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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc.to N. 2245 R.G. 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONT. / CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, così composto:
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
avv.to Onofrio Montecalvo Giudice On. relatore dott. Nicola Milillo Giudice On.
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
per l'effetto, sciolta la riserva di cui all'udienza del 14 marzo 2023;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento rubricato come in epigrafe e promosso da:
avv.to in proprio, elett.te dom.ta presso il suo Studio, posto in Bisceglie (BT) CP_1 CP_2 alla via C. Gentile n. 11 -ricorrente-;
CONTRO
rapp.to e difeso dall'avv.to Michela Lopolito presso il cui Studio, posto in CP_3
Bisceglie (BT) alla via Monte San Michele n. 28, elett.te domicilia, giusta mandato di cui in atti - resistente-;
avente ad oggetto il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile.
CONSIDERATO CHE:
con ricorso ritualmente proposto, l'avv.to Mariangela Salerno ha notificato a una CP_3
domanda giudiziale per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 1.132,00, oltre oneri di legge, per un totale di euro 1.652,00, a titolo di compenso afferente l'attività espletata in forza di un rapporto professionale contrattualizzato, in particolare, specificando di avere ricevuto incarico
(in data 25.07.2014) dal resistente affinché si insinuasse nella procedura di CP_3
amministrazione straordinaria riguardante la di Controparte_4
Bisceglie, apertasi dinanzi al Tribunale Civile di Trani (rubricata sub n. 1/2014), con l'ammissione al passivo, pattuendo, giusto art. 4 della scrittura privata allegata in atti, il pagamento di euro 50,00 alla sottoscrizione, oltre all'ulteriore somma, pari all'1,5% dell'importo, la quale sarebbe stata liquidata al termine della procedura, considerando che il credito vantato era quantificato in euro
19.958,38;
RILEVATO CHE:
risulta pacifico e non contestato come, l'avv.to , giusta mandato ad essa conferito e CP_1
documentato in atti, abbia svolto la suddetta attività in nome e per conto del resistente
[...]
; per l'effetto, la professionista ricorrente, ha determinato il proprio compenso sulla scorta CP_3
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., quindi, visto il valore della domanda (pari ad euro 19.958,38), l'importo richiesto, tenendo presente le varie fasi dell'attività svolta (studio, introduttiva e decisionale) ed applicando i minimi tariffari, con una decurtazione anche del 30% rispetto allo scaglione di riferimento (compreso fra euro 5.000,01 ed euro 26.000,00), determinando il suddetto importo per euro 1.132,60, oltre oneri di legge, in uno, euro 1.652,60;
in ogni caso, la stessa domanda, per quanto emerge in atti, computando, la complessiva somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 50,00, oltre ad euro 386,83, a titolo di saldo, in uno, euro
436,83;
DEDOTTO CHE: giusta la propria memoria di costituzione in giudizio, il , contestava l'importo asseritamente CP_3
dovuto, in particolare assumendo come, effettivamente, in data 25.07.2014, avesse sottoscritto un conferimento di incarico professionale con l'avv.to per cui si pattuiva il pagamento di €. CP_1
50,00 alla sottoscrizione e corresponsione dell'1,5% dell'importo liquidato al termine della procedura di amministrazione straordinaria per cui era stato richiesto il suo intervento, importo poi liquidato in ragione di complessivi €. 386,83 a saldo di quanto spettante al professionista, ammontante, in uno, a complessivi euro 436,83 (somma comprensiva dell'acconto corrisposto in ragione di euro 50,00), quindi, ritenendo, quella richiesta dal proprio ex difensore, come assolutamente non dovuta perché non corrispondente a quella pattuita ma piuttosto in eccesso;
ATTESO CHE:
la scrittura privata sottoscritta tra le parti, a parere di questo Tribunale, integri una evidente fattispecie di patto di quota lite;
VISTO CHE:
la giurisprudenza di legittimità si sofferma sulla questione, con una propria recente pronuncia, sottolineando come, “il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, in tal modo, la partecipazione del professionista agli interessi esterni alla prestazione richiestagli che il divieto suddetto mira a scongiurare - nella fattispecie, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole - ” (cfr.: Cass., n.
23738/2024; id., Cass., n. 28914/2022);
all'art. 2, sub 2., è previsto come, il sia stato adeguatamente informato dall'avv. del CP_3 CP_1
grado di complessità della controversia e che, fra le parti, era stata concordemente ritenuta la
“questione ordinaria per i seguenti motivi: procedura di ammissione allo stato passivo”,
essendo il compenso richiesto dalla professionista ricorrente evidentemente ancorato al risultato da raggiungersi, quindi, nullo, per l'effetto, dovendosi determinare, lo stesso, proprio ed esclusivamente con riguardo all'attività di insinuazione nello stato passivo, come disciplinato dal
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -con riferimento al tempo di esecuzione della prestazione-, il quale prevede, nel paragrafo corrispondente, come dovuta, la somma di euro 860,00, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge, se previsti, in uno, euro 1.254,84, considerando gli onorari medi rientranti nello scaglione afferente le dichiarazioni di fallimento;
per l'effetto, la domanda della parte ricorrente, non possa essere trovare pieno accoglimento ma, piuttosto, limitata alla suddetta minore somma di euro 1.254,84 da cui deve essere detratto l'avvenuto pagamento di complessivi 436,83 (euro 50,00 in acconto, oltre ad euro 386,83 considerati a saldo), la cui ricezione è stata confermata dalla professionista, quindi, spettando, a quest'ultima, la residua somma di complessivi euro 818,01, nonché, ex art. 1224 c.c., gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora e, quindi, dal 21 marzo 2018, fino al completo soddisfo;
per l'effetto, riguardo alle spese del presente giudizio, stante la riduzione del compenso rispetto alla originaria domanda (euro 818,01 e non euro 1.652,00), sussistono le condizioni per procedere ad una compensazione delle stesse fra le parti in ragione del 50% sull'intero dovuto, per cui, considerando i valori medi dello scaglione compreso fino ad euro 1.100,00 di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod., esse vengono liquidate come da successivo dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avv.to in proprio, elett.te dom.ta presso il suo Studio, posto in CP_1 CP_2
Bisceglie (BT) alla via C. Gentile n. 11 -ricorrente- contro rapp.to e difeso CP_3 dall'avv.to Michela Lopolito, presso il cui Studio, posto in Bisceglie (BT) alla via Monte San
Michele n. 28, elett.te domicilia, giusta mandato di cui in atti -resistente-, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile;
disattendo ogni ed eventuale ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per cui è causa, per l'effetto, condannando, il resistente
, al pagamento, in favore dell'avv.to Salerno Mariangela, della complessiva CP_3 somma di euro 818,01 (comprensiva di rimb. forf. 15% ed oneri fiscali di legge), nonché, ex art. 1224 c.c., gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora e, quindi, dal 21 marzo 2018, fino al completo soddisfo;
2. condanna, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in CP_3
ragione di complessivi euro 80,00, somma ridotta del 50% rispetto al compenso dovuto per l'intero, in ragione di complessivi euro 160,00, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Trani, 14 marzo 2025 Il Presidente:
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice Estensore
avv.to Onofrio Montecalvo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONT. / CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, così composto:
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli Presidente
avv.to Onofrio Montecalvo Giudice On. relatore dott. Nicola Milillo Giudice On.
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
per l'effetto, sciolta la riserva di cui all'udienza del 14 marzo 2023;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento rubricato come in epigrafe e promosso da:
avv.to in proprio, elett.te dom.ta presso il suo Studio, posto in Bisceglie (BT) CP_1 CP_2 alla via C. Gentile n. 11 -ricorrente-;
CONTRO
rapp.to e difeso dall'avv.to Michela Lopolito presso il cui Studio, posto in CP_3
Bisceglie (BT) alla via Monte San Michele n. 28, elett.te domicilia, giusta mandato di cui in atti - resistente-;
avente ad oggetto il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile.
CONSIDERATO CHE:
con ricorso ritualmente proposto, l'avv.to Mariangela Salerno ha notificato a una CP_3
domanda giudiziale per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 1.132,00, oltre oneri di legge, per un totale di euro 1.652,00, a titolo di compenso afferente l'attività espletata in forza di un rapporto professionale contrattualizzato, in particolare, specificando di avere ricevuto incarico
(in data 25.07.2014) dal resistente affinché si insinuasse nella procedura di CP_3
amministrazione straordinaria riguardante la di Controparte_4
Bisceglie, apertasi dinanzi al Tribunale Civile di Trani (rubricata sub n. 1/2014), con l'ammissione al passivo, pattuendo, giusto art. 4 della scrittura privata allegata in atti, il pagamento di euro 50,00 alla sottoscrizione, oltre all'ulteriore somma, pari all'1,5% dell'importo, la quale sarebbe stata liquidata al termine della procedura, considerando che il credito vantato era quantificato in euro
19.958,38;
RILEVATO CHE:
risulta pacifico e non contestato come, l'avv.to , giusta mandato ad essa conferito e CP_1
documentato in atti, abbia svolto la suddetta attività in nome e per conto del resistente
[...]
; per l'effetto, la professionista ricorrente, ha determinato il proprio compenso sulla scorta CP_3
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., quindi, visto il valore della domanda (pari ad euro 19.958,38), l'importo richiesto, tenendo presente le varie fasi dell'attività svolta (studio, introduttiva e decisionale) ed applicando i minimi tariffari, con una decurtazione anche del 30% rispetto allo scaglione di riferimento (compreso fra euro 5.000,01 ed euro 26.000,00), determinando il suddetto importo per euro 1.132,60, oltre oneri di legge, in uno, euro 1.652,60;
in ogni caso, la stessa domanda, per quanto emerge in atti, computando, la complessiva somma ricevuta a titolo di acconto, pari ad euro 50,00, oltre ad euro 386,83, a titolo di saldo, in uno, euro
436,83;
DEDOTTO CHE: giusta la propria memoria di costituzione in giudizio, il , contestava l'importo asseritamente CP_3
dovuto, in particolare assumendo come, effettivamente, in data 25.07.2014, avesse sottoscritto un conferimento di incarico professionale con l'avv.to per cui si pattuiva il pagamento di €. CP_1
50,00 alla sottoscrizione e corresponsione dell'1,5% dell'importo liquidato al termine della procedura di amministrazione straordinaria per cui era stato richiesto il suo intervento, importo poi liquidato in ragione di complessivi €. 386,83 a saldo di quanto spettante al professionista, ammontante, in uno, a complessivi euro 436,83 (somma comprensiva dell'acconto corrisposto in ragione di euro 50,00), quindi, ritenendo, quella richiesta dal proprio ex difensore, come assolutamente non dovuta perché non corrispondente a quella pattuita ma piuttosto in eccesso;
ATTESO CHE:
la scrittura privata sottoscritta tra le parti, a parere di questo Tribunale, integri una evidente fattispecie di patto di quota lite;
VISTO CHE:
la giurisprudenza di legittimità si sofferma sulla questione, con una propria recente pronuncia, sottolineando come, “il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, in tal modo, la partecipazione del professionista agli interessi esterni alla prestazione richiestagli che il divieto suddetto mira a scongiurare - nella fattispecie, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole - ” (cfr.: Cass., n.
23738/2024; id., Cass., n. 28914/2022);
all'art. 2, sub 2., è previsto come, il sia stato adeguatamente informato dall'avv. del CP_3 CP_1
grado di complessità della controversia e che, fra le parti, era stata concordemente ritenuta la
“questione ordinaria per i seguenti motivi: procedura di ammissione allo stato passivo”,
essendo il compenso richiesto dalla professionista ricorrente evidentemente ancorato al risultato da raggiungersi, quindi, nullo, per l'effetto, dovendosi determinare, lo stesso, proprio ed esclusivamente con riguardo all'attività di insinuazione nello stato passivo, come disciplinato dal
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -con riferimento al tempo di esecuzione della prestazione-, il quale prevede, nel paragrafo corrispondente, come dovuta, la somma di euro 860,00, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge, se previsti, in uno, euro 1.254,84, considerando gli onorari medi rientranti nello scaglione afferente le dichiarazioni di fallimento;
per l'effetto, la domanda della parte ricorrente, non possa essere trovare pieno accoglimento ma, piuttosto, limitata alla suddetta minore somma di euro 1.254,84 da cui deve essere detratto l'avvenuto pagamento di complessivi 436,83 (euro 50,00 in acconto, oltre ad euro 386,83 considerati a saldo), la cui ricezione è stata confermata dalla professionista, quindi, spettando, a quest'ultima, la residua somma di complessivi euro 818,01, nonché, ex art. 1224 c.c., gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora e, quindi, dal 21 marzo 2018, fino al completo soddisfo;
per l'effetto, riguardo alle spese del presente giudizio, stante la riduzione del compenso rispetto alla originaria domanda (euro 818,01 e non euro 1.652,00), sussistono le condizioni per procedere ad una compensazione delle stesse fra le parti in ragione del 50% sull'intero dovuto, per cui, considerando i valori medi dello scaglione compreso fino ad euro 1.100,00 di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod., esse vengono liquidate come da successivo dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avv.to in proprio, elett.te dom.ta presso il suo Studio, posto in CP_1 CP_2
Bisceglie (BT) alla via C. Gentile n. 11 -ricorrente- contro rapp.to e difeso CP_3 dall'avv.to Michela Lopolito, presso il cui Studio, posto in Bisceglie (BT) alla via Monte San
Michele n. 28, elett.te domicilia, giusta mandato di cui in atti -resistente-, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile;
disattendo ogni ed eventuale ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso per cui è causa, per l'effetto, condannando, il resistente
, al pagamento, in favore dell'avv.to Salerno Mariangela, della complessiva CP_3 somma di euro 818,01 (comprensiva di rimb. forf. 15% ed oneri fiscali di legge), nonché, ex art. 1224 c.c., gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla data della messa in mora e, quindi, dal 21 marzo 2018, fino al completo soddisfo;
2. condanna, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in CP_3
ragione di complessivi euro 80,00, somma ridotta del 50% rispetto al compenso dovuto per l'intero, in ragione di complessivi euro 160,00, oltre rimb. forf. 15% ed oneri di legge, se dovuti.
Trani, 14 marzo 2025 Il Presidente:
dott.ssa Maria Teresa Moscatelli
Il Giudice Estensore
avv.to Onofrio Montecalvo