Decreto cautelare 29 marzo 2022
Sentenza breve 4 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 04/05/2022, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2022
N. 00709/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2022, proposto da
Spiaggia Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'Ordinanza n. 101 datata 21.03.2022 a firma della Dirigente del Settore 3 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in area distinta in Catasto al fg 20 p.lla 599 (ex 416) ”;
b) di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce Class 34.43.04/2021 acquisita al prot. n. 564 in data 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché della nota prot. n. 0010124 della Polizia Municipale di Gallipoli datata 09.02.2022;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del disposto di cui all’art 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Comune Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- Spiaggia Club S.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento “a) dell'Ordinanza n. 101 datata 21.03.2022 a firma della Dirigente del Settore 3 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata – del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali ubicate in area distinta in Catasto al fg 20 p.lla 599 (ex 416) ”;
b) di ogni atto alla stessa connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce Class 34.43.04/2021 acquisita al prot. n. 564 in data 04.01.2022, mai notificata alla ricorrente e indicata nel provvedimento impugnato, nonché della nota prot. n. 0010124 della Polizia Municipale di Gallipoli datata 09.02.2022; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del disposto di cui all’art 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha lamentato, tra l’altro, la violazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Gallipoli e l’Autorità ministeriale;
Considerato che nella camera di consiglio del 20.04.2022 il difensore della società ricorrente ha indicato “il motivo di cui all'art. 103 co. 2 D.L. 18/2020 come assorbente rispetto alle altre censure”;
Ritenuto che:
- risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare;
- il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente la domanda di annullamento della gravata ordinanza per violazione ed omessa applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, giusta graduazione dei motivi articolata dalla ricorrente, come risulta dalla dichiarazione del difensore riportata a verbale;
- l’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”;
- da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633);
- in ragione di quanto appena esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato perché adottato in violazione della predetta proroga automatica ex lege (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 18/03/2022, n. 441), che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica;
- la particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l'Ordinanza n. 101 del 21.03.2022.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO