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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], circoscrizione consolare Berna (Svizzera), Maienstrasse 4
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Steffisbuth, circoscrizione consolare Berna (Svizzera), Maienstrasse 4, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angela Allegria, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 22.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Modica (RG) il 28.08.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 2003, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la GL
R_
(Cesena, 23.02.2003); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, fermo l'obbligo del reciproco rispetto, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso, nelle more dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per i relativi provvedimenti, si autorizzano reciprocamente ad allontanarsi dalla casa coniugale e a fissare la propria residenza ovunque vorranno senza alcun obbligo di comunicazione della nuova residenza all'altro coniuge;
2. L'attuale casa coniugale, condotta in affitto, verrà assegnata al sig. il quale vi Parte_2
R_ abiterà insieme alla GL;
3. Le condizioni di separazione contenute nel presente ricorso avranno immediata applicazione sin dalla sottoscrizione del ricorso medesimo, anche nelle more dello svolgimento dell'udienza ex art.
707 e ss. cpc dinanzi al Tribunale di Ragusa;
4. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque somma a titolo di mantenimento e/o a qualsivoglia altra forma di sussidio, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, essendo economicamente indipendenti;
5. Le Parti concordemente stabiliscono che il sig. si occuperà del mantenimento della Parte_2
R_ GL per intero, mentre la sig.ra verserà direttamente alla GL Parte_1 R_2
, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno
[...] mensile per il contributo al mantenimento di € 150,00; R_ 6. Le spese straordinarie per la GL saranno a carico dei genitori in misura del 80% a carico
del sig. e 20% a carico della sig.ra . Le suddette spese, così come Parte_2 Parte_1
previsto dalla Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense, dovranno comunque essere preventivamente concordate tra le Parti;
7. Le Parti dichiarano che, per il resto, fatto salvo quanto sopra, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
8. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 22.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Modica (RG) in data 28.08.2003, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 139, parte II, Serie A, anno 2003;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], circoscrizione consolare Berna (Svizzera), Maienstrasse 4
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Steffisbuth, circoscrizione consolare Berna (Svizzera), Maienstrasse 4, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angela Allegria, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 22.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncor datario a Modica (RG) il 28.08.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 139, parte II, Serie A, dell'anno 2003, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la GL
R_
(Cesena, 23.02.2003); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 02.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, fermo l'obbligo del reciproco rispetto, fin dalla sottoscrizione del presente ricorso, nelle more dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per i relativi provvedimenti, si autorizzano reciprocamente ad allontanarsi dalla casa coniugale e a fissare la propria residenza ovunque vorranno senza alcun obbligo di comunicazione della nuova residenza all'altro coniuge;
2. L'attuale casa coniugale, condotta in affitto, verrà assegnata al sig. il quale vi Parte_2
R_ abiterà insieme alla GL;
3. Le condizioni di separazione contenute nel presente ricorso avranno immediata applicazione sin dalla sottoscrizione del ricorso medesimo, anche nelle more dello svolgimento dell'udienza ex art.
707 e ss. cpc dinanzi al Tribunale di Ragusa;
4. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque somma a titolo di mantenimento e/o a qualsivoglia altra forma di sussidio, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, essendo economicamente indipendenti;
5. Le Parti concordemente stabiliscono che il sig. si occuperà del mantenimento della Parte_2
R_ GL per intero, mentre la sig.ra verserà direttamente alla GL Parte_1 R_2
, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno
[...] mensile per il contributo al mantenimento di € 150,00; R_ 6. Le spese straordinarie per la GL saranno a carico dei genitori in misura del 80% a carico
del sig. e 20% a carico della sig.ra . Le suddette spese, così come Parte_2 Parte_1
previsto dalla Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense, dovranno comunque essere preventivamente concordate tra le Parti;
7. Le Parti dichiarano che, per il resto, fatto salvo quanto sopra, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'una dall'altro e viceversa;
8. Le Parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 22.01.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a Modica (RG) in data 28.08.2003, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 139, parte II, Serie A, anno 2003;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti