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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 253/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 253/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CO PI;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore;
(C.F.: ), nella qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia depositata il
3 luglio 2018
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “ribadisce, nel rito, nel merito ed in via istruttoria, le conclusioni già avanzate in atto di appello, da intendersi come integralmente riportate e trascritte nella presente sede”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. I sig.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2015 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva ad essi ingiunto di pagare al Controparte_4
(derivante dalla fusione per unione tra la
[...] [...]
e la Controparte_5 Controparte_6
realizzata con atto per Notar del 15
[...] Persona_1 dicembre 2014 rep. 320139 racc. 55742), la somma di euro 133.437,97, oltre interessi come in domanda e le spese della procedura monitoria come liquidate in decreto, a titolo, quanto a , di fideiussore (sino alla concorrenza di Parte_1 euro 260.000) dei debiti (verso l'Istituto) della Crissenze Trasporti & Logistica s.r.l.
(dichiarata fallita con sentenza n. 1/2015 del 3 febbraio 2015 del Tribunale di
Lamezia Terme), già titolare del conto corrente bancario n. 200669 acceso con la asseritamente scoperto per Controparte_5 euro 129.487,99 (affidato euro 30.000,00 utilizzato euro 129.487,99), quanto a di fideiussore (sino alla concorrenza di euro 260.000) dei debiti Parte_2
(verso l'Istituto) di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione deducevano che il conto corrente in questione si era estinto ex lege ai sensi dell'art. 78 comma 1 l.f. lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento della Crissenze Trasporti & Logistica s.r.l. avvenuta il 03.02.2015 e che a quella data il conto corrente presentava una esposizione debitoria di €33.482,66
e non di €129.487,99; che successivamente la banca aveva incamerato la somma di
€52.192,77 attraverso l'escussione di pegno già costituito dalla società fallita, sicchè il credito azionato in monitorio era del tutto inesistente;
che del tutto prive di rilievo erano le annotazioni in conto successive al fallimento della Crissenze non potendo detta società né l'Istituto operare su un conto estinto;
che irrilevante era anche l'attestazione ex art. 50 TUB. Eccepivano poi la nullità ed inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, del tasso ultralegale praticato a debito del correntista, della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle
2 valute, nonché l'usurarietà degli interessi. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia come dimostrato dalle previsioni di cui agli artt. 1, 5, 7 e 9. In ogni caso rilevava l'assoluta legittimità del credito ingiunto comprovato dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e dall'ammissione dello stesso al passivo della società Crissenze e contestava le avverse deduzioni in punto di nullità delle clausole del contratto di conto corrente.
Alla prima udienza del 17.06.2016 il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, concedeva il termine di trenta giorni per l'incombente e rinviava al 20.12.2016. A tale udienza il procuratore degli opponenti dava atto dell'esito negativo della mediazione e il giudice fissava l'udienza del 14.02.2017 per il deposito del verbale di mancata conciliazione.
In data 13.02.2017 la difesa degli opponenti depositava istanza di esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Conciliatore Bancario e Finanziario e verbale del procedimento di mediazione in cui veniva differito al 20.10.2016 l'incontro preliminare del 21 settembre 2016, e all'udienza del 14.02.2017 chiedeva un termine per il deposito del verbale di mancata conciliazione non ancora trasmesso dall'organismo di conciliazione.
Successivamente con ordinanza dell'11.10.2017 il giudice ordinava all'Organismo di conciliazione la trasmissione del verbale conclusivo della mediazione fissando l'udienza del 27.11.2017 che veniva rinviata al 19.01.2018 sempre per il medesimo incombente.
All'udienza del 19.01.2018 la convenuta chiedeva un rinvio al fine di consentire la costituzione di quale cessionaria del credito, la quale interveniva nel CP_2 giudizio con comparsa del 06.03.2018.
All'udienza del 23.05.2018 il Giudice concedeva un ultimo rinvio per il deposito del verbale conclusivo della mediazione, fissando all'uopo l'udienza del 02.07.2018.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il
Giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio per mancato deposito del verbale conclusivo della mediazione e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
1.2. Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il 29
e 30 gennaio 2019, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2
3 motivi: 1) nullità del provvedimento in quanto pronunciato senza essere stato preceduto da invito delle parti a precisare le conclusioni e senza concessione dei termini per conclusionali e repliche;
2) violazione di legge per essere stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio nonostante gli opponenti avessero esperito tempestivamente la procedura di mediazione come dimostrava il fatto che all'incontro del 21.09.2016, svoltosi davanti al Conciliatore Bancario, avevano partecipato l'avv. PI per gli opponenti e l'avv. Galati per la Banca;
rilevavano gli appellanti che al predetto incontro la procedura era stata rinviata al 20.10.2016 ove l'accodo non veniva raggiunto, circostanza assolutamente pacifica in giudizio, e che la mancata acquisizione del verbale del 20.10.2016 era dipesa da chiara e manifesta inadempienza dell'organismo di conciliazione;
che il Tribunale aveva erroneamente considerato necessaria l'acquisizione del verbale di mancata conciliazione, essendo sufficiente, al fine di considerare avverata la condizione di procedibilità, il tempestivo esperimento della mediazione. Chiedevano, quindi, attesa la erroneità della dichiarazione di improcedibilità e di cancellazione della causa dal ruolo e dunque di estinzione, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente. Per l'ipotesi in cui la
Corte d'Appello non avesse ritenuto di dover rimettere la causa al Tribunale riproponevano i motivi posti a base dell'opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nessuno degli appellati si costituiva.
Con ordinanza del 19.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione dell'11.06.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
4 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene il Collegio che la dichiarazione di improcedibilità sia stata erroneamente pronunciata.
Secondo quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e tale condizione si considera avverata “se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo” (comma 4).
Come affermato dalla Suprema Corte “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità..ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è
l'utile esperimento entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo” (Cass. 9102/2023; 37920/2022).
Ne consegue che, se risulta avvenuto il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, la condizione di procedibilità dovrà ritenersi avverata ed il giudizio proseguire;
se, invece, all'udienza de qua risulta che il procedimento non sia stato iniziato o concluso per colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato a presentare l'istanza, questa si espone al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata previsto della procedura previsto dalla legge (Cass. 40025/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che all'udienza del 17.06.2016, il giudice, avviate le parti alla mediazione, ha rinviato all'udienza del 20.12.2016.
Con istanza del 07.07.2016 gli opponenti hanno chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione e in data 21.09.2016 si è tenuto il primo incontro davanti al Conciliatore . Controparte_7
Il procedimento di mediazione è stato, dunque, avviato entro l'udienza di rinvio fissata nell'ordinanza che disponeva la mediazione, sicchè la condizione di procedibilità deve considerarsi assolta.
Non ricorrendo alcuno dei casi in cui va disposta la rimessione al primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito.
2.2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, va innanzitutto osservato che gli addebiti annotati in conto dopo il fallimento della Parte_3
[..
[...] si riferiscono ad insoluti per anticipo fatture e dunque a debiti contratti
[...] anteriormente al fallimento e sono conseguenza dello scioglimento automatico di tutti i rapporti strettamente dipendenti ed accessori al rapporto di conto corrente bancario (quale è appunto il rapporto di anticipazione su fatture).
Ciò chiarito, al fine di delimitare l'esatto ambito delle eccezioni proponibili dagli appellanti, occorre prendere le mosse dalla natura della garanzia prestata dagli stessi.
Tale garanzia va qualificata come contratto autonomo piuttosto che fideiussione.
Com'è noto, "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo"
(da ultimo Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022; cfr. anche Cass. n.
16213/2018).
Nella specie, dalle clausole contrattuali si ricava che il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 7). Inoltre si è stabilito che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate" (art. 8). Non può dunque revocarsi in dubbio che si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Ora, le Sezioni Unite della Suprema Corte, recependo, sul punto, un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà
a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si
6 tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass., SU, n. 3947 del
2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. n. 3326 del 2002, Cass. n. 26262 del
2007 e Cass. n. 5044 del 2009).
Infatti, come sottolineato dall'appena menzionata Cass., SU, n. 3947 del 2010,
l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Alla stregua dei principi fin qui esposti, condivisi dal Collegio e rinvenibili in Cass. n. 371 del 2018 (in senso sostanzialmente analogo, si vedano anche Cass. n.
9071 del 2023; Cass. nn. 24011 e 3193 del 2021) e, parzialmente, pure in Cass. n.
7420 del 2024, gli appellanti, benché garanti autonomi, devono ritenersi pienamente legittimati a sollevare, nei confronti della banca, tanto l'eccezione di nullità della clausola anatocistica (Cass. n. 10786/2024: “….in assenza delle condizioni che la legittimano, la capitalizzazione è vietata, sicché la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. In particolare, l'art. 1283 cod. civ. esclude l'anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo (salvo che non vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza): ma la clausola contrattuale con cui, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342/1999, sia pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori è basata su un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr. Cass., SU, n. 21095 del 2004): ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge”), quanto dell'avvenuta applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (anche in tal caso vertendosi in fattispecie di nullità, stante la natura imperativa della norma di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ.. Cfr. Cass. n. 3017 del 2014, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 17679 del 2009, Cass. n. 23971 del 2010, Cass.
n. 4564 del 2012 e Cass. n. 10516 del 2016, tutte richiamare, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 19298 del 2022) ed a fortiori quella di usurarietà, sicuramente attinente a profili anche di ordine pubblico e norme imperative, vista la rilevanza anche penale.
7 Ciò detto, tuttavia i rilievi proposti dagli appellanti non sono idonei ad incidere sulla decisione finale.
Ed infatti, dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado della banca, si ricava che è infondata la contestazione dell'anatocismo emergendo nel contratto (stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del
09.02.2000) la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori) (art. 4).
Risultano ancora espressamente pattuiti, tanto nel contratto di conto corrente quanto nella lettera-contratto di apertura di credito, il tasso di interesse debitore e creditore, così come la CMS (per la quale risultano indicati, oltre alla percentuale, la base di calcolo e la periodicità) e le valute.
Quanto, infine, all'eccepita usurarietà, dall'esame dei D.M. indicanti i tassi soglia nel periodo considerato, si ricava che il tasso convenuto pari all'11,50000% è risultato sempre inferiore alla soglia usura (oscillante tra il 13,6350% e il 16,4625%).
Alla luce di questi elementi documentali, pertanto, l'opposizione proposta dagli appellanti deve essere rigettata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Attesa la soccombenza degli appellanti e la mancata costituzione delle parti appellate, nulla va disposto in ordine alle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di in persona Controparte_4 CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Vibo Valentia depositata il 3 luglio 2018, così provvede:
a) previa revoca dell'ordinanza di improcedibilità impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il D.I. n. Parte_1 Parte_2
374/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 13.11.2015 e, per l'effetto, conferma il suddetto decreto;
b) nulla sulle spese del giudizio di primo e secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 253/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
CO PI;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore;
(C.F.: ), nella qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] appellati non costituiti
Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia depositata il
3 luglio 2018
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “ribadisce, nel rito, nel merito ed in via istruttoria, le conclusioni già avanzate in atto di appello, da intendersi come integralmente riportate e trascritte nella presente sede”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e di secondo grado
1.1. I sig.ri e proponevano opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2015 con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva ad essi ingiunto di pagare al Controparte_4
(derivante dalla fusione per unione tra la
[...] [...]
e la Controparte_5 Controparte_6
realizzata con atto per Notar del 15
[...] Persona_1 dicembre 2014 rep. 320139 racc. 55742), la somma di euro 133.437,97, oltre interessi come in domanda e le spese della procedura monitoria come liquidate in decreto, a titolo, quanto a , di fideiussore (sino alla concorrenza di Parte_1 euro 260.000) dei debiti (verso l'Istituto) della Crissenze Trasporti & Logistica s.r.l.
(dichiarata fallita con sentenza n. 1/2015 del 3 febbraio 2015 del Tribunale di
Lamezia Terme), già titolare del conto corrente bancario n. 200669 acceso con la asseritamente scoperto per Controparte_5 euro 129.487,99 (affidato euro 30.000,00 utilizzato euro 129.487,99), quanto a di fideiussore (sino alla concorrenza di euro 260.000) dei debiti Parte_2
(verso l'Istituto) di . Parte_1
A sostegno dell'opposizione deducevano che il conto corrente in questione si era estinto ex lege ai sensi dell'art. 78 comma 1 l.f. lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento della Crissenze Trasporti & Logistica s.r.l. avvenuta il 03.02.2015 e che a quella data il conto corrente presentava una esposizione debitoria di €33.482,66
e non di €129.487,99; che successivamente la banca aveva incamerato la somma di
€52.192,77 attraverso l'escussione di pegno già costituito dalla società fallita, sicchè il credito azionato in monitorio era del tutto inesistente;
che del tutto prive di rilievo erano le annotazioni in conto successive al fallimento della Crissenze non potendo detta società né l'Istituto operare su un conto estinto;
che irrilevante era anche l'attestazione ex art. 50 TUB. Eccepivano poi la nullità ed inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, del tasso ultralegale praticato a debito del correntista, della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle
2 valute, nonché l'usurarietà degli interessi. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia come dimostrato dalle previsioni di cui agli artt. 1, 5, 7 e 9. In ogni caso rilevava l'assoluta legittimità del credito ingiunto comprovato dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e dall'ammissione dello stesso al passivo della società Crissenze e contestava le avverse deduzioni in punto di nullità delle clausole del contratto di conto corrente.
Alla prima udienza del 17.06.2016 il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, concedeva il termine di trenta giorni per l'incombente e rinviava al 20.12.2016. A tale udienza il procuratore degli opponenti dava atto dell'esito negativo della mediazione e il giudice fissava l'udienza del 14.02.2017 per il deposito del verbale di mancata conciliazione.
In data 13.02.2017 la difesa degli opponenti depositava istanza di esperimento del tentativo di conciliazione davanti al Conciliatore Bancario e Finanziario e verbale del procedimento di mediazione in cui veniva differito al 20.10.2016 l'incontro preliminare del 21 settembre 2016, e all'udienza del 14.02.2017 chiedeva un termine per il deposito del verbale di mancata conciliazione non ancora trasmesso dall'organismo di conciliazione.
Successivamente con ordinanza dell'11.10.2017 il giudice ordinava all'Organismo di conciliazione la trasmissione del verbale conclusivo della mediazione fissando l'udienza del 27.11.2017 che veniva rinviata al 19.01.2018 sempre per il medesimo incombente.
All'udienza del 19.01.2018 la convenuta chiedeva un rinvio al fine di consentire la costituzione di quale cessionaria del credito, la quale interveniva nel CP_2 giudizio con comparsa del 06.03.2018.
All'udienza del 23.05.2018 il Giudice concedeva un ultimo rinvio per il deposito del verbale conclusivo della mediazione, fissando all'uopo l'udienza del 02.07.2018.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il
Giudice dichiarava la improcedibilità del giudizio per mancato deposito del verbale conclusivo della mediazione e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo.
1.2. Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il 29
e 30 gennaio 2019, e sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2
3 motivi: 1) nullità del provvedimento in quanto pronunciato senza essere stato preceduto da invito delle parti a precisare le conclusioni e senza concessione dei termini per conclusionali e repliche;
2) violazione di legge per essere stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio nonostante gli opponenti avessero esperito tempestivamente la procedura di mediazione come dimostrava il fatto che all'incontro del 21.09.2016, svoltosi davanti al Conciliatore Bancario, avevano partecipato l'avv. PI per gli opponenti e l'avv. Galati per la Banca;
rilevavano gli appellanti che al predetto incontro la procedura era stata rinviata al 20.10.2016 ove l'accodo non veniva raggiunto, circostanza assolutamente pacifica in giudizio, e che la mancata acquisizione del verbale del 20.10.2016 era dipesa da chiara e manifesta inadempienza dell'organismo di conciliazione;
che il Tribunale aveva erroneamente considerato necessaria l'acquisizione del verbale di mancata conciliazione, essendo sufficiente, al fine di considerare avverata la condizione di procedibilità, il tempestivo esperimento della mediazione. Chiedevano, quindi, attesa la erroneità della dichiarazione di improcedibilità e di cancellazione della causa dal ruolo e dunque di estinzione, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente. Per l'ipotesi in cui la
Corte d'Appello non avesse ritenuto di dover rimettere la causa al Tribunale riproponevano i motivi posti a base dell'opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nessuno degli appellati si costituiva.
Con ordinanza del 19.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione dell'11.06.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 15.07.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.11.2025 di rimessione della causa in decisione.
4 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene il Collegio che la dichiarazione di improcedibilità sia stata erroneamente pronunciata.
Secondo quanto previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e tale condizione si considera avverata “se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo” (comma 4).
Come affermato dalla Suprema Corte “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità..ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è
l'utile esperimento entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo” (Cass. 9102/2023; 37920/2022).
Ne consegue che, se risulta avvenuto il primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza l'accordo, la condizione di procedibilità dovrà ritenersi avverata ed il giudizio proseguire;
se, invece, all'udienza de qua risulta che il procedimento non sia stato iniziato o concluso per colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato a presentare l'istanza, questa si espone al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata previsto della procedura previsto dalla legge (Cass. 40025/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che all'udienza del 17.06.2016, il giudice, avviate le parti alla mediazione, ha rinviato all'udienza del 20.12.2016.
Con istanza del 07.07.2016 gli opponenti hanno chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione e in data 21.09.2016 si è tenuto il primo incontro davanti al Conciliatore . Controparte_7
Il procedimento di mediazione è stato, dunque, avviato entro l'udienza di rinvio fissata nell'ordinanza che disponeva la mediazione, sicchè la condizione di procedibilità deve considerarsi assolta.
Non ricorrendo alcuno dei casi in cui va disposta la rimessione al primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito.
2.2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione, va innanzitutto osservato che gli addebiti annotati in conto dopo il fallimento della Parte_3
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[...] si riferiscono ad insoluti per anticipo fatture e dunque a debiti contratti
[...] anteriormente al fallimento e sono conseguenza dello scioglimento automatico di tutti i rapporti strettamente dipendenti ed accessori al rapporto di conto corrente bancario (quale è appunto il rapporto di anticipazione su fatture).
Ciò chiarito, al fine di delimitare l'esatto ambito delle eccezioni proponibili dagli appellanti, occorre prendere le mosse dalla natura della garanzia prestata dagli stessi.
Tale garanzia va qualificata come contratto autonomo piuttosto che fideiussione.
Com'è noto, "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo"
(da ultimo Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022; cfr. anche Cass. n.
16213/2018).
Nella specie, dalle clausole contrattuali si ricava che il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 7). Inoltre si è stabilito che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione s'intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate" (art. 8). Non può dunque revocarsi in dubbio che si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Ora, le Sezioni Unite della Suprema Corte, recependo, sul punto, un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà
a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si
6 tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass., SU, n. 3947 del
2010, in motivazione, ove i richiami a Cass. n. 3326 del 2002, Cass. n. 26262 del
2007 e Cass. n. 5044 del 2009).
Infatti, come sottolineato dall'appena menzionata Cass., SU, n. 3947 del 2010,
l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Alla stregua dei principi fin qui esposti, condivisi dal Collegio e rinvenibili in Cass. n. 371 del 2018 (in senso sostanzialmente analogo, si vedano anche Cass. n.
9071 del 2023; Cass. nn. 24011 e 3193 del 2021) e, parzialmente, pure in Cass. n.
7420 del 2024, gli appellanti, benché garanti autonomi, devono ritenersi pienamente legittimati a sollevare, nei confronti della banca, tanto l'eccezione di nullità della clausola anatocistica (Cass. n. 10786/2024: “….in assenza delle condizioni che la legittimano, la capitalizzazione è vietata, sicché la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. In particolare, l'art. 1283 cod. civ. esclude l'anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo (salvo che non vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza): ma la clausola contrattuale con cui, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342/1999, sia pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori è basata su un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr. Cass., SU, n. 21095 del 2004): ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge”), quanto dell'avvenuta applicazione di interessi ultralegali non specificamente pattuiti (anche in tal caso vertendosi in fattispecie di nullità, stante la natura imperativa della norma di cui all'art. 1284, comma 3, cod. civ.. Cfr. Cass. n. 3017 del 2014, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 17679 del 2009, Cass. n. 23971 del 2010, Cass.
n. 4564 del 2012 e Cass. n. 10516 del 2016, tutte richiamare, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 19298 del 2022) ed a fortiori quella di usurarietà, sicuramente attinente a profili anche di ordine pubblico e norme imperative, vista la rilevanza anche penale.
7 Ciò detto, tuttavia i rilievi proposti dagli appellanti non sono idonei ad incidere sulla decisione finale.
Ed infatti, dall'esame dei documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado della banca, si ricava che è infondata la contestazione dell'anatocismo emergendo nel contratto (stipulato in epoca successiva alla delibera CICR del
09.02.2000) la valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca (degli interessi debitori, così come di quelli creditori) (art. 4).
Risultano ancora espressamente pattuiti, tanto nel contratto di conto corrente quanto nella lettera-contratto di apertura di credito, il tasso di interesse debitore e creditore, così come la CMS (per la quale risultano indicati, oltre alla percentuale, la base di calcolo e la periodicità) e le valute.
Quanto, infine, all'eccepita usurarietà, dall'esame dei D.M. indicanti i tassi soglia nel periodo considerato, si ricava che il tasso convenuto pari all'11,50000% è risultato sempre inferiore alla soglia usura (oscillante tra il 13,6350% e il 16,4625%).
Alla luce di questi elementi documentali, pertanto, l'opposizione proposta dagli appellanti deve essere rigettata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Attesa la soccombenza degli appellanti e la mancata costituzione delle parti appellate, nulla va disposto in ordine alle spese di lite di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di in persona Controparte_4 CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Vibo Valentia depositata il 3 luglio 2018, così provvede:
a) previa revoca dell'ordinanza di improcedibilità impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il D.I. n. Parte_1 Parte_2
374/2015 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 13.11.2015 e, per l'effetto, conferma il suddetto decreto;
b) nulla sulle spese del giudizio di primo e secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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