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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. AR MP Presidente dott. ssa RO CA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 161/2022 R.G., promossa
, nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1
C.so Umberto I n. 146, c.f. , elettivamente domiciliata presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giusy Pascale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Camporeale, Via Umberto n. 53, presso lo studio dell'avv.
IA Mannino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
1 FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 31.01.2022, premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con il 16.9.1978 - trascritto all'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Palermo, atto n. 802, p. II, s. A, vol. 1667, anno 1978 - che Per_ Per_ durante il rapporto di coniugio erano stati adottati , ed , divenuti da Per_2 tempo maggiorenni, che, successivamente, l'affectio maritalis era venuta meno a seguito della condotta posta in essere dal marito, ha chiesto la separazione con addebito a carico del resistente e la corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, nella misura mensile di € 750,00.
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Palermo;
nel merito, pur non opponendosi alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 17.8.2022, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti e rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale per la motivazione ivi meglio indicata cui si rinvia - in quanto ritenuta condivisibile - ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza non definitiva sul vincolo n. 175/2023, pubblicata in data 24.2.2023 ed allegata in atti, il Tribunale ha disposto la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame delle ulteriori domande.
Fatta questa premessa, con riferimento alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia
2 ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha provato che la crisi coniugale era imputabile alla condotta della controparte, conseguentemente, la domanda di addebito deve essere rigettata in quanto non supportata da elementi probatori posti a fondamento della stessa.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Va sul punto premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( cfr Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone: 1) l'assenza di addebito della separazione, 2) la mancanza
3 di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e 3) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato – non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia la Corte ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato
“ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
Osserva inoltre il Tribunale che la ricorrente, all'udienza presidenziale dell'8.6.2022, ha dichiarato di lavorare stabilmente - dal mese di dicembre 2021 - con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta che produce pannelli solari e di percepire da tale attività una retribuzione mensile di € 1.600,00.
Dalla circostanza sopra indicata si evince - a parere del Collegio - che la ricorrente dispone di redditi adeguati e sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze, pertanto, in mancanza di altri elementi probatori da cui si possa desumere
4 uno attuale e rilevante squilibrio delle condizioni economico-reddituali dei coniugi la domanda di mantenimento risulta infondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/14 per come aggiornati, applicando i minimi stante la semplicità delle questioni trattate, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 161/2022 R.G. così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da;
CP_1
2) rigetta la domanda avanzata da avente ad oggetto la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in € 3.400,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RO CA AR MP
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. AR MP Presidente dott. ssa RO CA Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 161/2022 R.G., promossa
, nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1
C.so Umberto I n. 146, c.f. , elettivamente domiciliata presso C.F._1
lo studio dell'avv. Giusy Pascale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Camporeale, Via Umberto n. 53, presso lo studio dell'avv.
IA Mannino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale
1 FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 31.01.2022, premettendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con il 16.9.1978 - trascritto all'Ufficio dello Stato CP_1
Civile del Comune di Palermo, atto n. 802, p. II, s. A, vol. 1667, anno 1978 - che Per_ Per_ durante il rapporto di coniugio erano stati adottati , ed , divenuti da Per_2 tempo maggiorenni, che, successivamente, l'affectio maritalis era venuta meno a seguito della condotta posta in essere dal marito, ha chiesto la separazione con addebito a carico del resistente e la corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore, nella misura mensile di € 750,00.
, costituitosi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Palermo;
nel merito, pur non opponendosi alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 17.8.2022, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti e rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale per la motivazione ivi meglio indicata cui si rinvia - in quanto ritenuta condivisibile - ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
Con sentenza non definitiva sul vincolo n. 175/2023, pubblicata in data 24.2.2023 ed allegata in atti, il Tribunale ha disposto la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame delle ulteriori domande.
Fatta questa premessa, con riferimento alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e sempre che sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia
2 ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n. 40795/21).
Orbene, nella fattispecie in esame la ricorrente non ha provato che la crisi coniugale era imputabile alla condotta della controparte, conseguentemente, la domanda di addebito deve essere rigettata in quanto non supportata da elementi probatori posti a fondamento della stessa.
Passando ad esaminare la domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. il Tribunale, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Va sul punto premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( cfr Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Pertanto, per costante orientamento della giurisprudenza, l'attribuzione dell'assegno di mantenimento presuppone: 1) l'assenza di addebito della separazione, 2) la mancanza
3 di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e 3) la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato – non avendo articolato mezzi istruttori sul punto – “il tenore di vita goduto” in costanza di matrimonio.
In materia la giurisprudenza della Corte Suprema ha affermato che la prova del tenore di vita in costanza di matrimonio rappresenta un elemento rilevante e indispensabile ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Con una recente pronuncia la Corte ha precisato che “In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” (Cass. n. 32349/24).
Ed ancora, in termini conformi, con un'altra pronuncia la giurisprudenza ha affermato
“ln tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute”
(Cass. 22616/22).
Osserva inoltre il Tribunale che la ricorrente, all'udienza presidenziale dell'8.6.2022, ha dichiarato di lavorare stabilmente - dal mese di dicembre 2021 - con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta che produce pannelli solari e di percepire da tale attività una retribuzione mensile di € 1.600,00.
Dalla circostanza sopra indicata si evince - a parere del Collegio - che la ricorrente dispone di redditi adeguati e sufficienti per provvedere autonomamente alle proprie esigenze, pertanto, in mancanza di altri elementi probatori da cui si possa desumere
4 uno attuale e rilevante squilibrio delle condizioni economico-reddituali dei coniugi la domanda di mantenimento risulta infondata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/14 per come aggiornati, applicando i minimi stante la semplicità delle questioni trattate, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 161/2022 R.G. così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da;
CP_1
2) rigetta la domanda avanzata da avente ad oggetto la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento;
3) condanna a corrispondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite che liquida in € 3.400,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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