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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Berardino Iacobucci e Vanessa Vitale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99
ATTORE/RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Peruzza e dall'avv. Anna Ferin ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Damiano Peruzza in Milano, Via P. Fornari n. 48
CONVENUTO/RESISTENTE
conclusioni per il ricorrente
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, in accoglimento della presente domanda, contrariis rejectis:
a) in via principale, accertare e dichiarare che gli importi rispettivamente corrisposti da:
per un totale di € 48.689,56, a .p.A. a titolo di Parte_1 Controparte_2 addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 – 2011, a seguito della disapplicazione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. 511/1988 per contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 20087118/CE, rappresentano pagamenti privi di giustificazione causale, che, come tali, vanno restituiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
b) per effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione, a favore di Controparte_1 dell'importo di € 48.689,56, oltre interessi legali a decorrere dalla Parte_1
pagina 1 di 16 corresponsione sino al giorno del pagamento, ovvero dei diversi importi che saranno riconosciuti di giustizia
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.
conclusioni per il resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità della domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali per l'insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito stante il difetto di legittimazione passiva di e comunque per l'omesso invio da Controparte_1 parte del consumatore finale della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 all'Agenzia delle Entrate;
- sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare la prescrizione degli importi richiesti di Euro
5.587,90 per sorte capitale e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondata in parte qua la domanda avversaria di ripetizione dell'indebito in quanto tardiva;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui ai procedimenti reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse;
- in via subordinata, rideterminare il quantum richiesto, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti per la ripetizione in riferimento alle somme del periodo anteriore al 1° aprile 2010, ad una somma non superiore ad Euro 39.168,15 per sorte capitale, oltre i soli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.02.2023, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio già (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 Controparte_1
) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 48.689,56, oltre interessi dalla CP_1 costituzione in mora al saldo, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, indebitamente pagata dall'attrice dal 2009 al 2011 (imposta soppressa ex lege a far data dal 1° gennaio 2012) nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti.
A fondamento della pretesa restitutoria l'attrice ha allegato che gli artt. 6 comma 1, lett. c) D.L. n.
pagina 2 di 16 511/88 - in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali – sono incompatibili con la normativa eurounitaria, violando l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE – e che, come affermato dalla Corte di Cassazione in plurime decisioni, non potendo il fruitore finale dell'energia richiedere direttamente all'amministrazione finanziaria quanto indebitamente versato, gli è consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente al fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
si è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'attrice e chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio rispetto alla sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Collegio Arbitrale di Vicenza e del Tribunale di Udine nonché per valutare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.
Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande avversarie alla luce della mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ex art. 29, L.
428/1990, la prescrizione parziale del credito, nonché il suo difetto di legittimazione passiva (tema affrontato in modo più specifico a partire dalla memoria n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c.), tenuto conto che i destinatari dei pagamenti di cui si chiede la ripetizione sono soggetti terzi rispetto ad (ovvero CP_1
e la società ). Controparte_3 CP_4
Nel merito la convenuta ha invece evidenziato, in particolare, che la natura asseritamente indebita dei pagamenti scaturente dalla pretesa incompatibilità tra le addizionali e l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE non poteva essere validamente rilevata in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, come quello in concreto instaurato da , posto che le disposizioni della Parte_1
direttiva, essendo dotate di un'efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive), non erano suscettibili di trovare diretta applicazione nella controversia e, di conseguenza, anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, volte a chiarirne il significato e la portata, non potevano essere invocate dall'attrice al fine di ottenere dal Giudice adito la disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di addizionale provinciale per contrasto con la norma comunitaria.
1) Legittimazione passiva in capo a Controparte_1
Va anzitutto rilevato che il difetto di legittimazione, sia essa attiva o passiva, non costituisce eccezione, bensì mera difesa, sì che il tema può essere sollevato anche oltre lo scadere dei termini che precludono ulteriori asserzioni ed eccezioni. Peraltro nel caso in esame non corrisponde al vero che la convenuta abbia sollevata l'eccezione solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. – peraltro tempestivamente, per quanto appena esposto – ma sin dalla costituzione in giudizio ha evidenziato la lacuna documentale pagina 3 di 16 proprio in tema di legittimazione attiva e passiva, posto che non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento degli importi da parte dell'attrice, né chi fosse il destinatario dei pagamenti, e, quindi, non erano stati dimostrati i presupposti dell'azione, della cui prova è gravato l'attore.
La prova dei pagamenti integrali di quanto richiesto, a mezzo deposito degli estratti conto, è stata depositata da parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., con la conseguenza che la convenuta ha argomentato in modo più approfondito sul punto a partire dalla memoria n. 3, di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Ebbene, dagli estratti conto depositati consta che i vari pagamenti delle bollette sono stati effettuati mediante accredito in favore di . Controparte_3
In punto carenza di legittimazione passiva replica parte attrice che tale dato, ossia che il pagamento fosse da effettuarsi a è desumibile già dal proprio documento sub 1), Controparte_3
ossia dalle fatture emesse da , ove è indicato CP_1
Se tale constatazione avvalora la deduzione che fosse noto sin dall'introduzione del giudizio il fatto che l'accredito andasse effettuato nei confronti di , tuttavia era effettivamente Controparte_5
necessaria la prova del pagamento dell'intero importo richiesto in restituzione per averne un concreto riscontro effettivo.
Peraltro, proprio perché il destinatario effettivo del pagamento era noto sin dall'introduzione del giudizio, era già da allora affrontabile il tema della legittimazione passiva della ripetizione di indebito, con i conseguenti oneri di allegazione e probatori da un lato e dall'altro.
La questione va decisa in base al riparto dell'onere della prova.
Parte attrice, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, sostiene che sia da Controparte_5
considerarsi un mero delegato all'incasso da parte di , il che dovrebbe fare intendere che il CP_1
pagamento sia stato ricevuto da in nome e per conto di , e a tal riguardo Controparte_5 CP_1
pagina 4 di 16 fa notare come l'indicazione di pagamento al , fosse stampata proprio nelle Controparte_5
stesse fatture prodotte, a valere come indicazione da parte del creditore, ex art. 1188 c.c., della persona alla quale effettuare il pagamento. L'indicazione di pagamento, quindi, viene ricondotta dall'attrice a tale fattispecie giuridica (art. 1188 c.c.).
In effetti l'indicazione al debitore del soggetto e del conto presso cui effettuare il pagamento proviene dallo stesso creditore senza che tale indicazione sia ulteriormente precisata, ad esempio, dalla qualifica di cessionario del credito in capo a , o da altra specifica veste negoziale assunta Controparte_5
dal terzo.
A fronte di ciò si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere assertivo e probatorio in punto legittimazione passiva, non potendo pretendersi che essa sia tenuta conoscere e documentare gli accordi negoziali tra ed il . CP_1 Controparte_5
Argomentando diversamente si imporrebbe all'attore di agire in via “esplorativa” nei confronti di ambo i soggetti per poi acquisire in corso di causa le prove che gli consentano di individuare l'effettivo soggetto legittimato passivo.
Appare opportuno ricordare che, stando alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
11737 del 15/05/2018), “L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento – n.d.r. sottolineatura della scrivente)” .
Sul piano formale, ben può giustificarsi, quindi, che l'attrice, che sostiene si tratti di mera delega di incasso, non abbia alcuna procura conferita da a , né altra CP_1 CP_5 Controparte_6
documentazione relativa ai rapporti AGSM-Consorzio Verona Energia1 da produrre in giudizio.
Non solo. La Suprema Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024) ha anche chiarito che “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo
pagina 5 di 16 abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).
Tornando al riparto dell'onere della prova, si ritiene che, a fronte di ciò, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare il fondamento della propria difesa, ossia della legittimazione passiva in capo a
, documentando, ad esempio, la cessione del credito in suo favore o un Controparte_7
rapporto di factoring. Appare infatti evidente già dal documento sub 1 di parte attrice – le fatture – che la stessa indicava al debitore a chi e con che modalità effettuare il pagamento, sì che le sarebbe CP_1
stato agevole dimostrare documentalmente, ad esempio, l'intervenuta cessione del credito, e ciò non solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 3, ma anche prima, in ragione proprio della menzione del nelle sue stesse fatture. CP_5
Giova inoltre rilevare che la giurisprudenza addotta dalla convenuta a supporto della propria tesi, e, quindi, della carenza di legittimazione passiva in capo a sé, si riferisce a fattispecie in cui risulta dimostrato il rapporto di factoring stipulato dal fornitore di energia, ovvero la cessione dei crediti ad altro soggetto, cosa non avvenuta nel presente procedimento.
Tali considerazioni assorbono ogni altra questione relativa a supposti e, a questo punto, del tutto ipotetici cessioni di credito o rapporti di factoring.
Quanto, poi, al riferimento negli estratti conto a diverso soggetto destinatario dei pagamenti –
– l'argomentazione dell'attrice che si sia trattato di un mero refuso trova pieno CP_4
riscontro nella lettura dell'estratto conto e nel raffronto dei pagamenti con gli importi riferibili alle singole fatture.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
2) Questioni preliminari: sull'inammissibilità per mancata comunicazione all'Agenzia delle
Entrate ex art. 29 l. 428/1990 e difetto legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare di on può ritenersi fondata in quanto l'onere Controparte_1 di comunicazione all'Ufficio finanziario, in base alla norma invocata dalla convenuta (art. 29, L.
428/1990), deve ritenersi gravare sul fornitore, in quanto soggetto passivo dell'obbligo tributario che pagina 6 di 16 viene assolto con il versamento all'Erario dell'addizionale provinciale all'accisa e traslato, unicamente sotto il profilo economico, sul consumatore finale mediante inclusione, nel prezzo di vendita, di un importo corrispondente all'imposta versata allo Stato per cui la domanda di rimborso all'Ufficio finanziario, prevista dalla norma, non può che competere al venditore/fornitore, quale soggetto che ha versato l'imposta ed è unico titolare del rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria e non anche al consumatore che agisce per la ripetizione dell'indebito costituito dalla quota di prezzo pagata e corrispondente alla addizionale all'accisa addebitatagli dal fornitore. Non ha alcun rilievo, d'altra parte, il denunciato arricchimento ingiustificato che deriverebbe alla parte della ricorrente a seguito della restituzione delle somme, già, a suo tempo, dedotte fiscalmente, quali costi di impresa:
l'eventuale recupero delle somme pagate per l'addizionale alle accise, sarà soggetta a tassazione secondo la normativa in materia, ma non determina l'insorgenza di un rapporto diretto con l'Amministrazione Finanziaria per la richiesta di rimborso.
3. Questioni preliminari: istanze di sospensione e di invio degli atti alla CGUE.
Parimenti in via preliminare va disattesa l'istanza di sospensione svolta dalla resistente in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'U.E. Le questioni poste all'attenzione della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia non appaiono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non necessariamente debbano trovare applicazione in questo procedimento.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza attiene alla valutazione di legittimità dell'art. 14 co. 4 TUA, norma disciplinante il rapporto tributario tra fornitore ed Ente impositore, rapporto qui non in esame. La questione sottoposta dal Collegio Arbitrale di
Vicenza è “se, nel caso di addebito delle accise (e relativa addizionale) al consumatore finale, quest'ultimo debba esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, se il diritto al rimborso spettante al fornitore richieda quale condizione necessaria che il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito e se la normativa vigente in ordine al rimborso dell'accisa indebitamente versata sia conforme ai precetti costituzionali”, con particolare riguardo all'art. 14 D.LVO 504/1995, laddove disciplina i termini entro cui il fornitore, chiamato al rimborso delle accise a suo tempo indebitamente pagate dall'utente, debba agire a sua volta per il recupero delle somme. Detta tematica non appare di rilievo nel presente procedimento.
Quanto alla questione rimessa alla Corte costituzionale il 30.12.2021 ad opera del Tribunale di Udine,
l'ordinanza riguarda la legittimità dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2 DL n. 511/1988, nel testo modificato pagina 7 di 16 dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.26/2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E. Anche tale questione, tuttavia, non rileva atteso che la disapplicazione della norma interna nella soluzione – come si vedrà – adottata in questo provvedimento non avviene nel rapporto tra cliente e fornitore, bensì, a monte, nei rapporti tra questi e l'amministrazione tributaria con la conseguenza che il venir meno del titolo ad applicare l'addizionale legittimerebbe la ripetizione dell'indebito nel giudizio fra fornitore e cliente.
Quanto, infine, all'ordinanza del 28.04.2022 del Tribunale di Como, recante rinvio pregiudiziale alla
CGUE con riferimento all'art. 6 D.L. 511/1988 e all'art. 14 TUA, sul punto è sopravvenuta la pronuncia dell'11 aprile 2024, di cui si dirà oltre.
Va affrontata ora l'istanza di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE sotto due profili distinti: se davvero l'addizionale provinciale sia una “altra imposta” incompatibile con la Direttiva UE accise e se detta incompatibilità possa essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità.
Non si ritiene di dare corso all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che, quanto al primo profilo (ovvero se l'addizionale provinciale sia “altra imposta” incompatibile con le direttive europee in materia), la Corte di Cassazione si è già espressa in maniera univoca, rispetto al secondo profilo la questione risulta assorbita dai principi formulati dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile
2024, la quale non è ostativa, come si argomenterà oltre, ad un interpretazione che ne consente nel nostro ordinamento l'applicazione quanto meno incidenter tantum.
4) Nel merito
La ricorrente ha provato con la documentazione prodotta (sub doc. 2) l'ammontare della somma versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa, di cui chiede la ripetizione, che risulta addebitata all'attrice da nel periodo da dicembre 2009 a dicembre 2011 come confermato CP_1 Controparte_1 anche dall'estratto conto bancario prodotto sub doc. 3) dalla ricorrente.
Nel ricostruire il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la domanda attorea, va rammentato che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal nostro legislatore con l'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, convertito nella L. 20/1989, che sanciva l'obbligo del loro versamento a carico dei somministranti con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore/utente finale, a norma dell'art 56 TUA. La ratio di tale intervento pagina 8 di 16 veniva indicata dal testo normativo nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale” nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti regionali e locali”: l'introduzione di tali imposte, dunque, era chiaramente sorretta da motivazioni di carattere generico, riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Sul punto la Corte di Giustizia UE ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica richiesta dalla Direttiva n. 2008/118/CE, deve sussistere un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Nel caso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica tali requisiti non ricorrevano, in quanto unicamente finalizzate ad assicurare un'ulteriore fonte di finanziamento per soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali beneficiari. Ne è seguita, quindi, l'abrogazione da parte del legislatore italiano, ma solo con decorrenza dall'1.1.2012 per le Regioni a Statuto ordinario.
Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto con il D.lgs. n. 48/2010, che ha recepito la
Direttiva n. 2008/118/CE, la quale all'art. 1, prevede che "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta".
Il citato decreto non ha, però, inciso sul richiamato art. 6 D.l. 511/1988 che è stato abrogato tardivamente (solo due anni dopo a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell'Italia) in virtù dell'emanazione del D.lgs. n.23/2011, il cui art. 2 comma 6 ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario". Tale abrogazione si è resa necessaria per esigenze di armonizzazione con la normativa unionale.
Prima di tale intervento, in particolare con riferimento al biennio 2010-2011 di cui si controverte, gli utilizzatori finali di energia elettrica, come la società hanno continuato a corrispondere ai Parte_1
fornitori somme a titolo di addizionale, la cui normativa interna di riferimento risultava però illegittima per contrasto con la normativa di matrice europea, come statuito dalla Corte di Giustizia UE con le
Sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, in cui è stato affermato che le norme interne che, come l'art.6 comma 2 D.L. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione in plurime pronunce pagina 9 di 16 ha accertato che l'imposta addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è in contrasto con il diritto unionale, e, pertanto, non doveva essere versata già a decorrere dal 2010, cioè dal recepimento nell'ordinamento italiano (con il citato D.lgs. 48/10) della Direttiva n.2008/118/CE (cfr., in questo senso, Cass. nn. 22343/2020, 16142/2020, 3233/2020, 10691/2020, 27101/2019, 15198/2019,
27099/2019, 27036/2019, 28047/2019), e ciò per contrarietà al diritto UE.
Nelle decisioni menzionate la Suprema Corte ha affermato che, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, la normativa recante la disciplina e l'imposizione dell'addizionale provinciale sulle accise per l'energia elettrica di cui al D.L. 511/88, art.6, deve essere disapplicata per contrasto con l'art.1 della direttiva per come interpretato dalla C.G.U.E., in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario/unionale fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Ebbene tale interpretazione non pare porsi in contrasto con il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella pronuncia dell'11 aprile 22, laddove si lascia aperta la possibilità che il diritto interno – da intendersi anche nelle sue declinazioni interpretative ed applicative – disponga diversamente,
Ne consegue che appare ininfluente qualsiasi eccezione o argomentazione relativa alla diretta applicabilità o meno della Direttiva 2008/112/CE, ossia alla sua verticale e/o orizzontale. Difatti la
Corte di Giustizia UE, con le citate sentenze, ha sancito l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e ciò è di per sé sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art.6 comma
2 D.L. 551/88, proprio in quanto norma interna che si pone, in base ai principi ivi enunciati, in contrasto con il diritto dell'Unione e la giurisprudenza unionale (ex multis, Cass. 16142/2020,
3233/2020, 10691/2020).
Come chiarito anche da numerosa giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano n.1950/22, n.1907/22,
n.1898/22, n.1704/22, Trib. Treviso n.18/22; Corte appello Venezia n. 1249/2023), l'eccezione sollevata circa l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie, in cui l'art.6 D.L. 511/88 deve essere disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi - quale diretta ed immediata esecuzione della medesima direttiva, bensì per il contrasto della norma con il diritto unionale come interpretato, con efficacia vincolante "ultra partes", dalla Corte di
Giustizia UE, alle cui pronunce va riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto unionale, quanto a pagina 10 di 16 determinazione del significato e dei limiti di applicazione con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (ex multis Cass. sent. n. 13425/2019, Cass. 5381/2017, n.22577/12, confermate da Cass.
Civ. Sez.V sentenza 6.03.2023 n. 6687).
Ebbene, non si ritiene che tale interpretazione si ponga in contrasto con i principi (in specie il primo) affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia dell'11 aprile 2024 proprio in risposta al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Como. Come ribadito anche da recenti pronunce di merito non si ha una “disapplicazione” della normativa interna in forza di un'applicazione
“orizzontale” – nei rapporti privatistici – bensì per sua contrarietà al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE. Se si condivide l'approdo interpretativo menzionato, la domanda di ripetizione appare fondata anche sulla scorta di un'ulteriore considerazione, ossia che la pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 non vieti la valutazione incidenter tantum nel procedimento a valle di ripetizione di indebito (fornitore – consumatore finale) delle conseguenze dell'efficacia diretta verticale della direttiva UE nel rapporto tributario a monte (fornitore- ente impositore).
È opportuno riportare i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024.
“1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che
l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” pagina 11 di 16 Vi è da chiedersi anzitutto, in relazione al primo principio espresso, quale sia la portata delle possibilità
“disapplicative” della norma interna contraria a chiara, precisa ed incondizionata direttiva UE, che la pronuncia menzionata – destinata a valere nell'intera U.E. – fa salve, secondo quanto previsto nel diritto interno, o, ancora, secondo la peculiarità del fornitore.
Quanto al primo aspetto, si ritiene persuasivo il recente orientamento giurisprudenziale, sostenuto dalla
Corte di Appello di Torino n. 798/2024 del 23.09.2024, nonché da Corte di Appello Milano n.
3003/2024 del 9.11.2024, laddove, in sintesi, facendo leva sulla distinzione tra il rapporto tributaristico da un lato (Amministrazione doganale -Fornitore) e il rapporto privatistico dall'altro (azione di rivalsa tra fornitore e consumatore), pur evidenziandone il collegamento, ne sottolinea altresì l'autonomia
(come già Cass 15506/2020), e, quindi, le differenti possibilità di valutazione della norma interna contraria alla direttiva UE, che essi comportano.
Il collegamento tra i due distinti rapporti trova espressione anche a proposito della non debenza delle addizionali. Se la rivalsa del fornitore è possibile solo in relazione ad addizionali dovute, e l'addizionale provinciale non è dovuta, si pone il tema dell'indebito versato dal consumatore al fornitore. Sono quindi ipotizzabili indebiti, tanto nel primo rapporto (quello tributario, posto a monte di quello di rivalsa), tanto nel secondo rapporto (quello privatistico, di rivalsa), ma con oggetto diverso:
l'imposta nel primo caso;
la somma corrispondente all'imposta, versata in ragione della rivalsa dal cliente, che, però, non ha natura essa stessa di imposta. Ne consegue che in tanto è dovuta la somma di cui al rapporto civilistico di rivalsa, in quanto è dovuta l'imposta, e, quindi, il debito del fornitore verso l'Erario. In sostanza, ai fini di valutare nel rapporto civilistico la debenza o meno della somma versata,
è necessario risalire al rapporto tributario, che ne costituisce l'imprescindibile presupposto. E' nel rapporto tributario che si ha una applicazione “verticale” del diritto comunitario (in questo caso tra fornitore e Stato), non in quello civilistico, relativo alla rivalsa. Vi è quindi da chiedersi se nel presente procedimento sia consentita la valutazione incidenter tantum della debenza o meno dalle addizionali nel rapporto tributario (ove la direttiva opera con efficacia verticale), per contrasto della normativa interna con la Direttiva UE.
Nel senso dell'ammissibilità di una simile valutazione incidentale si è già espressa la Corte di
Cassazione (Cass. 1147/2000): “…Pertanto, la controversia fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa-iva, in ordine alla legittimità dell'indicato addebito, riguarda il rapporto fra i contraenti dell'operazione tassabile, non il rapporto tributario. La terzietà dell'Amministrazione rispetto a tale controversia non viene meno quando il cessionario-committente contesti il presupposto della rivalsa, cioè l'obbligazione d'imposta del cedente prestatore, perché l'indagine richiesta da tale deduzione
pagina 12 di 16 resta sul piano dell'accertamento incidentale, non introduce una causa pregiudiziale, e non potrebbe introdurla, essendo riservato al debitore d'imposta di sollecitare il sindacato giudiziale sull'an od il quantum del credito tributario” (in senso conforme anche Cass. 13721/2017).
Stando così le cose, in via meramente incidentale, va affermata la non debenza dell'imposta dal fornitore all'Erario, e ciò a mezzo di un'applicazione “verticale”, non “orizzontale” dell'efficacia della direttiva, e ciò senza porsi in contrasto o eludere il primo principio espresso dalla Corte di Giustizia: non si fa applicazione diretta orizzontale della direttiva UE nei rapporti privatistici tra fornitore e cliente, bensì, un'applicazione diretta e verticale nel rapporto tributario, valutato incidenter tantum.
Né persuade un'eventuale diversa lettura, tesa ad estendere il dictum della Corte di Giustizia al punto di escludere anche la possibilità della valutazione incidenter tantum della non debenza dell'imposta per contrarietà alla direttiva europea. L'inciso “salvo che il diritto interno disponga diversamente” ben può intendersi coinvolgere anche le disposizioni processuali che, appunto, consentono la valutazione incidenter tantum. Al riguardo si riporta per esteso il punto 25 della pronuncia CGUE dell'11 aprile
2024: “25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Da ultimo, il secondo principio espresso dalla CGUE, lungi dall'indicare quale unica via per il consumatore l'agire nei confronti dello Stato, apre invece plurime possibilità di azione proprio in ossequio al rispetto del principio di effettività, ossia dell'effettiva tutela giurisdizionale, che deve essere assicurata a condizioni non eccessivamente gravose, né difficili se non pressoché impossibili. In tal senso si ritiene vadano lette le tre pronunce della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – menzionate da parte convenuta/resistente, laddove afferma la possibilità che il consumatore si rivolga direttamente per la ripetizione all'ente impositore, più che nel senso dell'individuazione dell'unico strumento esperibile in questi casi dal consumatore.
Peraltro, anche di recente, numerose pronunce di primo e secondo grado confermano la ripetibilità nei confronti del fornitore delle addizionali provinciali versate indebitamente dal consumatore (ad esempio
Tribunale Roma del 15.01.2025; Corte di Appello Catania 10.01.2025; Corte di Appello Milano del
3.03.2025). pagina 13 di 16 Da quanto complessivamente esposto deriva il diritto di a Parte_1
vedersi restituito quanto versato indebitamente a titolo di addizionali alle accise alla società convenuta/resistente.
4) Determinazione del quantum.
Parte convenuta in via subordinata contesta che l'importo dovuto in restituzione sia quello richiesto dall'attore sulla base di due censure. La prima attiene alla decorrenza della restituzione mentre la seconda alla parziale prescrizione delle somme richieste.
Quanto al primo aspetto, sebbene la tematica rischi di fatto di essere superata dall'eccepita prescrizione, ne appare ugualmente opportuna a disamina. La convenuta evidenzia come non siano dovuti in ripetizione gli importi ante 31.03.2010 (ossia sino all'attuazione della direttiva 2008/118 –
CE, ossia dal primo aprile 2010), asserendo che per il periodo pregresso l'applicazione delle addizionali debba intendersi come conforme alla normativa interna ed europea.
Si accoglie, di contro, l'orientamento già espresso sul punto da alcune pronunce di merito (ad es.
Tribunale di Genova ordinanza n. 2937/2022, riportata da parte convenuta;
Tribunale di Venezia ordinanza del 7.3.2022), ove si evidenzia una continuità di principi tra le direttive succedutesi e disciplinanti la materia, per come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la norma di cui all'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis alle accise anteriormente al 1° aprile 2010, prevedeva, similmente a quanto poi previsto nell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, che “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Va chiarito che, se in origine tra i prodotti elencati al paragrafo 1 (oli minerali, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati) non rientrava l'elettricità ed i prodotti energetici, l'estensione anche ad essi è avvenuta in forza della direttiva 2003/96/CE, che già nel considerando (33) prevede che “Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva”, come esplicitato nell'art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2
e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”.
La CGUE, con la sentenza 25.07.2018 C-103/17, a proposito dell'interpretazione dell'art.3 par.2
pagina 14 di 16 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE e sulla compatibilità comunitaria dell'imposta francese sull'energia elettrica, ha ribadito quanto aveva già osservato nella sentenza 5 marzo 2015 in causa C –
553/13, vale a dire che non basta la previa destinazione del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”.
Posto, quindi, che i principi in materia non sono stati posti per la prima volta dalla direttiva
2008/118/CE, ravvisandosi anche nelle precedenti direttive 92/12/CEE, 2003/96/CE, contenenti identico principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea, le conclusioni sono le medesima anche per il periodo pregresso.
Pertanto, anche le somme versate a titolo di addizionale prima del mese di aprile 2010, come da domanda di parte ricorrente, sono in astratto passibili di restituzione.
Altro tema incidente sulla determinazione del quantum è l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente, in quanto la diffida stragiudiziale che ha interrotto i termini è stata inviata ad in data 11 marzo 2010 (doc. 2 di parte attrice) mentre parte attrice agisce anche per le CP_1
fatture precedenti (dicembre 2009 e gennaio-febbraio 2010, pari ad euro 5.587,00) per le quali il termine decennale di prescrizione risulta decorso.
L'eccezione appare fondata, ritenuto che il dies a quo decorra da quando il diritto di ripetizione poteva essere fatto valere, che non si ritiene coincida con l'abrogazione dell'addizionale, efficace dal primo gennaio 2012, bensì con il pagamento medesimo, già ab origine non dovuto.
Occorre pertanto rideterminare l'importo richiesto dall'attrice, elidendo le somme di cui alle fatture di dicembre 2009 e gennaio-febbraio 2010, pari ad euro 5.587,00, per un totale, dedotta la suddetta cifra, di euro 43.102,56.
Non opera nel caso de quo la sospensione dei termini a causa della diffusione epidemiologica del virus
Covid-19 in quanto la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi in cui è richiesto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la necessaria adozione di un atto processuale (art. 83 DL 18/2020), cosa che non è la messa in mora.
Come richiesto gli interessi legali sono dovuti dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., vista la condizione di buona fede di al momento del pagamento, visto che Controparte_1 all'epoca non era ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio. Giova rilevare, come chiarito da Cass. SS.UU., che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033, non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di pagina 15 di 16 costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 (Cass. S.U., n. 15895/2019 e, da ultimo, Cass. 9757/2024).
Sono quindi dovuti gli interessi legali dal primo atto di messa in mora del 18 maggio 2020 (doc. 3 ricorrente/attore). A far data, poi, dalla notifica della domanda giudiziale sono altresì dovuti gli interessi di legge, nella diversa misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione anche alle azioni di ripetizione v. Cass n. 61/23).
5) Spese di lite.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che sono sorti in materia, si giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione di parziale prescrizione;
- condanna restituire a a Controparte_1 Parte_1
somma di euro 43.102,56, oltre interessi legali dalla messa in mora dell'11 marzo 2010 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica della domanda giudiziale;
- compensa le spese di lite.
Verona, 12 aprile 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Berardino Iacobucci e Vanessa Vitale ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99
ATTORE/RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Peruzza e dall'avv. Anna Ferin ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Damiano Peruzza in Milano, Via P. Fornari n. 48
CONVENUTO/RESISTENTE
conclusioni per il ricorrente
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, in accoglimento della presente domanda, contrariis rejectis:
a) in via principale, accertare e dichiarare che gli importi rispettivamente corrisposti da:
per un totale di € 48.689,56, a .p.A. a titolo di Parte_1 Controparte_2 addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 – 2011, a seguito della disapplicazione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. 511/1988 per contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 20087118/CE, rappresentano pagamenti privi di giustificazione causale, che, come tali, vanno restituiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
b) per effetto di quanto sopra, condannare alla restituzione, a favore di Controparte_1 dell'importo di € 48.689,56, oltre interessi legali a decorrere dalla Parte_1
pagina 1 di 16 corresponsione sino al giorno del pagamento, ovvero dei diversi importi che saranno riconosciuti di giustizia
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.
conclusioni per il resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità della domanda avversaria di ripetizione delle addizionali provinciali per l'insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito stante il difetto di legittimazione passiva di e comunque per l'omesso invio da Controparte_1 parte del consumatore finale della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 all'Agenzia delle Entrate;
- sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare la prescrizione degli importi richiesti di Euro
5.587,90 per sorte capitale e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o infondata in parte qua la domanda avversaria di ripetizione dell'indebito in quanto tardiva;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui ai procedimenti reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse;
- in via subordinata, rideterminare il quantum richiesto, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti per la ripetizione in riferimento alle somme del periodo anteriore al 1° aprile 2010, ad una somma non superiore ad Euro 39.168,15 per sorte capitale, oltre i soli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24.02.2023, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio già (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_1 Controparte_1
) chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 48.689,56, oltre interessi dalla CP_1 costituzione in mora al saldo, a titolo di restituzione dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica, indebitamente pagata dall'attrice dal 2009 al 2011 (imposta soppressa ex lege a far data dal 1° gennaio 2012) nell'ambito del rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica all'epoca intercorrente tra parti.
A fondamento della pretesa restitutoria l'attrice ha allegato che gli artt. 6 comma 1, lett. c) D.L. n.
pagina 2 di 16 511/88 - in forza dei quali sono state addebitate tali addizionali – sono incompatibili con la normativa eurounitaria, violando l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE – e che, come affermato dalla Corte di Cassazione in plurime decisioni, non potendo il fruitore finale dell'energia richiedere direttamente all'amministrazione finanziaria quanto indebitamente versato, gli è consentito richiedere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata direttamente al fornitore, esperendo nei suoi confronti l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito.
si è ritualmente costituita in giudizio contestando quanto dedotto Controparte_1 dall'attrice e chiedendo preliminarmente di sospendere il giudizio rispetto alla sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Collegio Arbitrale di Vicenza e del Tribunale di Udine nonché per valutare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.
Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande avversarie alla luce della mancata comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ex art. 29, L.
428/1990, la prescrizione parziale del credito, nonché il suo difetto di legittimazione passiva (tema affrontato in modo più specifico a partire dalla memoria n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c.), tenuto conto che i destinatari dei pagamenti di cui si chiede la ripetizione sono soggetti terzi rispetto ad (ovvero CP_1
e la società ). Controparte_3 CP_4
Nel merito la convenuta ha invece evidenziato, in particolare, che la natura asseritamente indebita dei pagamenti scaturente dalla pretesa incompatibilità tra le addizionali e l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE non poteva essere validamente rilevata in un giudizio civile tra fornitore e consumatore, come quello in concreto instaurato da , posto che le disposizioni della Parte_1
direttiva, essendo dotate di un'efficacia limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (cd. efficacia solo verticale, e non anche orizzontale, delle direttive), non erano suscettibili di trovare diretta applicazione nella controversia e, di conseguenza, anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, volte a chiarirne il significato e la portata, non potevano essere invocate dall'attrice al fine di ottenere dal Giudice adito la disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di addizionale provinciale per contrasto con la norma comunitaria.
1) Legittimazione passiva in capo a Controparte_1
Va anzitutto rilevato che il difetto di legittimazione, sia essa attiva o passiva, non costituisce eccezione, bensì mera difesa, sì che il tema può essere sollevato anche oltre lo scadere dei termini che precludono ulteriori asserzioni ed eccezioni. Peraltro nel caso in esame non corrisponde al vero che la convenuta abbia sollevata l'eccezione solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. – peraltro tempestivamente, per quanto appena esposto – ma sin dalla costituzione in giudizio ha evidenziato la lacuna documentale pagina 3 di 16 proprio in tema di legittimazione attiva e passiva, posto che non era stato dimostrato l'avvenuto pagamento degli importi da parte dell'attrice, né chi fosse il destinatario dei pagamenti, e, quindi, non erano stati dimostrati i presupposti dell'azione, della cui prova è gravato l'attore.
La prova dei pagamenti integrali di quanto richiesto, a mezzo deposito degli estratti conto, è stata depositata da parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., con la conseguenza che la convenuta ha argomentato in modo più approfondito sul punto a partire dalla memoria n. 3, di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Ebbene, dagli estratti conto depositati consta che i vari pagamenti delle bollette sono stati effettuati mediante accredito in favore di . Controparte_3
In punto carenza di legittimazione passiva replica parte attrice che tale dato, ossia che il pagamento fosse da effettuarsi a è desumibile già dal proprio documento sub 1), Controparte_3
ossia dalle fatture emesse da , ove è indicato CP_1
Se tale constatazione avvalora la deduzione che fosse noto sin dall'introduzione del giudizio il fatto che l'accredito andasse effettuato nei confronti di , tuttavia era effettivamente Controparte_5
necessaria la prova del pagamento dell'intero importo richiesto in restituzione per averne un concreto riscontro effettivo.
Peraltro, proprio perché il destinatario effettivo del pagamento era noto sin dall'introduzione del giudizio, era già da allora affrontabile il tema della legittimazione passiva della ripetizione di indebito, con i conseguenti oneri di allegazione e probatori da un lato e dall'altro.
La questione va decisa in base al riparto dell'onere della prova.
Parte attrice, a fronte delle contestazioni di parte convenuta, sostiene che sia da Controparte_5
considerarsi un mero delegato all'incasso da parte di , il che dovrebbe fare intendere che il CP_1
pagamento sia stato ricevuto da in nome e per conto di , e a tal riguardo Controparte_5 CP_1
pagina 4 di 16 fa notare come l'indicazione di pagamento al , fosse stampata proprio nelle Controparte_5
stesse fatture prodotte, a valere come indicazione da parte del creditore, ex art. 1188 c.c., della persona alla quale effettuare il pagamento. L'indicazione di pagamento, quindi, viene ricondotta dall'attrice a tale fattispecie giuridica (art. 1188 c.c.).
In effetti l'indicazione al debitore del soggetto e del conto presso cui effettuare il pagamento proviene dallo stesso creditore senza che tale indicazione sia ulteriormente precisata, ad esempio, dalla qualifica di cessionario del credito in capo a , o da altra specifica veste negoziale assunta Controparte_5
dal terzo.
A fronte di ciò si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere assertivo e probatorio in punto legittimazione passiva, non potendo pretendersi che essa sia tenuta conoscere e documentare gli accordi negoziali tra ed il . CP_1 Controparte_5
Argomentando diversamente si imporrebbe all'attore di agire in via “esplorativa” nei confronti di ambo i soggetti per poi acquisire in corso di causa le prove che gli consentano di individuare l'effettivo soggetto legittimato passivo.
Appare opportuno ricordare che, stando alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
11737 del 15/05/2018), “L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento – n.d.r. sottolineatura della scrivente)” .
Sul piano formale, ben può giustificarsi, quindi, che l'attrice, che sostiene si tratti di mera delega di incasso, non abbia alcuna procura conferita da a , né altra CP_1 CP_5 Controparte_6
documentazione relativa ai rapporti AGSM-Consorzio Verona Energia1 da produrre in giudizio.
Non solo. La Suprema Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 5268 del 28/02/2024) ha anche chiarito che “La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo
pagina 5 di 16 abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c., al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del condominio, condannato alla restituzione di somme, indebitamente transitate sul suo conto corrente, essendo stato accertato che le predette fossero provenienti dal conto corrente relativo ad altro condominio gestito dal medesimo amministratore).
Tornando al riparto dell'onere della prova, si ritiene che, a fronte di ciò, sarebbe stato onere della convenuta dimostrare il fondamento della propria difesa, ossia della legittimazione passiva in capo a
, documentando, ad esempio, la cessione del credito in suo favore o un Controparte_7
rapporto di factoring. Appare infatti evidente già dal documento sub 1 di parte attrice – le fatture – che la stessa indicava al debitore a chi e con che modalità effettuare il pagamento, sì che le sarebbe CP_1
stato agevole dimostrare documentalmente, ad esempio, l'intervenuta cessione del credito, e ciò non solo in sede di memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 3, ma anche prima, in ragione proprio della menzione del nelle sue stesse fatture. CP_5
Giova inoltre rilevare che la giurisprudenza addotta dalla convenuta a supporto della propria tesi, e, quindi, della carenza di legittimazione passiva in capo a sé, si riferisce a fattispecie in cui risulta dimostrato il rapporto di factoring stipulato dal fornitore di energia, ovvero la cessione dei crediti ad altro soggetto, cosa non avvenuta nel presente procedimento.
Tali considerazioni assorbono ogni altra questione relativa a supposti e, a questo punto, del tutto ipotetici cessioni di credito o rapporti di factoring.
Quanto, poi, al riferimento negli estratti conto a diverso soggetto destinatario dei pagamenti –
– l'argomentazione dell'attrice che si sia trattato di un mero refuso trova pieno CP_4
riscontro nella lettura dell'estratto conto e nel raffronto dei pagamenti con gli importi riferibili alle singole fatture.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da . CP_1
2) Questioni preliminari: sull'inammissibilità per mancata comunicazione all'Agenzia delle
Entrate ex art. 29 l. 428/1990 e difetto legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare di on può ritenersi fondata in quanto l'onere Controparte_1 di comunicazione all'Ufficio finanziario, in base alla norma invocata dalla convenuta (art. 29, L.
428/1990), deve ritenersi gravare sul fornitore, in quanto soggetto passivo dell'obbligo tributario che pagina 6 di 16 viene assolto con il versamento all'Erario dell'addizionale provinciale all'accisa e traslato, unicamente sotto il profilo economico, sul consumatore finale mediante inclusione, nel prezzo di vendita, di un importo corrispondente all'imposta versata allo Stato per cui la domanda di rimborso all'Ufficio finanziario, prevista dalla norma, non può che competere al venditore/fornitore, quale soggetto che ha versato l'imposta ed è unico titolare del rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria e non anche al consumatore che agisce per la ripetizione dell'indebito costituito dalla quota di prezzo pagata e corrispondente alla addizionale all'accisa addebitatagli dal fornitore. Non ha alcun rilievo, d'altra parte, il denunciato arricchimento ingiustificato che deriverebbe alla parte della ricorrente a seguito della restituzione delle somme, già, a suo tempo, dedotte fiscalmente, quali costi di impresa:
l'eventuale recupero delle somme pagate per l'addizionale alle accise, sarà soggetta a tassazione secondo la normativa in materia, ma non determina l'insorgenza di un rapporto diretto con l'Amministrazione Finanziaria per la richiesta di rimborso.
3. Questioni preliminari: istanze di sospensione e di invio degli atti alla CGUE.
Parimenti in via preliminare va disattesa l'istanza di sospensione svolta dalla resistente in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'U.E. Le questioni poste all'attenzione della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia non appaiono pregiudiziali alla definizione della presente causa, riguardando norme che non necessariamente debbano trovare applicazione in questo procedimento.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Collegio Arbitrale di Vicenza attiene alla valutazione di legittimità dell'art. 14 co. 4 TUA, norma disciplinante il rapporto tributario tra fornitore ed Ente impositore, rapporto qui non in esame. La questione sottoposta dal Collegio Arbitrale di
Vicenza è “se, nel caso di addebito delle accise (e relativa addizionale) al consumatore finale, quest'ultimo debba esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, se il diritto al rimborso spettante al fornitore richieda quale condizione necessaria che il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito e se la normativa vigente in ordine al rimborso dell'accisa indebitamente versata sia conforme ai precetti costituzionali”, con particolare riguardo all'art. 14 D.LVO 504/1995, laddove disciplina i termini entro cui il fornitore, chiamato al rimborso delle accise a suo tempo indebitamente pagate dall'utente, debba agire a sua volta per il recupero delle somme. Detta tematica non appare di rilievo nel presente procedimento.
Quanto alla questione rimessa alla Corte costituzionale il 30.12.2021 ad opera del Tribunale di Udine,
l'ordinanza riguarda la legittimità dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2 DL n. 511/1988, nel testo modificato pagina 7 di 16 dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.26/2007, per il periodo di sua vigenza successivo al 1° gennaio 2010 e fino alla sua abrogazione, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E. Anche tale questione, tuttavia, non rileva atteso che la disapplicazione della norma interna nella soluzione – come si vedrà – adottata in questo provvedimento non avviene nel rapporto tra cliente e fornitore, bensì, a monte, nei rapporti tra questi e l'amministrazione tributaria con la conseguenza che il venir meno del titolo ad applicare l'addizionale legittimerebbe la ripetizione dell'indebito nel giudizio fra fornitore e cliente.
Quanto, infine, all'ordinanza del 28.04.2022 del Tribunale di Como, recante rinvio pregiudiziale alla
CGUE con riferimento all'art. 6 D.L. 511/1988 e all'art. 14 TUA, sul punto è sopravvenuta la pronuncia dell'11 aprile 2024, di cui si dirà oltre.
Va affrontata ora l'istanza di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE sotto due profili distinti: se davvero l'addizionale provinciale sia una “altra imposta” incompatibile con la Direttiva UE accise e se detta incompatibilità possa essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità.
Non si ritiene di dare corso all'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che, quanto al primo profilo (ovvero se l'addizionale provinciale sia “altra imposta” incompatibile con le direttive europee in materia), la Corte di Cassazione si è già espressa in maniera univoca, rispetto al secondo profilo la questione risulta assorbita dai principi formulati dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile
2024, la quale non è ostativa, come si argomenterà oltre, ad un interpretazione che ne consente nel nostro ordinamento l'applicazione quanto meno incidenter tantum.
4) Nel merito
La ricorrente ha provato con la documentazione prodotta (sub doc. 2) l'ammontare della somma versata a titolo di addizionale provinciale all'accisa, di cui chiede la ripetizione, che risulta addebitata all'attrice da nel periodo da dicembre 2009 a dicembre 2011 come confermato CP_1 Controparte_1 anche dall'estratto conto bancario prodotto sub doc. 3) dalla ricorrente.
Nel ricostruire il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la domanda attorea, va rammentato che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica erano state originariamente introdotte dal nostro legislatore con l'art. 6 comma 2 del D.L. 511/1988, convertito nella L. 20/1989, che sanciva l'obbligo del loro versamento a carico dei somministranti con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore/utente finale, a norma dell'art 56 TUA. La ratio di tale intervento pagina 8 di 16 veniva indicata dal testo normativo nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale” nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali degli enti regionali e locali”: l'introduzione di tali imposte, dunque, era chiaramente sorretta da motivazioni di carattere generico, riconducibili a mere esigenze finanziarie.
Sul punto la Corte di Giustizia UE ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica richiesta dalla Direttiva n. 2008/118/CE, deve sussistere un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione. Nel caso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica tali requisiti non ricorrevano, in quanto unicamente finalizzate ad assicurare un'ulteriore fonte di finanziamento per soddisfare le esigenze di bilancio degli enti locali beneficiari. Ne è seguita, quindi, l'abrogazione da parte del legislatore italiano, ma solo con decorrenza dall'1.1.2012 per le Regioni a Statuto ordinario.
Successivamente il legislatore nazionale è intervenuto con il D.lgs. n. 48/2010, che ha recepito la
Direttiva n. 2008/118/CE, la quale all'art. 1, prevede che "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta".
Il citato decreto non ha, però, inciso sul richiamato art. 6 D.l. 511/1988 che è stato abrogato tardivamente (solo due anni dopo a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione
Europea nei confronti dell'Italia) in virtù dell'emanazione del D.lgs. n.23/2011, il cui art. 2 comma 6 ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario". Tale abrogazione si è resa necessaria per esigenze di armonizzazione con la normativa unionale.
Prima di tale intervento, in particolare con riferimento al biennio 2010-2011 di cui si controverte, gli utilizzatori finali di energia elettrica, come la società hanno continuato a corrispondere ai Parte_1
fornitori somme a titolo di addizionale, la cui normativa interna di riferimento risultava però illegittima per contrasto con la normativa di matrice europea, come statuito dalla Corte di Giustizia UE con le
Sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17, in cui è stato affermato che le norme interne che, come l'art.6 comma 2 D.L. 511/88, istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
Sulla scorta della menzionata giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione in plurime pronunce pagina 9 di 16 ha accertato che l'imposta addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è in contrasto con il diritto unionale, e, pertanto, non doveva essere versata già a decorrere dal 2010, cioè dal recepimento nell'ordinamento italiano (con il citato D.lgs. 48/10) della Direttiva n.2008/118/CE (cfr., in questo senso, Cass. nn. 22343/2020, 16142/2020, 3233/2020, 10691/2020, 27101/2019, 15198/2019,
27099/2019, 27036/2019, 28047/2019), e ciò per contrarietà al diritto UE.
Nelle decisioni menzionate la Suprema Corte ha affermato che, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, la normativa recante la disciplina e l'imposizione dell'addizionale provinciale sulle accise per l'energia elettrica di cui al D.L. 511/88, art.6, deve essere disapplicata per contrasto con l'art.1 della direttiva per come interpretato dalla C.G.U.E., in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario/unionale fornita dalla Corte di
Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Ebbene tale interpretazione non pare porsi in contrasto con il principio espresso dalla Corte di Giustizia nella pronuncia dell'11 aprile 22, laddove si lascia aperta la possibilità che il diritto interno – da intendersi anche nelle sue declinazioni interpretative ed applicative – disponga diversamente,
Ne consegue che appare ininfluente qualsiasi eccezione o argomentazione relativa alla diretta applicabilità o meno della Direttiva 2008/112/CE, ossia alla sua verticale e/o orizzontale. Difatti la
Corte di Giustizia UE, con le citate sentenze, ha sancito l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, e ciò è di per sé sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art.6 comma
2 D.L. 551/88, proprio in quanto norma interna che si pone, in base ai principi ivi enunciati, in contrasto con il diritto dell'Unione e la giurisprudenza unionale (ex multis, Cass. 16142/2020,
3233/2020, 10691/2020).
Come chiarito anche da numerosa giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano n.1950/22, n.1907/22,
n.1898/22, n.1704/22, Trib. Treviso n.18/22; Corte appello Venezia n. 1249/2023), l'eccezione sollevata circa l'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria non è pertinente al caso di specie, in cui l'art.6 D.L. 511/88 deve essere disapplicato, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e - quindi - quale diretta ed immediata esecuzione della medesima direttiva, bensì per il contrasto della norma con il diritto unionale come interpretato, con efficacia vincolante "ultra partes", dalla Corte di
Giustizia UE, alle cui pronunce va riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto unionale, quanto a pagina 10 di 16 determinazione del significato e dei limiti di applicazione con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (ex multis Cass. sent. n. 13425/2019, Cass. 5381/2017, n.22577/12, confermate da Cass.
Civ. Sez.V sentenza 6.03.2023 n. 6687).
Ebbene, non si ritiene che tale interpretazione si ponga in contrasto con i principi (in specie il primo) affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia dell'11 aprile 2024 proprio in risposta al rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Como. Come ribadito anche da recenti pronunce di merito non si ha una “disapplicazione” della normativa interna in forza di un'applicazione
“orizzontale” – nei rapporti privatistici – bensì per sua contrarietà al diritto unionale, come interpretato dalla CGUE. Se si condivide l'approdo interpretativo menzionato, la domanda di ripetizione appare fondata anche sulla scorta di un'ulteriore considerazione, ossia che la pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 non vieti la valutazione incidenter tantum nel procedimento a valle di ripetizione di indebito (fornitore – consumatore finale) delle conseguenze dell'efficacia diretta verticale della direttiva UE nel rapporto tributario a monte (fornitore- ente impositore).
È opportuno riportare i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024.
“1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che
l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità
o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.” pagina 11 di 16 Vi è da chiedersi anzitutto, in relazione al primo principio espresso, quale sia la portata delle possibilità
“disapplicative” della norma interna contraria a chiara, precisa ed incondizionata direttiva UE, che la pronuncia menzionata – destinata a valere nell'intera U.E. – fa salve, secondo quanto previsto nel diritto interno, o, ancora, secondo la peculiarità del fornitore.
Quanto al primo aspetto, si ritiene persuasivo il recente orientamento giurisprudenziale, sostenuto dalla
Corte di Appello di Torino n. 798/2024 del 23.09.2024, nonché da Corte di Appello Milano n.
3003/2024 del 9.11.2024, laddove, in sintesi, facendo leva sulla distinzione tra il rapporto tributaristico da un lato (Amministrazione doganale -Fornitore) e il rapporto privatistico dall'altro (azione di rivalsa tra fornitore e consumatore), pur evidenziandone il collegamento, ne sottolinea altresì l'autonomia
(come già Cass 15506/2020), e, quindi, le differenti possibilità di valutazione della norma interna contraria alla direttiva UE, che essi comportano.
Il collegamento tra i due distinti rapporti trova espressione anche a proposito della non debenza delle addizionali. Se la rivalsa del fornitore è possibile solo in relazione ad addizionali dovute, e l'addizionale provinciale non è dovuta, si pone il tema dell'indebito versato dal consumatore al fornitore. Sono quindi ipotizzabili indebiti, tanto nel primo rapporto (quello tributario, posto a monte di quello di rivalsa), tanto nel secondo rapporto (quello privatistico, di rivalsa), ma con oggetto diverso:
l'imposta nel primo caso;
la somma corrispondente all'imposta, versata in ragione della rivalsa dal cliente, che, però, non ha natura essa stessa di imposta. Ne consegue che in tanto è dovuta la somma di cui al rapporto civilistico di rivalsa, in quanto è dovuta l'imposta, e, quindi, il debito del fornitore verso l'Erario. In sostanza, ai fini di valutare nel rapporto civilistico la debenza o meno della somma versata,
è necessario risalire al rapporto tributario, che ne costituisce l'imprescindibile presupposto. E' nel rapporto tributario che si ha una applicazione “verticale” del diritto comunitario (in questo caso tra fornitore e Stato), non in quello civilistico, relativo alla rivalsa. Vi è quindi da chiedersi se nel presente procedimento sia consentita la valutazione incidenter tantum della debenza o meno dalle addizionali nel rapporto tributario (ove la direttiva opera con efficacia verticale), per contrasto della normativa interna con la Direttiva UE.
Nel senso dell'ammissibilità di una simile valutazione incidentale si è già espressa la Corte di
Cassazione (Cass. 1147/2000): “…Pertanto, la controversia fra il soggetto passivo ed il soggetto attivo della rivalsa-iva, in ordine alla legittimità dell'indicato addebito, riguarda il rapporto fra i contraenti dell'operazione tassabile, non il rapporto tributario. La terzietà dell'Amministrazione rispetto a tale controversia non viene meno quando il cessionario-committente contesti il presupposto della rivalsa, cioè l'obbligazione d'imposta del cedente prestatore, perché l'indagine richiesta da tale deduzione
pagina 12 di 16 resta sul piano dell'accertamento incidentale, non introduce una causa pregiudiziale, e non potrebbe introdurla, essendo riservato al debitore d'imposta di sollecitare il sindacato giudiziale sull'an od il quantum del credito tributario” (in senso conforme anche Cass. 13721/2017).
Stando così le cose, in via meramente incidentale, va affermata la non debenza dell'imposta dal fornitore all'Erario, e ciò a mezzo di un'applicazione “verticale”, non “orizzontale” dell'efficacia della direttiva, e ciò senza porsi in contrasto o eludere il primo principio espresso dalla Corte di Giustizia: non si fa applicazione diretta orizzontale della direttiva UE nei rapporti privatistici tra fornitore e cliente, bensì, un'applicazione diretta e verticale nel rapporto tributario, valutato incidenter tantum.
Né persuade un'eventuale diversa lettura, tesa ad estendere il dictum della Corte di Giustizia al punto di escludere anche la possibilità della valutazione incidenter tantum della non debenza dell'imposta per contrarietà alla direttiva europea. L'inciso “salvo che il diritto interno disponga diversamente” ben può intendersi coinvolgere anche le disposizioni processuali che, appunto, consentono la valutazione incidenter tantum. Al riguardo si riporta per esteso il punto 25 della pronuncia CGUE dell'11 aprile
2024: “25. Pertanto, malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Da ultimo, il secondo principio espresso dalla CGUE, lungi dall'indicare quale unica via per il consumatore l'agire nei confronti dello Stato, apre invece plurime possibilità di azione proprio in ossequio al rispetto del principio di effettività, ossia dell'effettiva tutela giurisdizionale, che deve essere assicurata a condizioni non eccessivamente gravose, né difficili se non pressoché impossibili. In tal senso si ritiene vadano lette le tre pronunce della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – menzionate da parte convenuta/resistente, laddove afferma la possibilità che il consumatore si rivolga direttamente per la ripetizione all'ente impositore, più che nel senso dell'individuazione dell'unico strumento esperibile in questi casi dal consumatore.
Peraltro, anche di recente, numerose pronunce di primo e secondo grado confermano la ripetibilità nei confronti del fornitore delle addizionali provinciali versate indebitamente dal consumatore (ad esempio
Tribunale Roma del 15.01.2025; Corte di Appello Catania 10.01.2025; Corte di Appello Milano del
3.03.2025). pagina 13 di 16 Da quanto complessivamente esposto deriva il diritto di a Parte_1
vedersi restituito quanto versato indebitamente a titolo di addizionali alle accise alla società convenuta/resistente.
4) Determinazione del quantum.
Parte convenuta in via subordinata contesta che l'importo dovuto in restituzione sia quello richiesto dall'attore sulla base di due censure. La prima attiene alla decorrenza della restituzione mentre la seconda alla parziale prescrizione delle somme richieste.
Quanto al primo aspetto, sebbene la tematica rischi di fatto di essere superata dall'eccepita prescrizione, ne appare ugualmente opportuna a disamina. La convenuta evidenzia come non siano dovuti in ripetizione gli importi ante 31.03.2010 (ossia sino all'attuazione della direttiva 2008/118 –
CE, ossia dal primo aprile 2010), asserendo che per il periodo pregresso l'applicazione delle addizionali debba intendersi come conforme alla normativa interna ed europea.
Si accoglie, di contro, l'orientamento già espresso sul punto da alcune pronunce di merito (ad es.
Tribunale di Genova ordinanza n. 2937/2022, riportata da parte convenuta;
Tribunale di Venezia ordinanza del 7.3.2022), ove si evidenzia una continuità di principi tra le direttive succedutesi e disciplinanti la materia, per come interpretati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la norma di cui all'art. 3 par. 2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis alle accise anteriormente al 1° aprile 2010, prevedeva, similmente a quanto poi previsto nell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, che “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Va chiarito che, se in origine tra i prodotti elencati al paragrafo 1 (oli minerali, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati) non rientrava l'elettricità ed i prodotti energetici, l'estensione anche ad essi è avvenuta in forza della direttiva 2003/96/CE, che già nel considerando (33) prevede che “Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva”, come esplicitato nell'art. 3: “I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2
e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva”.
La CGUE, con la sentenza 25.07.2018 C-103/17, a proposito dell'interpretazione dell'art.3 par.2
pagina 14 di 16 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE e sulla compatibilità comunitaria dell'imposta francese sull'energia elettrica, ha ribadito quanto aveva già osservato nella sentenza 5 marzo 2015 in causa C –
553/13, vale a dire che non basta la previa destinazione del gettito dell'imposta “rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio”.
Posto, quindi, che i principi in materia non sono stati posti per la prima volta dalla direttiva
2008/118/CE, ravvisandosi anche nelle precedenti direttive 92/12/CEE, 2003/96/CE, contenenti identico principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea, le conclusioni sono le medesima anche per il periodo pregresso.
Pertanto, anche le somme versate a titolo di addizionale prima del mese di aprile 2010, come da domanda di parte ricorrente, sono in astratto passibili di restituzione.
Altro tema incidente sulla determinazione del quantum è l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente, in quanto la diffida stragiudiziale che ha interrotto i termini è stata inviata ad in data 11 marzo 2010 (doc. 2 di parte attrice) mentre parte attrice agisce anche per le CP_1
fatture precedenti (dicembre 2009 e gennaio-febbraio 2010, pari ad euro 5.587,00) per le quali il termine decennale di prescrizione risulta decorso.
L'eccezione appare fondata, ritenuto che il dies a quo decorra da quando il diritto di ripetizione poteva essere fatto valere, che non si ritiene coincida con l'abrogazione dell'addizionale, efficace dal primo gennaio 2012, bensì con il pagamento medesimo, già ab origine non dovuto.
Occorre pertanto rideterminare l'importo richiesto dall'attrice, elidendo le somme di cui alle fatture di dicembre 2009 e gennaio-febbraio 2010, pari ad euro 5.587,00, per un totale, dedotta la suddetta cifra, di euro 43.102,56.
Non opera nel caso de quo la sospensione dei termini a causa della diffusione epidemiologica del virus
Covid-19 in quanto la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi in cui è richiesto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la necessaria adozione di un atto processuale (art. 83 DL 18/2020), cosa che non è la messa in mora.
Come richiesto gli interessi legali sono dovuti dalla domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., vista la condizione di buona fede di al momento del pagamento, visto che Controparte_1 all'epoca non era ancora emersa in quel momento la questione oggetto del presente giudizio. Giova rilevare, come chiarito da Cass. SS.UU., che, ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033, non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di pagina 15 di 16 costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 (Cass. S.U., n. 15895/2019 e, da ultimo, Cass. 9757/2024).
Sono quindi dovuti gli interessi legali dal primo atto di messa in mora del 18 maggio 2020 (doc. 3 ricorrente/attore). A far data, poi, dalla notifica della domanda giudiziale sono altresì dovuti gli interessi di legge, nella diversa misura prevista dall'art. 1284 comma 4 c.c. (sull'applicabilità di tale disposizione anche alle azioni di ripetizione v. Cass n. 61/23).
5) Spese di lite.
In ragione della particolarità e novità della questione e considerati i contrasti giurisprudenziali che sono sorti in materia, si giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'eccezione di parziale prescrizione;
- condanna restituire a a Controparte_1 Parte_1
somma di euro 43.102,56, oltre interessi legali dalla messa in mora dell'11 marzo 2010 e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica della domanda giudiziale;
- compensa le spese di lite.
Verona, 12 aprile 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
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