Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1172/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/02/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, CODOGNO (LO), 02/08/1963 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. OSNATO DANIELE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DOLCE Controparte_1 P.IVA_1 n atti, e omiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D
CP_1
resistente
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «Preliminarmente sospendere l'esecutività dell'Intimazione di pagamento impugnata;
Nel merito: − dichiarare ed affermare la nullità e/o l'illegittimità dell'Avviso di intimazione impugnato per omessa notifica (ma anche per la loro irregolarità) dei necessari atti prodromici alla sua emissione con conseguente inesistenza dell'atto presupposto. − dichiarare in ogni caso prescritto qualsiasi eventuale diritto di credito correlato con l'atto di intimazione impugnato e pertanto ritenere e dichiarare che nulla deve il Ricorrente a qualsiasi titolo e/o ragione. Per l'effetto, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella Cartella di Pagamento n.29220110002722875000 e negli Avvisi di Addebito nn. 59220120000368629000, 59220120001444500000, 59220130000418849000, 59220130000972102000, 59220140000311474000 e 59220140000961767000, oltre che dei ruoli dagli stessi atti rappresentanti e dipendenti. In ogni caso: condannare le Controparti alla restituzione delle somme eventualmente precette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.» CP_ Per parte resistente «- in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999; - in subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto
1
- inoltre, ritenere e dichiarare che non è maturata prescrizione alcuna dei crediti di cui all'avviso di addebito opposti e, per l'effetto, confermare in toto il predetto avviso di addebito CP_ opposto e mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 21/10/2021, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n.29220219000017588000, notificata in data 13/09/2021, CP_ della somma € 14.547,74 per contributi Ivs per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014, nonché le sottostanti cartelle ed avvisi di addebito.
Ha motivato l'opposizione con l'illegittimità della procedura di riscossione stante la mancata notifica dei titoli esecutivi e comunque con la prescrizione dei contributi ingiunti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_1 che ha resistito ed in particolare ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto non è stata proposta tempestivamente, ossia entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione degli avvisi di addebito cui si riferisce l'intimazione di CP_ pagamento. Inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell in relazione ai pretesi vizi dell'intimazione di pagamento, trattandosi di atto di esclusiva competenza del Concessionario per la riscossione.
All'udienza del 14.2.2023 il ricorrente sig. ha dichiarato di non riconoscere la Pt_1 CP_ firma posta sulle relate di notifica esibite in copia telematica dall CP_ Il Difensore dell attesa la volontà dell'ente di avvalersi della documentazione documentale, ha chiesto ulteriore termine per la produzione degli originali, nulla osservando controparte purchè venisse mantenuta la sospensione del provvedimento.
La causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°
Riassunte le ragioni del contendere, preliminarmente deve darsi atto della decadenza dalla azione di parte ricorrente nei confronti della , atteso che non ha Controparte_2 provveduto alla rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione, inviata ad un recapito di pec erroneo. Successivamente la parte non ha chiesto di essere rimessa in termini, così decadendo.
Nel caso di specie a prescindere dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento e dal disconoscimento delle firme apposte sulle
2 relate, senza che seguisse la produzione degli originali e /o gli adempimenti volti all'accertamento della paternità degli atti, si rileva che i contributi sono comunque prescritti.
I contributi si riferiscono agli anni per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, senza che si possa apprezzare alcuna attività volta all'interruzione del termine di prescrizione prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale riduzione è condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio
1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore (art. 3 l. 335/1995 … co. 9, Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Co. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso … ; da ultimo vedasi Cass. L.
8014/2006).
L'art. 3 citato nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di
3 indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore.
Nel caso di specie, al di là della generica contestazione da parte dell'ente, non sono stati allegati, seppure con le peculiarità di cui sopra, specifici fatti interruttivi della prescrizione.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3, nono comma, legge 8 agosto 1995 n. 335, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo comma decimo dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore della suddetta legge.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
Pertanto parte deve essere condannata alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM
n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto dell'intimazione di pagamento e dei titoli esecutivi dalla stessa richiamati, che vengono annullati.
Condanna l alla refusione delle spese processuali che vengono Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di € 1800, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. OSNATO DANIELE , anticipatario.
Caltanissetta, 7 aprile 2025
Il Giudice Angela Latorre
4