TRIB
Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/05/2024, n. 9250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9250 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43085/2021
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43085/2021
Oggi 29 maggio 2024, alle ore 12,25, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
Cerchiara, sono comparsi:
- l'avv. Simone Chiavolini, per la parte opponente, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, contestando tutte le avverse deduzioni,
- l'avv. Maria Luisa Madera , per la quale si riporta alle CP_1
memorie e alle note depositate e chiede la decisione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,40 dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 43085/2021 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 29/05/2024 e vertente tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Organizzazione_1
Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Simone Chiavolini da cui è
rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e in persona dell'Amministratore Unico, legale Controparte_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Roma, via Giovanni Battista Morgagni n. 30H, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Luisa Madera e dall'avv.
pagina 2 di 9 Fabio Russo, per procura speciale su separato foglio congiunto alla memoria difensiva;
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con ordinanza ingiunzione n. 177 del 04/05/2021, emessa da CP_2
e s.m. e
[...]Controparte_3
i. nonché degli artt. 75 e 76, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni (violazione dell'obbligo di indicazione di origine,
denominazione e categoria di prodotti ortofrutticoli).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 30/06/2021 la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dell'ordinanza ingiunzione n. 177 del 04/05/2021,
notificata il 31/05/2021 per l'importo complessivo di € 2.200,00 comprese le spese di notifica, emessa da in relazione al verbale di Controparte_2
accertamento n. 81150009556/2017 del 27/09/2017 notificato il 27/09/2017
per la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 543/2011 e s.m. e i.
pagina 3 di 9 nonché degli artt. 75 e 76, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni (violazione dell'obbligo di indicazione di origine,
denominazione e categoria di prodotti ortofrutticoli), deducendo: - nullità
dell'ordinanza-ingiunzione per omessa valutazione degli scritti difensivi presentati a norma dell'art. 18 l. n. 689/1981 ed omessa motivazione sul punto;
- erronea applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione della misura della sanzione.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato i motivi di Controparte_2
ricorso eccependo il regolare svolgimento del procedimento amministrativo e la corretta applicazione della sanzione irrogata.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione non coltivata dalla parte opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata più volte rinviata per la decisione, quindi, all'odierna udienza decisa sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), e ritenuta, infatti, palesemente CP_4
infondata la dedotta violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla pagina 4 di 9 richiesta di archiviazione del 06/10/2017, invero, erroneamente inviata dall'opponente a anziché ad (cfr. all. 2, Parte_2 CP_1
fascicolo opponente) , avuto riguardo, inoltre, alla consolidata interpretazione di legittimità (cfr :SU n. 1786 del 28.01.2010, di recente confermata dalla sentenza della SC , I, sent. n. 17799 del 7.08.2014), secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, e cioè la sussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa,
onde sono di regola irrilevanti i vizi di natura formale relativi al provvedimento sanzionatorio,
nel merito, in diritto, si osserva che:
- l' art. 6 del regolamento UE n. 543/2011, ratione temporis applicabile,
dedicato a “Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto” stabilisce che
“
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal
presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono
essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi,
in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se
del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da
non indurre in errore il consumatore.
2. Per i prodotti presentati in imballaggi
preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
pagina 5 di 9 del Consiglio, è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle
norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo,
l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può
essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è
indicato sull'etichetta.”;
- gli artt. 75 e 76 del Regolamento UE n. 1308/2013 stabiliscono le norme ed i requisiti di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli disponendo , in particolare, che i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è
indicato il paese di origine;
- a norma del d. lgs. n. 306 del 10/12/2002 , avente ad oggetto “Disposizioni
sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai
controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel
settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo
2002, n. 39” e segnatamente dell' art. 4, co. 1 “Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla
Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
pagina 6 di 9 successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 550 euro a 15.500 euro.”;
- l' art. 5 stabilisce :“
1. L' e le regioni e le province Controparte_2
autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento
delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione
delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e
per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I funzionari dell' e quelli regionali deputati al controllo Controparte_2
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice
penale.”
-l' art. 11, comma 3 Decreto n. 5462 del 3 agosto 2011, stabilisce Org_2
che “Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate
dall' a decorrere dal 1° luglio 2009, è effettuato a favore CP_2
dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e
nelle disposizioni attuative emanate dall' ; CP_5
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
pagina 7 di 9 - dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e segnatamente dal verbale di accertamento del 27/09/2017 (cfr all. 1, fascicolo
, facente prova fino a querela di falso, provata risulta la CP_1
violazione contestata in relazione all'omessa indicazione sui prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita di “paese d'origine e categoria”;
- non pervenuta ad risulta la richiesta di archiviazione CP_1
erroneamente inviata dall'opponente, a norma dell'art. 18 l. n. 689/1981, a
(cfr. all. 2, fascicolo parte opponente). Parte_2
L'ingiunzione opposta risulta, dunque, legittimamente emessa a seguito di regolare procedimento.
L'opponente ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione applicatagli nella misura di € 2.200,00, tenuto conto che trattasi della prima contestazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La sanzione, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 11 L. 689/1981, e dunque,
avuto riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'opponente, alla mancanza di reiterazione ed alle condizioni economiche della parte, deve essere rideterminata nella misura, ritenuta congrua, di € 1.320,00 così
pagina 8 di 9 calcolata : sanzione base € 1.100,00 (pari al doppio del minimo) maggiorata del 20% per il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. L'accoglimento della domanda subordinata di rideterminazione della sanzione giustifica- ex art. 92 c.p.c.- l'integrale compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) accoglie l'opposizione in parte qua e ridetermina la sanzione in € 1.320,00;
-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43085/2021
Oggi 29 maggio 2024, alle ore 12,25, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
Cerchiara, sono comparsi:
- l'avv. Simone Chiavolini, per la parte opponente, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi, contestando tutte le avverse deduzioni,
- l'avv. Maria Luisa Madera , per la quale si riporta alle CP_1
memorie e alle note depositate e chiede la decisione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,40 dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
pagina 1 di 9 R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 43085/2021 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 29/05/2024 e vertente tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Organizzazione_1
Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Simone Chiavolini da cui è
rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto al ricorso;
- parte opponente –
e in persona dell'Amministratore Unico, legale Controparte_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Roma, via Giovanni Battista Morgagni n. 30H, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Luisa Madera e dall'avv.
pagina 2 di 9 Fabio Russo, per procura speciale su separato foglio congiunto alla memoria difensiva;
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981 a sanzione applicata con ordinanza ingiunzione n. 177 del 04/05/2021, emessa da CP_2
e s.m. e
[...]Controparte_3
i. nonché degli artt. 75 e 76, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni (violazione dell'obbligo di indicazione di origine,
denominazione e categoria di prodotti ortofrutticoli).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 30/06/2021 la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dell'ordinanza ingiunzione n. 177 del 04/05/2021,
notificata il 31/05/2021 per l'importo complessivo di € 2.200,00 comprese le spese di notifica, emessa da in relazione al verbale di Controparte_2
accertamento n. 81150009556/2017 del 27/09/2017 notificato il 27/09/2017
per la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 543/2011 e s.m. e i.
pagina 3 di 9 nonché degli artt. 75 e 76, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni (violazione dell'obbligo di indicazione di origine,
denominazione e categoria di prodotti ortofrutticoli), deducendo: - nullità
dell'ordinanza-ingiunzione per omessa valutazione degli scritti difensivi presentati a norma dell'art. 18 l. n. 689/1981 ed omessa motivazione sul punto;
- erronea applicazione del principio di proporzionalità nella determinazione della misura della sanzione.
2. Costituitasi ha puntualmente contestato i motivi di Controparte_2
ricorso eccependo il regolare svolgimento del procedimento amministrativo e la corretta applicazione della sanzione irrogata.
3. Ritenuta implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione non coltivata dalla parte opponente, la causa, documentalmente istruita, è stata più volte rinviata per la decisione, quindi, all'odierna udienza decisa sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., , sent. n. 12002 del 28.05.2014), e ritenuta, infatti, palesemente CP_4
infondata la dedotta violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla pagina 4 di 9 richiesta di archiviazione del 06/10/2017, invero, erroneamente inviata dall'opponente a anziché ad (cfr. all. 2, Parte_2 CP_1
fascicolo opponente) , avuto riguardo, inoltre, alla consolidata interpretazione di legittimità (cfr :SU n. 1786 del 28.01.2010, di recente confermata dalla sentenza della SC , I, sent. n. 17799 del 7.08.2014), secondo cui il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto il rapporto e non l'atto, e cioè la sussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa,
onde sono di regola irrilevanti i vizi di natura formale relativi al provvedimento sanzionatorio,
nel merito, in diritto, si osserva che:
- l' art. 6 del regolamento UE n. 543/2011, ratione temporis applicabile,
dedicato a “Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto” stabilisce che
“
1. Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal
presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono
essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi,
in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se
del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da
non indurre in errore il consumatore.
2. Per i prodotti presentati in imballaggi
preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
pagina 5 di 9 del Consiglio, è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle
norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo,
l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può
essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o se tale numero è
indicato sull'etichetta.”;
- gli artt. 75 e 76 del Regolamento UE n. 1308/2013 stabiliscono le norme ed i requisiti di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli disponendo , in particolare, che i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è
indicato il paese di origine;
- a norma del d. lgs. n. 306 del 10/12/2002 , avente ad oggetto “Disposizioni
sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai
controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel
settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo
2002, n. 39” e segnatamente dell' art. 4, co. 1 “Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla
Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
pagina 6 di 9 successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 550 euro a 15.500 euro.”;
- l' art. 5 stabilisce :“
1. L' e le regioni e le province Controparte_2
autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento
delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione
delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e
per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I funzionari dell' e quelli regionali deputati al controllo Controparte_2
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice
penale.”
-l' art. 11, comma 3 Decreto n. 5462 del 3 agosto 2011, stabilisce Org_2
che “Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate
dall' a decorrere dal 1° luglio 2009, è effettuato a favore CP_2
dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e
nelle disposizioni attuative emanate dall' ; CP_5
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
pagina 7 di 9 - dalla documentazione offerta in comunicazione dalle parti e segnatamente dal verbale di accertamento del 27/09/2017 (cfr all. 1, fascicolo
, facente prova fino a querela di falso, provata risulta la CP_1
violazione contestata in relazione all'omessa indicazione sui prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita di “paese d'origine e categoria”;
- non pervenuta ad risulta la richiesta di archiviazione CP_1
erroneamente inviata dall'opponente, a norma dell'art. 18 l. n. 689/1981, a
(cfr. all. 2, fascicolo parte opponente). Parte_2
L'ingiunzione opposta risulta, dunque, legittimamente emessa a seguito di regolare procedimento.
L'opponente ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della sanzione applicatagli nella misura di € 2.200,00, tenuto conto che trattasi della prima contestazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La sanzione, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 11 L. 689/1981, e dunque,
avuto riguardo alla gravità della violazione, alla condotta dell'opponente, alla mancanza di reiterazione ed alle condizioni economiche della parte, deve essere rideterminata nella misura, ritenuta congrua, di € 1.320,00 così
pagina 8 di 9 calcolata : sanzione base € 1.100,00 (pari al doppio del minimo) maggiorata del 20% per il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. L'accoglimento della domanda subordinata di rideterminazione della sanzione giustifica- ex art. 92 c.p.c.- l'integrale compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) accoglie l'opposizione in parte qua e ridetermina la sanzione in € 1.320,00;
-) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 9 di 9