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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2024, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5641/2012
TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal Giudice Onorario presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 5641/2012 R.G. vertente
TRA
CE ON nata a [...] il [...], c.f. [...], rappresentata e difesa dall'avv. CRETELLA SANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Leo in Messina, viale Cadorna n.32, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA (c.f. 80255230585), il MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina (c.f. ads80003660836), nei cui Uffici, in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati;
- Convenuti –
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA (c.f. 80004070837), in persona Rettore pro tempore;
- convenuto contumace – il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80207790587), in persona del
Ministro pro tempore;
- convenuto contumace –
La REPUBBICA ITALIANA in persona del Presidente pro tempore;
- convenuto contumace –
E' comparso per la parte attrice l'Avv. Leo Rosario per delega dell'Avv. Sandro Cretella il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate pagina1 di 4 telematicamente contestando quanto argomentato ex adverso. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.
Per la parte convenuta il procuratore dello Stato Laura Fatano la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate telematicamente.
Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.
IL Giudice
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702bis c.p.c., depositato l'08/10/2012 e notificato il 17-19/12/2012 la dott.ssa ER AN conveniva in giudizio l'Università degli Studi di Messina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della
Salute, il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Repubblica Italiana per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE con le quali veniva disposto il diritto ad un giusto compenso quale sussidio economico per il medico in formazione.
Esponeva la ricorrente: - di aver frequentato la Scuola di specializzazione in Tossicologia medica presso l'Università degli Studi di Messina a decorrere dall'Anno Accademico 1991/92 e fino al 1994/95; - di avere conseguito il diploma in data 31/10/1995; - di non aver percepito alcun sussidio né durante il corso né a seguito delle successive richiese inviate all'Università. Chiedeva pertanto che il suo ricorso venisse accolto e, per l'effetto che venisse accertato e dichiarato il diritto della ER a ricevere una adeguata remunerazione per la frequenza al corso di specializzazione, ovvero il risarcimento del danno.
Il Giudice fissava l'udienza del 7/11/2013, assegnando al convenuto i termini per la costituzione di cui all'art. 702bis c.p.c..
Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e pagina2 di 4 delle Finanze, con comparsa depositata il 24/10/2013 eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma in applicazione dell'art. 25 c.p.c..
Eccepivano altresì che il corso di specializzazione scelto dalla ER non rientrava tra quelle previste dalla normativa comunitaria, facevano altresì presene l'avvenuta prescrizione della domanda e comunque l'infondatezza nel merito delle richieste avanzate dalla ricorrente.
Non si costituivano l'Università degli Studi di Messina, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e la Repubblica Italiana.
Il Giudice, con ordinanza del 7 novembre 2013, accogliendo la richiesta di parte ricorrente di effettuare una istruttoria non sommaria, disponeva che, ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., il procedimento continuasse con il rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
Concessi i termini di cui all'art. 183comma VI c.p.c. ed esaminate le richieste delle parti, il
Giudice dichiarava la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Università degli Studi di Messina, del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Repubblica Italiana, non costituitisi in giudizio.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito si palesa fondata.
La Suprema Corte ha chiarito che: “In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363
e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le
Università sedi delle scuole di specializzazione;
in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destínatae solutionís",
l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25
c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento”
(Cass. Civ. Sez. 6 –L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020; cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile - Ordinanza 29 novembre 2016, n. 24353). A tal fine non assume rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l'Università sede della scuola di specializzazione) (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3869).
Ha chiarito la Suprema Corte che appare irrilevante che la domanda sia stata proposta anche contro l'Università: "in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'articolo 33 cod. proc. civ. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla Corte d'Appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
pagina3 di 4 dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d'Appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie" (da ultimo, v. Cass., ord. 5 ottobre 2011, n. 20361).
Tanto impone di dichiarare la incompetenza del Tribunale di Messina in relazione alle domande proposte da ER AN in favore del Tribunale di Roma.
In ragione della copiosa evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia oggetto del presente giudizio, possono compensarsi le spese di giudizio ex aart. 92 secondo comma c.p.c.
PQM
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina adito fissando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, competente per territorio.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI MESSINA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal Giudice Onorario presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina Carolina La Torre viene chiamata alle ore 9.00 la causa civile iscritta al n. 5641/2012 R.G. vertente
TRA
CE ON nata a [...] il [...], c.f. [...], rappresentata e difesa dall'avv. CRETELLA SANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Leo in Messina, viale Cadorna n.32, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), il MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA (c.f. 80255230585), il MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina (c.f. ads80003660836), nei cui Uffici, in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati;
- Convenuti –
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA (c.f. 80004070837), in persona Rettore pro tempore;
- convenuto contumace – il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80207790587), in persona del
Ministro pro tempore;
- convenuto contumace –
La REPUBBICA ITALIANA in persona del Presidente pro tempore;
- convenuto contumace –
E' comparso per la parte attrice l'Avv. Leo Rosario per delega dell'Avv. Sandro Cretella il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate pagina1 di 4 telematicamente contestando quanto argomentato ex adverso. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.
Per la parte convenuta il procuratore dello Stato Laura Fatano la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate telematicamente.
Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi.
IL Giudice
DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
I procuratori discutono oralmente la causa.
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione alle ore 13.20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.702bis c.p.c., depositato l'08/10/2012 e notificato il 17-19/12/2012 la dott.ssa ER AN conveniva in giudizio l'Università degli Studi di Messina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della
Salute, il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Repubblica Italiana per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE con le quali veniva disposto il diritto ad un giusto compenso quale sussidio economico per il medico in formazione.
Esponeva la ricorrente: - di aver frequentato la Scuola di specializzazione in Tossicologia medica presso l'Università degli Studi di Messina a decorrere dall'Anno Accademico 1991/92 e fino al 1994/95; - di avere conseguito il diploma in data 31/10/1995; - di non aver percepito alcun sussidio né durante il corso né a seguito delle successive richiese inviate all'Università. Chiedeva pertanto che il suo ricorso venisse accolto e, per l'effetto che venisse accertato e dichiarato il diritto della ER a ricevere una adeguata remunerazione per la frequenza al corso di specializzazione, ovvero il risarcimento del danno.
Il Giudice fissava l'udienza del 7/11/2013, assegnando al convenuto i termini per la costituzione di cui all'art. 702bis c.p.c..
Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e pagina2 di 4 delle Finanze, con comparsa depositata il 24/10/2013 eccependo preliminarmente il difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma in applicazione dell'art. 25 c.p.c..
Eccepivano altresì che il corso di specializzazione scelto dalla ER non rientrava tra quelle previste dalla normativa comunitaria, facevano altresì presene l'avvenuta prescrizione della domanda e comunque l'infondatezza nel merito delle richieste avanzate dalla ricorrente.
Non si costituivano l'Università degli Studi di Messina, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e la Repubblica Italiana.
Il Giudice, con ordinanza del 7 novembre 2013, accogliendo la richiesta di parte ricorrente di effettuare una istruttoria non sommaria, disponeva che, ai sensi dell'art. 702ter c.p.c., il procedimento continuasse con il rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
Concessi i termini di cui all'art. 183comma VI c.p.c. ed esaminate le richieste delle parti, il
Giudice dichiarava la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'Università degli Studi di Messina, del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Repubblica Italiana, non costituitisi in giudizio.
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice adito si palesa fondata.
La Suprema Corte ha chiarito che: “In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363
e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le
Università sedi delle scuole di specializzazione;
in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destínatae solutionís",
l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25
c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento”
(Cass. Civ. Sez. 6 –L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020; cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile - Ordinanza 29 novembre 2016, n. 24353). A tal fine non assume rilievo la presenza di ulteriori convenuti (quale, nella specie, l'Università sede della scuola di specializzazione) (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3869).
Ha chiarito la Suprema Corte che appare irrilevante che la domanda sia stata proposta anche contro l'Università: "in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell'articolo 33 cod. proc. civ. ed in una di esse sia parte un'Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla Corte d'Appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
pagina3 di 4 dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d'Appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie" (da ultimo, v. Cass., ord. 5 ottobre 2011, n. 20361).
Tanto impone di dichiarare la incompetenza del Tribunale di Messina in relazione alle domande proposte da ER AN in favore del Tribunale di Roma.
In ragione della copiosa evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia oggetto del presente giudizio, possono compensarsi le spese di giudizio ex aart. 92 secondo comma c.p.c.
PQM
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina adito fissando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, competente per territorio.
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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