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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4863/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4863/2020 RG promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 Bresadola n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Menicucci (c.f. ) C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Grimaldi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato nel loro studio in Roma Piazza dei Prati degli Strozzi n. 33
ATTORE
Contro in persona dell'amministratore p.t. Ing. (P.Iva Controparte_1 CP_2
) con sede in Santa Maria degli Angeli - Perugia, Via Patrono D'Italia n.66/c, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Lorenza Parlani in Città di Castello,Via S.Lapi, 10 che lo difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 1.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il “ ” chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 69.919,60, conseguenti a caduta avvenuta nei locali del centro benessere interno alla struttura alberghiera sita in Assisi, in data 27.1.2019. Ha esposto al fondamento della domanda : di aver prenotato unitamente a online un soggiorno Parte_2
pagina 1 di 7 da trascorrere presso la struttura alberghiera ” sito in Via Petrata 25, Assisi (PG ) Controparte_1 per il weekend del 26 e 27 gennaio 2019 ; di aver deciso, con la compagna, nella giornata del 27 gennaio di usufruire della Spa presente all'interno dell'albergo e di svolgere il percorso benessere offerto dalla struttura quale servizio messo a disposizione degli ospiti;
di essere caduto a terra, mentre usciva dalla vasca idromassaggio, dopo aver completato il percorso, perdendo i sensi e battendo il mento violentemente sul pavimento;
condotto dal 118 al P.S. dell'Ospedale di Assisi venivano refertate lesioni consistite in traumatismo facciale con ferita del labbro inferiore e la frattura degli incisivi superiori e dimesso nella stessa giornata;
a causa di tali lesioni ha dovuto sottoporsi ad interventi odontoiatrici con ricostruzione dei tre elementi dentari coinvolti sostenendo un costo complessivo pari ad euro 6.602,00 e con necessità di dovere, per i 10 anni successivi, sottoporsi a cure e terapie riabilitative con integrale sostituzione, all'esito, degli impianti e delle protesi con un costo stimato, da professionisti di sua fiducia, nella somma di euro 43.650,00; sottoposto a visita medico – legale sono stati accertati postumi di natura permanente valutabili in misura pari al 4% di lesione dell'integrità psico – fisica e postumi di natura temporanea.
Ha sostenuto che la struttura alberghiera si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con l'offerta, pagata separatamente rispetto al soggiorno, ai clienti del percorso benessere in locali privi di adeguate misure di sicurezza e inidonei a garantire la fruizione della promessa prestazione, con violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c. Ha, inoltre, dedotto la responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c. lamentando la mancanza, nei locali adibiti a Spa, di maniglie, corrimano, pavimento antisdrucciolo o tappeti antiscivolo, la presenza di una panca in legno e ferro posta al di sotto della vasca idromassaggio e di condizioni costituenti una condizione pericolosa non evitabile con l'ordinaria diligenza da parte degli utenti. Ha rappresentato di aver riportato a seguito del sinistro, oltre alla diretta lesione della salute, anche pregiudizi di natura morale ed esistenziali, di aver dovuto sostenere delle spese per cure e di dovere, per il futuro, sostenerne altre, quantificando il danno complessivo risarcibile – comprensivo anche del risarcimento per vacanza c.d. rovinata - nella somma già indicata in premessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la struttura alberghiera convenuta che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore. Ha, intanto, contestato che la caduta sia occorsa nel periodo propriamente di “ vacanza”, avendo il sig. e la compagna, prenotato in albergo Pt_1 con possibilità di permanenza nella struttura sino alle h.11.00; ha sostenuto che : la coppia si è protratta, per mera cortesia del personale, oltre tale orario, dopo aver completato il percorso benessere prenotato per un'ora e mezza, tant'è che la caduta, come dichiarato dallo stesso attore, è avvenuta alle h.13.30, ben oltre, dunque, la fine della vacanza;
il personale dell'albergo - avvisato tramite interfono , della caduta del dalla compagna che ha riferito di un suo “ mancamento”- si è Pt_1 tempestivamente attivato recandosi sul luogo della caduta e chiamando il 118; il solo il giorno Pt_1 successivo al referto del P.S. ( che non reca traccia di giorni di prognosi) si è fatto visitare dal suo medico che ha consigliato gg. 8 di riposo asserendo di essersi, nella stessa giornata, recato presso struttura odontoiatrica privata.
Ha contestato qualsivoglia responsabilità nell'accaduto deducendo che i locali adibiti a centro benessere sono del tutto adeguati e rispondenti alle specifiche normative di sicurezza, che la caduta è stata determinata da un “ mancamento” dell'attore e senza che sia possibile muovere alcuna contestazione alla struttura. Ha contestato l'esistenza e prova dei danni richiesti e chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo dell'audizione dei testimoni sulle circostanze ammesse, acquisizione di documentazione ed espletamento di TU medico – legale e all'esito è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 7 2.L'attore ha invocato a fondamento della domanda di risarcimento del danno sia la responsabilità contrattuale della struttura alberghiera, connessa all'acquisto di pacchetto “ benessere” rappresentato dall'utilizzo della spa dedicata, sia la responsabilità ex art. 2051 c.c. connesse alle attività proprie della struttura quale “ custode” anche dei locali dove è avvenuta la caduta. In applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida si ritiene che alla decisione di merito possa pervenirsi limitando la valutazione giudiziale all'invocata responsabilità di natura extracontrattuale.
In via generale si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Nel paradigma di tale tipo di responsabilità l'onere probatorio gravante sul danneggiato è soddisfatto dalla duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Come ha precisato anche di recente la Corte di Cassazione “ … nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi che, semmai, possono assumere rilievo ai fini di una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.) : al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. La giurisprudenza di legittimità, ha precisato sul punto che ( cfr. Cass.Civ. n. 25837/2017) «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è espressa la giurisprudenza di legittimità , stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata…” ( Cass. Civ.Sez.3 4035/2021). Pertanto il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del soggetto su cui grava l'onere di custodia, in relazione a danno originatosi dalla “ cosa” non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode per liberarsi dalla presunzione gravante su di esso, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, emergente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta.
pagina 3 di 7 Applicando tali principi al caso di specie si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla teste Pt_2
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo la stessa interesse diretto in
[...] causa ed apparendo, inoltre, le dichiarazioni coerenti con il presumibile stato dei luoghi, può ritenersi accertato, in termini di elevata probabilità, che la caduta sia stata causata dal pavimento bagnato, nella parte destinata all'uscita dalla vasca idromassaggio, priva di tappeto antisdrucciolo. La teste ha dichiarato che i locali dove si trovava la vasca idromassaggio presentavano un pavimento in pietra che l'acqua e l'umidità rendevano ancora più scivoloso, che la vasca presentava un bordo alto ed era priva, all'esterno, di tappetini antiscivolo ( o, comune, per asciugare i piedi), ha dichiarato, inoltre, che il compagno è caduto appena “ è uscito” dalla vasca, dunque dopo aver appoggiato i piedi sul pavimento bagnato. La ragazza ha escluso di aver riferito, chiamando il personale dell'albergo, che la caduta era dovuta ad “ un malore” del pur dichiarando, comprensibilmente, di non ricordare esattamente Pt_1 il tenore della conversazione a causa dello stato di ansia nel quale si trovava. Le dichiarazioni rese dalla teste, unica presente al momento della caduta, non sono neutralizzate da quelle rese dalla teste dipendente della struttura alberghiera che aveva personalmente accompagnato la Testimone_1 coppia nel locale destinato al percorso benessere, intanto perché la stessa non era presente al momento del fatto e, inoltre, perché appare del tutto inverosimile sostenere, con riguardo ad un locale dove era posizionata una vasca idromassaggio e le ulteriori strumentazioni per usufruire del pacchetto “ benessere” comprensive di doccia emozionale, bagno turno e sauna e dove, dunque, per ciò solo, per deduzione logica, possono formarsi depositi di vapore, umidità e acqua, che il pavimento fosse completamente asciutto. La teste sul punto ha dichiarato che al momento nel quale lei e il titolare sono accorsi per rendersi conto di quella che era successo “ .. il pavimento era asciutto ..” aggiungendo che si trattava di un pavimento antiscivolo. Che il pavimento fosse “ asciutto” è dichiarazione però che contrasta con quanto sostenuto dall'altra teste e con le caratteristiche del locale e che si trattasse di un pavimento “ antiscivolo” integra, all'evidenza, una mera valutazione non essendo state fornite allegazioni da parte della struttura circa tali caratteristiche del pavimento e non essendo visibile tale parte del locale nei rilievi fotografici allegati alla documentazione relativa all'agibilità e autorizzazioni della struttura. E' certo, trattandosi di circostanza non contestata, che nella parte adiacente l'uscita dalla vasca non fosse presente alcun tappetino che, notoriamente, costituisce ordinario presidio di cautela anche nell'utilizzo di vasche da bagno o docce domestiche proprio per evitare cadute che possono verificarsi con facilità laddove il pavimento risulti bagnato o anche semplicemente inumidito per i vapori dell'acqua calda o per il contatto con i piedi bagnati di chi lo utilizza.
Quanto all'asserito “ malore” dell'attore invocato dalla struttura convenuta non vi è alcuna evidenza che il ragazzo sia stato colpito da una forma di anomalo svenimento apparendo, invece, coerente con le dichiarazioni rese da e dalle caratteristiche del luogo ( locale con presenza di vasca Parte_2 idromassaggio, docce, sauna, bagno turno) che l'incidente sia stato determinato dal pavimento reso scivoloso dall'acqua, dal vapore e dall'umidità e in assenza di tappetini antiscivolo posti in corrispondenza dell'uscita dalla vasca idromassaggio. Non costituiscono elementi idonei a dimostrare che la caduta sia stata determinata da un improvviso malore del ragazzo le indicazioni riportate nel verbale di p.s. dove si far riferimento a “ perdita di coscienza” posto che una caduta con il viso a terra è di per sé vicenda idonea a determinare una perdita dei sensi né quanto indicato nel verbale di intervento del 118 dove si fa riferimento a “ episodio pre – sincopale” con perdita di coscienza ed amnesia dell'accaduto posto che non è specificato chi abbia riferito dell'episodio “ pre – sincopale” ( il ragazzo? La sua compagna? Il personale della struttura che ha chiamato il 118 ? ) Dalla TU medico – legale espletata in corso di causa non sono emersi elementi dai quali desumere che il ragazzo, per età e condizioni di salute, sia stato o sia esposto a episodi c.d. di lipotimia. La teste oculare peraltro ha pagina 4 di 7 escluso il malore sostenendo , invece, con dichiarazioni congruenti, che il pavimento era bagnato e un pavimento bagnato, secondo un dato di comune esperienza, può determinare con facilità una caduta per scivolamento per contatto tra il pavimento e i piedi ( bagnati).
A fronte dell'oggettiva situazione di pericolosità del locale la società non ha dato prova di una condotta, da parte dell'attore, imprevedibile o inconsueta, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la caduta , il pavimento reso scivoloso dall'acqua e dal vapore e l'assenza di tappetino per i piedi all'uscita della vasca idromassaggio. Ne consegue che deve essere affermata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità della società convenuta in qualità di titolare della struttura alberghiera dove si è verificato il sinistro.
3. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati alla lesione dell'integrità psico
– fisica, di natura permanente e temporanea e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute ed a quelle che saranno necessarie per emendare gli esiti della frattura di elementi dentari.
Ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento c.d. da vacanza rovinata.
Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali per lesione dell'integrità psico – fisica risarcibili e della relativa liquidazione questo giudice ritiene di dover fare applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 ( c.d. sentenze di S.Martino) che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno – esistenziale, morale, biologico - non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Nella liquidazione vanno evitate “ duplicazioni” risarcitorie e contestualmente deve, tendenzialmente, essere garantito il risarcimento del danno nella sua integralità. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica vanno condivise le conclusioni cui è giunto il TU
– all'esito dell'accertamento medico – legale disposto in corso di causa – e che in quanto fondate sull'esame della documentazione clinica e su dati obiettivamente rilevabili, sono da condividersi. Il TU ha rilevato, in sintesi che l'attore, a seguito della caduta, riportava traumatismo certificato da P.S. dell'Ospedale di Assisi come “ ferita labbro inferiore mento, fratture dentali arcata superiore ..”, che successivamente, eseguiti controlli specifici presso specialista odontoiatra, è stato sottoposto a trattamento riabilitativo degli elementi dentali lesionati e che, a causa di sintomatologia dolorosa che si è trasformata in pulpite, è stata eseguita la devitalizzazione degli stessi elementi dentali e la loro ricostruzione tramite perno endocanalare e protesizzazione con corone in materiale estetico.
Secondo il TU – che si è avvalso di ausilio di specialista in odontoiatria la cui relazione è allegata alla
TU – i postumi ormai stabilizzati a distanza di oltre 5 anni, sono riferibili agli esiti di ferita labbro inferiore medio mento, con esito cicatriziale leggermente curvilineo di 2 cm. e di trauma buccale con documentate fratture dentali arcata superiore ed integrano un danno anatomo – funzionale ed estetico cicatriziale definibile in misura pari al 3,5% con inabilità temporanea indicata in misura pari a 35 giorni, di cui 5 con inabilità temporanea parziaria al 50% e gg. 30 al 25%.
Il giudice, tenuto conto del “ range” indicato dal TU ritiene di dover stimare, avuto riguardo alla tipologia di lesioni riportate e all'esito cicatriziale, un danno permanente che si attesta sul 4%, con lieve aumento, dunque, rispetto all'indicazione di massima fornita dal TU.
Può farsi applicazione – con determinazione comunque equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. - ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea e del danno c.d. permanente per lesione dell'integrità psico – fisica, nella duplice componente del danno c.d. dinamico – relazionale e del danno da sofferenza soggettiva, secondo la già ricordata concezione unitaria del danno non patrimoniale alla persona affermatasi a seguito dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
pagina 5 di 7 Cassazione sin dalle c.d. sentenze di S. Martino del 2008, dei criteri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate nell'anno 2024. Il danno da inabilità temporanea ( gg. 35 di cui 5 al 50% e 30 al 25%) già può essere determinato nella somma complessiva di euro 1.150,00 . Per quanto riguarda il danno all'integrità psico – fisica di natura permanente, comprensivo anche della componente del c.d. danno morale ( o da sofferenza soggettiva) , applicando i valori “ standard” delle tabelle milanesi ( del 2024) il danno risarcibile , è liquidabile, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento del fatto ( 26 anni) e della percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza ( 4 %), nella somma di euro 7.239,00 ( di cui euro 5.791,00 per la componente c.d. dinamico – relazionale del danno aumentato sino ad euro 7.239,00 per incremento dovuto alla componente c.d. della sofferenza soggettiva o danno morale).
Non si ritiene di dover procedere a personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo gli ordinari criteri tabellari posto che l'attore non ha allegato o dato prova di pregiudizi peculiari, differenti da quelli che, secondo l'id quod plerumque accidit conseguono alla tipologia delle lesioni riportate dall'attore, avuto riguardo all'età al momento del sinistro. La personalizzazione non costituisce, in sostanza, un mero automatismo ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, consegue alla ricorrenza di specifiche circostanze del caso concreto che vanno allegate e provate da chi l'invoca, risolvendosi altrimenti in una mera duplicazione risarcitoria ( cfr. sul punto tra le altre, Cass. Civ. 14364/2019; Cass. Civ. 7513/2018).
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va dunque determinato nella somma di euro 8.389,00. Su tale somma liquidata all'attualità andranno determinati, previa devalutazione al momento del sinistro, gli interessi in misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
4.Per quanto riguarda il danno patrimoniale si rileva che l'attore, a seguito del sinistro, ha dovuto sottoporsi ad interventi di protesizzazione e ricostruzione degli elementi dentari fratturati e che, in futuro, dovrà sottoporsi ad ulteriori interventi di sostituzione o rinnovo degli impianti attuali. La TU ha ritenuto congrua per gli interventi già eseguiti la somma di euro 6.602,00 e quanto al danno “ futuro” ha stimato che sarà necessaria, per gli interventi di rinnovo e/o sostituzione degli impianti una spesa quantificata nella somma di euro 3.860,00 per tre elementi protesici per un totale complessivo pari ad euro 11.580,00. Su tale somma, costituente debito di valore, andranno calcolati, previa rivalutazione annuale a far data dal sinistro, gli interessi in misura legale sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
L'attore ha chiesto anche il risarcimento dei danni connessi alla vacanza “ rovinata” sostenendo che a causa della caduta – imputabile alla struttura alberghiera – è stata bruscamente interrotta la sua vacanza con perdita dell'occasione di svago ed ha quantificato tale danno nella somma di euro 5000,00 in via equitativa.
La domanda deve essere rigettata posto che è documentalmente provato che l'attore aveva prenotato presso la struttura alberghiera ( cfr. all. 1 atto di citazione) dalle h.16.00 del 26 gennaio sino alle h.11.00 del 27 gennaio mentre la caduta è occorsa alle h. 13.30 quando la vacanza già terminata e interamente goduta sicchè deve escludersi che il sinistro abbia determinato l'interruzione di una vacanza già interamente goduta.
Per quanto riguarda le spese di TP si rileva che l'attore non ha depositato alcuna documentazione relativa alle spese sostenute ( o da sostenersi) con riguardo all'attività svolta dal proprio TP ( dott.
nell'ambito della TU espletata in giudizio ed ha, invece, depositato due fatture ( del dott. Persona_1
e della dr.ssa relative a relazione medico – legale ( dott. ) ed a relazione Per_2 Per_3 Per_2
pagina 6 di 7 medico – specialistica ( dr.ssa richieste “ ante – causam” e costituenti allegazioni Per_3 difensive formate in via stragiudiziale. Le spese propriamente dette di TP ( che sono da considerarsi spese processuali a tutti gli effetti) non possono essere riconosciute in assenza di qualsivoglia documentazione allegata con indicazione del relativo onorario e quanto, invece, alle spese sostenute “ ante – causam” manca la prova del relativo esborso, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione delle fatture sicchè la relativa domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda formulata da parte attrice, possono essere dichiarate compensate in misura pari al 30% mentre il restante 70% - liquidato come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ritenuto in sentenza – va posto a carico della struttura alberghiera.
Le spese di TU liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico della struttura alberghiera ( fermo restando la responsabilità solidale “ esterna “ delle parti nei confronti del TU ).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda dell'attore, così provvede :
1) Dichiara la responsabilità della struttura alberghiera convenuta in giudizio per il sinistro occorso in data 27.1.2019 ad e per l'effetto la condanna al versamento in suo favore, a Parte_1 titolo risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, della somma complessiva di euro
19.969,00 ( di cui euro 8.389,00 per danno non patrimoniale ed euro 11.580,00 per danno patrimoniale da lucro cessante e da danno emergente) oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura pari al 30% e condanna parte convenuta alla refusione del restante 70% in favore di parte attrice che liquida nella somma complessiva di euro 3553,90 ( applicate le tariffe forensi per la fascia di valore della domanda come ritenuta in sentenza) – oltre a rimborso delle spese anticipate per CU e diritti di cancelleria documentati – oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%
3) Pone le spese di TU – liquidate con separato provvedimento – a carico di parte convenuta ( ferma restando la responsabilità solidale delle parti rispetto al TU).
4) Rigetta ogni altra domanda
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Loredana Giglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4863/2020 RG promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1 Bresadola n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Menicucci (c.f. ) C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Grimaldi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato nel loro studio in Roma Piazza dei Prati degli Strozzi n. 33
ATTORE
Contro in persona dell'amministratore p.t. Ing. (P.Iva Controparte_1 CP_2
) con sede in Santa Maria degli Angeli - Perugia, Via Patrono D'Italia n.66/c, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Lorenza Parlani in Città di Castello,Via S.Lapi, 10 che lo difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Conclusioni : come da note depositate per l'udienza del 1.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il “ ” chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 CP_1 risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 69.919,60, conseguenti a caduta avvenuta nei locali del centro benessere interno alla struttura alberghiera sita in Assisi, in data 27.1.2019. Ha esposto al fondamento della domanda : di aver prenotato unitamente a online un soggiorno Parte_2
pagina 1 di 7 da trascorrere presso la struttura alberghiera ” sito in Via Petrata 25, Assisi (PG ) Controparte_1 per il weekend del 26 e 27 gennaio 2019 ; di aver deciso, con la compagna, nella giornata del 27 gennaio di usufruire della Spa presente all'interno dell'albergo e di svolgere il percorso benessere offerto dalla struttura quale servizio messo a disposizione degli ospiti;
di essere caduto a terra, mentre usciva dalla vasca idromassaggio, dopo aver completato il percorso, perdendo i sensi e battendo il mento violentemente sul pavimento;
condotto dal 118 al P.S. dell'Ospedale di Assisi venivano refertate lesioni consistite in traumatismo facciale con ferita del labbro inferiore e la frattura degli incisivi superiori e dimesso nella stessa giornata;
a causa di tali lesioni ha dovuto sottoporsi ad interventi odontoiatrici con ricostruzione dei tre elementi dentari coinvolti sostenendo un costo complessivo pari ad euro 6.602,00 e con necessità di dovere, per i 10 anni successivi, sottoporsi a cure e terapie riabilitative con integrale sostituzione, all'esito, degli impianti e delle protesi con un costo stimato, da professionisti di sua fiducia, nella somma di euro 43.650,00; sottoposto a visita medico – legale sono stati accertati postumi di natura permanente valutabili in misura pari al 4% di lesione dell'integrità psico – fisica e postumi di natura temporanea.
Ha sostenuto che la struttura alberghiera si è resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte con l'offerta, pagata separatamente rispetto al soggiorno, ai clienti del percorso benessere in locali privi di adeguate misure di sicurezza e inidonei a garantire la fruizione della promessa prestazione, con violazione degli obblighi di diligenza ex art. 1176 c.c. Ha, inoltre, dedotto la responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 2051 c.c. lamentando la mancanza, nei locali adibiti a Spa, di maniglie, corrimano, pavimento antisdrucciolo o tappeti antiscivolo, la presenza di una panca in legno e ferro posta al di sotto della vasca idromassaggio e di condizioni costituenti una condizione pericolosa non evitabile con l'ordinaria diligenza da parte degli utenti. Ha rappresentato di aver riportato a seguito del sinistro, oltre alla diretta lesione della salute, anche pregiudizi di natura morale ed esistenziali, di aver dovuto sostenere delle spese per cure e di dovere, per il futuro, sostenerne altre, quantificando il danno complessivo risarcibile – comprensivo anche del risarcimento per vacanza c.d. rovinata - nella somma già indicata in premessa.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la struttura alberghiera convenuta che ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore. Ha, intanto, contestato che la caduta sia occorsa nel periodo propriamente di “ vacanza”, avendo il sig. e la compagna, prenotato in albergo Pt_1 con possibilità di permanenza nella struttura sino alle h.11.00; ha sostenuto che : la coppia si è protratta, per mera cortesia del personale, oltre tale orario, dopo aver completato il percorso benessere prenotato per un'ora e mezza, tant'è che la caduta, come dichiarato dallo stesso attore, è avvenuta alle h.13.30, ben oltre, dunque, la fine della vacanza;
il personale dell'albergo - avvisato tramite interfono , della caduta del dalla compagna che ha riferito di un suo “ mancamento”- si è Pt_1 tempestivamente attivato recandosi sul luogo della caduta e chiamando il 118; il solo il giorno Pt_1 successivo al referto del P.S. ( che non reca traccia di giorni di prognosi) si è fatto visitare dal suo medico che ha consigliato gg. 8 di riposo asserendo di essersi, nella stessa giornata, recato presso struttura odontoiatrica privata.
Ha contestato qualsivoglia responsabilità nell'accaduto deducendo che i locali adibiti a centro benessere sono del tutto adeguati e rispondenti alle specifiche normative di sicurezza, che la caduta è stata determinata da un “ mancamento” dell'attore e senza che sia possibile muovere alcuna contestazione alla struttura. Ha contestato l'esistenza e prova dei danni richiesti e chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo dell'audizione dei testimoni sulle circostanze ammesse, acquisizione di documentazione ed espletamento di TU medico – legale e all'esito è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 7 2.L'attore ha invocato a fondamento della domanda di risarcimento del danno sia la responsabilità contrattuale della struttura alberghiera, connessa all'acquisto di pacchetto “ benessere” rappresentato dall'utilizzo della spa dedicata, sia la responsabilità ex art. 2051 c.c. connesse alle attività proprie della struttura quale “ custode” anche dei locali dove è avvenuta la caduta. In applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida si ritiene che alla decisione di merito possa pervenirsi limitando la valutazione giudiziale all'invocata responsabilità di natura extracontrattuale.
In via generale si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Nel paradigma di tale tipo di responsabilità l'onere probatorio gravante sul danneggiato è soddisfatto dalla duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. Come ha precisato anche di recente la Corte di Cassazione “ … nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi che, semmai, possono assumere rilievo ai fini di una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.) : al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa. La giurisprudenza di legittimità, ha precisato sul punto che ( cfr. Cass.Civ. n. 25837/2017) «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è espressa la giurisprudenza di legittimità , stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016) [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata…” ( Cass. Civ.Sez.3 4035/2021). Pertanto il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del soggetto su cui grava l'onere di custodia, in relazione a danno originatosi dalla “ cosa” non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il custode per liberarsi dalla presunzione gravante su di esso, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, emergente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta.
pagina 3 di 7 Applicando tali principi al caso di specie si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla teste Pt_2
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo la stessa interesse diretto in
[...] causa ed apparendo, inoltre, le dichiarazioni coerenti con il presumibile stato dei luoghi, può ritenersi accertato, in termini di elevata probabilità, che la caduta sia stata causata dal pavimento bagnato, nella parte destinata all'uscita dalla vasca idromassaggio, priva di tappeto antisdrucciolo. La teste ha dichiarato che i locali dove si trovava la vasca idromassaggio presentavano un pavimento in pietra che l'acqua e l'umidità rendevano ancora più scivoloso, che la vasca presentava un bordo alto ed era priva, all'esterno, di tappetini antiscivolo ( o, comune, per asciugare i piedi), ha dichiarato, inoltre, che il compagno è caduto appena “ è uscito” dalla vasca, dunque dopo aver appoggiato i piedi sul pavimento bagnato. La ragazza ha escluso di aver riferito, chiamando il personale dell'albergo, che la caduta era dovuta ad “ un malore” del pur dichiarando, comprensibilmente, di non ricordare esattamente Pt_1 il tenore della conversazione a causa dello stato di ansia nel quale si trovava. Le dichiarazioni rese dalla teste, unica presente al momento della caduta, non sono neutralizzate da quelle rese dalla teste dipendente della struttura alberghiera che aveva personalmente accompagnato la Testimone_1 coppia nel locale destinato al percorso benessere, intanto perché la stessa non era presente al momento del fatto e, inoltre, perché appare del tutto inverosimile sostenere, con riguardo ad un locale dove era posizionata una vasca idromassaggio e le ulteriori strumentazioni per usufruire del pacchetto “ benessere” comprensive di doccia emozionale, bagno turno e sauna e dove, dunque, per ciò solo, per deduzione logica, possono formarsi depositi di vapore, umidità e acqua, che il pavimento fosse completamente asciutto. La teste sul punto ha dichiarato che al momento nel quale lei e il titolare sono accorsi per rendersi conto di quella che era successo “ .. il pavimento era asciutto ..” aggiungendo che si trattava di un pavimento antiscivolo. Che il pavimento fosse “ asciutto” è dichiarazione però che contrasta con quanto sostenuto dall'altra teste e con le caratteristiche del locale e che si trattasse di un pavimento “ antiscivolo” integra, all'evidenza, una mera valutazione non essendo state fornite allegazioni da parte della struttura circa tali caratteristiche del pavimento e non essendo visibile tale parte del locale nei rilievi fotografici allegati alla documentazione relativa all'agibilità e autorizzazioni della struttura. E' certo, trattandosi di circostanza non contestata, che nella parte adiacente l'uscita dalla vasca non fosse presente alcun tappetino che, notoriamente, costituisce ordinario presidio di cautela anche nell'utilizzo di vasche da bagno o docce domestiche proprio per evitare cadute che possono verificarsi con facilità laddove il pavimento risulti bagnato o anche semplicemente inumidito per i vapori dell'acqua calda o per il contatto con i piedi bagnati di chi lo utilizza.
Quanto all'asserito “ malore” dell'attore invocato dalla struttura convenuta non vi è alcuna evidenza che il ragazzo sia stato colpito da una forma di anomalo svenimento apparendo, invece, coerente con le dichiarazioni rese da e dalle caratteristiche del luogo ( locale con presenza di vasca Parte_2 idromassaggio, docce, sauna, bagno turno) che l'incidente sia stato determinato dal pavimento reso scivoloso dall'acqua, dal vapore e dall'umidità e in assenza di tappetini antiscivolo posti in corrispondenza dell'uscita dalla vasca idromassaggio. Non costituiscono elementi idonei a dimostrare che la caduta sia stata determinata da un improvviso malore del ragazzo le indicazioni riportate nel verbale di p.s. dove si far riferimento a “ perdita di coscienza” posto che una caduta con il viso a terra è di per sé vicenda idonea a determinare una perdita dei sensi né quanto indicato nel verbale di intervento del 118 dove si fa riferimento a “ episodio pre – sincopale” con perdita di coscienza ed amnesia dell'accaduto posto che non è specificato chi abbia riferito dell'episodio “ pre – sincopale” ( il ragazzo? La sua compagna? Il personale della struttura che ha chiamato il 118 ? ) Dalla TU medico – legale espletata in corso di causa non sono emersi elementi dai quali desumere che il ragazzo, per età e condizioni di salute, sia stato o sia esposto a episodi c.d. di lipotimia. La teste oculare peraltro ha pagina 4 di 7 escluso il malore sostenendo , invece, con dichiarazioni congruenti, che il pavimento era bagnato e un pavimento bagnato, secondo un dato di comune esperienza, può determinare con facilità una caduta per scivolamento per contatto tra il pavimento e i piedi ( bagnati).
A fronte dell'oggettiva situazione di pericolosità del locale la società non ha dato prova di una condotta, da parte dell'attore, imprevedibile o inconsueta, tale da determinare l'interruzione del nesso causale tra la caduta , il pavimento reso scivoloso dall'acqua e dal vapore e l'assenza di tappetino per i piedi all'uscita della vasca idromassaggio. Ne consegue che deve essere affermata, ex art. 2051 c.c., la responsabilità della società convenuta in qualità di titolare della struttura alberghiera dove si è verificato il sinistro.
3. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati alla lesione dell'integrità psico
– fisica, di natura permanente e temporanea e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute ed a quelle che saranno necessarie per emendare gli esiti della frattura di elementi dentari.
Ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento c.d. da vacanza rovinata.
Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali per lesione dell'integrità psico – fisica risarcibili e della relativa liquidazione questo giudice ritiene di dover fare applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 ( c.d. sentenze di S.Martino) che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno – esistenziale, morale, biologico - non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Nella liquidazione vanno evitate “ duplicazioni” risarcitorie e contestualmente deve, tendenzialmente, essere garantito il risarcimento del danno nella sua integralità. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica vanno condivise le conclusioni cui è giunto il TU
– all'esito dell'accertamento medico – legale disposto in corso di causa – e che in quanto fondate sull'esame della documentazione clinica e su dati obiettivamente rilevabili, sono da condividersi. Il TU ha rilevato, in sintesi che l'attore, a seguito della caduta, riportava traumatismo certificato da P.S. dell'Ospedale di Assisi come “ ferita labbro inferiore mento, fratture dentali arcata superiore ..”, che successivamente, eseguiti controlli specifici presso specialista odontoiatra, è stato sottoposto a trattamento riabilitativo degli elementi dentali lesionati e che, a causa di sintomatologia dolorosa che si è trasformata in pulpite, è stata eseguita la devitalizzazione degli stessi elementi dentali e la loro ricostruzione tramite perno endocanalare e protesizzazione con corone in materiale estetico.
Secondo il TU – che si è avvalso di ausilio di specialista in odontoiatria la cui relazione è allegata alla
TU – i postumi ormai stabilizzati a distanza di oltre 5 anni, sono riferibili agli esiti di ferita labbro inferiore medio mento, con esito cicatriziale leggermente curvilineo di 2 cm. e di trauma buccale con documentate fratture dentali arcata superiore ed integrano un danno anatomo – funzionale ed estetico cicatriziale definibile in misura pari al 3,5% con inabilità temporanea indicata in misura pari a 35 giorni, di cui 5 con inabilità temporanea parziaria al 50% e gg. 30 al 25%.
Il giudice, tenuto conto del “ range” indicato dal TU ritiene di dover stimare, avuto riguardo alla tipologia di lesioni riportate e all'esito cicatriziale, un danno permanente che si attesta sul 4%, con lieve aumento, dunque, rispetto all'indicazione di massima fornita dal TU.
Può farsi applicazione – con determinazione comunque equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. - ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea e del danno c.d. permanente per lesione dell'integrità psico – fisica, nella duplice componente del danno c.d. dinamico – relazionale e del danno da sofferenza soggettiva, secondo la già ricordata concezione unitaria del danno non patrimoniale alla persona affermatasi a seguito dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
pagina 5 di 7 Cassazione sin dalle c.d. sentenze di S. Martino del 2008, dei criteri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate nell'anno 2024. Il danno da inabilità temporanea ( gg. 35 di cui 5 al 50% e 30 al 25%) già può essere determinato nella somma complessiva di euro 1.150,00 . Per quanto riguarda il danno all'integrità psico – fisica di natura permanente, comprensivo anche della componente del c.d. danno morale ( o da sofferenza soggettiva) , applicando i valori “ standard” delle tabelle milanesi ( del 2024) il danno risarcibile , è liquidabile, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento del fatto ( 26 anni) e della percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza ( 4 %), nella somma di euro 7.239,00 ( di cui euro 5.791,00 per la componente c.d. dinamico – relazionale del danno aumentato sino ad euro 7.239,00 per incremento dovuto alla componente c.d. della sofferenza soggettiva o danno morale).
Non si ritiene di dover procedere a personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato secondo gli ordinari criteri tabellari posto che l'attore non ha allegato o dato prova di pregiudizi peculiari, differenti da quelli che, secondo l'id quod plerumque accidit conseguono alla tipologia delle lesioni riportate dall'attore, avuto riguardo all'età al momento del sinistro. La personalizzazione non costituisce, in sostanza, un mero automatismo ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, consegue alla ricorrenza di specifiche circostanze del caso concreto che vanno allegate e provate da chi l'invoca, risolvendosi altrimenti in una mera duplicazione risarcitoria ( cfr. sul punto tra le altre, Cass. Civ. 14364/2019; Cass. Civ. 7513/2018).
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile va dunque determinato nella somma di euro 8.389,00. Su tale somma liquidata all'attualità andranno determinati, previa devalutazione al momento del sinistro, gli interessi in misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
4.Per quanto riguarda il danno patrimoniale si rileva che l'attore, a seguito del sinistro, ha dovuto sottoporsi ad interventi di protesizzazione e ricostruzione degli elementi dentari fratturati e che, in futuro, dovrà sottoporsi ad ulteriori interventi di sostituzione o rinnovo degli impianti attuali. La TU ha ritenuto congrua per gli interventi già eseguiti la somma di euro 6.602,00 e quanto al danno “ futuro” ha stimato che sarà necessaria, per gli interventi di rinnovo e/o sostituzione degli impianti una spesa quantificata nella somma di euro 3.860,00 per tre elementi protesici per un totale complessivo pari ad euro 11.580,00. Su tale somma, costituente debito di valore, andranno calcolati, previa rivalutazione annuale a far data dal sinistro, gli interessi in misura legale sino alla pronuncia e i soli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo.
L'attore ha chiesto anche il risarcimento dei danni connessi alla vacanza “ rovinata” sostenendo che a causa della caduta – imputabile alla struttura alberghiera – è stata bruscamente interrotta la sua vacanza con perdita dell'occasione di svago ed ha quantificato tale danno nella somma di euro 5000,00 in via equitativa.
La domanda deve essere rigettata posto che è documentalmente provato che l'attore aveva prenotato presso la struttura alberghiera ( cfr. all. 1 atto di citazione) dalle h.16.00 del 26 gennaio sino alle h.11.00 del 27 gennaio mentre la caduta è occorsa alle h. 13.30 quando la vacanza già terminata e interamente goduta sicchè deve escludersi che il sinistro abbia determinato l'interruzione di una vacanza già interamente goduta.
Per quanto riguarda le spese di TP si rileva che l'attore non ha depositato alcuna documentazione relativa alle spese sostenute ( o da sostenersi) con riguardo all'attività svolta dal proprio TP ( dott.
nell'ambito della TU espletata in giudizio ed ha, invece, depositato due fatture ( del dott. Persona_1
e della dr.ssa relative a relazione medico – legale ( dott. ) ed a relazione Per_2 Per_3 Per_2
pagina 6 di 7 medico – specialistica ( dr.ssa richieste “ ante – causam” e costituenti allegazioni Per_3 difensive formate in via stragiudiziale. Le spese propriamente dette di TP ( che sono da considerarsi spese processuali a tutti gli effetti) non possono essere riconosciute in assenza di qualsivoglia documentazione allegata con indicazione del relativo onorario e quanto, invece, alle spese sostenute “ ante – causam” manca la prova del relativo esborso, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione delle fatture sicchè la relativa domanda va rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite, infine, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda formulata da parte attrice, possono essere dichiarate compensate in misura pari al 30% mentre il restante 70% - liquidato come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ritenuto in sentenza – va posto a carico della struttura alberghiera.
Le spese di TU liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico della struttura alberghiera ( fermo restando la responsabilità solidale “ esterna “ delle parti nei confronti del TU ).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda dell'attore, così provvede :
1) Dichiara la responsabilità della struttura alberghiera convenuta in giudizio per il sinistro occorso in data 27.1.2019 ad e per l'effetto la condanna al versamento in suo favore, a Parte_1 titolo risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, della somma complessiva di euro
19.969,00 ( di cui euro 8.389,00 per danno non patrimoniale ed euro 11.580,00 per danno patrimoniale da lucro cessante e da danno emergente) oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in misura pari al 30% e condanna parte convenuta alla refusione del restante 70% in favore di parte attrice che liquida nella somma complessiva di euro 3553,90 ( applicate le tariffe forensi per la fascia di valore della domanda come ritenuta in sentenza) – oltre a rimborso delle spese anticipate per CU e diritti di cancelleria documentati – oltre IVA, CAP e rimborso spese generali al 15%
3) Pone le spese di TU – liquidate con separato provvedimento – a carico di parte convenuta ( ferma restando la responsabilità solidale delle parti rispetto al TU).
4) Rigetta ogni altra domanda
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 Il Giudice
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