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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/09/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza sociale tra:
, quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Croce, ricorrenti;
Persona_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Marta Settimo, resistente;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_4 difeso dall'avvocato Michele Simone, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.6.2024, sul presupposto di Persona_1 trovarsi nelle condizioni legittimanti l'erogazione del sostegno familiare per persone non autosufficienti gravissime (vanamente richiesto in via amministrativa con istanza del 17.7.2023), stante l'asserita sussistenza dei relativi presupposti di legge, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
Le amministrazioni convenute, costituitesi, hanno contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso (la CP_4
ha, altresì, eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva). A seguito del decesso della il giudizio è stato proseguito dagli eredi Per_1 elencati in epigrafe. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla . CP_4
Come può evincersi dalla documentazione versata in atti, la Giunta Regionale della Regione Puglia, con D.G.R. n. 634/2023 ha approvato gli indirizzi per l'attivazione della Misura “Sostegno Familiare” per pazienti non autosufficienti gravissimi, quale LEPS di erogazione “contributi di cui al comma 164 della L. 234/2021 e sostegno ai soggetti di cui all'art. 1, co. 255 della L. 205/2017”, così come definita con la Del. G.R. n. 318/2023, che, appunto, si sostanzia nel riconoscimento di un contributo economico di euro 700,00 mensili, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non Contr autosufficienza di cui all'art.1 del DM 26.09.2016 2016, e ciò per la durata di complessivi 20 mesi e secondo le Linee Guida di cui all'Allegato A della Del. G.R. n. 634/2023. Con la medesima deliberazione è stato, altresì, dato atto che la spesa complessiva finalizzata ad assicurare la copertura della misure nelle annualità 2023 e 2024 è pari a Euro 95.760.000,00 a valere sul bilancio annuale 2023 e pluriennale 2024/2025 e sugli Contr stanziamenti di entrata e spesa afferenti al fondo vincolato (Capitolo entrata E2056177, Capitolo di Spesa U0785060) e sul capitolo di spesa relativo al FRA 2023 e 2024 (Capitolo U0785001), demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale della sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà l'approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande per l'accesso alla domanda “Sostegno Familiare” per pazienti non autosufficienti gravissimi in coerenza con le direttive di cui all'Allegato A della Del. G. R. n. 634/2023. Con Atto Dirigenziale dell'1 giugno 2023 n. 1039, è stato, quindi, approvato l'Avviso pubblico contenente le procedure di accesso al contributo economico di cui trattasi, nonché i relativi format di domanda da inoltrare tramite apposita piattaforma informatica. Inoltre, con detto provvedimento sono stati individuati i destinatari della misura (“Possono accedere al “sostegno familiare” le persone fisiche, in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. Esistenza a in vita e residenza in sia del richiedente che del caregiver familiare;
2. non essere CP_4 beneficiari della misura PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi;
3. essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza” del prospetto in all.3);
4. essere in possesso almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016; 5. essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la ratio della misura, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale;
6. avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole) o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni in relazione ai quali si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE minorenni, quest'ultimo obbligatorio ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013);
7. presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art 1 comma 255 della l. 205/2017 e atto di impegno nei confronti del disabile e dell'ambito territoriale, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante”) e definita la relativa dotazione finanziaria (“Il contributo economico erogabile sulla base del presente Avviso e delle relative linee guida, sarà di importo pari a € 700,00 mensili per 20 mensilità a partire dal 01/05/2023 e fino al 31/12/2024, per un importo massimo pari a € 14.000,00”). Il predetto Atto Dirigenziale ha, altresì, previsto che le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e, conseguentemente, ai fini dell'ammissione al beneficio, in base ad un punteggio oggettivo, enunciato con il medesimo provvedimento per ragioni di equità, di trasparenza e di maggiore efficacia della misura secondo una apposita griglia di valutazione con valori di punteggio predeterminati;
e ciò con la precisazione che “nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai su declinati criteri di priorità di utenti già verificati in possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, saranno ammesse al contributo le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo (quindi verrà data priorità all'istante per il quale sia stata presentata prima la domanda) fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili assegnate a ciascun ambito”.
Tanto premesso, è stato, in maniera condivisibile, affermato, tanto dal giudice amministrativo, quanto dal giudice di legittimità che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, deve ritenersi fondamentale la distinzione fra le ipotesi in cui il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alle Amministrazioni sia demandato soltanto il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, e le ipotesi in cui invece la legge attribuisce alla Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, apprezzando in maniera discrezionale l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione”; Consiglio di Stato, sez. III, 5.8.2021, n. 5762; “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione”. Cassazione civile, sez. un., 13.10.2011, n. 21062). Dovendosi rilevare come il contributo per cui è causa sia riconosciuto direttamente dalla legge e come alla p.a. sia demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti, senza alcun margine di discrezionalità nella relativa valutazione, è nel caso da ritenere, per quanto suesposto, sussistente la giurisdizione di questo giudice. Al contempo, è da ritenere sussistente la concorrente legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni convenute, trattandosi infatti di prestazione in cui Contr l'accertamento dei requisiti sanitari e socio economici spetta alla e in cui lo stanziamento delle risorse e l'erogazione spetta alla . CP_4
Ciò posto, al precipuo fine di verificare il requisito sanitario prodromico, non Contr riconosciuto in sede amministrativa dall' convenuta, è stato disposto un accertamento tecnico medico legale in relazione al seguente quesito: “accerti il CTU se il ricorrente in atti menzionato, a causa del quadro patologico risultante dalla documentazione in atti, si trovi in una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a) e ss. dell'art. 3 del decreto FNA 2016, tenendo conto, ai fini dell'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale di cui al comma 2, lettera i) di detto decreto, dei criteri di cui al relativo allegato 2 (secondo cui “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)- h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione.
2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: - dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL):
l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: - compromissione severa: raramente/mai prende decisioni - persona non cosciente c) respirazione - necessità di aspirazione quotidiana - presenza di tracheostomia d) nutrizione - necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi - combinata orale e enterale/parenterale - solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) - solo tramite gastrostomia (es.PEG) - solo parenterale
(attraverso catetere venoso centrale CVC).
3. Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e
d) del medesimo comma 1”); indichi, in caso di positivo riscontro, la relativa decorrenza”. All'esito di un accurato esame della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico d'ufficio ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico della avesse Per_1 determinato “il realizzarsi delle condizioni di legge” (ovvero integrasse la condizione di non autosufficienza gravissima che qui rileva) con decorrenza da Giugno del 2024 (e ciò
“alla luce della visita neurologica della Dott.ssa Maria Alessandria che consente di inquadrare il caso nell'ambito del punto c) comma 2 art. 3 (“Grave demenza….)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 n. 10123). Dovendosi, in conclusione, rilevare come le risultanze dell'accertamento medico legale facciano risalire la condizione sanitaria di cui trattasi al mese di giugno 2024, laddove l'atto dirigenziale dappresso richiamato espressamente individua i destinatari della misura nelle persone fisiche, in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, che siano in possesso dei relativi requisiti “a pena di esclusione”, “al momento della presentazione dell'istanza” (risalente nel caso al mese di luglio 2023), sulla scorta della assorbente preclusione scaturente dal dato temporale che precede, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti ricorrenti, nei termini di cui al dispositivo. Il costo della ctu espletata, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel giudizio instaurato con atto depositato in data 27.6.2024 da e proseguito nei confronti di e di Persona_1 CP_6
dagli eredi CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna le parti ricorrenti al
[...] pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni convenute, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese di ctu, liquidate con separato decreto. Lecce, il 13 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza sociale tra:
, quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Croce, ricorrenti;
Persona_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_3 dall'avvocato Marta Settimo, resistente;
e , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_4 difeso dall'avvocato Michele Simone, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 27.6.2024, sul presupposto di Persona_1 trovarsi nelle condizioni legittimanti l'erogazione del sostegno familiare per persone non autosufficienti gravissime (vanamente richiesto in via amministrativa con istanza del 17.7.2023), stante l'asserita sussistenza dei relativi presupposti di legge, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
Le amministrazioni convenute, costituitesi, hanno contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso (la CP_4
ha, altresì, eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva). A seguito del decesso della il giudizio è stato proseguito dagli eredi Per_1 elencati in epigrafe. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla . CP_4
Come può evincersi dalla documentazione versata in atti, la Giunta Regionale della Regione Puglia, con D.G.R. n. 634/2023 ha approvato gli indirizzi per l'attivazione della Misura “Sostegno Familiare” per pazienti non autosufficienti gravissimi, quale LEPS di erogazione “contributi di cui al comma 164 della L. 234/2021 e sostegno ai soggetti di cui all'art. 1, co. 255 della L. 205/2017”, così come definita con la Del. G.R. n. 318/2023, che, appunto, si sostanzia nel riconoscimento di un contributo economico di euro 700,00 mensili, in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità non Contr autosufficienza di cui all'art.1 del DM 26.09.2016 2016, e ciò per la durata di complessivi 20 mesi e secondo le Linee Guida di cui all'Allegato A della Del. G.R. n. 634/2023. Con la medesima deliberazione è stato, altresì, dato atto che la spesa complessiva finalizzata ad assicurare la copertura della misure nelle annualità 2023 e 2024 è pari a Euro 95.760.000,00 a valere sul bilancio annuale 2023 e pluriennale 2024/2025 e sugli Contr stanziamenti di entrata e spesa afferenti al fondo vincolato (Capitolo entrata E2056177, Capitolo di Spesa U0785060) e sul capitolo di spesa relativo al FRA 2023 e 2024 (Capitolo U0785001), demandando ad un successivo provvedimento dirigenziale della sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà l'approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande per l'accesso alla domanda “Sostegno Familiare” per pazienti non autosufficienti gravissimi in coerenza con le direttive di cui all'Allegato A della Del. G. R. n. 634/2023. Con Atto Dirigenziale dell'1 giugno 2023 n. 1039, è stato, quindi, approvato l'Avviso pubblico contenente le procedure di accesso al contributo economico di cui trattasi, nonché i relativi format di domanda da inoltrare tramite apposita piattaforma informatica. Inoltre, con detto provvedimento sono stati individuati i destinatari della misura (“Possono accedere al “sostegno familiare” le persone fisiche, in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. Esistenza a in vita e residenza in sia del richiedente che del caregiver familiare;
2. non essere CP_4 beneficiari della misura PRO.V.I. e/o del PRO.V.I. Dopo di Noi;
3. essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla l. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013 (quarta colonna “Non Autosufficienza” del prospetto in all.3);
4. essere in possesso almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016; 5. essere in una condizione di fabbisogno assistenziale coerente con la ratio della misura, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della competente Unità di Valutazione Multidimensionale;
6. avere un'Attestazione ISEE non superiore ad Euro 60.000,00 in caso di adulti (in tale ipotesi, si fa riferimento all'ISEE socio-sanitario del disabile o all'ISEE ordinario, ove più favorevole) o non superiore ad Euro 80.000,00 in caso di minorenni in relazione ai quali si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE minorenni, quest'ultimo obbligatorio ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 6 e 7 D.lgs. n. 159/2013);
7. presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art 1 comma 255 della l. 205/2017 e atto di impegno nei confronti del disabile e dell'ambito territoriale, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante”) e definita la relativa dotazione finanziaria (“Il contributo economico erogabile sulla base del presente Avviso e delle relative linee guida, sarà di importo pari a € 700,00 mensili per 20 mensilità a partire dal 01/05/2023 e fino al 31/12/2024, per un importo massimo pari a € 14.000,00”). Il predetto Atto Dirigenziale ha, altresì, previsto che le domande di accesso alla misura saranno ordinate, ai fini della relativa istruttoria e, conseguentemente, ai fini dell'ammissione al beneficio, in base ad un punteggio oggettivo, enunciato con il medesimo provvedimento per ragioni di equità, di trasparenza e di maggiore efficacia della misura secondo una apposita griglia di valutazione con valori di punteggio predeterminati;
e ciò con la precisazione che “nei casi di punteggio ex aequo attribuito in base ai su declinati criteri di priorità di utenti già verificati in possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, saranno ammesse al contributo le domande debitamente validate e inviate su piattaforma in base all'ordine cronologico di arrivo (quindi verrà data priorità all'istante per il quale sia stata presentata prima la domanda) fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili assegnate a ciascun ambito”.
Tanto premesso, è stato, in maniera condivisibile, affermato, tanto dal giudice amministrativo, quanto dal giudice di legittimità che “Ai fini dell'individuazione del giudice competente nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, deve ritenersi fondamentale la distinzione fra le ipotesi in cui il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alle Amministrazioni sia demandato soltanto il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa, e le ipotesi in cui invece la legge attribuisce alla Amministrazione il potere di riconoscere l'ausilio, apprezzando in maniera discrezionale l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione”; Consiglio di Stato, sez. III, 5.8.2021, n. 5762; “In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione”. Cassazione civile, sez. un., 13.10.2011, n. 21062). Dovendosi rilevare come il contributo per cui è causa sia riconosciuto direttamente dalla legge e come alla p.a. sia demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti, senza alcun margine di discrezionalità nella relativa valutazione, è nel caso da ritenere, per quanto suesposto, sussistente la giurisdizione di questo giudice. Al contempo, è da ritenere sussistente la concorrente legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni convenute, trattandosi infatti di prestazione in cui Contr l'accertamento dei requisiti sanitari e socio economici spetta alla e in cui lo stanziamento delle risorse e l'erogazione spetta alla . CP_4
Ciò posto, al precipuo fine di verificare il requisito sanitario prodromico, non Contr riconosciuto in sede amministrativa dall' convenuta, è stato disposto un accertamento tecnico medico legale in relazione al seguente quesito: “accerti il CTU se il ricorrente in atti menzionato, a causa del quadro patologico risultante dalla documentazione in atti, si trovi in una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a) e ss. dell'art. 3 del decreto FNA 2016, tenendo conto, ai fini dell'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale di cui al comma 2, lettera i) di detto decreto, dei criteri di cui al relativo allegato 2 (secondo cui “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)- h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione.
2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti: a) motricità: - dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL):
l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: - compromissione severa: raramente/mai prende decisioni - persona non cosciente c) respirazione - necessità di aspirazione quotidiana - presenza di tracheostomia d) nutrizione - necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi - combinata orale e enterale/parenterale - solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) - solo tramite gastrostomia (es.PEG) - solo parenterale
(attraverso catetere venoso centrale CVC).
3. Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e
d) del medesimo comma 1”); indichi, in caso di positivo riscontro, la relativa decorrenza”. All'esito di un accurato esame della documentazione sanitaria versata in atti e sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico d'ufficio ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che il quadro patologico della avesse Per_1 determinato “il realizzarsi delle condizioni di legge” (ovvero integrasse la condizione di non autosufficienza gravissima che qui rileva) con decorrenza da Giugno del 2024 (e ciò
“alla luce della visita neurologica della Dott.ssa Maria Alessandria che consente di inquadrare il caso nell'ambito del punto c) comma 2 art. 3 (“Grave demenza….)”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 n. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 n. 10123). Dovendosi, in conclusione, rilevare come le risultanze dell'accertamento medico legale facciano risalire la condizione sanitaria di cui trattasi al mese di giugno 2024, laddove l'atto dirigenziale dappresso richiamato espressamente individua i destinatari della misura nelle persone fisiche, in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza, che siano in possesso dei relativi requisiti “a pena di esclusione”, “al momento della presentazione dell'istanza” (risalente nel caso al mese di luglio 2023), sulla scorta della assorbente preclusione scaturente dal dato temporale che precede, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la pronuncia sulle spese segue la soccombenza delle parti ricorrenti, nei termini di cui al dispositivo. Il costo della ctu espletata, liquidato con separato decreto, è ugualmente da porre in maniera definitiva a carico delle parti ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel giudizio instaurato con atto depositato in data 27.6.2024 da e proseguito nei confronti di e di Persona_1 CP_6
dagli eredi CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna le parti ricorrenti al
[...] pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni convenute, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico delle parti ricorrenti le spese di ctu, liquidate con separato decreto. Lecce, il 13 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma