Art. 52. Trattativa privata 1. La procedura della trattativa privata e' consentita nell'ambito della disciplina generale vigente:
a) nel caso in cui l'asta o la licitazione e' andata deserta;
b) nel caso di acquisto di beni, prestazione di servizi che una sola impresa puo' eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture e dei servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di gare per licitazione;
d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati nei contratti originari e che sono resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione delle medesime forniture, a condizione che siano affidati alla stessa impresa contraente e che non possano essere separati dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, sono strettamente necessari per il completamento delle originarie forniture e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
e) nel caso di affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, in quanto il ricorso ad altri fornitori comporterebbe l'acquisto di prodotti differenti il cui impiego o la cui manutenzione creerebbe incompatibilita' tecniche o difficolta';
f) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
g) per l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi specialistici o di studio a societa', organismi e strutture del sistema camerale.
2. Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata e' preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa e' valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
3. Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa e' preceduta dal parere sulla congruita' della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.
a) nel caso in cui l'asta o la licitazione e' andata deserta;
b) nel caso di acquisto di beni, prestazione di servizi che una sola impresa puo' eseguire o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture e dei servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di gare per licitazione;
d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati nei contratti originari e che sono resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione delle medesime forniture, a condizione che siano affidati alla stessa impresa contraente e che non possano essere separati dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, sono strettamente necessari per il completamento delle originarie forniture e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
e) nel caso di affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di forniture destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, in quanto il ricorso ad altri fornitori comporterebbe l'acquisto di prodotti differenti il cui impiego o la cui manutenzione creerebbe incompatibilita' tecniche o difficolta';
f) per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
g) per l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi specialistici o di studio a societa', organismi e strutture del sistema camerale.
2. Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata e' preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa e' valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
3. Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa e' preceduta dal parere sulla congruita' della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.