Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15050 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per in proprio e n. q. di legale rappresentante di
[...] CP_1
_____________________________ (Avv. SOLLENA GASPARE)
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. PIRAS Controparte_2
MARIANTONIETTA)
Resistente
All'udienza del 6/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
◊
D I S P O S I T I V O CP_ Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida con
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.10.2024, parte ricorrente, conveniva in giudizio l CP_3
chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione n. OI-002814229, notificata in
CP_ data 03.10.2024, con la quale l ordinava di pagare la sanzione amministrativa accertata pari ad con richiesta di pagamento della somma complessiva di euro
10.843,55 a titolo di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021, chiedendone a vario titolo l'annullamento..
CP_ L regolarmente citata, si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto annullamento delle ordinanze opposte.
La causa, senza ulteriore istruttoria, all'odierna udienza è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, che hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in via amministrativa dell'ordinanza impugnata. Il procuratore di parte ricorrente ha tuttavia insistito nella condanna alle spese dell che ha provveduto ad estinguere l'ingiunzione solo CP_2
dopo la notifica del ricorso. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto in via amministrativa nel corso del giudizio
L con l'annullamento dell'atto impugnato ha sostanzialmente riconosciuto la CP_2
fondatezza delle ragioni dell'opponente, che per tutelare le proprie ragioni ha dovuto incoare il presente giudizio di opposizione.
Le spese di lite che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza stante che l'annullamento è avvenuto nelle more del giudizio dopo la notifica del ricorso (
cfr. provv. annullamento in atti del 16.04.2025)
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 06/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro