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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 668/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in SARZANA (SP) il Parte_1 C.F._1
10/02/1993, elettivamente domiciliato presso i difensori in VIALE ITALIA 107 - 19124 LA
SPEZIA (SP), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIANFANELLI DEBORAH e
ARPESELLA ALBERTO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nata in FIUME (HR) il Controparte_1 C.F._2
01/08/1943, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA GARIBALDI 4 - 55045
PIETRASANTA (LU), rappresentata e difesa dall'Avv. BECONI ELENA appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta e Parte_1
disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) – preliminarmente disporre ex art. 283 novellato c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza n. 449/2024 pubblicata in data 22.5.2024 e notificata il
30.5.2024, del Tribunale della Spezia (RG 2648/2018);
1 2) – accogliere, per le ragioni e i motivi tutti dedotti in premessa, l'appello proposto dal IG.
(CF: ) contro , e per l'effetto, in Parte_2 C.F._1 Controparte_1
totale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia n. 449/2024, (RG 2648/2019), pubblicata il 22.5.2024 e notificata in data 30.5.2024, riformare integralmente la gravata sentenza;
3) – rigettare per l'effetto ogni domanda ed eccezione proposta dalla IG.ra
[...]
contro
; Parte_3 Parte_2
4) – con vittoria di esborsi e compensi professionali di entrambi i gradi, oltre accessori”.
Per l'appellata “Che l'Ill.ma Corte di Appello adita Voglia, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 449/2024 Parte_2
– proced. RG 2643/2018 Tribunale di La Spezia, emessa in data 17.05.2024, pubblicata il
22.05.2024 e notificata a controparte il 30.05.2024. In ogni caso condannare parte appellante, sig. alla rifusione delle spese e dei compensi professionali dei Parte_2 due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 449/2024 del 22/05/2024, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, pronunciandosi nella causa promossa da P_
nei confronti di , al fine di sentir annullare ai sensi dell'art. 428
[...] Parte_2
c.c. l'atto con il quale l'attrice aveva disposto la chiusura del conto corrente cointestato con la di lei figlia e il trasferimento del saldo risultante a favore del convenuto, CP_2 nipote di ed erede di nonché al fine di sentir condannare quest'ultimo P_ CP_2 alla restituzione della somma di € 52.179,71, oltre interessi legali. Il Tribunale così decideva: «In accoglimento della domanda attorea proposta ex art 1298, 2°c. cc, accerta e dichiara che l'intero saldo di euro 105.092,54 presente alla data del decesso della cointestataria , sul c/c cointestato n. 135032 acceso presso l'Agenzia di CP_2
Marina di Pietrasanta della Banca della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana, è di esclusiva spettanza dell'altra cointestataria e odierna attrice . Condanna Controparte_1
a restituire all'attrice la somma di euro 52.179,71, oltre Parte_2 Controparte_1
interessi in misura legale dalla domanda giudiziale. Condanna il convenuto a Parte_2
rifondere a parte attrice le spese di lite e, per essa (in quanto ammessa al Patrocinio a cura dello Stato) direttamente allo Stato ex art 133 dpr 115/2002, che liquida in euro
7.500,00 per compenso, oltre accessori di legge».
2 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte con Parte_1 atto notificato in data 26/06/2024, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto sia Controparte_1 dell'appello che dell'istanza ex art. 283 c.p.c..
Con ordinanza in data 21/11/2024, la Corte respingeva l'istanza di sospensione per difetto del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” e, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza del 21/05/2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali.
All'esito dell'udienza del 21/05/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
ERRONEA E INCONFERENTE VALUTAZIONE DELL'ORDINATIVO BANCARIO
DISPOSTO DALLA SIG.RA FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. P_
1298, CO 2°, C.C. ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
L'appellante si duole della contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, da una parte, ha affermato che “al momento dell'ordinativo del
16.1.2018 disposto dalla aveva pieno diritto all'accredito della somma P_ Parte_2
corrispondente alla metà del saldo del conto cointestato a sua madre in quanto unico erede di e, quindi, titolare iure haereditatis del 50% del danaro giacente CP_2 sul conto”... “consegue che al momento dell'ordinativo del 16.1.2018 non poteva accadere nulla di diverso da quanto si è verificato neppure ipotizzando che si sia Controparte_1 opposta al trasferimento della metà del saldo” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), e dall'altra ha rilevato che “il versamento sul c/c cointestato, con firma e disponibilità disgiunte di una somma di denaro, che all'atto del versamento risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere considerato come donazione indiretta solo quando si sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva al momento del versamento e messa in cointestazione altro scopo che quello della liberalità” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). in particolare, si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha ritenuto Parte_1 che «la mancata prova dell'animus donandi, risultante ex motivazione “dall'esame necessariamente rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso”, da parte del
3 , superi la presunzione di pari disponibilità della somma risultante sul conto» Parte_2
(così, pag. 11 dell'atto d'appello).
A confutazione di tale statuizione, ostiene che i documenti prodotti e, Parte_1
più in generale, le circostanze dedotte e provate in primo grado dovevano portare il
Tribunale ad affermare che la somma in questione apparteneva ad entrambe le cointestatarie del conto e non solo a Viene inoltre sottolineato che il Giudice di P_
primo grado è caduto in contraddizione laddove, pur annullando le disposizioni dell'appellata, ha comunque riconosciuto che, alla data del 16/01/2018, Parte_1 aveva pieno diritto all'attribuzione di metà della giacenza, quale unico erede di CP_2
: «se il aveva pieno diritto quale erede della , alla percezione
[...] Pt_1 CP_2
del 50% della somma residuata sul conto, alla data dell'8 e del 16.1.2018, non rileva il fatto che non sia stato dallo stesso provato l'animus donandi della nei confronti P_
della figlia, in quanto la ha posto in essere un (dirimente) atto dispositivo in data P_
16.1.2018 (e quindi successivo alla morte della figlia) in piena autonomia e libertà: ed in tal caso l'accredito è avvenuto, per espressa disposizione della a favore P_
dell'appellante (nella di lui asserita qualità di erede di ); donde CP_2
conseguirebbe anzitutto che a nulla rileva, con effetto ostativo assoluto, la prova dell'atto di liberalità della nei confronti della figlia in quanto costituirebbe, temporalmente e P_ logicamente, un prius rispetto all'atto dispositivo della che ha “ordinato” il P_
pagamento del più volte citato ordinativo alla banca, a prescindere da una preesistente manifestazione di liberalità (o animus donandi)» (così, pagg. 11 e 12 dell'atto d'appello).
L'appellante, quindi, dopo aver ribadito l'irrilevanza della prova dell'esistenza dello spirito di liberalità in capo a , conclude deducendo «la piena efficacia Controparte_1 dell'ordinativo del 16.1.2018 – ai fini della pregressa manifestazione di volontà della P_
– in quanto disposto in piena autonomia e libertà, (…), a prescindere dalla sua valenza giuridica, dovendosi “esaminare tutte le circostanze del caso singolo in modo rigoroso” e non la validità giuridica dell'atto»; viene inoltre sottolineato che «la manifestazione di volontà della nei confronti della figlia (che si proverà per altro verso sussistente), sia P_
in ipotesi antecedente e ulteriore, trattandosi di verificare non l'atto giuridico ma l'ultima manifestazione di volontà della disponente (ordinativo 16.1.2018)» (sic, pag. 13 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «… deve … ritenersi che l'ordine di pagamento
“impartito” alla Banca da in data 16/1/2018 non sia un atto Controparte_1
4 dispositivo/negoziale tra e bensì un atto Controparte_1 Parte_2 burocratico/interno nonché atto dovuto a fronte dell'esibizione (da parte di ) di Parte_2
atto notorio attestante che unico erede della cointestataria era lui ( CP_2 Pt_2
), quale figlio;
è prassi consolidata, anche a fronte del TU legge bancaria, che in
[...]
caso di cointestazione di un conto corrente, quando si verifica il decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo venga trasferita al superstite e l'altra metà rimanga sul conto bloccato fino alla consegna da parte degli eredi sia dell'estratto dell'atto di morte sia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà individuante l'erede/gli eredi;
in tal senso ha riferito anche il teste funzionario della Banca Andrea Tedesco. (Peraltro, se di atto negoziale si trattasse, sarebbe una donazione nulla per difetto di forma) - pertanto, a prescindere dalla autonoma disposizione posta in essere dalla ovvero l'“ordinativo” P_ del 16/01/2018, e dal fatto che al momento di tale “ordinativo” la fosse o meno P_ capace, , in quel momento, aveva pieno diritto all'accredito della somma Parte_2
corrispondente alla metà del saldo del conto cointestato a sua madre in quanto unico erede di e, quindi, titolare iure hereditatis del 50% del denaro giacente sul CP_2
conto (già) cointestato n. 135032 alla data del decesso della madre;
né consta che
[...]
abbia mai contestato che sia l'unico erede di (in P_ Parte_2 CP_2
senso diverso avrebbe potuto disporre solo un testamento di ); Consegue CP_2 da quanto sopra che al momento dell'”ordinativo” del 16/1/2018 non poteva accadere nulla di diverso da quanto si è verificato neppure ipotizzando che si sia Controparte_1 opposta al trasferimento della metà del saldo sul c/c del nipote allegando l'appartenenza a sé dell'intero saldo;
infatti, da un lato, il funzionario di Banca, avendo documentazione che era unico erede della madre (documentazione mai contestata dalla , a Parte_2 P_
fronte di sua richiesta, doveva trasferire a lui la metà del saldo del c/c n. 135032; da altro lato, la eventuale opposizione e contestazione dell'altra cointestataria (cui era già stata trasferita la sua metà del saldo) per ragioni di appartenenza del denaro sul conto non era certo questione che potesse essere risolta dal funzionario della Banca, trattandosi di questione giuridica da risolvere in sede di contenzioso legale previo esperimento di domanda ex art 1298, 2°c. c.civ.;»
II) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, non vi è alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, nella quale viene ritenuto: a) che fosse stata raggiunta la prova che le somme rimaste sul conto fossero di pertinenza esclusiva della per le ragioni che CP_3 saranno illustrate nell'ambito dell'esame dei successivi motivi di appello;
b) che pertanto le operazioni che hanno condotto all'estinzione del conto, previa suddivisione delle somme
5 ivi giacenti, si collocassero sul piano del rapporto tra i contitolari e la banca ex art. 1854
c.c. e non su quello dei rapporti interni tra i contitolari ex art 1298 c.c. (“Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” Cass. Sez. 2, 04/01/2018, n.
77, Rv. 646663 - 01); c) che se così non fosse (sempre avuto riguardo alla prova, che il
Tribunale ha ritenuto essere stata raggiunta, in ordine alla proprietà esclusiva delle somme ivi depositate in capo alla si verserebbe in un caso di donazione nulla per difetto di CP_3
forma, avuto riguardo al fatto che secondo i principi affermati dalla Giurisprudenza in materia con il trasferimento di valori (che siano denaro o titoli) da un conto al conto intestato ad altro soggetto non si verifica una donazione indiretta ma una diretta attribuzione patrimoniale da un soggetto a un altro che, se sorretta da spirito di liberalità e non di modico valore, è soggetto all'obbliga della forma solenne (Cass. Sez. U.,
27/07/2017, n. 18725, Rv. 645125 – 01 in motivazione: «… si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario» mentre «il trasferimento scaturente dall'operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l'accreditamento
(atto neutro) è sorretto da una giusta causa: di talché, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore … Né la fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di
6 una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effettuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario»; nello stesso senso: Cass. Sez. 2,
19/08/2021, n. 23127, Rv. 662141 – 01, in motivazione: «Si ha donazione indiretta, infatti, quando l'intento di liberalità è raggiunto attraverso l'utilizzazione strumentale di un negozio diverso da quello previsto dall'art. 769 c.c., che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo animo donandi, del destinatario della liberalità»).
2) SECONDO MOTIVO – FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE IN
RELAZIONE ALL'ART. 1298, 2° COMMA C.C. PER RIDUTTIVA, ERRONEA E
INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. ERRONEA
MOTIVAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA EFFETTIVA DELL'ANIMUS DONANDI PER
FACTA CONCLUDENTIA. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
MOTIVAZIONE CARENTE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
L'appellante contesta al Tribunale della Spezia di aver ritenuto superata la presunzione di co-titolarità della somma presente sul conto corrente al momento dell'atto dispositivo di valorizzando unicamente la circostanza che quest'ultima aveva effettuato sul P_ medesimo conto un versamento di circa 105.000,00 euro tra l'aprile e il luglio 2017. in particolare, non revoca in dubbio l'esistenza di tale versamento, ma Parte_1 mette in luce che anche ha depositato delle somme e, dopo l'ingente CP_2
versamento della madre, «ha sempre operato autonomamente ed esclusivamente per 8 mesi, con rilevanti prelievi (€ 23.000,00 in meno di 8 mesi), con l'evidente consenso esplicito della madre» (pag. 15 dell'atto d'appello). Ne deriverebbe, ad avviso di Pt_1 che non sussistono nel caso di specie elementi che consentano di superare la
[...]
presunzione di co-titolarità della somma de quo, sussistendo al contrario «elementi non equivoci che provano non solo la eventuale sussistenza del consenso della alla P_
figlia di operare ad libitum sul conto stesso, senza alcun rendiconto dei CP_2
prelievi, ma risultando addirittura che entrambe avevano pieno diritto e facoltà di operare autonomamente sul conto, e quindi, nonostante l'animus donandi della sia P_
esplicitamente corroborato dai fatti, non è assolutamente superata la presunzione ipotizzata dal 1° Giudice – perché non è stata minimamente provata, come doveroso ex art. 2697 c.c., ma è corroborata e provata – l'uguaglianza delle parti del conto comune di
7 cui al 2° comma dell'art. 1298 c.c.: donde la falsa, erronea e insufficiente applicazione della disposizione codicistica» (sic, pagg. 16-17 dell'atto d'appello).
3) TERZO MOTIVO – ERRONEA MOTIVAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI
CONFERIMENTI SUL CONTO – VIOLAZIONE ART. 1298, 2° CO, C.C. PER ERRONEA,
ARBITRARIA E PARZIALE VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU QUESTIONI RILEVANTI OGGETTO DI AMPIA
DEDUZIONE.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ricavato dagli estratti conto che “al momento della morte di (30.12.2017) il saldo attivo CP_2 presente sul conto corrente era pari ad €105.092,54” e che “siffatto incremento si è verificato per accrediti compresi fra aprile e luglio 2017, incontestabilmente riferibili al versamento del corrispettivo della vendita di un immobile;
in detto periodo gli accrediti di sono limitati al suo stipendio (che oscillava tra € 1.100,00 e € 1.300,00); CP_2
infatti in via ordinaria il conto era alimentato dallo stipendio di e dalla CP_2 pensione di ”, rilevando inoltre che “dal conto corrente veniva prelevato Controparte_1
quanto necessario alla sussistenza delle due cointestatarie (con una incidenza costante verificabile nel tempo dai predetti estratti conto) per importi sostanzialmente modesti” e che “la scelta di aprire un conto cointestato (il n. 135032) fosse dettata da ragioni di comodità e convenienza” (cfr. pagg. 7 e 10 della sentenza impugnata).
Innanzitutto, lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui il Parte_1
Giudice di primo grado ha ritenuto che «la natura dei conferimenti effettuati sul conto corrente fosse riferibile ad un solo soggetto e ai soli ultimi 8 mesi della sua vigenza - e non alla complessiva vigenza del conto corrente - e che, per corroborare la prova dell'esclusività delle somme residuate sul conto fosse necessario fare riferimento alla provenienza dei soli versamenti effettuati dalla nessuna disposizione codicistica o P_
di legge dispone in tal senso. Praticamente il Tribunale ha ritenuto che il conferimento di oltre € 100.000,00 da parte della contro i 140.000,00 della fosse da CP_2 P_ considerarsi tamquan non esset» (così, pag. 18 dell'atto d'appello). Al riguardo, viene dedotto che: «è documentalmente provato (e parzialmente confermato da controparte): a) che il conto comune è stato alimentato dalla data di sua istituzione con i versamenti degli stipendi mensili percepiti dalla in ragione di circa €1.250,00/mese e quindi €16- CP_2
17.000,00 annui;
b) inoltre, su detto conto è stata versata, in più riprese, la complessiva somma di €10.965,00 da parte di per vari titoli, quale il risarcimento del CP_2
danno derivante da un sinistro stradale, la somma derivante da una vittoriosa causa di
8 lavoro definita positivamente presso il Tribunale di Lucca, c) pagamenti costantemente ricevuti in nero relativi alle proprie prestazioni lavorative extracontrattuali (vd. estratto conto BVLG all. 7) d) senza sottacere del fatto che con gli emolumenti percepiti in nero provvedeva pure all'assolvimento del canone locatizio dell'alloggio comune (nonostante il dissimulato comodato)».
L'appellante, poi, pone a sostegno della propria doglianza anche il richiamo a due principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che il Giudice di primo grado avrebbe ignorato e violato: il primo recita “ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul medesimo saldo” (Cass.
4.1.2018 n.77); il secondo, invece, stabilisce che “la presunzione, formulata sul fatto stesso della cointestazione del conto e alla quale si correla il disposto dell'art. 1298 c.c. - secondo cui le somme annotate su conto cointestato devono essere ritenute comuni ai due correntisti non è superata”... “non essendovi alcuna regola di esperienza che consenta di correlare la differenza reddituale dei due correntisti in un determinato periodo di tempo e la riferibilità delle somme annotate sul conto al termine di quel periodo ad uno soltanto di essi” (Cass.
7.6.2019 n. 15454). quindi, ribadisce che, «in chiaro difetto di prova contraria, che gravava Parte_1
sull'attrice, -oggi appellata-, deve operare il principio generale posto all'art. 1298, 2° c., c.c. per cui “le parti di ciascuno si presumono uguali...” non essendo vinta tale presunzione (di esclusività del conto) dal solo considerevole versamento eseguito dalla . P_
Viene infine dedotta la parzialità, arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale esclude la presunzione di co-titolarità della somma non solo alla luce dei tre versamenti di ra aprile e luglio 2017 ma anche P_ alla luce del fatto che quest'ultima non ha istituito un nuovo conto per “comodità” e
“convenienza”. A quest'ultimo proposito, l'appellante sostiene che «non era né “comoda” né “conveniente” la scelta della di non optare per un conto corrente esclusivo o per P_
un investimento esclusivo, in quanto, così operando, non solo non avrebbe sostenuto alcuna spesa, ma avrebbe sicuramente conseguito interessi abbastanza sostanziosi.
Donde è lecito dedurre anche sotto tale profilo, contro l'assunto del Tribunale, che in realtà la scelta della era giustificata - e voluta - dal fatto che ella ben sapeva che la figlia P_
aveva, nel periodo precedente, alimentato per 4 anni il conto comune in misura assolutamente prevalente e che la scelta di rendere comune il suo versamento cospicuo era dettata da spirito di liberalità (causa donandi) per evidente riconoscenza nei suoi confronti» (così, pag. 21 dell'atto d'appello).
9 LA CORTE OSSERVA.
I) Il terzo e quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
II) Si legge nella sentenza impugnata:
a) «1. È pacifico che parte attrice in data 29/06/2017 ha venduto l'immobile di cui era comproprietaria con l'ex coniuge e che ha versato la quota parte di prezzo di sua spettanza sul conto corrente n. 135032 cointestato con la figlia.
2. Il versamento su c/c cointestato, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro che all'atto del versamento risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento del versamento e messa in cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
3. In particolare, nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
4. Nel caso di specie, non vi è prova dell'animus donandi della prova di cui era P_
onerata parte convenuta. Il convenuto nipote della avrebbe dovuto allegare Pt_1 P_
e provare circostanze di fatto da cui poter evincere lo spirito di liberalità della nonna nei confronti della madre al momento del deposito del denaro di sua proprietà sul conto cointestato;
l'unica circostanza di fatto valutabile è quella che la ha versato la P_ somma della vendita sull'unico conto corrente che aveva, circostanza che, però, fa presumere che ciò sia stato fatto per pura comodità (il conto già c'era) e convenienza
(aprire altro conto intestato solo a sé stessa avrebbe comportato dei costi); infatti, emerge dagli atti che la a parte l'introito della vendita, non disponeva di grandi redditi;
così P_
come del resto la figlia;
ed infatti, deve ritenersi che già la scelta di aprire un conto corrente cointestato (il n. 135032) fosse stata dettata da ragioni di comodità e convenienza;
a quanto sopra si aggiunge l'ulteriore considerazione che P_
, alla data dell'accredito del ricavato della vendita, non poteva immaginare che la
[...]
figlia dopo qualche mese si sarebbe suicidata (sovvertendo il fisiologico ordine delle
10 “dipartite”) e che lei si sarebbe trovata a discutere con il nipote della appartenenza delle somme sul conto corrente cointestato con la figlia. Concludendo, alla luce delle predette considerazioni e del fatto che l'onere di provare l'animus donandi gravava sul convenuto deve senz'altro affermarsi che tale prova non è stata raggiunta» (pagg. 6 – Parte_2
8)
b) «La domanda di accertamento di esclusiva appartenenza del saldo del c/c n. 135032 è stata correttamente proposta da , ex art 1298, 2°c. cc, in aggiunta a Controparte_1
quella ex art 428 cc, e deve ritenersi che sia fondata in quanto
- La domanda ex art 1298, 2°c. cc è l'azione tipica diretta a regolare i rapporti interni tra cointestatari di un conto corrente, azionabile da chi ha interesse a superare la presunzione di pari appartenenza del saldo conto;
- È in atti documentato che al momento della morte di (30/12/2017) il saldo CP_2 attivo presente sul conto corrente n. 135032 era pari ad € 105.092,54;
- si ricava dagli estratti conto che siffatto incremento del conto si è verificato per accrediti compresi tra aprile e luglio 2017 incontestatamente riferibili al versamento del corrispettivo della vendita dell'immobile della in detto periodo gli accrediti di P_ CP_2
sono limitati al suo stipendio (che oscillava tra euro 1.100,00 ed euro 1.300,00); infatti, in via ordinaria il conto era alimentato dallo stipendio di e dalla pensione di CP_2
; Controparte_1
- considerato che al 31/3/2017 il saldo del conto n. 135032 era di euro 1.453,49;
- considerato che da quel conto veniva prelevato quanto necessario alla sussistenza delle due cointestatarie (con una incidenza costante verificabile nel tempo dai prodotti estratti conto), per importi sostanzialmente modesti;
- gli elementi indicati ai punti che precedono sono ampiamente idonei a superare la presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente (alla data del decesso della cointestataria) ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c. e consentono di affermare che l'intero saldo di euro 105.092,54 è di spettanza dell'attrice P_
quale residua parte dell'indicato versamento del prezzo della vendita di immobile
[...]
personale di (già eroso di euro 5.000,00). Controparte_1
- E' conseguentemente fondata la domanda restitutoria formulata da , Controparte_1
domanda formulata in via accessoria e specifica rispetto a quella ex art 1298, 2°c. cc e chiaramente qualificabile come specifica ipotesi di ripetizione indebito a seguito di indebita appropriazione di denaro.
11 - Il convenuto deve, quindi, essere condannato a restituire all'attrice Parte_2 [...]
la somma di euro 52.179,71, ancora presente in data 17/1/2018 su c/c 135032 P_
e trasferita in data 17/1/2018 sul conto corrente n. 136073 intestato a oltre Parte_2
interessi in misura legale dalla domanda giudiziale» (pagg. 9 -11)
III) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, il ragionamento del Tribunale è corretto in quanto muove da due assunti: a) che non sia stata fornita dall'appellante la prova dell'animus donandi in ordine al versamento della somma ricavata dalla vendita dell'immobile; b) che le altre somme versate dalle due cointestatarie fossero state consumate per esigenze di ordinario mantenimento di entrambe.
IV) Quanto al primo aspetto, il versamento di una somma su conto cointestato, con firma e disponibilità disgiunte, può essere qualificato “come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità” (Cass. Sez. 2, 12/11/2008, n. 26983, Rv. 605302 – 01; Cass. Sez. 2,
28/02/2018, n. 4682, Rv. 647845 - 01), prova che nella fattispecie non emerge dagli atti come giustamente ritenuto dal Tribunale.
V) Ne consegue che l'azione di ripetizione, in quanto avente ad oggetto la restituzione di somme versate sul conto dalla appellata, senza che tale versamento configuri una donazione indiretta, è stata giustamente accolta dal Tribunale, mentre il successivo trasferimento delle somme all'appellato configura una donazione nulla per difetto di forma.
4) QUARTO MOTIVO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 948 C.C.) PER ERRONEA
APPLICAZIONE E PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE ART. 2697 C.C. IN
PUNTO DI ONERE DELLA PROVA. ERRONEA E CARENTE VALUTAZIONE DELLE
PROVE. MOTIVAZIONE CARENTE E ILLOGICA.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto
“fondata la domanda restitutoria formulata da , in via accessoria e Controparte_1
specifica rispetto a quella ex art. 1298, co. 2°, c.c. e chiaramente qualificabile con specifica ipotesi di ripetizione di indebito a seguito di indebita appropriazione di denaro”
(sic, pagg. 10-11 della sentenza impugnata).
Viene censurato «sia il fatto storico della affermata “appropriazione di denaro” da parte dell'appellante, sia la ulteriore qualifica del possesso dello stesso erroneamente ritenuta
“indebita”», con la conseguenza che l'azione di rivendicazione proposta da
[...]
sarebbe infondata per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 948 c.c. P_
(pag. 22 della sentenza impugnata).
12 A sostegno di tale doglianza, viene dedotto che prima della morte della Parte_1
madre ( , « non era assolutamente a conoscenza del fatto che la stessa fosse CP_2
titolare della cospicua somma di cui in atti e, prima dell' 8.1.2018, non conosceva neppure se e in quale banca fossero depositati i di lei risparmi (vivendo con il padre in altra provincia); fu la nonna [ n.d.r.] ad indicare a costui e al di lui padre, che in sede P_
testimoniale ha confermato la circostanza, l'ubicazione della filiale della banca».
L'appellante, quindi, evidenzia che, «davanti al funzionario della banca, la ha P_
sottoscritto liberamente, in data 16.1.2018, l'ordinativo di pagamento a favore del nipote, salvo smentirsi completamente dopo una decina di giorni» (pag. 22 dell'atto d'appello).
Infine, vengono reiterati i medesimi argomenti già spesi nei motivi precedenti e volti a dimostrare la sussistenza della presunzione di co-titolarità delle somme giacenti sul conto al 31/12/2017, con la conclusione che «il Tribunale, superficialmente ed erroneamente applicando l'art. 1298, 2° co. c.c., non ha valutato i vari ulteriori elementi probanti di segno opposto (…), che depongono in modo rilevane per la presunzione di pari appartenenza del saldo conto, con ciò violando, oltre al detto art. 1298, c. 2°, c.c., pure l'art. 2697 c.c. in punto di onere della prova erroneamente applicato» (così, pag. 25 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Le considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo comportano il rigetto del motivo in esame.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
13 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata, Parte_1
pronunciata inter partes in data 22/05/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata e, per essa (in quanto ammessa al Patrocinio a cura dello Stato) direttamente allo Stato ex art 133 dpr 115/2002.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Genova, 21/05/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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