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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1983/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Via Ardizi 14, PESARO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 socio accomandatio della Controparte_2
in persona del Curatore pro tempore Avv. Ivan Bagli con il
[...] patrocinio dell'avv. FABBRI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Mercato 20, CATTOLICA (RN).
APPELLATO pagina 1 di 10 e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Controparte_1 persona del Curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, Parte_1
e chiedendo dichiararsi, nei confronti della massa dei
[...] Controparte_3 creditori del fallito, l'inefficacia, ex artt. 66 LF e 2901 c.c., dell'atto notarile datato
16.6.2016, con cui i convenuti avevano costituito tra di loro un fondo patrimoniale nel quale, in modo consapevolmente pregiudizievole per le suddette ragioni creditorie, era stato conferito l'immobile dagli stessi acquistato nell'anno 2010 e di loro paritetica comproprietà.
Al riguardo, l'attore esponeva che: 1) e Parte_1 Controparte_3 contestualmente alla costituzione del fondo patrimoniale, avevano acquistato le quote di Contro partecipazione al capitale della società sua debitrice
[...]
poi fallita, divenendo, Controparte_2 rispettivamente, socio accomandatario ed accomandante;
2) nel contratto preliminare di acquisto delle suddette quote sottoscritto in data 13.6.2016, all'art. 6, gli acquirenti avevano dato atto di essere a conoscenza dello stato patrimoniale ed economico della società, che, all'epoca, risultava già gravata da perdite di rilevante entità come attestato dai documenti ivi allegati.
La convenuta rimaneva contumace, mentre l'altro convenuto Controparte_3
si costituiva ritualmente in giudizio, e, contestando la fondatezza Parte_1 della domanda formulata dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta. pagina 2 di 10 In particolare, il convenuto asseriva che, da un lato, il fondo patrimoniale oggetto di causa era stato costituito in adempimento del dovere morale di garantire i bisogni della famiglia e dei due figli minori, e che, dall'altro, la società al momento CP_2 dell'acquisto delle suddette quote di partecipazione, non risultava incapiente.
Con sentenza n. 997/2022, resa in data 19/10/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava l'inefficacia relativa dell'atto notarile sopra indicato, con contestuale revoca del conferimento immobiliare, condannando i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, il Controparte_1
, socio accomandatario della
[...] Controparte_2
, e proponendo appello avverso la
[...] Controparte_3 suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) insussistenza dell'eventus damni;
2) insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria, e, conseguentemente, ha concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza n. 997/2022 emessa dal Tribunale di
Rimini, Giudice Dott.ssa Silvia Rossi, pubblicata il 19.10.2022, notificata il 2 novembre
2022, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione, per le motivazioni esposte in narrativa: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.997/2022 Giudice accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni e le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze legali, iva, cpa, rimborso spese 15% e ogni altra somma dovuta per legge” e pagina 3 di 10 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato si è costituito in giudizio, e, contestando, l'ammissibilità CP_1 dell'appello e la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 997/2022 pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19 ottobre 2022, se del caso anche con diversa motivazione, condannare gli attori al risarcimento del danno per appello temerario per la somma ritenuta di giustizia ed al pagamento delle spese di questo grado”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che l'originaria convenuta Controparte_3 rimasta contumace anche nel presente giudizio di appello, non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, sicchè, nei suoi confronti, le statuizioni ad essa direttamente riferibili (condanna solidale al rimborso delle spese del giudizio di primo grado), risultano coperte da giudicato.
Nel merito, giova precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata dal , operando, anzitutto, un pertinente CP_1 richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova incombente sul Curatore ai fini dell'accoglimento della domanda volta, a norma degli artt. 66 LF e pagina 4 di 10 2901 c.c., alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo pregiudizievole per la massa dei creditori del fallito.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, Parte_1
e avevano costituito il fondo patrimoniale
[...] Controparte_3 contestualmente all'atto di acquisto delle quote della società poi fallita nella piena consapevolezza della precaria situazione economica in cui, all'epoca, questa già versava, atteso che, nel contratto preliminare di acquisto di dette quote, gli stessi avevano espressamente dato atto di aver preso contezza dell'esposizione debitoria della società, sottoscrivendo pure un documento riepilogativo dei debiti maturati.
In ragione di ciò, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria formulata dalla CU : sussistenza di crediti verso il fallito, revocabilità dell'atto dispositivo, eventus damni e, infine, consapevolezza, in capo al debitore disponente, della natura pregiudizievole dell'atto per la massa dei creditori.
Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità correttamente richiamato dal Tribunale, il Curatore che, ai sensi dei citati artt. 66 LF e
2901 c.c., agisce in via di revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare deve provare, sotto il profilo oggettivo, : a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., ad es., Cass.6 febbraio
2015, n. 2253).
Sul punto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nella fattispecie de qua, la CU attrice avesse fornito adeguata prova della preesistenza dei crediti in virtù del documentato stato passivo della fallita, la natura pregiudizievole per la massa dei creditori dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto era stato ivi conferito l'unico bene immobile di proprietà dei convenuti, e, inoltre, quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo o, comunque, non anteriore all'insorgenza dei suddetti crediti, ha ritenuto superfluo l'accertamento della dolosa preordinazione del compimento dell'atto da parte del debitore, reputando, invece, sufficiente la scientia damni in capo al debitore disponente, la cui sussistenza era stata pagina 5 di 10 positivamente accertata anche attraverso plurimi elementi di valutazione di natura presuntiva, quali la sovrapposizione temporale tra l'atto di acquisto delle quote della società e l'atto di conferimento del bene in fondo patrimoniale, il lasso temporale intercorso tra l'epoca di nascita dei figli e la data di sottoscrizione del revocando atto dispositivo e, infine, la situazione di forte squilibrio economico- patrimoniale già gravante sulla società al momento dell'acquisto delle quote di partecipazione, e, infine, la dichiarazione scritta con cui e davano atto Parte_1 Controparte_3 di aver già acquisito piena conoscenza di detta grave situazione al momento della sottoscrizione del preliminare.
Avverso le statuizioni sopra riportate, il solo ha proposto Parte_1 appello, deducendo i seguenti motivi di gravame :
- Insussistenza dell'eventus damni.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo positivamente accertato il presupposto oggettivo della sussistenza di un credito.
Al riguardo, deduce l'erroneità dell'impugnata statuizione Parte_1 assumendo l'inidoneità del documentato stato passivo fallimentare a dimostrare la sussistenza di ragioni creditorie pregresse rispetto al compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, l'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di credito soggetto a condizione o a termine, nonché litigioso (o sub iudice), dunque, anche di un credito non definitivamente assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Infatti, come enunciato dalla Suprema Corte, “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria pagina 6 di 10 ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore” (v., ad es., Cass. Civ., n.
4212/2020; Cass. Civ., n. 23198/2025).
In altri termini, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una «ragione di credito anche eventuale», non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. Civ., n.
11755/2018).
Pertanto, come correttamente affermato dal primo Giudice, si ritiene che la produzione dello stato passivo (doc. 7 – fascicolo attore I grado) sia idonea a dimostrare la sussistenza di ragioni creditorie idonee all'esercizio dell'actio pauliana da parte del
Curatore fallimentare.
Inoltre, il superiore assunto è confortato da una puntuale indicazione dei debiti maturati dalla società, menzionati anche nel contratto preliminare sottoscritto dagli stessi acquirenti (doc. 5 – fascicolo attore I grado), ove e Parte_1 CP_3 avevano dichiarato, all'art. 6, di aver esaminato la situazione patrimoniale ed
[...] economica della società sino al 31.12.2015.
Oltretutto, tale situazione finanziaria veniva ulteriormente aggiornata e sottoscritta al
31.3.2016 dagli acquirenti delle quote di partecipazione, come risulta da quanto riportato in calce al contratto preliminare, attestante la pregressa insorgenza di rilevanti debiti societari.
- Insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in punto di elemento soggettivo, ha ritenuto la superfluità dell'accertamento della dolosa preordinazione dei debitori a compiere l'atto dispositivo al fine specifico di pregiudicare le ragioni creditorie della massa, evidenziando come il numero di repertorio dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale recasse il numero 2706, mentre quello di cessione delle quote il n. 2707, con conseguente anteriorità di quest'ultimo rispetto all'assunzione dei debiti societari.
Sempre sotto questo profilo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non si è tenuto conto del complessivo andamento economico della società, che solo nel 2015 pagina 7 di 10 aveva fatto registrare delle perdite, diversamente dagli altri esercizi i cui bilanci presentavano saldi positivi.
Il motivo è infondato.
Sempre a norma del citato art. 2901, c. I n.1 cod. civ., la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori è richiesta solamente in caso di atto dispositivo anteriore all'insorgenza del debito.
Nel caso di specie, il numero di repertorio non è sufficiente a dimostrare l'anteriorità dell'atto dispositivo, atteso che i due atti sono stati posti in essere contestualmente e non in occasioni successive e diverse.
Pertanto, esclusa l'anteriorità dell'atto dispositivo in questione, ai fini della sua declaratoria di inefficacia relativa, non è necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo allegato dall'appellante, ma è sufficiente la consapevolezza – anche generica
– in capo al debitore, circa la natura pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori.
Nella fattispecie in commento, il predetto requisito soggettivo è fondatamente desumibile non solo dalla circostanza temporale della contestualità della costituzione del revocando fondo patrimoniale e dell'acquisto delle quote sociali, ma anche dall'espressa ammissione, operata all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote (art. 6), di aver esaminato la situazione economico-patrimoniale della società, che, come detto, era già connotata da una documentata rilevante esposizione debitoria.
Oltretutto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in caso di esperimento dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da entrambi i coniugi, la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è fornita in re ipsa dalla circostanza che tale atto abbia ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dei disponenti” (Cass. Civ., n.
10025/2020).
Non vi è, quindi, ragionevole dubbio che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto di causa, rivestendo natura di atto di liberalità in difetto di contropartita in favore del costituente ma solo un accantonamento per far fronte alle esigenze di famiglia, abbia effettivamente inciso negativamente, in termini quai-quantitativi, sulle aspettative di soddisfacimento legittimamente maturate dalla massa dei creditori. pagina 8 di 10 Infatti, rendendo il bene ivi contemplato aggredibile solo a determinate condizioni, l'atto de quo ha ridotto la garanzia generale offerta dal debitore disponente in favore del suo creditore, il quale ha, in concreto, fatto legittimamente ricorso all'azione revocatoria ordinaria in ragione della oggettiva maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito garantito.
Nel caso di specie, come correttamente valorizzato dal primo Giudice, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per cui è causa si è innestato in un anomalo contesto negoziale e temporale, gravemente sintomatico delle finalità fraudolenti perseguite dai disponenti in danno della massa dei creditori.
Infatti, il fondo patrimoniale in questione è stato costituito diversi anni dopo la nascita dei figli minori e proprio contestualmente all'atto di acquisto delle quote societarie di un'azienda già in difficolta economiche serie, conclamate e, soprattutto, note ai disponenti.
Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza con cui è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento odierno appellato, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16.06.2016 a ministero della dott.ssa , notaio in Rimini, Rep. 2706/2026, registrato a Persona_1
Rimini il 21 giugno 2016 al n. 6268 e trascritto presso la conservatoria di Pesaro al numero RG 6708 e RP 4251, della quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in TA (PU) alla Via Strada Provinciale Carrate n.62/Q (identificato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 34 particella 470 Sub 24, 22 e 7), di proprietà del signor . Parte_1
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellato.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da pagina 9 di 10 L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 997/2022, resa dal Tribunale di Rimini in data 19.10.2022.
DA
al rimborso, in favore di , Parte_1 Controparte_4 socio accomandatario della Controparte_2
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
[...]
9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Parte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1983/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Via Ardizi 14, PESARO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 socio accomandatio della Controparte_2
in persona del Curatore pro tempore Avv. Ivan Bagli con il
[...] patrocinio dell'avv. FABBRI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Mercato 20, CATTOLICA (RN).
APPELLATO pagina 1 di 10 e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Controparte_1 persona del Curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Rimini, Parte_1
e chiedendo dichiararsi, nei confronti della massa dei
[...] Controparte_3 creditori del fallito, l'inefficacia, ex artt. 66 LF e 2901 c.c., dell'atto notarile datato
16.6.2016, con cui i convenuti avevano costituito tra di loro un fondo patrimoniale nel quale, in modo consapevolmente pregiudizievole per le suddette ragioni creditorie, era stato conferito l'immobile dagli stessi acquistato nell'anno 2010 e di loro paritetica comproprietà.
Al riguardo, l'attore esponeva che: 1) e Parte_1 Controparte_3 contestualmente alla costituzione del fondo patrimoniale, avevano acquistato le quote di Contro partecipazione al capitale della società sua debitrice
[...]
poi fallita, divenendo, Controparte_2 rispettivamente, socio accomandatario ed accomandante;
2) nel contratto preliminare di acquisto delle suddette quote sottoscritto in data 13.6.2016, all'art. 6, gli acquirenti avevano dato atto di essere a conoscenza dello stato patrimoniale ed economico della società, che, all'epoca, risultava già gravata da perdite di rilevante entità come attestato dai documenti ivi allegati.
La convenuta rimaneva contumace, mentre l'altro convenuto Controparte_3
si costituiva ritualmente in giudizio, e, contestando la fondatezza Parte_1 della domanda formulata dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta. pagina 2 di 10 In particolare, il convenuto asseriva che, da un lato, il fondo patrimoniale oggetto di causa era stato costituito in adempimento del dovere morale di garantire i bisogni della famiglia e dei due figli minori, e che, dall'altro, la società al momento CP_2 dell'acquisto delle suddette quote di partecipazione, non risultava incapiente.
Con sentenza n. 997/2022, resa in data 19/10/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava l'inefficacia relativa dell'atto notarile sopra indicato, con contestuale revoca del conferimento immobiliare, condannando i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, il Controparte_1
, socio accomandatario della
[...] Controparte_2
, e proponendo appello avverso la
[...] Controparte_3 suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) insussistenza dell'eventus damni;
2) insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria, e, conseguentemente, ha concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza n. 997/2022 emessa dal Tribunale di
Rimini, Giudice Dott.ssa Silvia Rossi, pubblicata il 19.10.2022, notificata il 2 novembre
2022, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione, per le motivazioni esposte in narrativa: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.997/2022 Giudice accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avversarie, siccome inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le argomentazioni e le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze legali, iva, cpa, rimborso spese 15% e ogni altra somma dovuta per legge” e pagina 3 di 10 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellato si è costituito in giudizio, e, contestando, l'ammissibilità CP_1 dell'appello e la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, emesse le più opportune pronunce e declaratorie, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 997/2022 pronunciata dal Tribunale di Rimini in data 19 ottobre 2022, se del caso anche con diversa motivazione, condannare gli attori al risarcimento del danno per appello temerario per la somma ritenuta di giustizia ed al pagamento delle spese di questo grado”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, osservare che l'originaria convenuta Controparte_3 rimasta contumace anche nel presente giudizio di appello, non ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado, sicchè, nei suoi confronti, le statuizioni ad essa direttamente riferibili (condanna solidale al rimborso delle spese del giudizio di primo grado), risultano coperte da giudicato.
Nel merito, giova precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata dal , operando, anzitutto, un pertinente CP_1 richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova incombente sul Curatore ai fini dell'accoglimento della domanda volta, a norma degli artt. 66 LF e pagina 4 di 10 2901 c.c., alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo pregiudizievole per la massa dei creditori del fallito.
In particolare, il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, Parte_1
e avevano costituito il fondo patrimoniale
[...] Controparte_3 contestualmente all'atto di acquisto delle quote della società poi fallita nella piena consapevolezza della precaria situazione economica in cui, all'epoca, questa già versava, atteso che, nel contratto preliminare di acquisto di dette quote, gli stessi avevano espressamente dato atto di aver preso contezza dell'esposizione debitoria della società, sottoscrivendo pure un documento riepilogativo dei debiti maturati.
In ragione di ciò, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria formulata dalla CU : sussistenza di crediti verso il fallito, revocabilità dell'atto dispositivo, eventus damni e, infine, consapevolezza, in capo al debitore disponente, della natura pregiudizievole dell'atto per la massa dei creditori.
Orbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità correttamente richiamato dal Tribunale, il Curatore che, ai sensi dei citati artt. 66 LF e
2901 c.c., agisce in via di revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare deve provare, sotto il profilo oggettivo, : a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., ad es., Cass.6 febbraio
2015, n. 2253).
Sul punto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nella fattispecie de qua, la CU attrice avesse fornito adeguata prova della preesistenza dei crediti in virtù del documentato stato passivo della fallita, la natura pregiudizievole per la massa dei creditori dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto era stato ivi conferito l'unico bene immobile di proprietà dei convenuti, e, inoltre, quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo o, comunque, non anteriore all'insorgenza dei suddetti crediti, ha ritenuto superfluo l'accertamento della dolosa preordinazione del compimento dell'atto da parte del debitore, reputando, invece, sufficiente la scientia damni in capo al debitore disponente, la cui sussistenza era stata pagina 5 di 10 positivamente accertata anche attraverso plurimi elementi di valutazione di natura presuntiva, quali la sovrapposizione temporale tra l'atto di acquisto delle quote della società e l'atto di conferimento del bene in fondo patrimoniale, il lasso temporale intercorso tra l'epoca di nascita dei figli e la data di sottoscrizione del revocando atto dispositivo e, infine, la situazione di forte squilibrio economico- patrimoniale già gravante sulla società al momento dell'acquisto delle quote di partecipazione, e, infine, la dichiarazione scritta con cui e davano atto Parte_1 Controparte_3 di aver già acquisito piena conoscenza di detta grave situazione al momento della sottoscrizione del preliminare.
Avverso le statuizioni sopra riportate, il solo ha proposto Parte_1 appello, deducendo i seguenti motivi di gravame :
- Insussistenza dell'eventus damni.
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo positivamente accertato il presupposto oggettivo della sussistenza di un credito.
Al riguardo, deduce l'erroneità dell'impugnata statuizione Parte_1 assumendo l'inidoneità del documentato stato passivo fallimentare a dimostrare la sussistenza di ragioni creditorie pregresse rispetto al compimento dell'atto asseritamente pregiudizievole.
Il motivo è infondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, l'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di credito soggetto a condizione o a termine, nonché litigioso (o sub iudice), dunque, anche di un credito non definitivamente assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Infatti, come enunciato dalla Suprema Corte, “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria pagina 6 di 10 ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore” (v., ad es., Cass. Civ., n.
4212/2020; Cass. Civ., n. 23198/2025).
In altri termini, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una «ragione di credito anche eventuale», non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. Civ., n.
11755/2018).
Pertanto, come correttamente affermato dal primo Giudice, si ritiene che la produzione dello stato passivo (doc. 7 – fascicolo attore I grado) sia idonea a dimostrare la sussistenza di ragioni creditorie idonee all'esercizio dell'actio pauliana da parte del
Curatore fallimentare.
Inoltre, il superiore assunto è confortato da una puntuale indicazione dei debiti maturati dalla società, menzionati anche nel contratto preliminare sottoscritto dagli stessi acquirenti (doc. 5 – fascicolo attore I grado), ove e Parte_1 CP_3 avevano dichiarato, all'art. 6, di aver esaminato la situazione patrimoniale ed
[...] economica della società sino al 31.12.2015.
Oltretutto, tale situazione finanziaria veniva ulteriormente aggiornata e sottoscritta al
31.3.2016 dagli acquirenti delle quote di partecipazione, come risulta da quanto riportato in calce al contratto preliminare, attestante la pregressa insorgenza di rilevanti debiti societari.
- Insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in punto di elemento soggettivo, ha ritenuto la superfluità dell'accertamento della dolosa preordinazione dei debitori a compiere l'atto dispositivo al fine specifico di pregiudicare le ragioni creditorie della massa, evidenziando come il numero di repertorio dell'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale recasse il numero 2706, mentre quello di cessione delle quote il n. 2707, con conseguente anteriorità di quest'ultimo rispetto all'assunzione dei debiti societari.
Sempre sotto questo profilo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non si è tenuto conto del complessivo andamento economico della società, che solo nel 2015 pagina 7 di 10 aveva fatto registrare delle perdite, diversamente dagli altri esercizi i cui bilanci presentavano saldi positivi.
Il motivo è infondato.
Sempre a norma del citato art. 2901, c. I n.1 cod. civ., la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori è richiesta solamente in caso di atto dispositivo anteriore all'insorgenza del debito.
Nel caso di specie, il numero di repertorio non è sufficiente a dimostrare l'anteriorità dell'atto dispositivo, atteso che i due atti sono stati posti in essere contestualmente e non in occasioni successive e diverse.
Pertanto, esclusa l'anteriorità dell'atto dispositivo in questione, ai fini della sua declaratoria di inefficacia relativa, non è necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo allegato dall'appellante, ma è sufficiente la consapevolezza – anche generica
– in capo al debitore, circa la natura pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori.
Nella fattispecie in commento, il predetto requisito soggettivo è fondatamente desumibile non solo dalla circostanza temporale della contestualità della costituzione del revocando fondo patrimoniale e dell'acquisto delle quote sociali, ma anche dall'espressa ammissione, operata all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote (art. 6), di aver esaminato la situazione economico-patrimoniale della società, che, come detto, era già connotata da una documentata rilevante esposizione debitoria.
Oltretutto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, “in caso di esperimento dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da entrambi i coniugi, la prova della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie è fornita in re ipsa dalla circostanza che tale atto abbia ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dei disponenti” (Cass. Civ., n.
10025/2020).
Non vi è, quindi, ragionevole dubbio che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto di causa, rivestendo natura di atto di liberalità in difetto di contropartita in favore del costituente ma solo un accantonamento per far fronte alle esigenze di famiglia, abbia effettivamente inciso negativamente, in termini quai-quantitativi, sulle aspettative di soddisfacimento legittimamente maturate dalla massa dei creditori. pagina 8 di 10 Infatti, rendendo il bene ivi contemplato aggredibile solo a determinate condizioni, l'atto de quo ha ridotto la garanzia generale offerta dal debitore disponente in favore del suo creditore, il quale ha, in concreto, fatto legittimamente ricorso all'azione revocatoria ordinaria in ragione della oggettiva maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito garantito.
Nel caso di specie, come correttamente valorizzato dal primo Giudice, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per cui è causa si è innestato in un anomalo contesto negoziale e temporale, gravemente sintomatico delle finalità fraudolenti perseguite dai disponenti in danno della massa dei creditori.
Infatti, il fondo patrimoniale in questione è stato costituito diversi anni dopo la nascita dei figli minori e proprio contestualmente all'atto di acquisto delle quote societarie di un'azienda già in difficolta economiche serie, conclamate e, soprattutto, note ai disponenti.
Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza con cui è stata dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento odierno appellato, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 16.06.2016 a ministero della dott.ssa , notaio in Rimini, Rep. 2706/2026, registrato a Persona_1
Rimini il 21 giugno 2016 al n. 6268 e trascritto presso la conservatoria di Pesaro al numero RG 6708 e RP 4251, della quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in TA (PU) alla Via Strada Provinciale Carrate n.62/Q (identificato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 34 particella 470 Sub 24, 22 e 7), di proprietà del signor . Parte_1
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellato.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da pagina 9 di 10 L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 997/2022, resa dal Tribunale di Rimini in data 19.10.2022.
DA
al rimborso, in favore di , Parte_1 Controparte_4 socio accomandatario della Controparte_2
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
[...]
9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Parte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 14 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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