Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1989, n. 345
CASS
Sentenza 20 gennaio 1989

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Il ricorso alle regole della cosiddetta interpretazione oggettiva dei contratti, di cui agli artt. Da 1366 a 1370 cod. civ. ed ai criteri sussidiari fissati dall'art. 1371 dello stesso codice - che trovano applicazione anche nel caso di contratti collettivi post-corporativi di diritto comune - è previsto solo per i casi in cui non sia sufficiente la cosiddetta interpretazione soggettiva, regolata dai precedenti articoli da 1362 a 1365, rimanendo sempre affidato in via esclusiva alla valutazione del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità se non per violazione di dette norme o per difetto di motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - interpretando la norma transitoria in calce all'art. 70 CCNL 31 luglio 1970 per i dipendenti di aziende commerciali - aveva ritenuto che solo per (commessi, ma non anche per gli addetti alle operazioni ausiliarie di vendita, gli scatti di anzianità dovessero essere computati solo dalla data di passaggio all'ex raggruppamento C 1 e comunque dal raggiungimento della paga base nazionale del IV livello). ( V 254/88, mass n 456835; ( V 154/88, mass n 456780).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1989, n. 345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 345
    Data del deposito : 20 gennaio 1989

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