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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4720/2021 promossa da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Davide Mongatti (c.f. ), elettivamente domiciliati in Perugia, C.F._4 via Campo di Marte n. 4/O-5, presso lo studio del difensore, nonché presso il domicilio digitale di quest'ultimo ; Email_1
ATTORI contro c.f. e p.iva , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva , giusta procura per atto Notaio avv. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
di Milano del 20.07.2017, rep. n. 60852, racc. n. 11359, rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Antonio Belloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, via Cartolari n. C.F._5
25, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Schettini;
e c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro (c.f. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata in Bologna, via Galliera n. 8, presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct in data 18.09.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza o difesa, in accoglimento
1 della presente opposizione: 1) dichiarare nullo o inefficace il contratto di mutuo stipulato dalla CP_4
e dai sig.ri , e con la il 14.6.2006,
[...] Pt_3 Pt_1 Parte_2 Controparte_5 con espressa salvezza della domanda di ripetizione che si intende proporre all'esito; 2) di conseguenza dichiarare estinta la fideiussione prestata dagli attori ex art.1939, c.c.; 3) in ogni caso, all'esito del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il 3.10.2018,
n°1739, definito in primo grado, ma in pendenza di gravame, accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo l'intervento di 1 in danno di nell'esecuzione forzata intrapresa CP_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Perugia n.152/2018 RGE in virtù del titolo giudiziale revocato;
4) condannare la e la in solido al risarcimento dei danni in via Controparte_5 Controparte_6 generica, da liquidarsi in separato giudizio;
5) Vinte le spese con distrazione, ivi incluse quelle della fase cautelare”;
per parte convenuta e, per essa, la mandataria “insiste nelle Controparte_1 CP_2 conclusioni precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e come già precisate con note depositate l'08.03.2023 e 13.12.2023”, ovvero: “Piaccia al Tribunale di Perugia, contrariis rejectis, preso atto che ha fatto proprie, per quanto di ragione, le argomentazioni e le Controparte_1 conclusioni di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda degli Controparte_3 opponenti , e , tesa alla declaratoria di nullità “del contratto di Parte_1 Pt_3 Pt_2 mutuo del 14/06/2006” trattandosi di domanda spettante unicamente al titolare del rapporto di mutuo contestato, ossia alla Società onde i quali garanti, difettano di legittimazione CP_4 Parte_1 attiva e dell'interesse ad agire e comunque perché infondata in fatto e in diritto, e non provata, e quella di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1739/2018, Tribunale di Perugia, come da motivi esposti da in sede di conclusioni, cui si è aderito, nonché per l'inviolabilità del giudicato Controparte_3 formatosi nei confronti di e , non avendolo opposto. Accogliere le Parte_2 Pt_3 conclusioni di questa difesa, rassegnate con la comparsa di risposta depositata il 5/1/2022 che per pronto riscontro si trascrivono. 1) Accertare e dichiarare comunque il proprio “difetto di giurisdizione e/o di competenza” (rilevabile d'ufficio) sulle domande degli opponenti, tese alla declaratoria di nullità: a) del contratto di mutuo rogato il 14.06.2006 dal Notaio di Perugia, Persona_2 repertorio 15.500, racc. 4352, stipulato dalla con . b) Della fidejussione CP_4 CP_3 rilasciata da: , , , a , il 14.06.2006. (…) 2) Accertare Parte_2 Pt_1 Pt_3 CP_3
e dichiarare, l'improcedibilità / inammissibilità (rilevabile d'ufficio) dell'opposizione ex art. 615, II comma, cpc proposta da , , , nell'esecuzione n. 152/2018 avverso Parte_1 Pt_2 Pt_3
l'intervento per il credito di € 506.164,61 vantato da in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1739/2018 del Tribunale di Perugia, ottenuto anche nei confronti di e Parte_2
(che non lo hanno opposto), anche in ragione della loro specifica “rinuncia al procedimento Pt_3 di mediazione obbligatoria (trattandosi di giudizio avente a oggetto contratti bancari) della quale la legge non prevede la riproposizione. 3) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
(rilevabile anch'essa d'ufficio: sentenza 21843/2019 della III Sezione della Controparte_1
S.C. Doc. n. 22, pag. 75) rispetto a tutte le domande risarcitorie e/o restitutorie degli opponenti, vuoi con riferimento alle modalità di sottoscrizione dei titoli Pioneer founds da parte della e del CP_4 suo amministratore (delle quali non v'è prova, stante anche l'eccepita Parte_1 inopponibilità a dei documenti prodotti); vuoi con riferimento alla pretesa nullità del contratto CP_1 di mutuo per impossibilità / inesistenza dello scopo (in verità, ben individuato e validamente
2 dichiarato, come dimostrato fin dalla fase cautelare e qui ribadito con la comparsa di risposta); vuoi per i danni asseritamente rivenienti dalla pretesa nullità della fidejussione e dall'istanza e successiva declaratoria di fallimento, nonché dall'insoddisfacente esito delle vendite forzate, e da altri titoli, e anche per il “rifiuto del contraddittorio” su tutte le domande risarcitorie: nessuna esclusa. (…) 4)
Rigettare comunque e altresì, qualsivoglia pretesa, domanda ed eccezione avversa, avente fine restitutorio o risarcitorio vuoi perché infondata, vuoi comunque per intervenuta prescrizione, quinquennale, ovvero decennale (tempestivamente eccepita). 5) Rigettare la domanda di inefficacia e/o inopponibilità del Decreto Ingiuntivo n. 1739/2018, Tribunale di Perugia in quanto infondata in fatto e diritto, non provata e per quanto di ragione, stante l'inviolabilità del giudicato formatosi, come s'è detto, nei confronti di e che non l'opposero e l'irrilevanza Parte_2 Pt_3 dell'opposizione di a fronte dell'inerzia degli altri obbligati;
E 6) Respingere, Parte_1 perché infondate e/o non provate, ogni eccezione e/o domanda dei fidejussori formulate con la citazione in opposizione all'esecuzione, anche perché: fidejussori ≠ debitori. (…) Vittoria delle spese”;
per parte convenuta non ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_3 del 19.09.2024, né ha depositato note contenenti la precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto denominato “atto di citazione e contestuale opposizione all'esecuzione” notificato in data
27.09.2021, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio e, per essa, la mandataria , e per ivi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In limine: si fa istanza a che l'ill.mo Sig. G.I. Voglia sospendere l'esecutività del contratto di mutuo stipulato il 14.6.2006, nonché del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Perugia il 29.9.2018, n°1739; Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza o difesa, in accoglimento della presente opposizione: 1) dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato dalla e dai sig.ri , e CP_4 Pt_3 Pt_1 con la il 14.6.2006; 2) dichiarare opponibile al creditore Parte_2 Controparte_5
da parte di e , quali cofideiussori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 della l'eventuale esito positivo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n°43/2019 CP_4
RG, proposta da contro la medesima banca, ex art. 1306, II° comma, c.c.; 3) Parte_1 dichiarare opponibile alla banca intervenuta la nullità della fideiussione su cui si fonda il titolo dell'intervento o, in subordine, la nullità delle singole clausole;
ed in via più gradata, la vessatorietà delle stesse ai sensi degli artt.33, 34 del Codice del Consumo, per quanto esposto in motivazione, e per
l'effetto 4) dichiarare improcedibile l'esecuzione forzata fondata sul decreto ingiuntivo del 29.9.2018,
n°1739 emesso dal Tribunale di Perugia;
5) condannare la banca procedente e intervenuta al risarcimento dei danni in via generica, da liquidarsi in separato giudizio;
6) in subordine dichiarare improcedibile l'esecuzione per violazione delle norme di cui agli artt. 599 e 600 c.p.c., in difetto della preventiva separazione della quota appartenente a da quella di proprietà di Parte_2 [...]
; 7) Vinte le spese con distrazione”. Parte_1
I sig.ri hanno premesso in fatto le seguenti circostanze: che con atto notarile del 28.02.2006 Parte_1 la ha acquistato un immobile sito in Perugia, via Pellas n. 15, al prezzo convenuto di € CP_7
3 650.000,00, oltre iva;
che con atto notarile del 14.06.2006 l'allora ha concesso Controparte_5 alla società un mutuo di € 1.000.000,00, rimborsabile in 15 anni, ai sensi degli artt. 38 e ss. CP_4
d. l.vo n. 385/1993, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile concesso a garanzia del finanziamento;
che la oltre ad iscrivere ipoteca di primo grado sugli immobili pignorati, ha CP_5 ottenuto anche le fideiussioni personali dei soci , e che, Pt_3 Pt_2 Parte_1 contemporaneamente allo stipula, la società ha utilizzato la somma di € 500.000,00 per CP_4 sottoscrivere, tramite la stessa delle quote dei Pioneer Founds, fondo azionario creato da CP_5 quest'ultima e diversificato in vari rami a seconda delle valute estere;
che ulteriori sottoscrizioni di tali fondi sono state effettuate in data 23.06.2006, e, in particolare, € 40.000,00 sul Fondo Azionario
Giappone, € 100.000,00 su quello Pioneer Target Controllo ed € 50.000,00 sul fondo Greater China
Equity; che, quindi, la somma mutuata è stata utilizzata, nella sua gran parte, per esser investita in fondi di investimento azionari, più o meno a rischio, ma con operazioni del tutto inadeguate al profilo di rischio e alla disponibilità finanziaria, oltre a costituire operazioni in conflitto d'interessi; che la società e i suoi soci hanno subìto, da detto investimento, perdite per oltre € 160.000,00; che, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, ha proceduto all'espropriazione forzata Controparte_3 dell'immobile ipotecato, nell'ambito della quale il bene è stato venduto all'asta per la somma di €
278.000,00 nel 2019; che la Banca ha richiesto anche il fallimento della società dichiarato CP_4 con sentenza n. 5/2020; che, in forza di diverso titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo di scopo del 02.10.2002, nell'ambito della stessa procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I.,
[...]
cessionaria dei crediti di ha pignorato in danno dei sig.ri Controparte_1 Controparte_3 [...] gli immobili meglio indicati nell'atto di citazione;
che, con atto del 26.05.2020, Pt_1 [...]
è intervenuta nella procedura esecutiva per l'ulteriore credito di € 506.164,61 nei Controparte_1 confronti del solo quale fideiussore della società debitrice, in forza del decreto Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1739/2018, che è stato opposto (giudizio iscritto al n. 43/2019
R.G.); di avere proposto opposizione avverso l'atto di intervento del 26.05.2020 con ricorso depositato il 14.07.2020; che il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo l'opposizione all'esecuzione presentata tardiva;
che in sede di reclamo il Tribunale, pur ritenendo ammissibile l'opposizione perché proposta contro un intervento depositato dopo la fissazione delle vendite, ha negato la cautela in quanto aveva promosso l'esecuzione forzata in forza di altro titolo, per cui la Controparte_1 procedura sarebbe comunque proseguita;
che né il G.E., né il Collegio hanno fissato il termine per la prosecuzione del giudizio di merito.
Ciò posto in via di fatto, i sig.ri quanto al merito delle domande formulate, hanno dedotto: Parte_1
1) la nullità del contratto di mutuo del 14.06.2006 per impossibilità/inesistenza dello scopo in quanto: benché le parti abbiano fatto richiamo alle norme del T.U.B. che disciplinano il mutuo fondiario, nel contempo hanno individuato espressamente la finalità del finanziamento nell'acquisto e nella ristrutturazione di un immobile, contestualmente vincolato a garanzia e su cui è stata iscritta ipoteca;
alla data del rogito, l'immobile era già stato acquistato da da cinque mesi e il prezzo CP_4 interamente versato, né era stata preventivata, progettata e tantomeno autorizzata alcuna spesa per ristrutturarlo;
diversamente da quanto avviene nei casi di mutuo per ristrutturazione in cui le somme vengono versate a stati di avanzamento lavori, nel caso di specie l'importo è stato erogato in unica soluzione;
la società non ha consegnato alla Banca, secondo quanto invece previsto dall'art. 2, lett. f) del contratto, alcun programma di investimenti, ovvero il progetto o capitolato dei lavori che la somma
4 mutuata avrebbe dovuto finanziare, mentre l'istituto di credito ha invece acquisito un fantomatico computo metrico al fine di dimostrare che l'importo erogato mirava a consentire lavori di ristrutturazione, né la Banca ha mai eseguito un controllo sull'impiego della somma mutuata;
in realtà, il mutuo è stato concesso al differente e unico scopo di favorire la collocazione di servizi di investimento di emanazione ad opera della stessa Banca mutuante, tanto che la stessa ha esercitato pressioni sull'amministratore e sui soci affinché accendessero un conto deposito titoli e procedessero alla sottoscrizione dei fondi Pioneer;
2) l'estinzione delle garanzie personali, atteso che: l'invalidità dell'obbligazione principale travolge anche la garanzia ex art. 1939 c.c.; la clausola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione, seppure preveda che il garante sia tenuto a rimborsare il credito anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, è a sua volta nulla, in quanto redatta in esecuzione di un accordo interbancario antitrust, e la clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c. è stata ritenuta illecita, profili in relazione ai quali pende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 43/2019 R.G.; ove il condebitore solidale, risultasse vittorioso nella Parte_1 citata causa di opposizione, non fondata su eccezioni personali, della relativa sentenza si potranno avvantaggiare anche gli altri fideiussore, e, in particolare ex art. 1306, comma 2, Parte_2
c.c.; la fideiussione concessa da da qualificarsi senz'altro come consumatore – non Parte_2 avendo egli alcun rapporto funzionale con lo scopo della società nella quale deteneva solo CP_4 una quota minoritaria del 20% -, inoltre, presenta clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, lett. t), e 34, comma 5, d. l.vo n. 206/2005, con riguardo agli artt. 7, 8, 9 e 11; il predetto contratto di fideiussione riproduce altresì le clausole bancarie uniformi, stilate dall'ABI in violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, con conseguente nullità del contratto medesimo o delle singole clausole;
3) la responsabilità della in quanto consapevole del fatto che lo scopo indicato nell'atto di mutuo non sussisteva, non CP_5 avendo la società debitrice principale alcuna necessità di procedere a lavori di ristrutturazione dell'immobile e, avendo la medesima, di contro, indotto i sig.ri a contrarre un CP_5 Parte_1 rilevante prestito al solo fine di investire una somma in capitale di rischio;
4) in via gradata,
l'improcedibilità dell'esecuzione e la necessità di formare due masse distinte secondo le modalità di cui agli artt. 599 e ss. c.p.c., in ragione del fatto che non risponde del debito di cui Parte_1 all'atto di intervento di Gli odierni attori, infine, hanno esposto la Controparte_1 sussistenza di gravi motivi ai fini dell'accoglimento della formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.2022, si è costituita in giudizio
[...]
cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari facenti capo a Controparte_1 Controparte_3 compresi quelli per cui è causa, per mezzo della mandataria la quale – dopo avere CP_2 precisato di avere svolto nell'esecuzione immobiliare n. 152/2018 R.G.E.I. solo l'intervento del
26.05.2020 e che il contratto di mutuo del 14.06.2006 è stato stipulato in data anteriore a quella della cessione del credito (avvenuta il 14.07.2017), così come anteriori sono il rilascio delle fideiussioni del
14.06.2006 e del 23.09.2009, l'accensione di un conto deposito e la sottoscrizione dei fondi Pioneer – ha innanzitutto eccepito: che il giudizio di merito è stato introdotto dai sig.ri senza che sia Parte_1 stato mai richiesto, ovvero fissato, il termine per la sua introduzione, come prevede l'articolo 616
c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di nullità Controparte_1 del contratto di mutuo, di nullità della fideiussione e di risarcimento danni e/o restitutorie, avendo acquistato il 14.07.2017 da esclusivamente crediti in sofferenza, tra cui quelli vantati Controparte_3
5 verso la società debitrice e i suoi fideiussori, e non anche passività di alcun genere, nonché CP_4 la prescrizione di tutte le averse richieste restitutorie e/o risarcitorie a vario titolo;
il difetto di giurisdizione del Tribunale di Perugia e competenza funzionale esclusiva della Corte di Appello di
Perugia in unico grado per le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità e il risarcimento del danno da intesa concorrenziale;
l'improcedibilità dell'opposizione per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata ma poi rinunciata. Quanto al merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, esponendo in particolare: a) con riferimento all'eccepita nullità del contratto di mutuo: che dal contenuto complessivo delle pattuizioni contrattuali si evince che l'immobile era stato acquistato in data anteriore alla sottoscrizione del finanziamento, finalizzato anche alla ristrutturazione dell'immobile; che i documenti già prodotti in sede cautelare e qui nuovamente depositati (stima immobiliare del 23.05.2006, computo metrico del 13.06.2006) smentiscono l'avversa affermazione secondo cui nessuna spesa per la ristrutturazione fosse stata mai preventivata, progettata o realizzata, e l'ulteriore assunto per cui non fosse stato depositato dalla società alcun programma di investimenti, tale essendo il computo metrico;
che la contestazione del documento relativo al computo metrico non giova agli attori, in quanto il disconoscimento della riconducibilità alla società o a loro stessi è giuridicamente inefficace, così come tardivo e irrilevante è l'avverso deposito di una copia di c.t.u., non autenticata, incompleta e svolta peraltro in altro estraneo processo;
che il contratto di cui si discute aveva uno scopo ben individuato e possibile, a nulla rilevando che l'acquisto del bene fosse avvenuto prima, essendo ciò indispensabile ai fini dell'iscrizione ipotecaria;
che irrilevante è anche la nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31.12.2016, in quanto priva di data certa, della sottoscrizione, di riferibilità alla società e di certa conformità al preteso CP_4 originale;
b) con riguardo all'asserita estinzione delle garanzie personali: di avere già compiutamente contestato tutte le doglianze sottese a tale motivo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 43/2019 R.G.; che, comunque, anche il predetto giudizio di opposizione è destinato ad essere travolto per difetto di giurisdizione del Tribunale di Perugia, avendo l'opponente invocato la nullità dei contratti che a suo avviso risulterebbero una concreta duplicazione delle condizioni uniformi prescritte dall'ABI, limitative della libera concorrenza;
che infondate sono le tesi di controparte volte a dimostrare l'invalidità dell'obbligazione principale e la conseguente nullità della garanzia ex art. 1939
c.c., nonché la nullità della clausola derogativa del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. e l'applicabilità del principio di cui all'art. 1306 c.c.; c) in relazione all'asserito carattere vessatorio e al superamento del giudicato implicito: che le clausole 7, 8 e 11 della fideiussione non sono affatto vessatorie, disciplinando diritti disponibili, il cui regime è liberamente regolabile dalle parti;
che i fideiussori sig.ri non hanno titolo per rivendicare la veste di consumatori in quanto soci Parte_1 fondatori della società e amministratore della stessa nel 2006, in ragione della Parte_1 clausole statutarie della nn. 3, 7, 8, 13 e 19 lettera B, nonché per essere tutti coinvolti nella CP_4 gestione societaria;
che l'asserita nullità della garanzia prestata è del tutto sprovvista di prova, risolvendosi in una mera affermazione apodittica;
d) con riferimento alla paventata responsabilità della
Banca e al conseguente risarcimento del danno: che le relative allegazioni risultano essere prive di prova, fermo il già eccepito difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_1 prescrizione di ogni pretesa;
e) con riguardo alla censura proposta in via gradata, l'inopponibilità al creditore intervenuto, stante la solidarietà passiva dei fideiussori, delle dinamiche tra loro intercorse e intercorrenti e dei connessi obblighi dell'uno verso gli altri. Parte convenuta, in conclusione, ha contestato la sussistenza dei presupposti per poter accogliere l'istanza di sospensione.
6 Con comparsa depositata in data 26.01.2022 si è costituita altresì rassegnando le Controparte_3 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la è del tutto CP_3 estranea ad ogni questione riguardante fatti o circostanza legate al procedimento di esecuzione RG
152/2018 promosso da (quale cessionaria del credito dal 14/07/2017), e al procedimento CP_8 cautelare per la sospensiva dell'esecuzione – tutti giudizi ove non ha preso parte, non CP_3 essendo stata chiamata in causa – e, per l'effetto, mandare assolta la da ogni domanda CP_3 attorea che non riguardi esclusivamente i rapporti bancari dedotti in giudizio;
- Accertare e dichiarare
l'assoluta inammissibilità delle domande avversarie aventi ad oggetto la presunta nullità del mutuo nonché ogni domanda risarcitoria avversaria, anche avente ad oggetto la sottoscrizione dei fondi di investimento, trattandosi di domande ed eccezioni che spettano unicamente al titolare del rapporto di mutuo contestato, ossia la società e per le quali gli attori, nella loro qualità di meri garanti, CP_4 non hanno alcuna legittimazione né alcun interesse;
per l'effetto, rigettare integralmente ogni domanda, anche risarcitoria, avanzata dai garanti;
NEL MERITO: - Accertare e dichiarare la legittima condotta della Banca convenuta sotto ogni profilo dedotto in giudizio da controparte e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande, anche risarcitorie, avanzate a qualunque titolo dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa”. In particolare, CP_3
dopo avere evidenziato la propria estraneità rispetto a fatti o circostanze legate al processo
[...] esecutivo e al procedimento cautelare finalizzato alla sua sospensione – giudizi in cui non ha preso parte, né è stata chiamata in causa -, con riferimento alle eccezioni riguardanti i rapporti bancari originariamente stipulati tra la società e i suoi garanti con l'istituto di credito, ha dedotto le CP_4 seguenti circostanze: a) quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: che tale eccezione, in quanto oggetto di specifica domanda già nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è inammissibile per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e per violazione del principio del ne bis in idem, oltre al fatto che competente a decidere su di essa e sulla relativa domanda è la sezione specializzata delle Imprese istituita presso il Tribunale competente per territorio;
che, comunque, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la sola nullità parziale delle clausole che eventualmente abbiano recepito le intese dichiarate anticoncorrenziali e che la violazione è riscontrabile se tra atto a monte e contratto a valle sussiste un nesso tale da fare apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la fideiussione per cui è causa è una garanzia specifica e non una fideiussione c.d. omnibus, per cui non può astrattamente ipotizzarsi una comparazione tra lo schema ivi riportato con quello diffuso dall'ABI nel 2003, anche perché la normativa antitrust si riferisce alla categoria di fideiussioni c.d. omnibus; che, peraltro, dall'analisi della fideiussione rilasciata nel 2006, come poi rinnovata nel 2009, si desume che non vi è alcuna analogia con le clausole ABI, mancando soprattutto la conformità delle clausole contenenti la deroga all'art. 1957 c.c.; che controparte non ha in ogni caso fornito la prova del nesso logico che dovrebbe sussistere tra la lamentata violazione della normativa antitrust e l'asserita invalidità dei contratti stipulati a valle tra le parti, omettendo altresì di allegare e/o dimostrare qualsivoglia presunto effetto pregiudizievole e, specificante, i presunti effetti distorsivi che avrebbe provocato il contratto a valle, essendosi limitata a richiamare genericamente lo schema di contratto predisposto dall'ABI; b) quanto all'eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario: l'inammissibilità delle sottese eccezioni, essendo esse agli attori precluse, in quanto solo garanti della società spettando le stesse unicamente CP_4 al titolare del rapporto di mutuo contestato, così come la conseguente domanda risarcitoria;
che, in ogni
7 caso, anche qualora il finanziamento dedotto in giudizio fosse stato erogato per consentire alla società
l'acquisto di titoli azionari, ciò non costituirebbe causa di nullità del contratto, atteso che il contratto di mutuo, anche fondiario, può essere utilizzato per il conseguimento delle più svariate destinazioni;
che, inoltre, l'esecuzione dei lavori resta relegata sul piano dei motivi e risponde all'interesse del solo mutuatario, non consentendo di qualificare il rapporto come mutuo di scopo;
che del tutto irrilevante è la nota integrativa al bilancio, in quanto, oltre ad essere priva di data e di indicazioni circa la sua provenienza, da essa non può in alcun modo evincersi anche solo una presunzione di illiceità del contratto. La infine, ha rappresentato l'infondatezza delle contestazioni riguardanti la presunta CP_5 estinzione delle garanzie personali e dell'avversa richiesta risarcitoria.
Con ordinanza del 09.09.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dai sig.ri Parte_1 in quanto inammissibile.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023, poi differita dal precedente magistrato assegnatario della causa.
Assegnato il presente giudizio allo scrivente magistrato a seguito della variazione tabellare di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale n. 23/2024 del 14.02.2024, con parere favorevole del Consiglio
Giudiziario espresso in data 07.03.2024, e del successivo provvedimento attuativo del Presidente della
Terza Sezione Civile n. 36/2024 del 02.04.2024, e differita l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata in precedenza, all'udienza del 19.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Occorre innanzitutto procedere alla corretta qualificazione della domanda introdotta dagli attori con l'introduzione del presente giudizio.
1.1I sig.ri hanno rubricato l'atto introduttivo quale “Atto di citazione e contestuale Parte_1 opposizione all'esecuzione” avente “Ad oggetto: opposizione avverso l'intervento proposto dalla società , in data 26.5.2020 nella procedura esecutiva iscritta al n°152/ 2018 R.Es.Imm del CP_1
Tribunale di Perugia;
GE Dr. FRANCO COLONNA, e contestuale citazione per l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e la declaratoria di estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori- opponenti o, in subordine, per l'accertamento della nullità delle garanzie”.
1.2 Nelle note autorizzate depositate in data 09.02.2022 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., gli odierni attori hanno specificato ulteriormente che “La causa cumula due azioni: la prima è di opposizione all'esecuzione e tende a paralizzare l'intervento della nell'esecuzione CP_1 Cont immobiliare, per cui unica legittimata passiva è la stessa;
la seconda è di merito, e mira alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, e si rivolge alla parte sostanziale dei due rapporti giuridici, ossia l' . CP_3
8 1.3 Risulta come dato pacifico che è in corso la procedura esecutiva immobiliare n. 152/2018 R.G.E.I.
e che la stessa è stata intrapresa antecedentemente all'introduzione dalla presente causa;
così come deve ritenersi circostanza pacifica che gli odierni attori, nell'assenza dell'indicazione – da parte del giudice dell'esecuzione - del termine entro cui introdurre il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nella procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I., non hanno dato prova di avere richiesto al giudice di integrare l'ordinanza mediante l'inserimento del termine in questione e che gli stessi abbiano instaurato tardivamente il giudizio di merito ovvero oltre il termine di sei mesi dall'adozione dell'ordinanza del G.E.. Sia la dottrina che la giurisprudenza, infatti, ammettono che la parte possa richiedere, entro il predetto termine di sei mesi, l'integrazione dell'ordinanza per mancata indicazione del termine entro cui introdurre il giudizio di merito o instaurare, nel medesimo termine, di propria iniziativa il giudizio di merito, con la conseguenza che il successivo giudizio può considerarsi come giudizio di merito che segue la fase sommaria dell'opposizione solo ed esclusivamente nel caso in cui esso sia tempestivo perché azionato nel termine di sei mesi dall'adozione dell'ordinanza.
1.4 Ebbene, il procedimento instaurato con l'atto di citazione notificato in data 27.09.2021, in quanto tardivo nel senso sopra indicato, non è riconducibile nell'alveo dell'art. 615 c.p.c., non essendo né un'opposizione a precetto, né un giudizio di merito intrapreso a seguito di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostanziandosi, al contrario, in un'ordinaria azione merito finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14.06.2006 e degli atti connessi. Né tantomeno può essere qualificato come opposizione avverso l'atto di intervento di Controparte_1 del 26.05.2020 (come indicato formalmente dai sig.ri nell'atto di citazione), in quanto Parte_1 qualsiasi contestazione avverso detto intervento avrebbe dovuto proporsi con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c..
1.4.1 La qualificazione, nei termini sopra esposti, del giudizio introdotto dai sig.ri comporta Parte_1
l'assorbimento della valutazione dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata ma poi rinunciata, sollevata da
[...]
per mezzo della mandataria della domanda di di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare l'estraneità della stessa rispetto alle vicende e ad ogni questione riguardante la procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I. e della domanda attorea volta all'accertamento della illegittimità dell'atto di intervento spiegato da in ambito esecutivo. Controparte_1
2. In secondo luogo, l'adito Tribunale osserva che parte attrice nelle conclusioni rassegnate in data
18.09.2024 non ha riproposto le domande di cui ai nn. sub 2), 3), 4) e 6) così come formulate nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione, limitando le domande alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario e alla conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1939 c.c., alla domanda risarcitoria e alla richiesta, all'esito del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n.
1739/2018, in fase di gravame, di declaratoria di illegittimità dell'intervento di Controparte_1 in danno di Negli scritti conclusionali, inoltre, i sig.ri hanno
[...] Parte_2 Parte_1 affermato di non trattare più le questioni relative all'abusività delle clausole della fideiussione ai sensi del Codice del Consumo, oggetto del procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nelle more introdotto da definito in primo grado e la cui sentenza è stata appellata. Parte_2
9 2.1 A tale riguardo giova rammentare, in termini generali, con riguardo alla questione se la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni è sufficiente a far ritenere la domanda medesima implicitamente rinunciata, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sola mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non può far ritenere, di per sé, rinunciata una determinata domanda, perché il giudice di merito, per addivenire ad una simile statuizione, non potrà fondarsi sulla sola mancata riproposizione, dovendo procedere ad una duplice valutazione, relativa ai seguenti elementi: i) la condotta processuale complessiva della parte che tale domanda aveva formulato;
ii) la sussistenza o meno di un intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate, poiché è solo all'esito della verifica dei suddetti elementi che il giudice potrà accertare la reale volontà della parte di coltivare o meno la domanda non espressamente riproposta. Di conseguenza, ove si sia in presenza della sola mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una determinata domanda, e dall'istruttoria non emergano altri elementi, riconducibili alla condotta della parte che tale domanda ha formulato – anche in relazione ai connotati oggettivi della domanda medesimi ed ai rapporti tra la stessa ed altre domande eventualmente proposte nel medesimo processo - idonei a suffragare la tesi della rinuncia, tale domanda è indiscutibilmente da ritenersi (ancora) valida ed attuale, pienamente idonea a determinare la persistenza del dovere decisorio del giudice su di essa, ex art. 112
c.p.c..
2.2 Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che le domande non riproposte dagli odierni attori debbano intendersi rinunciate, in ragione del fatto che non sussiste tra queste domande e quelle espressamente enunciate un intenso collegamento, atteso che: quelle attinenti all'asserito profilo di abusività delle clausole della fideiussione in considerazione della paventata qualifica di consumatore di sono oggetto di altro contenzioso, introdotto in epoca antecedente al presente Parte_2 giudizio, ed espressamente rinunciate dagli stessi attori in maniera chiara nei propri scritti difensivi conclusionali (peraltro, il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non si pone in quel rapporto di pregiudizialità richiesto dall'art. 295 c.p.c. tale da determinare la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello, il cui esito potrebbe semmai incidere sull'intrapresa esecuzione immobiliare); quelle che presupponevano l'esito di detto giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo potevano condurre ad una valutazione di irrilevanza/non pertinenza in seno alla presente causa, alla luce della qualificazione dell'azione proposta;
analogamente, esulano dalla domanda proposta così come sopra riqualificata quelle domande relative alla procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I..
2.3 Pertanto, resta assorbito l'esame delle domande rinunciate di cui ai nn. sub 2), 3), 4) e 6) dell'atto di citazione e delle eccezioni proposte dalle parti convenute in relazione a dette domande, con conseguente assorbimento, in via preliminare, dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale, formulata dalla convenuta Controparte_1
3. Così precisato e delineato l'oggetto del presente giudizio, in via preliminare l'adito Tribunale rileva il difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso
(precisazione che, del resto, è priva di conseguenze, giacché anche il difetto di titolarità dal lato passivo
10 del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass., SS.UU., n. 2156/2016), di
[...]
con riguardo alla domanda risarcitoria formulata dagli odierni attori. Controparte_1
3.1 Ed invero, mentre la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e l'esercizio di esso, che viene trasferito al cessionario. Ne consegue che il cessionario della posizione creditoria acquista soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
di contro, non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 17.05.2022).
3.2 Il riscontrato difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla convenuta Controparte_1 rende superflua la delibazione sull'eccepita prescrizione, dalla stessa avanzata, sulla pretesa
[...] risarcitoria avversaria.
4. Sempre in via preliminare, questo Tribunale ritiene che non sia fondata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva dei sig.ri della domanda avente ad Parte_1 oggetto la declaratoria di nullità del mutuo, avanzata da cui ha prestato adesione anche Controparte_3 la convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la Controparte_1 cui attività difensiva non può ritenersi tardiva, in quanto il difetto di legittimazione attiva integra un'eccezione rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
4.1 Ed invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1945 e 1421 c.c., deve ritenersi sussistente in capo al fideiussore la legittimazione ad agire per far dichiarare la nullità di un contratto o per sollevare la relativa eccezione, avendone interesse poiché dall'eventuale dichiarazione di nullità del rapporto principale discenderebbe anche la nullità dell'obbligazione fideiussoria.
5. Passando al merito della causa, la domanda di nullità del contratto di mutuo stipulato in data
14.06.2006 per impossibilità/inesistenza dello scopo, è infondata e non merita di essere accolta.
5.1 La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né – si è detto – l'istituto mutuante è abilitato a controllare
l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12). Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. per utili riferimenti Cass. n.
11 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (cfr. Cass. n. 9838/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale” (Cass. n. 9838/2021 citata).
5.2 In altri termini, ai fini della validità del contratto di mutuo fondiario, non è strutturalmente previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario è tenuto a perseguire, e che il mutuante è abilitato a controllare, essendo esso piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili di una garanzia ipotecaria, sicché le finalità in concreto perseguite si pongono fuori dalla causa del contratto e non sono idonee a modificarne il tipo negoziale. E' orientamento costante e consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, infatti, (ribadito in motivazione da ultimo da Cass., SS. UU. n.
5841/2025) che nel mutuo fondiario “lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata”, escludendosi che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sai proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria” (Cass. n. 9838/2021; n. 1517/2021; n.
724/2021; n. 10117/2021, n. 20552/2020; n. 3024/2020; n. 4792/2012; n. 9511/2007).
5.3 Nel caso di specie, sebbene la parte finanziata abbia dichiarato di contrarre il finanziamento per
“acquisto immobile e ristrutturazione”, dall'interpretazione delle clausole del contratto di mutuo del 14.06.2006 non emerge alcun interesse dell'istituto mutuante in relazione alla destinazione della somma mutuata;
in altri termini, nel contratto di finanziamento per cui è causa non è ravvisabile un impegno a perseguire la finalità dichiarata nell'atto anche nell'interesse dell'istituto bancario. Né la documentazione prodotta da parte attrice è idonea a provare che il mutuo per cui è causa è stato concesso all'asserito differente scopo di favorire la collocazione di servizi di investimento di emanazione dello stesso istituto mutuante (i fondi Pioneer), su pressione di quest'ultimo.
6. Irrituale e tardiva è invece l'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B., in quanto introdotta nelle note autorizzate che erano state concesse a parte attrice per potere replicare alla comparsa di costituzione di Controparte_3
12 limitatamente sulle deduzioni della stessa sulla richiesta di sospensiva avanzata nel presente giudizio.
Sebbene, poi, questa eccezione sia stata formulata dai sig.ri anche nel termine delle Parte_1 preclusioni assertive, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la stessa in ogni caso è stata prospettata in maniera alquanto generica e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
7. Il rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo importa, conseguentemente, anche il rigetto della domanda finalizzata alla declaratoria di estinzione della fideiussione ex art. 1939 c.c., attesa la validità del rapporto principale, e della domanda di risarcimento del danno, che di fatto ne resta assorbita.
8. Non merita di essere accolta nemmeno la domanda con cui gli attori hanno chiesto “in ogni caso, all'esito del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il
3.10.2018, n°1739, definito in primo grado, ma in pendenza di gravame, accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo l'intervento di in danno di nell'esecuzione forzata CP_1 Parte_2 intrapresa davanti al Tribunale di Perugia n.152/2018 RGE in virtù del titolo giudiziale revocato”, in ragione non solo dell'autonomia dei due giudizi, ma anche del fatto che qualsiasi doglianza avverso l'atto di intervento di in sede esecutiva avrebbe dovuto essere proposta con Controparte_1
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. e che, tutt'al più, l'eventuale esito del giudizio di appello potrebbe semmai spiegare una qualche rilevanza nella procedura esecutiva, con conseguente assunzione dei relativi provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione.
9. Quanto alla domanda spiegata dalle parti convenute volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue.
9.1 La domanda in questione dev'essere disattesa quanto al primo comma, non avendo le convenute allegato e provato, quantomeno in via indiziaria, il danno che sarebbe conseguito all'illecito processuale di parte attrice.
9.2 Ad avviso di questo Tribunale non ricorrono neppure i presupposti per la pronuncia, a carico degli attori, di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di pagamento di una somma equitativamente determinata, mancando la prova dell'aver agito questi ultimi con colpa grave o mala fede.
10. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, della complessità dell'affare e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
[...]
13 1) dichiara il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso in capo a
[...]
con riguardo alla domanda risarcitoria formulata dagli attori;
Controparte_1
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di mutuo, per difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dalle parti convenute;
3) rigetta le domande sub nn. 1), 2), 3) e 4) di cui alle conclusioni rassegnate da parte attrice in data
18.09.2024;
4) dichiara assorbite le ulteriori domande avanzate dagli attori e le ulteriori eccezioni/domande delle parti convenute;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute;
6) condanna gli attori al pagamento, in favore di e, per essa, Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e
C.P.A come per legge;
7) condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 01.04.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4720/2021 promossa da:
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Davide Mongatti (c.f. ), elettivamente domiciliati in Perugia, C.F._4 via Campo di Marte n. 4/O-5, presso lo studio del difensore, nonché presso il domicilio digitale di quest'ultimo ; Email_1
ATTORI contro c.f. e p.iva , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. e p. iva , giusta procura per atto Notaio avv. CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
di Milano del 20.07.2017, rep. n. 60852, racc. n. 11359, rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Antonio Belloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, via Cartolari n. C.F._5
25, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Schettini;
e c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro (c.f. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata in Bologna, via Galliera n. 8, presso lo studio del difensore;
CONVENUTE
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in pct in data 18.09.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza o difesa, in accoglimento
1 della presente opposizione: 1) dichiarare nullo o inefficace il contratto di mutuo stipulato dalla CP_4
e dai sig.ri , e con la il 14.6.2006,
[...] Pt_3 Pt_1 Parte_2 Controparte_5 con espressa salvezza della domanda di ripetizione che si intende proporre all'esito; 2) di conseguenza dichiarare estinta la fideiussione prestata dagli attori ex art.1939, c.c.; 3) in ogni caso, all'esito del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il 3.10.2018,
n°1739, definito in primo grado, ma in pendenza di gravame, accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo l'intervento di 1 in danno di nell'esecuzione forzata intrapresa CP_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Perugia n.152/2018 RGE in virtù del titolo giudiziale revocato;
4) condannare la e la in solido al risarcimento dei danni in via Controparte_5 Controparte_6 generica, da liquidarsi in separato giudizio;
5) Vinte le spese con distrazione, ivi incluse quelle della fase cautelare”;
per parte convenuta e, per essa, la mandataria “insiste nelle Controparte_1 CP_2 conclusioni precisate nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e come già precisate con note depositate l'08.03.2023 e 13.12.2023”, ovvero: “Piaccia al Tribunale di Perugia, contrariis rejectis, preso atto che ha fatto proprie, per quanto di ragione, le argomentazioni e le Controparte_1 conclusioni di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda degli Controparte_3 opponenti , e , tesa alla declaratoria di nullità “del contratto di Parte_1 Pt_3 Pt_2 mutuo del 14/06/2006” trattandosi di domanda spettante unicamente al titolare del rapporto di mutuo contestato, ossia alla Società onde i quali garanti, difettano di legittimazione CP_4 Parte_1 attiva e dell'interesse ad agire e comunque perché infondata in fatto e in diritto, e non provata, e quella di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1739/2018, Tribunale di Perugia, come da motivi esposti da in sede di conclusioni, cui si è aderito, nonché per l'inviolabilità del giudicato Controparte_3 formatosi nei confronti di e , non avendolo opposto. Accogliere le Parte_2 Pt_3 conclusioni di questa difesa, rassegnate con la comparsa di risposta depositata il 5/1/2022 che per pronto riscontro si trascrivono. 1) Accertare e dichiarare comunque il proprio “difetto di giurisdizione e/o di competenza” (rilevabile d'ufficio) sulle domande degli opponenti, tese alla declaratoria di nullità: a) del contratto di mutuo rogato il 14.06.2006 dal Notaio di Perugia, Persona_2 repertorio 15.500, racc. 4352, stipulato dalla con . b) Della fidejussione CP_4 CP_3 rilasciata da: , , , a , il 14.06.2006. (…) 2) Accertare Parte_2 Pt_1 Pt_3 CP_3
e dichiarare, l'improcedibilità / inammissibilità (rilevabile d'ufficio) dell'opposizione ex art. 615, II comma, cpc proposta da , , , nell'esecuzione n. 152/2018 avverso Parte_1 Pt_2 Pt_3
l'intervento per il credito di € 506.164,61 vantato da in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1739/2018 del Tribunale di Perugia, ottenuto anche nei confronti di e Parte_2
(che non lo hanno opposto), anche in ragione della loro specifica “rinuncia al procedimento Pt_3 di mediazione obbligatoria (trattandosi di giudizio avente a oggetto contratti bancari) della quale la legge non prevede la riproposizione. 3) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
(rilevabile anch'essa d'ufficio: sentenza 21843/2019 della III Sezione della Controparte_1
S.C. Doc. n. 22, pag. 75) rispetto a tutte le domande risarcitorie e/o restitutorie degli opponenti, vuoi con riferimento alle modalità di sottoscrizione dei titoli Pioneer founds da parte della e del CP_4 suo amministratore (delle quali non v'è prova, stante anche l'eccepita Parte_1 inopponibilità a dei documenti prodotti); vuoi con riferimento alla pretesa nullità del contratto CP_1 di mutuo per impossibilità / inesistenza dello scopo (in verità, ben individuato e validamente
2 dichiarato, come dimostrato fin dalla fase cautelare e qui ribadito con la comparsa di risposta); vuoi per i danni asseritamente rivenienti dalla pretesa nullità della fidejussione e dall'istanza e successiva declaratoria di fallimento, nonché dall'insoddisfacente esito delle vendite forzate, e da altri titoli, e anche per il “rifiuto del contraddittorio” su tutte le domande risarcitorie: nessuna esclusa. (…) 4)
Rigettare comunque e altresì, qualsivoglia pretesa, domanda ed eccezione avversa, avente fine restitutorio o risarcitorio vuoi perché infondata, vuoi comunque per intervenuta prescrizione, quinquennale, ovvero decennale (tempestivamente eccepita). 5) Rigettare la domanda di inefficacia e/o inopponibilità del Decreto Ingiuntivo n. 1739/2018, Tribunale di Perugia in quanto infondata in fatto e diritto, non provata e per quanto di ragione, stante l'inviolabilità del giudicato formatosi, come s'è detto, nei confronti di e che non l'opposero e l'irrilevanza Parte_2 Pt_3 dell'opposizione di a fronte dell'inerzia degli altri obbligati;
E 6) Respingere, Parte_1 perché infondate e/o non provate, ogni eccezione e/o domanda dei fidejussori formulate con la citazione in opposizione all'esecuzione, anche perché: fidejussori ≠ debitori. (…) Vittoria delle spese”;
per parte convenuta non ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni Controparte_3 del 19.09.2024, né ha depositato note contenenti la precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto denominato “atto di citazione e contestuale opposizione all'esecuzione” notificato in data
27.09.2021, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio e, per essa, la mandataria , e per ivi Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In limine: si fa istanza a che l'ill.mo Sig. G.I. Voglia sospendere l'esecutività del contratto di mutuo stipulato il 14.6.2006, nonché del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Perugia il 29.9.2018, n°1739; Nel merito: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza o difesa, in accoglimento della presente opposizione: 1) dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato dalla e dai sig.ri , e CP_4 Pt_3 Pt_1 con la il 14.6.2006; 2) dichiarare opponibile al creditore Parte_2 Controparte_5
da parte di e , quali cofideiussori Controparte_1 Parte_2 Parte_3 della l'eventuale esito positivo della causa di opposizione al decreto ingiuntivo n°43/2019 CP_4
RG, proposta da contro la medesima banca, ex art. 1306, II° comma, c.c.; 3) Parte_1 dichiarare opponibile alla banca intervenuta la nullità della fideiussione su cui si fonda il titolo dell'intervento o, in subordine, la nullità delle singole clausole;
ed in via più gradata, la vessatorietà delle stesse ai sensi degli artt.33, 34 del Codice del Consumo, per quanto esposto in motivazione, e per
l'effetto 4) dichiarare improcedibile l'esecuzione forzata fondata sul decreto ingiuntivo del 29.9.2018,
n°1739 emesso dal Tribunale di Perugia;
5) condannare la banca procedente e intervenuta al risarcimento dei danni in via generica, da liquidarsi in separato giudizio;
6) in subordine dichiarare improcedibile l'esecuzione per violazione delle norme di cui agli artt. 599 e 600 c.p.c., in difetto della preventiva separazione della quota appartenente a da quella di proprietà di Parte_2 [...]
; 7) Vinte le spese con distrazione”. Parte_1
I sig.ri hanno premesso in fatto le seguenti circostanze: che con atto notarile del 28.02.2006 Parte_1 la ha acquistato un immobile sito in Perugia, via Pellas n. 15, al prezzo convenuto di € CP_7
3 650.000,00, oltre iva;
che con atto notarile del 14.06.2006 l'allora ha concesso Controparte_5 alla società un mutuo di € 1.000.000,00, rimborsabile in 15 anni, ai sensi degli artt. 38 e ss. CP_4
d. l.vo n. 385/1993, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile concesso a garanzia del finanziamento;
che la oltre ad iscrivere ipoteca di primo grado sugli immobili pignorati, ha CP_5 ottenuto anche le fideiussioni personali dei soci , e che, Pt_3 Pt_2 Parte_1 contemporaneamente allo stipula, la società ha utilizzato la somma di € 500.000,00 per CP_4 sottoscrivere, tramite la stessa delle quote dei Pioneer Founds, fondo azionario creato da CP_5 quest'ultima e diversificato in vari rami a seconda delle valute estere;
che ulteriori sottoscrizioni di tali fondi sono state effettuate in data 23.06.2006, e, in particolare, € 40.000,00 sul Fondo Azionario
Giappone, € 100.000,00 su quello Pioneer Target Controllo ed € 50.000,00 sul fondo Greater China
Equity; che, quindi, la somma mutuata è stata utilizzata, nella sua gran parte, per esser investita in fondi di investimento azionari, più o meno a rischio, ma con operazioni del tutto inadeguate al profilo di rischio e alla disponibilità finanziaria, oltre a costituire operazioni in conflitto d'interessi; che la società e i suoi soci hanno subìto, da detto investimento, perdite per oltre € 160.000,00; che, a fronte del mancato pagamento delle rate di mutuo, ha proceduto all'espropriazione forzata Controparte_3 dell'immobile ipotecato, nell'ambito della quale il bene è stato venduto all'asta per la somma di €
278.000,00 nel 2019; che la Banca ha richiesto anche il fallimento della società dichiarato CP_4 con sentenza n. 5/2020; che, in forza di diverso titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo di scopo del 02.10.2002, nell'ambito della stessa procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I.,
[...]
cessionaria dei crediti di ha pignorato in danno dei sig.ri Controparte_1 Controparte_3 [...] gli immobili meglio indicati nell'atto di citazione;
che, con atto del 26.05.2020, Pt_1 [...]
è intervenuta nella procedura esecutiva per l'ulteriore credito di € 506.164,61 nei Controparte_1 confronti del solo quale fideiussore della società debitrice, in forza del decreto Parte_2 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1739/2018, che è stato opposto (giudizio iscritto al n. 43/2019
R.G.); di avere proposto opposizione avverso l'atto di intervento del 26.05.2020 con ricorso depositato il 14.07.2020; che il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo l'opposizione all'esecuzione presentata tardiva;
che in sede di reclamo il Tribunale, pur ritenendo ammissibile l'opposizione perché proposta contro un intervento depositato dopo la fissazione delle vendite, ha negato la cautela in quanto aveva promosso l'esecuzione forzata in forza di altro titolo, per cui la Controparte_1 procedura sarebbe comunque proseguita;
che né il G.E., né il Collegio hanno fissato il termine per la prosecuzione del giudizio di merito.
Ciò posto in via di fatto, i sig.ri quanto al merito delle domande formulate, hanno dedotto: Parte_1
1) la nullità del contratto di mutuo del 14.06.2006 per impossibilità/inesistenza dello scopo in quanto: benché le parti abbiano fatto richiamo alle norme del T.U.B. che disciplinano il mutuo fondiario, nel contempo hanno individuato espressamente la finalità del finanziamento nell'acquisto e nella ristrutturazione di un immobile, contestualmente vincolato a garanzia e su cui è stata iscritta ipoteca;
alla data del rogito, l'immobile era già stato acquistato da da cinque mesi e il prezzo CP_4 interamente versato, né era stata preventivata, progettata e tantomeno autorizzata alcuna spesa per ristrutturarlo;
diversamente da quanto avviene nei casi di mutuo per ristrutturazione in cui le somme vengono versate a stati di avanzamento lavori, nel caso di specie l'importo è stato erogato in unica soluzione;
la società non ha consegnato alla Banca, secondo quanto invece previsto dall'art. 2, lett. f) del contratto, alcun programma di investimenti, ovvero il progetto o capitolato dei lavori che la somma
4 mutuata avrebbe dovuto finanziare, mentre l'istituto di credito ha invece acquisito un fantomatico computo metrico al fine di dimostrare che l'importo erogato mirava a consentire lavori di ristrutturazione, né la Banca ha mai eseguito un controllo sull'impiego della somma mutuata;
in realtà, il mutuo è stato concesso al differente e unico scopo di favorire la collocazione di servizi di investimento di emanazione ad opera della stessa Banca mutuante, tanto che la stessa ha esercitato pressioni sull'amministratore e sui soci affinché accendessero un conto deposito titoli e procedessero alla sottoscrizione dei fondi Pioneer;
2) l'estinzione delle garanzie personali, atteso che: l'invalidità dell'obbligazione principale travolge anche la garanzia ex art. 1939 c.c.; la clausola di cui all'art. 9 del contratto di fideiussione, seppure preveda che il garante sia tenuto a rimborsare il credito anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, è a sua volta nulla, in quanto redatta in esecuzione di un accordo interbancario antitrust, e la clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957
c.c. è stata ritenuta illecita, profili in relazione ai quali pende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 43/2019 R.G.; ove il condebitore solidale, risultasse vittorioso nella Parte_1 citata causa di opposizione, non fondata su eccezioni personali, della relativa sentenza si potranno avvantaggiare anche gli altri fideiussore, e, in particolare ex art. 1306, comma 2, Parte_2
c.c.; la fideiussione concessa da da qualificarsi senz'altro come consumatore – non Parte_2 avendo egli alcun rapporto funzionale con lo scopo della società nella quale deteneva solo CP_4 una quota minoritaria del 20% -, inoltre, presenta clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, lett. t), e 34, comma 5, d. l.vo n. 206/2005, con riguardo agli artt. 7, 8, 9 e 11; il predetto contratto di fideiussione riproduce altresì le clausole bancarie uniformi, stilate dall'ABI in violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, con conseguente nullità del contratto medesimo o delle singole clausole;
3) la responsabilità della in quanto consapevole del fatto che lo scopo indicato nell'atto di mutuo non sussisteva, non CP_5 avendo la società debitrice principale alcuna necessità di procedere a lavori di ristrutturazione dell'immobile e, avendo la medesima, di contro, indotto i sig.ri a contrarre un CP_5 Parte_1 rilevante prestito al solo fine di investire una somma in capitale di rischio;
4) in via gradata,
l'improcedibilità dell'esecuzione e la necessità di formare due masse distinte secondo le modalità di cui agli artt. 599 e ss. c.p.c., in ragione del fatto che non risponde del debito di cui Parte_1 all'atto di intervento di Gli odierni attori, infine, hanno esposto la Controparte_1 sussistenza di gravi motivi ai fini dell'accoglimento della formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.2022, si è costituita in giudizio
[...]
cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari facenti capo a Controparte_1 Controparte_3 compresi quelli per cui è causa, per mezzo della mandataria la quale – dopo avere CP_2 precisato di avere svolto nell'esecuzione immobiliare n. 152/2018 R.G.E.I. solo l'intervento del
26.05.2020 e che il contratto di mutuo del 14.06.2006 è stato stipulato in data anteriore a quella della cessione del credito (avvenuta il 14.07.2017), così come anteriori sono il rilascio delle fideiussioni del
14.06.2006 e del 23.09.2009, l'accensione di un conto deposito e la sottoscrizione dei fondi Pioneer – ha innanzitutto eccepito: che il giudizio di merito è stato introdotto dai sig.ri senza che sia Parte_1 stato mai richiesto, ovvero fissato, il termine per la sua introduzione, come prevede l'articolo 616
c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di nullità Controparte_1 del contratto di mutuo, di nullità della fideiussione e di risarcimento danni e/o restitutorie, avendo acquistato il 14.07.2017 da esclusivamente crediti in sofferenza, tra cui quelli vantati Controparte_3
5 verso la società debitrice e i suoi fideiussori, e non anche passività di alcun genere, nonché CP_4 la prescrizione di tutte le averse richieste restitutorie e/o risarcitorie a vario titolo;
il difetto di giurisdizione del Tribunale di Perugia e competenza funzionale esclusiva della Corte di Appello di
Perugia in unico grado per le domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità e il risarcimento del danno da intesa concorrenziale;
l'improcedibilità dell'opposizione per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata ma poi rinunciata. Quanto al merito, ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, esponendo in particolare: a) con riferimento all'eccepita nullità del contratto di mutuo: che dal contenuto complessivo delle pattuizioni contrattuali si evince che l'immobile era stato acquistato in data anteriore alla sottoscrizione del finanziamento, finalizzato anche alla ristrutturazione dell'immobile; che i documenti già prodotti in sede cautelare e qui nuovamente depositati (stima immobiliare del 23.05.2006, computo metrico del 13.06.2006) smentiscono l'avversa affermazione secondo cui nessuna spesa per la ristrutturazione fosse stata mai preventivata, progettata o realizzata, e l'ulteriore assunto per cui non fosse stato depositato dalla società alcun programma di investimenti, tale essendo il computo metrico;
che la contestazione del documento relativo al computo metrico non giova agli attori, in quanto il disconoscimento della riconducibilità alla società o a loro stessi è giuridicamente inefficace, così come tardivo e irrilevante è l'avverso deposito di una copia di c.t.u., non autenticata, incompleta e svolta peraltro in altro estraneo processo;
che il contratto di cui si discute aveva uno scopo ben individuato e possibile, a nulla rilevando che l'acquisto del bene fosse avvenuto prima, essendo ciò indispensabile ai fini dell'iscrizione ipotecaria;
che irrilevante è anche la nota integrativa abbreviata al bilancio chiuso il 31.12.2016, in quanto priva di data certa, della sottoscrizione, di riferibilità alla società e di certa conformità al preteso CP_4 originale;
b) con riguardo all'asserita estinzione delle garanzie personali: di avere già compiutamente contestato tutte le doglianze sottese a tale motivo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 43/2019 R.G.; che, comunque, anche il predetto giudizio di opposizione è destinato ad essere travolto per difetto di giurisdizione del Tribunale di Perugia, avendo l'opponente invocato la nullità dei contratti che a suo avviso risulterebbero una concreta duplicazione delle condizioni uniformi prescritte dall'ABI, limitative della libera concorrenza;
che infondate sono le tesi di controparte volte a dimostrare l'invalidità dell'obbligazione principale e la conseguente nullità della garanzia ex art. 1939
c.c., nonché la nullità della clausola derogativa del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. e l'applicabilità del principio di cui all'art. 1306 c.c.; c) in relazione all'asserito carattere vessatorio e al superamento del giudicato implicito: che le clausole 7, 8 e 11 della fideiussione non sono affatto vessatorie, disciplinando diritti disponibili, il cui regime è liberamente regolabile dalle parti;
che i fideiussori sig.ri non hanno titolo per rivendicare la veste di consumatori in quanto soci Parte_1 fondatori della società e amministratore della stessa nel 2006, in ragione della Parte_1 clausole statutarie della nn. 3, 7, 8, 13 e 19 lettera B, nonché per essere tutti coinvolti nella CP_4 gestione societaria;
che l'asserita nullità della garanzia prestata è del tutto sprovvista di prova, risolvendosi in una mera affermazione apodittica;
d) con riferimento alla paventata responsabilità della
Banca e al conseguente risarcimento del danno: che le relative allegazioni risultano essere prive di prova, fermo il già eccepito difetto di legittimazione passiva di e la Controparte_1 prescrizione di ogni pretesa;
e) con riguardo alla censura proposta in via gradata, l'inopponibilità al creditore intervenuto, stante la solidarietà passiva dei fideiussori, delle dinamiche tra loro intercorse e intercorrenti e dei connessi obblighi dell'uno verso gli altri. Parte convenuta, in conclusione, ha contestato la sussistenza dei presupposti per poter accogliere l'istanza di sospensione.
6 Con comparsa depositata in data 26.01.2022 si è costituita altresì rassegnando le Controparte_3 seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la è del tutto CP_3 estranea ad ogni questione riguardante fatti o circostanza legate al procedimento di esecuzione RG
152/2018 promosso da (quale cessionaria del credito dal 14/07/2017), e al procedimento CP_8 cautelare per la sospensiva dell'esecuzione – tutti giudizi ove non ha preso parte, non CP_3 essendo stata chiamata in causa – e, per l'effetto, mandare assolta la da ogni domanda CP_3 attorea che non riguardi esclusivamente i rapporti bancari dedotti in giudizio;
- Accertare e dichiarare
l'assoluta inammissibilità delle domande avversarie aventi ad oggetto la presunta nullità del mutuo nonché ogni domanda risarcitoria avversaria, anche avente ad oggetto la sottoscrizione dei fondi di investimento, trattandosi di domande ed eccezioni che spettano unicamente al titolare del rapporto di mutuo contestato, ossia la società e per le quali gli attori, nella loro qualità di meri garanti, CP_4 non hanno alcuna legittimazione né alcun interesse;
per l'effetto, rigettare integralmente ogni domanda, anche risarcitoria, avanzata dai garanti;
NEL MERITO: - Accertare e dichiarare la legittima condotta della Banca convenuta sotto ogni profilo dedotto in giudizio da controparte e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande, anche risarcitorie, avanzate a qualunque titolo dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa”. In particolare, CP_3
dopo avere evidenziato la propria estraneità rispetto a fatti o circostanze legate al processo
[...] esecutivo e al procedimento cautelare finalizzato alla sua sospensione – giudizi in cui non ha preso parte, né è stata chiamata in causa -, con riferimento alle eccezioni riguardanti i rapporti bancari originariamente stipulati tra la società e i suoi garanti con l'istituto di credito, ha dedotto le CP_4 seguenti circostanze: a) quanto all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: che tale eccezione, in quanto oggetto di specifica domanda già nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è inammissibile per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e per violazione del principio del ne bis in idem, oltre al fatto che competente a decidere su di essa e sulla relativa domanda è la sezione specializzata delle Imprese istituita presso il Tribunale competente per territorio;
che, comunque, le
Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito la sola nullità parziale delle clausole che eventualmente abbiano recepito le intese dichiarate anticoncorrenziali e che la violazione è riscontrabile se tra atto a monte e contratto a valle sussiste un nesso tale da fare apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la fideiussione per cui è causa è una garanzia specifica e non una fideiussione c.d. omnibus, per cui non può astrattamente ipotizzarsi una comparazione tra lo schema ivi riportato con quello diffuso dall'ABI nel 2003, anche perché la normativa antitrust si riferisce alla categoria di fideiussioni c.d. omnibus; che, peraltro, dall'analisi della fideiussione rilasciata nel 2006, come poi rinnovata nel 2009, si desume che non vi è alcuna analogia con le clausole ABI, mancando soprattutto la conformità delle clausole contenenti la deroga all'art. 1957 c.c.; che controparte non ha in ogni caso fornito la prova del nesso logico che dovrebbe sussistere tra la lamentata violazione della normativa antitrust e l'asserita invalidità dei contratti stipulati a valle tra le parti, omettendo altresì di allegare e/o dimostrare qualsivoglia presunto effetto pregiudizievole e, specificante, i presunti effetti distorsivi che avrebbe provocato il contratto a valle, essendosi limitata a richiamare genericamente lo schema di contratto predisposto dall'ABI; b) quanto all'eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario: l'inammissibilità delle sottese eccezioni, essendo esse agli attori precluse, in quanto solo garanti della società spettando le stesse unicamente CP_4 al titolare del rapporto di mutuo contestato, così come la conseguente domanda risarcitoria;
che, in ogni
7 caso, anche qualora il finanziamento dedotto in giudizio fosse stato erogato per consentire alla società
l'acquisto di titoli azionari, ciò non costituirebbe causa di nullità del contratto, atteso che il contratto di mutuo, anche fondiario, può essere utilizzato per il conseguimento delle più svariate destinazioni;
che, inoltre, l'esecuzione dei lavori resta relegata sul piano dei motivi e risponde all'interesse del solo mutuatario, non consentendo di qualificare il rapporto come mutuo di scopo;
che del tutto irrilevante è la nota integrativa al bilancio, in quanto, oltre ad essere priva di data e di indicazioni circa la sua provenienza, da essa non può in alcun modo evincersi anche solo una presunzione di illiceità del contratto. La infine, ha rappresentato l'infondatezza delle contestazioni riguardanti la presunta CP_5 estinzione delle garanzie personali e dell'avversa richiesta risarcitoria.
Con ordinanza del 09.09.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione formulata dai sig.ri Parte_1 in quanto inammissibile.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023, poi differita dal precedente magistrato assegnatario della causa.
Assegnato il presente giudizio allo scrivente magistrato a seguito della variazione tabellare di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale n. 23/2024 del 14.02.2024, con parere favorevole del Consiglio
Giudiziario espresso in data 07.03.2024, e del successivo provvedimento attuativo del Presidente della
Terza Sezione Civile n. 36/2024 del 02.04.2024, e differita l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata in precedenza, all'udienza del 19.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Occorre innanzitutto procedere alla corretta qualificazione della domanda introdotta dagli attori con l'introduzione del presente giudizio.
1.1I sig.ri hanno rubricato l'atto introduttivo quale “Atto di citazione e contestuale Parte_1 opposizione all'esecuzione” avente “Ad oggetto: opposizione avverso l'intervento proposto dalla società , in data 26.5.2020 nella procedura esecutiva iscritta al n°152/ 2018 R.Es.Imm del CP_1
Tribunale di Perugia;
GE Dr. FRANCO COLONNA, e contestuale citazione per l'accertamento della nullità del contratto di mutuo e la declaratoria di estinzione delle fideiussioni prestate dagli attori- opponenti o, in subordine, per l'accertamento della nullità delle garanzie”.
1.2 Nelle note autorizzate depositate in data 09.02.2022 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., gli odierni attori hanno specificato ulteriormente che “La causa cumula due azioni: la prima è di opposizione all'esecuzione e tende a paralizzare l'intervento della nell'esecuzione CP_1 Cont immobiliare, per cui unica legittimata passiva è la stessa;
la seconda è di merito, e mira alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo e delle fideiussioni, e si rivolge alla parte sostanziale dei due rapporti giuridici, ossia l' . CP_3
8 1.3 Risulta come dato pacifico che è in corso la procedura esecutiva immobiliare n. 152/2018 R.G.E.I.
e che la stessa è stata intrapresa antecedentemente all'introduzione dalla presente causa;
così come deve ritenersi circostanza pacifica che gli odierni attori, nell'assenza dell'indicazione – da parte del giudice dell'esecuzione - del termine entro cui introdurre il giudizio di merito a seguito dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proposta nella procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I., non hanno dato prova di avere richiesto al giudice di integrare l'ordinanza mediante l'inserimento del termine in questione e che gli stessi abbiano instaurato tardivamente il giudizio di merito ovvero oltre il termine di sei mesi dall'adozione dell'ordinanza del G.E.. Sia la dottrina che la giurisprudenza, infatti, ammettono che la parte possa richiedere, entro il predetto termine di sei mesi, l'integrazione dell'ordinanza per mancata indicazione del termine entro cui introdurre il giudizio di merito o instaurare, nel medesimo termine, di propria iniziativa il giudizio di merito, con la conseguenza che il successivo giudizio può considerarsi come giudizio di merito che segue la fase sommaria dell'opposizione solo ed esclusivamente nel caso in cui esso sia tempestivo perché azionato nel termine di sei mesi dall'adozione dell'ordinanza.
1.4 Ebbene, il procedimento instaurato con l'atto di citazione notificato in data 27.09.2021, in quanto tardivo nel senso sopra indicato, non è riconducibile nell'alveo dell'art. 615 c.p.c., non essendo né un'opposizione a precetto, né un giudizio di merito intrapreso a seguito di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostanziandosi, al contrario, in un'ordinaria azione merito finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 14.06.2006 e degli atti connessi. Né tantomeno può essere qualificato come opposizione avverso l'atto di intervento di Controparte_1 del 26.05.2020 (come indicato formalmente dai sig.ri nell'atto di citazione), in quanto Parte_1 qualsiasi contestazione avverso detto intervento avrebbe dovuto proporsi con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c..
1.4.1 La qualificazione, nei termini sopra esposti, del giudizio introdotto dai sig.ri comporta Parte_1
l'assorbimento della valutazione dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata ma poi rinunciata, sollevata da
[...]
per mezzo della mandataria della domanda di di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare l'estraneità della stessa rispetto alle vicende e ad ogni questione riguardante la procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I. e della domanda attorea volta all'accertamento della illegittimità dell'atto di intervento spiegato da in ambito esecutivo. Controparte_1
2. In secondo luogo, l'adito Tribunale osserva che parte attrice nelle conclusioni rassegnate in data
18.09.2024 non ha riproposto le domande di cui ai nn. sub 2), 3), 4) e 6) così come formulate nelle conclusioni riportate nell'atto di citazione, limitando le domande alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario e alla conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1939 c.c., alla domanda risarcitoria e alla richiesta, all'esito del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n.
1739/2018, in fase di gravame, di declaratoria di illegittimità dell'intervento di Controparte_1 in danno di Negli scritti conclusionali, inoltre, i sig.ri hanno
[...] Parte_2 Parte_1 affermato di non trattare più le questioni relative all'abusività delle clausole della fideiussione ai sensi del Codice del Consumo, oggetto del procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, nelle more introdotto da definito in primo grado e la cui sentenza è stata appellata. Parte_2
9 2.1 A tale riguardo giova rammentare, in termini generali, con riguardo alla questione se la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni è sufficiente a far ritenere la domanda medesima implicitamente rinunciata, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sola mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non può far ritenere, di per sé, rinunciata una determinata domanda, perché il giudice di merito, per addivenire ad una simile statuizione, non potrà fondarsi sulla sola mancata riproposizione, dovendo procedere ad una duplice valutazione, relativa ai seguenti elementi: i) la condotta processuale complessiva della parte che tale domanda aveva formulato;
ii) la sussistenza o meno di un intenso collegamento tra la domanda non riproposta e quelle, invece, esplicitamente reiterate, poiché è solo all'esito della verifica dei suddetti elementi che il giudice potrà accertare la reale volontà della parte di coltivare o meno la domanda non espressamente riproposta. Di conseguenza, ove si sia in presenza della sola mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una determinata domanda, e dall'istruttoria non emergano altri elementi, riconducibili alla condotta della parte che tale domanda ha formulato – anche in relazione ai connotati oggettivi della domanda medesimi ed ai rapporti tra la stessa ed altre domande eventualmente proposte nel medesimo processo - idonei a suffragare la tesi della rinuncia, tale domanda è indiscutibilmente da ritenersi (ancora) valida ed attuale, pienamente idonea a determinare la persistenza del dovere decisorio del giudice su di essa, ex art. 112
c.p.c..
2.2 Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che le domande non riproposte dagli odierni attori debbano intendersi rinunciate, in ragione del fatto che non sussiste tra queste domande e quelle espressamente enunciate un intenso collegamento, atteso che: quelle attinenti all'asserito profilo di abusività delle clausole della fideiussione in considerazione della paventata qualifica di consumatore di sono oggetto di altro contenzioso, introdotto in epoca antecedente al presente Parte_2 giudizio, ed espressamente rinunciate dagli stessi attori in maniera chiara nei propri scritti difensivi conclusionali (peraltro, il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non si pone in quel rapporto di pregiudizialità richiesto dall'art. 295 c.p.c. tale da determinare la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello, il cui esito potrebbe semmai incidere sull'intrapresa esecuzione immobiliare); quelle che presupponevano l'esito di detto giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo potevano condurre ad una valutazione di irrilevanza/non pertinenza in seno alla presente causa, alla luce della qualificazione dell'azione proposta;
analogamente, esulano dalla domanda proposta così come sopra riqualificata quelle domande relative alla procedura esecutiva n. 152/2018 R.G.E.I..
2.3 Pertanto, resta assorbito l'esame delle domande rinunciate di cui ai nn. sub 2), 3), 4) e 6) dell'atto di citazione e delle eccezioni proposte dalle parti convenute in relazione a dette domande, con conseguente assorbimento, in via preliminare, dell'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale, formulata dalla convenuta Controparte_1
3. Così precisato e delineato l'oggetto del presente giudizio, in via preliminare l'adito Tribunale rileva il difetto di legittimazione passiva, rectius di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso
(precisazione che, del resto, è priva di conseguenze, giacché anche il difetto di titolarità dal lato passivo
10 del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice;
cfr. Cass., SS.UU., n. 2156/2016), di
[...]
con riguardo alla domanda risarcitoria formulata dagli odierni attori. Controparte_1
3.1 Ed invero, mentre la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e l'esercizio di esso, che viene trasferito al cessionario. Ne consegue che il cessionario della posizione creditoria acquista soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
di contro, non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 17.05.2022).
3.2 Il riscontrato difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla convenuta Controparte_1 rende superflua la delibazione sull'eccepita prescrizione, dalla stessa avanzata, sulla pretesa
[...] risarcitoria avversaria.
4. Sempre in via preliminare, questo Tribunale ritiene che non sia fondata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva dei sig.ri della domanda avente ad Parte_1 oggetto la declaratoria di nullità del mutuo, avanzata da cui ha prestato adesione anche Controparte_3 la convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la Controparte_1 cui attività difensiva non può ritenersi tardiva, in quanto il difetto di legittimazione attiva integra un'eccezione rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
4.1 Ed invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1945 e 1421 c.c., deve ritenersi sussistente in capo al fideiussore la legittimazione ad agire per far dichiarare la nullità di un contratto o per sollevare la relativa eccezione, avendone interesse poiché dall'eventuale dichiarazione di nullità del rapporto principale discenderebbe anche la nullità dell'obbligazione fideiussoria.
5. Passando al merito della causa, la domanda di nullità del contratto di mutuo stipulato in data
14.06.2006 per impossibilità/inesistenza dello scopo, è infondata e non merita di essere accolta.
5.1 La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né – si è detto – l'istituto mutuante è abilitato a controllare
l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12). Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. per utili riferimenti Cass. n.
11 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (cfr. Cass. n. 9838/2021). La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale” (Cass. n. 9838/2021 citata).
5.2 In altri termini, ai fini della validità del contratto di mutuo fondiario, non è strutturalmente previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario è tenuto a perseguire, e che il mutuante è abilitato a controllare, essendo esso piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili di una garanzia ipotecaria, sicché le finalità in concreto perseguite si pongono fuori dalla causa del contratto e non sono idonee a modificarne il tipo negoziale. E' orientamento costante e consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, infatti, (ribadito in motivazione da ultimo da Cass., SS. UU. n.
5841/2025) che nel mutuo fondiario “lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata”, escludendosi che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sai proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria” (Cass. n. 9838/2021; n. 1517/2021; n.
724/2021; n. 10117/2021, n. 20552/2020; n. 3024/2020; n. 4792/2012; n. 9511/2007).
5.3 Nel caso di specie, sebbene la parte finanziata abbia dichiarato di contrarre il finanziamento per
“acquisto immobile e ristrutturazione”, dall'interpretazione delle clausole del contratto di mutuo del 14.06.2006 non emerge alcun interesse dell'istituto mutuante in relazione alla destinazione della somma mutuata;
in altri termini, nel contratto di finanziamento per cui è causa non è ravvisabile un impegno a perseguire la finalità dichiarata nell'atto anche nell'interesse dell'istituto bancario. Né la documentazione prodotta da parte attrice è idonea a provare che il mutuo per cui è causa è stato concesso all'asserito differente scopo di favorire la collocazione di servizi di investimento di emanazione dello stesso istituto mutuante (i fondi Pioneer), su pressione di quest'ultimo.
6. Irrituale e tardiva è invece l'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, T.U.B., in quanto introdotta nelle note autorizzate che erano state concesse a parte attrice per potere replicare alla comparsa di costituzione di Controparte_3
12 limitatamente sulle deduzioni della stessa sulla richiesta di sospensiva avanzata nel presente giudizio.
Sebbene, poi, questa eccezione sia stata formulata dai sig.ri anche nel termine delle Parte_1 preclusioni assertive, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la stessa in ogni caso è stata prospettata in maniera alquanto generica e non supportata da idoneo riscontro probatorio.
7. Il rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo importa, conseguentemente, anche il rigetto della domanda finalizzata alla declaratoria di estinzione della fideiussione ex art. 1939 c.c., attesa la validità del rapporto principale, e della domanda di risarcimento del danno, che di fatto ne resta assorbita.
8. Non merita di essere accolta nemmeno la domanda con cui gli attori hanno chiesto “in ogni caso, all'esito del giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il
3.10.2018, n°1739, definito in primo grado, ma in pendenza di gravame, accogliere l'opposizione e dichiarare illegittimo l'intervento di in danno di nell'esecuzione forzata CP_1 Parte_2 intrapresa davanti al Tribunale di Perugia n.152/2018 RGE in virtù del titolo giudiziale revocato”, in ragione non solo dell'autonomia dei due giudizi, ma anche del fatto che qualsiasi doglianza avverso l'atto di intervento di in sede esecutiva avrebbe dovuto essere proposta con Controparte_1
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. e che, tutt'al più, l'eventuale esito del giudizio di appello potrebbe semmai spiegare una qualche rilevanza nella procedura esecutiva, con conseguente assunzione dei relativi provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione.
9. Quanto alla domanda spiegata dalle parti convenute volta ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue.
9.1 La domanda in questione dev'essere disattesa quanto al primo comma, non avendo le convenute allegato e provato, quantomeno in via indiziaria, il danno che sarebbe conseguito all'illecito processuale di parte attrice.
9.2 Ad avviso di questo Tribunale non ricorrono neppure i presupposti per la pronuncia, a carico degli attori, di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di pagamento di una somma equitativamente determinata, mancando la prova dell'aver agito questi ultimi con colpa grave o mala fede.
10. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, della complessità dell'affare e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede:
[...]
13 1) dichiara il difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso in capo a
[...]
con riguardo alla domanda risarcitoria formulata dagli attori;
Controparte_1
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di mutuo, per difetto di legittimazione attiva degli attori, sollevata dalle parti convenute;
3) rigetta le domande sub nn. 1), 2), 3) e 4) di cui alle conclusioni rassegnate da parte attrice in data
18.09.2024;
4) dichiara assorbite le ulteriori domande avanzate dagli attori e le ulteriori eccezioni/domande delle parti convenute;
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute;
6) condanna gli attori al pagamento, in favore di e, per essa, Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e
C.P.A come per legge;
7) condanna gli attori al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 01.04.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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