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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5466/2023 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Roberto Orfeo e Barbara Fardin attori contro
Controparte_1 convenuta contumace nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Michele Borgato e l'abg. Francesco Rinuncini convenuta nonché contro arch. Controparte_3 con gli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti convenuta
OGGETTO: appalto - responsabilità ex art. 1669 c.c.
MOTIVAZIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
e l'arch. Espongono di aver acquistato in data Controparte_2 Controparte_3
28.05.2013 dalla la proprietà di una porzione di un fabbricato quadrifamiliare ad uso Controparte_1 abitativo sito in Albignasego (PD), via G. Zanella 33, e domandano ai sensi dell'art. 1669 c.c. la condanna in solido della venditrice e committente dell'appaltatrice Controparte_1 Controparte_2
e della progettista e direttrice dei lavori arch. al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni pari a complessivi euro 92.367,96, per le seguenti voci: i) somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino sull'immobile a causa di infiltrazioni d'acqua; ii) deprezzamento dell'abitazione
1 per incongruenze di progetto;
iii) declassamento dell'abitazione per classe energetica da B a C e maggiori oneri e spese sopportati per l'acquisto dell'abitazione e per il riscaldamento/raffrescamento; iv) aggiornamento della documentazione.
Mentre si è ritualmente costituita, l'arch. si è Controparte_2 Controparte_3 costituita tardivamente in data 21.12.2023 e la è rimasta contumace. Controparte_1
In via preliminare, l'arch. eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione della CP_3 domanda. In particolare, afferma che le opere di costruzione sono state iniziate il 18.06.2009 e terminate in data 25.11.2010, con agibilità rilasciata il 16.12.2010; di conseguenza, il committente è incorso nella decadenza e nella prescrizione della domanda, avendo denunziato le problematiche e proposto l'azione ben oltre i due termini annuali previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1669 c.c..
La convenuta , in relazione alle infiltrazioni, eccepisce che le Controparte_2 lavorazioni da lui eseguite si sono concluse – per espressa richiesta della committente CP_1
– senza la posa delle pavimentazioni esterne, tra cui quella della terrazza, e ciò al fine di
[...] consentire ai futuri acquirenti di scegliere le finiture;
egli ha quindi effettuato la posa del solo massetto, stendendovi sopra una guaina liquida impermeabilizzante. Afferma inoltre la propria estraneità rispetto alle altre voci di danno pretese dagli attori, quali il deprezzamento dell'abitazione per incongruenze di progetto, il declassamento dell'abitazione per classe energetica da B a C ed i maggiori oneri e spese sopportati per l'acquisto dell'abitazione e per il riscaldamento/raffrescamento, e le spese per l'aggiornamento della documentazione.
Gli attori contestano la difesa di in merito alla dedotta deliberata Controparte_2 omessa posa delle pavimentazioni esterne, aggiungendo inoltre che quest'ultimo ha errato nella costruzione e predisposizione degli scarichi dell'acqua delle terrazze, posizionandoli più in alto rispetto al piano di posa della guaina: la posizione del foro, posto così ad un livello superiore, ha creato di fatto una vasca a tenuta nelle terrazze. Ad avviso degli attori, il foro di scarico, elemento edile della costruzione, non può che essere stato eseguito da detta convenuta CP_2
Le convenute costituite chiedono entrambe il rigetto della domanda risarcitoria attorea e, in subordine, l'accertamento delle quote di responsabilità in capo a ciascuna delle parti convenute relative alle specifiche attività eseguite nell'appalto, oltre che degli attori eventualmente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
2. Questo tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata nei seguenti termini.
Come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria 1.02.2024, che qui si intende richiamata,
l'eccezione preliminare di decadenza e di prescrizione sollevata dalla convenuta arch. CP_3 deve essere rigettata. Come accennato, risulta infatti che ella ha formulato tali eccezioni nella comparsa di risposta depositata solo in data 21.12.2023, quindi oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione (fissata per il 31.01.2024) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni in senso stretto dall'art. 167 c.p.c..
2 Ciò posto, nel merito occorre considerare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il suo obbligo di controllo sulla realizzazione delle opere secondo le regole dell'arte, deve attuarsi con riferimento ad ognuna delle fasi di realizzazione e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi;
dunque, tale obbligo si estende per tutto il corso delle opere medesime, senza limitarsi al periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass. 14456/2023). In materia di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è dunque tenuto ad espletare il proprio incarico in situazioni che comportano l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve altresì utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, per l'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non tanto secondo il normale canone di diligenza, quanto alla stregua della “diligentia quam in concreto” (Cass. 2913/2020). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori,
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. 27045/2024).
Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano contribuito causalmente a provocare il danno sofferto dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, seppur enunciato in tema di responsabilità aquiliana, si attaglia anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. 18289/2020). Di conseguenza, è corretto riconoscere la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che hanno determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo la medesima obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte (Cass. 29218/2017).
Nel caso di specie, si reputano congrue e condivisibili le risultanze della consulenza tecnica espletata sia in punto di an sia di quantum della responsabilità ex art. 1669 c.c. delle convenute (cfr.
p. 27 relazione ing. . Parte_3
In primo luogo, i vizi lamentati dagli attori sussistono e sono imputabili alla venditrice- committente all'appaltatrice e alla progettista e direttrice dei lavori Controparte_1 CP_2 arch. Si stimano necessari i seguenti costi: 1) euro 58.603,17 per lavori edili;
2) euro CP_3
8.790,47 per oneri di sicurezza;
3) euro 4.500,00 per spese tecniche per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
4) euro 2.380,50 per la linea vita inclusi oneri di sicurezza;
5) euro 30.000,00 per la sostituzione dei serramenti;
6) euro 1.500,00 per l'aggiornamento ai sensi della L. 10/1991; 7) euro
3 3.000,00 per aggiornamento dei documenti amministrativi;
8) euro 16.000,00 per deprezzamento dell'immobile.
In definitiva, i costi di ripristino dei vizi e di regolarizzazione degli atti amministrativi ammontano a complessivi euro 124.774,14 (tutti gli importi sono al netto di IVA e oneri di legge).
La convenuta arch. ha chiesto in via subordinata l'accertamento delle quote Controparte_3 di responsabilità in capo a ciascuna delle parti convenute relative alle specifiche attività eseguite nell'appalto, con conseguente limitazione della condanna alla sola quota di propria spettanza.
Tuttavia, tale domanda non può essere accolta in quanto trattasi di domanda riconvenzionale trasversale formulata in sede di costituzione avvenuta tardivamente, cioè oltre il termine di decadenza di 70 giorni prima della data della prima udienza stabilito dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2 primo periodo, c.p.c.: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la riconvenzionale trasversale soggiace alle medesime forme e agli stessi termini sanciti dal codice di rito per la proposizione della riconvenzionale nei confronti dell'attore (Cass. 9441/2022). Ne deriva che l'obbligazione risarcitoria dell'arch. e della (rimasta Controparte_3 Controparte_1 contumace) deve considerarsi solidale e quindi estesa all'intero danno, già quantificato in euro
124.774,14.
La convenuta ha formulato – tempestivamente – la medesima Controparte_2 domanda subordinata, che dunque merita accoglimento. Sulla base di quanto ricostruito dall'elaborato peritale, è possibile ascrivere alla convenuta le seguenti Controparte_2 voci di danno: il 30% dei costi relativi ai lavori edili (punto 1), per un importo di euro 17.580,95; il
10% del deprezzamento dell'immobile (punto 8), per un importo di 1.600,00. In sintesi, in capo a
[...]
grava una quota del 15,37% delle somme liquidate a titolo di risarcimento Controparte_2 dei danni ex art. 1669 c.c., per un importo di euro 19.180,95.
In definitiva, vi è condanna delle convenute e arch. in Controparte_1 Controparte_3 solido al pagamento dell'importo di euro 124.774,14 in favore degli attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna. Vi è condanna di al pagamento della somma di euro 19.180,95 Controparte_2 in favore degli attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data del deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
3. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e atp, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle convenute nei termini di cui all'art. 97 c.p.c..
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e l'arch. in solido al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore degli attori della somma di euro 124.774,14, oltre interessi legali dalla data odierna fino al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre
4 interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
Condanna al pagamento della somma di euro 19.180,95 in favore degli Controparte_2 attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data del deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
Condanna e l'arch. in solido alla refusione in favore degli attori Controparte_1 Controparte_3 delle spese del presente giudizio e di quelle dell'atp, che si liquidano complessivamente in euro
17.930,00 per compenso professionale ed euro 1.076,25 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Condanna anche , in solido con i predetti convenuti, alla refusione in Controparte_2 favore degli attori delle spese del presente giudizio e di quelle dell'atp, limitatamente alla somma di euro 7.414,00 per compenso professionale ed euro 1.076,25 per spese, sempre oltre spese generali ed accessori di legge.
Pone le spese dell'ausiliario nominato nel presente giudizio e nell'atp, definitivamente a carico dei convenuti in solido, con quote interne di un sesto in capo a e i residui Controparte_2 cinque sesti divisi in parti uguali tra e arch. ; oltre a quelle di ctp, Controparte_1 Controparte_3 liquidate in complessivi euro 11.316,43.
Padova, 11.04.2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 5466/2023 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Roberto Orfeo e Barbara Fardin attori contro
Controparte_1 convenuta contumace nonché contro
Controparte_2 con l'avv. Michele Borgato e l'abg. Francesco Rinuncini convenuta nonché contro arch. Controparte_3 con gli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti convenuta
OGGETTO: appalto - responsabilità ex art. 1669 c.c.
MOTIVAZIONE
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
e l'arch. Espongono di aver acquistato in data Controparte_2 Controparte_3
28.05.2013 dalla la proprietà di una porzione di un fabbricato quadrifamiliare ad uso Controparte_1 abitativo sito in Albignasego (PD), via G. Zanella 33, e domandano ai sensi dell'art. 1669 c.c. la condanna in solido della venditrice e committente dell'appaltatrice Controparte_1 Controparte_2
e della progettista e direttrice dei lavori arch. al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni pari a complessivi euro 92.367,96, per le seguenti voci: i) somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di ripristino sull'immobile a causa di infiltrazioni d'acqua; ii) deprezzamento dell'abitazione
1 per incongruenze di progetto;
iii) declassamento dell'abitazione per classe energetica da B a C e maggiori oneri e spese sopportati per l'acquisto dell'abitazione e per il riscaldamento/raffrescamento; iv) aggiornamento della documentazione.
Mentre si è ritualmente costituita, l'arch. si è Controparte_2 Controparte_3 costituita tardivamente in data 21.12.2023 e la è rimasta contumace. Controparte_1
In via preliminare, l'arch. eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione della CP_3 domanda. In particolare, afferma che le opere di costruzione sono state iniziate il 18.06.2009 e terminate in data 25.11.2010, con agibilità rilasciata il 16.12.2010; di conseguenza, il committente è incorso nella decadenza e nella prescrizione della domanda, avendo denunziato le problematiche e proposto l'azione ben oltre i due termini annuali previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 1669 c.c..
La convenuta , in relazione alle infiltrazioni, eccepisce che le Controparte_2 lavorazioni da lui eseguite si sono concluse – per espressa richiesta della committente CP_1
– senza la posa delle pavimentazioni esterne, tra cui quella della terrazza, e ciò al fine di
[...] consentire ai futuri acquirenti di scegliere le finiture;
egli ha quindi effettuato la posa del solo massetto, stendendovi sopra una guaina liquida impermeabilizzante. Afferma inoltre la propria estraneità rispetto alle altre voci di danno pretese dagli attori, quali il deprezzamento dell'abitazione per incongruenze di progetto, il declassamento dell'abitazione per classe energetica da B a C ed i maggiori oneri e spese sopportati per l'acquisto dell'abitazione e per il riscaldamento/raffrescamento, e le spese per l'aggiornamento della documentazione.
Gli attori contestano la difesa di in merito alla dedotta deliberata Controparte_2 omessa posa delle pavimentazioni esterne, aggiungendo inoltre che quest'ultimo ha errato nella costruzione e predisposizione degli scarichi dell'acqua delle terrazze, posizionandoli più in alto rispetto al piano di posa della guaina: la posizione del foro, posto così ad un livello superiore, ha creato di fatto una vasca a tenuta nelle terrazze. Ad avviso degli attori, il foro di scarico, elemento edile della costruzione, non può che essere stato eseguito da detta convenuta CP_2
Le convenute costituite chiedono entrambe il rigetto della domanda risarcitoria attorea e, in subordine, l'accertamento delle quote di responsabilità in capo a ciascuna delle parti convenute relative alle specifiche attività eseguite nell'appalto, oltre che degli attori eventualmente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..
2. Questo tribunale ritiene che la domanda attorea sia fondata nei seguenti termini.
Come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria 1.02.2024, che qui si intende richiamata,
l'eccezione preliminare di decadenza e di prescrizione sollevata dalla convenuta arch. CP_3 deve essere rigettata. Come accennato, risulta infatti che ella ha formulato tali eccezioni nella comparsa di risposta depositata solo in data 21.12.2023, quindi oltre il termine di 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione (fissata per il 31.01.2024) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni in senso stretto dall'art. 167 c.p.c..
2 Ciò posto, nel merito occorre considerare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il suo obbligo di controllo sulla realizzazione delle opere secondo le regole dell'arte, deve attuarsi con riferimento ad ognuna delle fasi di realizzazione e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi;
dunque, tale obbligo si estende per tutto il corso delle opere medesime, senza limitarsi al periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass. 14456/2023). In materia di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è dunque tenuto ad espletare il proprio incarico in situazioni che comportano l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve altresì utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, per l'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Ne deriva che il suo comportamento deve essere valutato non tanto secondo il normale canone di diligenza, quanto alla stregua della “diligentia quam in concreto” (Cass. 2913/2020). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori,
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. 27045/2024).
Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano contribuito causalmente a provocare il danno sofferto dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, seppur enunciato in tema di responsabilità aquiliana, si attaglia anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. 18289/2020). Di conseguenza, è corretto riconoscere la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che hanno determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo la medesima obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto gli interventi necessari all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte (Cass. 29218/2017).
Nel caso di specie, si reputano congrue e condivisibili le risultanze della consulenza tecnica espletata sia in punto di an sia di quantum della responsabilità ex art. 1669 c.c. delle convenute (cfr.
p. 27 relazione ing. . Parte_3
In primo luogo, i vizi lamentati dagli attori sussistono e sono imputabili alla venditrice- committente all'appaltatrice e alla progettista e direttrice dei lavori Controparte_1 CP_2 arch. Si stimano necessari i seguenti costi: 1) euro 58.603,17 per lavori edili;
2) euro CP_3
8.790,47 per oneri di sicurezza;
3) euro 4.500,00 per spese tecniche per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
4) euro 2.380,50 per la linea vita inclusi oneri di sicurezza;
5) euro 30.000,00 per la sostituzione dei serramenti;
6) euro 1.500,00 per l'aggiornamento ai sensi della L. 10/1991; 7) euro
3 3.000,00 per aggiornamento dei documenti amministrativi;
8) euro 16.000,00 per deprezzamento dell'immobile.
In definitiva, i costi di ripristino dei vizi e di regolarizzazione degli atti amministrativi ammontano a complessivi euro 124.774,14 (tutti gli importi sono al netto di IVA e oneri di legge).
La convenuta arch. ha chiesto in via subordinata l'accertamento delle quote Controparte_3 di responsabilità in capo a ciascuna delle parti convenute relative alle specifiche attività eseguite nell'appalto, con conseguente limitazione della condanna alla sola quota di propria spettanza.
Tuttavia, tale domanda non può essere accolta in quanto trattasi di domanda riconvenzionale trasversale formulata in sede di costituzione avvenuta tardivamente, cioè oltre il termine di decadenza di 70 giorni prima della data della prima udienza stabilito dal combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2 primo periodo, c.p.c.: secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la riconvenzionale trasversale soggiace alle medesime forme e agli stessi termini sanciti dal codice di rito per la proposizione della riconvenzionale nei confronti dell'attore (Cass. 9441/2022). Ne deriva che l'obbligazione risarcitoria dell'arch. e della (rimasta Controparte_3 Controparte_1 contumace) deve considerarsi solidale e quindi estesa all'intero danno, già quantificato in euro
124.774,14.
La convenuta ha formulato – tempestivamente – la medesima Controparte_2 domanda subordinata, che dunque merita accoglimento. Sulla base di quanto ricostruito dall'elaborato peritale, è possibile ascrivere alla convenuta le seguenti Controparte_2 voci di danno: il 30% dei costi relativi ai lavori edili (punto 1), per un importo di euro 17.580,95; il
10% del deprezzamento dell'immobile (punto 8), per un importo di 1.600,00. In sintesi, in capo a
[...]
grava una quota del 15,37% delle somme liquidate a titolo di risarcimento Controparte_2 dei danni ex art. 1669 c.c., per un importo di euro 19.180,95.
In definitiva, vi è condanna delle convenute e arch. in Controparte_1 Controparte_3 solido al pagamento dell'importo di euro 124.774,14 in favore degli attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna. Vi è condanna di al pagamento della somma di euro 19.180,95 Controparte_2 in favore degli attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data del deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
3. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu e atp, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle convenute nei termini di cui all'art. 97 c.p.c..
P Q M
definitivamente pronunziando, condanna e l'arch. in solido al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore degli attori della somma di euro 124.774,14, oltre interessi legali dalla data odierna fino al saldo (previa rivalutazione dalla data di deposito della ctu alla data odierna), oltre
4 interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
Condanna al pagamento della somma di euro 19.180,95 in favore degli Controparte_2 attori, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo (previa rivalutazione dalla data del deposito della ctu alla data odierna), oltre interessi legali su detta somma rivalutata mensilmente dalla data di deposito della ctu alla data odierna.
Condanna e l'arch. in solido alla refusione in favore degli attori Controparte_1 Controparte_3 delle spese del presente giudizio e di quelle dell'atp, che si liquidano complessivamente in euro
17.930,00 per compenso professionale ed euro 1.076,25 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Condanna anche , in solido con i predetti convenuti, alla refusione in Controparte_2 favore degli attori delle spese del presente giudizio e di quelle dell'atp, limitatamente alla somma di euro 7.414,00 per compenso professionale ed euro 1.076,25 per spese, sempre oltre spese generali ed accessori di legge.
Pone le spese dell'ausiliario nominato nel presente giudizio e nell'atp, definitivamente a carico dei convenuti in solido, con quote interne di un sesto in capo a e i residui Controparte_2 cinque sesti divisi in parti uguali tra e arch. ; oltre a quelle di ctp, Controparte_1 Controparte_3 liquidate in complessivi euro 11.316,43.
Padova, 11.04.2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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