlia liberamente almeno tre volte a settimana nei modi ritenuti opportuni dai Servizi sociali ed opponendosi a tutte le richieste economiche della controparte.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 11 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Acquisita una relazione da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 9 ottobre 2025 venivano sentite le parti personalmente, veniva esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione veniva, altresì, ascoltata la figlia minore.
Acquisita medio tempore un'altra relazione da parte dei Servizi sociali, alla successiva udienza del 4 dicembre 2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
5 di 21 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Cetara
(SA) in data 8 settembre 2006.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 60/2024 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 gennaio 2024
(pubblicata in data 12 gennaio 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 14 anni. _1
2.1. Quanto al regime di affidamento e collocamento, le parti hanno chiesto concordemente la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione, risalente al gennaio 2024, allorquando era stato
6 di 21 disposto l'affidamento della minore ai Servizi sociali ed il suo collocamento prevalente presso il padre.
Tali determinazioni erano state assunte in ragione dell'incapacità della madre di controllarsi e astenersi da impulsi violenti nell'esercizio del suo potere/dovere di educazione: in particolare, dalla lettura delle motivazioni della sentenza risulta che (i) durante la convivenza matrimoniale, la donna aveva aggredito fisicamente la figlia in due occasioni, una dandole uno schiaffo che l'aveva portata a sbattere la testa su un tavolo ed a cadere a terra tanto da procurarsi una tumefazione alla fronte, e l'altra, a fronte del rifiuto della minore di lavarsi i denti, sbattendole la faccia sul lavandino tanto da romperle un dente, e in più occasioni l'aveva offesa pesantemente apostrofandola come “troia”, “puttana”, “ti uccido”, “zoccola”, (ii) affetta da un disturbo ossessivo-compulsivo, aveva imposto ai congiunti un protocollo igienico che li obbligava, prima di entrare in casa, a svestirsi e rimanere con gli indumenti intimi, a seguire poi percorsi obbligati e a collocare in posto preciso gli indumenti
“contaminati”, (iii) durante i colloqui con gli assistenti sociali, in più occasioni, la donna aveva aggredito la figlia, oltre al marito, (iv) la madre aveva esposto la minore a uno stress emotivo e a pressioni che ne avevano determinato una condizione di forte instabilità e di pesante insicurezza, (v) la minore aveva da sempre manifestato un atteggiamento di alternanza nella relazione con la madre, che, dopo la separazione di fatto dei genitori, la portava in alcuni periodi a visitare frequentemente la casa materna, dove trascorreva alcune ore con la madre, e in altri momenti a rifiutarsi di scendere dall'auto davanti alla casa della madre, negandosi anche per alcuni giorni o intere settimane agli incontri.
Nella relazione d'aggiornamento trasmessa dai Servizi sociali, agli atti del giudizio, si legge:
«Nel 2022 e nei primi mesi del 2023 gli incontri madre-figlia, che avvenivano in forma protetta, sono proseguiti in modo funzionale
7 di 21 all'evoluzione del loro rapporto, caratterizzato da vicinanza emotiva, confidenza, condivisione. La madre ha mostrato atteggiamenti complessivamente adeguati, nonostante la tendenza a manifestare comportamenti controllanti nei confronti della figlia (ad es. porre domande in modo insistente su vari aspetti di vita) ed a presentarsi con ritardo agli incontri.
Alla luce di questi elementi, il Servizio scrivente ha valutato la prosecuzione degli incontri madre-figlia in forma vigilata (prevedendo l'uscita dal luogo neutro insieme all'educatrice). Successivamente, dal febbraio 2024, la modalità è avvenuta in forma semi-libera
(l'educatrice era presente solo ad inizio e fine incontro). La minore ha mostrato un atteggiamento sereno e propositivo, il padre si è detto tranquillo del fatto che la figlia potesse trascorrere del tempo da sola con la madre, considerandolo come aspetto positivo nel percorso di rafforzamento del loro legame.
La madre ha mostrato un atteggiamento complessivamente positivo, seppur esprimendo alcune resistenze a svolgere gli incontri fuori dal luogo neutro, prediligendolo come sede principale. Ha, in parte, affrontato questo aspetto.
Ciononostante, le visite, a dispetto delle richieste della figlia e dei suggerimenti del Servizio, si sono, via via, limitate a luoghi in qui la madre dichiarava di sentirsi più a suo agio (ed es. un centro commerciale). La stessa ha manifestato inquietudine, ansia e rigidità, opponendosi a qualsiasi proposta di cambiamento, seppur funzionale all'evoluzione del rapporto con la minore. Ad esempio, ha rifiutato di recuperare gli incontri annullati (per malattia, visite mediche, ecc.), onde evitare variazioni nel giorno previsto da calendario o qualora le condizioni avessero minime modifiche (come ad es. prendere a _1 casa di un'amica). Ha, inoltre, negato cambiamenti di orari, utili anche per poter diversificare le attività svolte, ad esempio pranzare con la figlia. I ritardi sono risultati costanti, a volte anche di venti/trenta minuti, a fronte della durata complessiva dell'incontro
8 di 21 programmata ad un'ora e trenta. Dal riferito dell'educatrice, si _1 sarebbe mostrata piuttosto comprensiva ed accondiscendente di fronte alle richieste della madre, nonostante il desiderio di fare attività diverse. Solitamente, nel mese di agosto, le visite venivano sospese, a causa delle vacanze che vedevano entrambe o una delle due assenti dal territorio. Quest'anno, invece, avrebbe avuto la _1 possibilità di incontrare la madre due volte, ma quest'ultima avrebbe rifiutato, argomentando all'educatrice: “Meglio così, non si fa confusione”.
Inoltre, a settembre, quando sarebbero dovute riprendere le visite dopo la suddetta pausa estiva, la madre ha annullato gli appuntamenti per due volte consecutive. Ciononostante, i rapporti genitrice-figlia sono stati mantenuti attraverso contatti telefonici.
Negli ultimi colloqui con le scriventi (24/07/2025, 27/08/2025), la minore ha richiesto che gli incontri con la madre non venissero liberalizzati e che fosse possibile mantenere la presenza dell'educatrice, non solo ad inizio e a fine incontro, ma per l'intera durata, qualora sentisse la necessità di un supporto per rapportarsi con la figura materna (ad esempio in concomitanza con momenti di tensione). Ha espresso la volontà di non aumentare né la frequenza, né la durata degli stessi. La madre è sentita, tendenzialmente, come meno severa rispetto al padre e come più empatica, ma più controllante (“mi sta addosso”, “si arrabbia se non rispondo al telefono o ai messaggi”); riferisce di avere la capacità di _1 arginarla ma, talora, teme che la madre si irriti.
Con riferimento a quanto riportato nel Decreto Provvisorio
1094/21 vol 4559 cron, la Sig.ra “soffrirebbe da anni di CP_1 disturbo ossessivo compulsivo e fatica ad avere un rapporto equilibrato con la figlia con la quale si relaziona con modalità disfunzionali”, l'equipe integrata ha orientato la stessa sull'opportunità di rivolgersi autonomamente al Centro di Salute
Mentale per una eventuale presa in carico. Dopo un'iniziale resistenza
9 di 21 ed attraverso un lavoro con le operatrici, tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024, la stessa ha maturato consapevolezza dell'importanza che questo percorso avrebbe potuto rappresentare per lei. Tuttavia, dopo una prima visita psichiatrica, la madre ha disdetto il seguente appuntamento e non si è più rivolta a tale
Servizio. Alle scriventi non risulta, dal riferito della sig.ra CP_1 essere stato avviato da lei alcun percorso specialistico anche di natura privata, non riconoscendo un bisogno di aiuto in tale ambito e dichiarando di non riporvi fiducia.
La prosecuzione del progetto, delineato in base al mandato di
Codesta Autorità è stata, nell'ultimo anno, caratterizzata dall'acuirsi di difficoltà, in riferimento a! rapporto di collaborazione della sig.ra con il Servizio scrivente, che è venuto meno. La madre ha CP_1 assunto un atteggiamento accusatorio, oppositivo e, pertanto, ostacolante il percorso di cui sopra. Si è dichiarata contraria allo svolgimento degli incontri con le scriventi, restia a fissare gli appuntamenti, fino a non presentarsi alla convocazione effettuata dal
Servizio con raccomandata e messaggio wapp per il 02/09/2025. Ha, successivamente (15.09.25), contattato l'assistente sociale scrivente per chiedere un nuovo appuntamento, fissato per il 23.09.2025
Durante tale incontro, la madre ha tenuto un atteggiamento a tratti ostile e svalutante nei confronti del Servizio, ribadendo che, a suo parere, i colloqui con le scriventi sarebbero “una perdita di tempo”, non sarebbero utili a nessuno e che non vorrebbe incontrare l'equipe scrivente. Ha riportato che le operatrici non avrebbero bisogno avere informazioni su di lei e sul suo rapporto con , a _1 suo dire molto profondo. D'altro canto, ha dichiarato di volere che l'equipe continui a vedere la figlia perché, a suo parere, la stessa ne avrebbe bisogno, con riferimento alla funzione di monitoraggio e vigilanza sulle sue condizioni di vita e di benessere.
[...]
10 di 21 Al termine del colloquio, alla proposta di fissare un successivo appuntamento, la madre ha, inizialmente, rifiutato, riferendo che
“non serve”. Sollecitata ad una riflessione sulla necessità di proseguire il percorso per il bene della figlia, ha, infine, accettato.
Negli incontri con le scriventi, la madre ha avanzato la richiesta di liberalizzazione delle visite con la figlia. Come emerso dai colloqui con la minore e dalle osservazioni dell'educatrice degli incontri, la
Sig.ra ha espresso il suo pensiero anche alla figlia, in modo CP_1 insistente, instillando un senso di sfiducia verso il Servizio ed il percorso in essere. La minore ha riferito, durante un colloquio con la psicologa scrivente: “sono confusa, non so a chi credere”.
A marzo c.a., la psicologa scrivente ha svolto un colloquio congiunto con e la madre, con la finalità di un confronto _1 sull'andamento della loro relazione e su eventuali elementi di criticità su cui lavorare. La minore ha descritto i propri sentimenti di rabbia e sfiducia verso i genitori per quello che è accaduto in passato, ribadendo di non voler essere “messa in mezzo” alla loro conflittualità. Diversamente dalla figlia, la madre non è riuscita ad instaurare un dialogo costruttivo, manifestando in maniera inadeguata forte agitazione e rabbia ed assumendo un atteggiamento vittimistico. Ha riferito ad di essere in possesso di materiale (ad _1 es. audio) inerente eventi intercorsi in passato, che le metterà a disposizione dalla maggiore età. Nell'incontro semivigilato successivo, alla presenza dell'educatrice, la Sig.ra avrebbe colpevolizzato CP_1
per quanto accaduto, muovendo accuse di averla “tradita” con i _1
Servizi. Come riferito dall'educatrice, la madre avrebbe, infatti, concordato con la figlia, una serie di argomenti da trattare che la stessa non avrebbe rispettato.
Dai primi mesi del 2024, la minore stava svolgendo un percorso presso una psicologa privata che aveva dato esiti positivi. Attraverso questo lavoro, stava rielaborando la propria storia, lavorava sul _1 senso di colpa e l'idealizzazione della figura materna, sull'uscita dalla
11 di 21 triangolazione innescata dalla conflittualità dei genitori, sul prendere consapevolezza dei vissuti di rabbia verso entrambe le figure. Aveva spostato le proprie energie in maniera attiva sui compiti di sviluppo congrui all'età, investendo di più su sé stessa.
La minore ha sempre riconosciuto l'utilità della psicoterapia e la propria volontà di proseguirla con cadenza settimanale.
Da quanto riferito da e dall'educatrice degli incontri, a _1 madre, dopo un iniziale consenso, avrebbe recentemente messo in discussione con la figlia l'adeguatezza di tale percorso, manifestando atteggiamenti di discredito verso la figura professionale e dichiarando alla minore di essere in cerca di una nuova professionista. si è _1 detta confusa mettendo, inizialmente, in discussione la prosecuzione del percorso psicologico in atto. Tuttavia, dopo un periodo di riflessione, ha espresso la propria volontà di proseguire,
Ciononostante, la madre ha recentemente revocato il consenso al percorso, senza darne preventiva notizia alla figlia. L'informazione è stata riferita alla presente equipe dal padre della minore in data
10.09.2025, attraverso la condivisione di una mail inviata dalla specialista ad entrambi i genitori. In tale comunicazione, la psicologa riferiva importanti preoccupazioni per l'interruzione del percorso psicologico al fronte di una situazione di fragilità emotiva della paziente. Da tale condivisione è emersa anche che l'indicazione della specialista di darne comunicazione ai Servizi Sociali affidatari, affinché potessero valutare il prosieguo di un sostegno in favore della minore.
Al colloquio tenutosi con la madre il 23/09/2025, la stessa ha riferito alle scriventi di aver tolto il consenso al percorso perché non avrebbe avuto fiducia nella professionista che, a suo parere, “voleva fare la madre”, “era invischiata, non sapeva tenere i confini nella relazione” e “ha bisogno di fare supervisione”».
Sulla base di queste premesse, i Servizi sociali hanno così concluso:
12 di 21 «ad oggi emerge un disagio nella minore, che risulta ancora invischiata nelle vicende conflittuali dei genitori, dai quali si sente
“messa in mezzo”. Si rilevano vissuti di sfiducia verso le figure genitoriali, legate agli eventi del passato. Emerge, quindi, come molto importante la possibilità che possa proseguire il percorso _1 psicologico individuale, come da lei desiderato.
Anche alla luce del recente ritiro da parte della madre del consenso a tale attività, si riterrebbe opportuno, al fine di tutelare l'interesse della minore in un contesto altalenante e conflittuale, che il
Servizio Sociale affidatario o altra figura incaricata da Codesta
Autorità, possa avere mandati specifici sulle scelte inerenti i principali aspetti di vita della ragazza (ad esempio in ambito sanitario, scolastico, ricreativo, ecc.), qualora i genitori non riuscissero a giungere ad un accordo o non venisse garantito il soddisfacimento delle esigenze inerenti il benessere di . _1
Sono emerse, infatti, difficoltà da parte della madre a rispettare gli spazi della figlia ed una tendenza ad inserirvisi in modo molto insistente e, talora, inappropriato nelle sue questioni di vita;
la minore viene, inoltre, coinvolta dalla medesima nelle vicende conflittuali e giudiziarie della coppia genitoriale, anche in riferimento ad eventi passati. Non si evince nella madre consapevolezza delle conseguenze che questi atteggiamenti potrebbero avere sulla figlia, condizionandola ed instillando un senso di colpa.
Ad oggi, le fragilità mostrate dalla sig.ra anche in ambito CP_1 psicologico, potrebbero avere una ricaduta negativa sul benessere della minore. A tale riguardo, sarebbe opportuno esplorare maggiormente questi aspetti, attraverso un percorso specialistico. Si ritiene necessario, inoltre, che la madre possa avvalersi di un sostegno per aiutarla nel rielaborare la propria storia ed i vissuti dolorosi (ad es. senso di colpa) che, ad oggi, creano in lei molta sofferenza.
13 di 21 Nonostante il forte affetto verso la figlia ed il desiderio di accompagnarla e di sostenerla, le difficoltà sopra riferite, porterebbero a prendere in considerazione l'adeguatezza della madre, ad oggi, nel poter prendere responsabilmente decisioni tutelanti la minore.
Rispetto al padre, che conserva, complessivamente, buone capacità accuditive, è necessaria la prosecuzione di un percorso di sostegno alla genitorialità, volto anche all'incremento delle capacità empatiche nei confronti della minore al fine di rapportarsi in modo più adeguato alle complesse esigenze della stessa, legate alla difficile storia di vita ed alla delicata fase adolescenziale.
Complessivamente, alla luce degli elementi ad oggi emersi, non sembrerebbe funzionale per il benessere della minore, una diversa collocazione abitativa.
In virtù degli elementi sopra riportati, risulta fondamentale proseguire con la regolamentazione da parte del Servizio del regime di visita della madre alla figlia».
Non paiono esservi dubbi – neppure tra le parti – sulla necessità di conferma l'affido della minore ai Servizi sociali e la collocazione della stessa presso il padre.
2.2. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita spettante alla madre, la cui regolamentazione, sulla base della sentenza di separazione, è demandata ai Servizi sociali affidatari, la convenuta ha chiesto la liberalizzazione degli incontri con la figlia, da svolgersi per tre volte a settimana, secondo le indicazioni dei Servizi sociali.
La minore , ascoltata all'udienza del 9 ottobre 2025, ha _1 dichiarato:
«Vivo a Reggio Emilia a casa di mio padre. Ho un buon rapporto con mio padre;
non sono troppo in confidenza con lui;
se ho bisogno di qualcosa, mi rivolgo a mia madre. Incontro mia madre in forma semi-libera per una volta a settimana;
incontriamo l'educatrice prima
14 di 21 e dopo l'incontro; principalmente incontro mia madre in un centro commerciale e poi la maggior parte delle volte mi reco a casa sua oppure andiamo a fare shopping. Il rapporto con mia madre è altalenante: riusciamo a comunicare su problemi miei personali, oppure amicizie e conoscenti, ma capita che litighiamo spesso per motivi familiari, ossia per la causa in Tribunale, gli assistenti sociali e la psicologa che avevo. So di essere stata convocata perché ne avevo fatto richiesta ai Servizi sociali;
la mia intenzione, che ho già comunicato alla mia psicologa, è di incontrare mia madre liberamente, ossia uscire io e lei per fare qualcosa insieme senza attendere gli incontri programmati e solo per un'ora e mezza. Ho raggiunto un livello di maturità tale da poter affrontare direttamente il rapporto con mia madre;
è un mio desiderio, che avevo da tanto;
ho atteso però per esprimerlo fino a quando non ho avuto piena fiducia in mia madre. Non vorrei avere dei giorni prestabiliti in cui incontrarla, ma vorrei prendere diretti accordi con lei. Non ne ho parlato con gli assistenti sociali, che non vedo quasi mai;
dopo il cambio dell'assistente sociale di riferimento, con cui avevo un buon rapporto, mi sembra di essere stata esclusa dal percorso. Pur avendo detto ai Servizi sociali di voler essere sentita dal giudice, non ho detto loro il motivo per evitare conflitti o discussioni con la psicologa e per evitare che facessero drammi sul fatto che cambio spesso idea».
I Servizi sociali, invitati ad esprimersi sulla liberalizzazione degli incontri richiesti dalla minore per la prima volta in quella sede, hanno svolto numerosi incontri con la minore ed i genitori per affrontare la tematica, restituendo una relazione, nella quale hanno evidenziato che:
«• ha confermato di trovarsi in una fase di vita positiva, di _1 essere molto soddisfatta del percorso scolastico da poco intrapreso, di avere buoni relazioni sociali e riscontri nell'attività sportiva di pallavolo. Ha riferito di una buona stabilità nel rapporto con il padre e di recenti interessi condivisi. Ha riportato entusiasmo per le
15 di 21 autonomie acquisite, adeguate in rapporto all'età (ad es. lo spostarsi da sola con l'utilizzo dei mezzi pubblici).
• È emersa l'impossibilità a svolgere gli incontri semiliberi con l'educatrice, in quanto la genitrice non ha dato disponibilità o non si è presentata senza darne comunicazione.
• La minore ha descritto il rapporto con la madre come talora altalenante, riferendo che la stessa porterebbe in modo insistente come argomento di discussione la sua insofferenza verso i Servizi, nonostante le ribadirebbe di voler essere lasciata fuori da tali _1 questioni. La minore si è detta molto affaticata da questa situazione, per lei molto stressate, dichiarando, in modo fermo, la propria volontà di incontrare liberamente la madre. A suo dire, un'organizzazione indipendente la renderebbe più serena e favorirebbe la prosecuzione di un rapporto più tranquillo con la stessa. , ad oggi, riterrebbe di aver imparato a rapportarsi con _1 le caratteristiche della figura materna e di avere sviluppato sufficienti strumenti per gestire alcuni comportamenti che possono rivelarsi eccessivi o disturbanti. A tale riguardo, ha portato alcuni esempi: limitare le chiamate, diradare i messaggi, arginare/stoppare le insistenze materne.
• Il padre non ha mosso obiezioni e si è dichiarato favorevole ad assecondare e sostenere la figlia in questa scelta, dicendosi disponibile ad operarsi per favorire il rapporto fra e la madre. _1
• In considerazione dell'importanza della volontà della minore e dei vari fattori contestuali, l'argomento è stato approfondito in modo in modo sereno e funzionale, ponderando temi quali aspetti positivi e facilitanti, aspettative, eventuali preoccupazioni, possibilità di gestione di eventuali difficoltà che potrebbero sopraggiungere.
Insieme ad , sì è concordata la possibilità di programmare _1 un'evoluzione degli incontri in tale direzione.
• In occasione dell'incontro da remoto con la madre svolto dall'assistente sociale scrivente ed alla presenza della sua legale
16 di 21 (06/11/2025), la stessa ha ribadito la sua volontà di vedere la figlia esclusivamente in forma libera. Alla stessa è stato proposto di effettuare un incontro finale di saluto con l'educatrice domiciliare e la figlia in data 13.11 al quale però la signora non ha dato disponibilità.
• Durante l'ultimo colloquio con la minore (11/11/2025), _1 ha riferito di avere incontrato liberamente la madre in qualche occasione (a casa della stessa o durante accompagnamenti all'attività sportiva). Ha dichiarato di non averlo comunicato al padre, in quanto avrebbe provato “vergogna”, non essendo abituata alla nuova organizzazione.
• Nel corso di un recente incontro con il Sig. Pt_1
(18/11/2025), questi ha confermato di non essere stato messo a conoscenza delle occasioni in cui madre e figlia si sarebbero incontrate, mostrando comprensione, visto il momento particolare e la necessità di instaurare nuove abitudini. Ha dichiarato di avere contattato la Sig.ra per organizzare in modo condiviso i CP_1 trasporti della figlia all'attività sportiva».
Sulla base di tali elementi i Servizi sociali hanno così integrato le valutazioni espresse nella precedente relazione:
«Durante il percorso intrapreso, la minore ha mostrato incertezza ed atteggiamento ondivago di pareri circa la modalità favorita di svolgimento delle visite con la madre. Questo, in relazione all'andamento della loro relazione.
Recentemente, la ragazza ha dichiarato di voler, ad oggi, incontrare liberamente la genitrice, in quanto vivrebbe con sofferenza e stanchezza lo stato attuale e sentirebbe di avere maturato competenze adeguate alla gestione del loro rapporto.
Alla luce di questo, il servizio, nell'ambito del mandato di regolamentazione degli incontri madre e figlia, si esprime in modo favorevole a portare avanti il progetto nella direzione richiesta dalla minore, nei modi e nei tempi più consoni al suo benessere ed al mantenimento di un rapporto funzionale con la madre.
17 di 21 Si ritiene importante proseguire l'attività di supporto costante ad
, con funzione di sostegno e di presidio rispetto alla tutela della _1 minore, alla sostenibilità degli incontri ed alla loro adeguatezza in base alle varie fasi di vita della ragazza ed allo stato di salute della madre.
Allo stesso modo, appare rilevante che il servizio scrivente mantenga contatti con entrambi i genitori, al fine di proseguire un percorso di monitoraggio e sostegno».
Orbene, nonostante l'atteggiamento altalenante della minore, il cui recente cambio di opinione sulle modalità di incontro con la madre pare, invero, essere condizionato, in parte dalla relazione instabile con la genitrice, in parte dalla volontà di assecondare le richieste della donna di avere minori ingerenze da parte dei Servizi sociali, nei confronti dei quali entrambe hanno in passato manifestato sfiducia ed intrattenuto rapporti non ottimali, in parte dal suo genuino desiderio di avere minori vincoli nella frequentazione della madre, ritiene il
Tribunale che, avuto riguardo alle conclusioni dei Servizi sociali ed alla sostanziale adesione del padre (cfr. verbale d'udienza del 4 dicembre 2025), possa essere accolta la domanda della convenuta, dovendo dunque disporsi che la madre possa vedere la figlia liberamente, secondo diretti accordi tra loro ed almeno tre volte a settimana, comunque sotto il monitoraggio da parte dell'Ente affidatario, che provvederà, se del caso, ad implementare gli incontri oppure a limitarli.
Quanto ai profili economici, il padre ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, che prevedono un contributo per il mantenimento della figlia a carico della madre in misura pari ad €
150,00 al mese, oltre al 30% delle spese straordinarie, mentre la madre ha chiesto di essere esonerata da qualsiasi obbligo contributivo.
È evidentemente fondata la richiesta del padre, atteso che, trascorsi meno di due anni dalla sentenza di separazione, l'unico
18 di 21 motivo addotto dalla convenuta a sostegno della sua domanda, ossia la assenza di «capacità economiche», è il medesimo che era già stato addotto in sede separativa e che, tuttavia, non aveva impedito, a fronte del suo stato di disoccupazione, di imporle comunque un assegno per il mantenimento della figlia, sul rilievo che il maggior reddito percepito dal padre non comporta affatto che la madre venga esonerata dall'obbligo di contribuire, a sua volta, alle esigenze della prole (Cass. 5481/2013) e che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass. 24424/2013).
3. Sono inammissibili le ulteriori richieste del padre di vendita dell'ex casa coniugale in comproprietà, tramite agenzia immobiliare oppure all'asta, con suddivisione a metà del ricavato, e di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.450,00 per spese condominiali, per utenze e per il mantenimento pregresso della figlia nonché di un'indennità di occupazione dell'ex casa coniugale, corrispondente alla metà del valore locativo, perché vale il principio da sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dei procedimenti di separazione, di divorzio e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio – soggetti, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, al rito speciale, ora disciplinato dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. – tra la domanda avente a oggetto la regolamentazione della crisi familiare e le altre domande aventi contenuto patrimoniale
(diverse da quelle aventi a oggetto il mantenimento dei figli o dei coniugi), in quanto queste non sono legate dal vincolo della connessione ex art. 40 c.p.c. ma devono considerarsi del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. 18870/2014,
Cass. 11828/2009 e Cass. 20638/2004).
19 di 21 4. Tenuto conto dell'accordo delle parti sul regime di affido, sulla collocazione della minore e sulla disciplina delle visite col genitore non collocatario, ed avuto riguardo – da un lato – alla fondatezza della domanda dell'attore di riconoscimento di un contributo per il mantenimento della figlia e – dall'altro – alla inammissibilità di alcune domande dallo stesso proposte, le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato ad [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], celebrato con rito
[...] concordatario a Cetara (SA) in data 8 settembre 2006 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2006 parte II serie A numero 35;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone l'affidamento della figlia minore al Servizio _1 sociale competente per territorio con l'incarico di:
− mantenere la minore collocata presso il padre;
− vigilare sulle condizioni di salute della minore, attuando se necessario ogni intervento di sostegno psicologico, educativo, formativo, ricreativo nell'interesse della stessa;
− monitorare il nucleo familiare;
− vigilare sugli incontri della madre con la minore, nelle forme e secondo i tempi che riterrà più opportuni nell'interesse della minore, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori, impartendo loro le necessarie prescrizioni
20 di 21 educative e comportamentali e ponendo in essere interventi specifici al fine di consentire il superamento delle criticità emerse;
4. dispone che la madre possa incontrare CP_1 liberamente la figlia minore , secondo diretti accordi tra loro e _1 comunque almeno tre volte a settimana;
5. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la
[...] _1 somma mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 30%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
6. dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte da
; Parte_1
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Reggio Emilia - Polo Ovest).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN GO
IL PRESIDENTE
AM ZI
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