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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/07/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. 391/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'8/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art. 51 D. l.vo n. 14/19 avverso la sentenza n. 26/24 pubblicata del Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale all'esito del procedimento n. 29-1/24, proposto da
, con sede in Poggio Sannita (IS), via Parte_1
Roma 61, p. IVA e c.f. n. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
, c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Padula
[...] C.F._1
(c.f. ), del Foro di Isernia, con Studio in Agnone, alla Via San C.F._2
Lorenzo n.1, con email e pec per le Email_1 Email_2 notificazioni e comunicazioni, presso cui elegge domicilio ad ogni effetto di Legge, giusta procura speciale
RECLAMANTE nei confronti di
Curatela della Liquidazione Giudiziale della , in Controparte_1 persona della curatrice dott.ssa CP_2
RECLAMATA – contumace
1 2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Fabrizio Cangelli di Foggia
RECLAMATA – contumace con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate.
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
***
Con ricorso depositato il 4/12/24 il reclamante ha impugnato la sentenza del Tribunale collegiale di Isernia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, su ricorso di Controparte_1 Controparte_3
Il reclamante censura la decisione, richiamando la sentenza n. 32992/23 della Corte di
Cassazione, secondo cui “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.”.
Il motivo di censura è infondato.
La pronuncia del giudice di legittimità, intervenuta il 28/6/22, è ormai superata dal nuovo dato normativo. Il novellato art. 2545 terdecies c.c. prevede espressamente che “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 381 comma 1 d. l.vo 14/19, a decorrere dal 15/7/22. La norma successiva ha quindi introdotto una deroga alla disciplina dettata dall'art. 14 D. l.vo 112/17, con specifico riferimento alle cooperative che svolgono attività commerciale. La Cassazione, richiamata dal reclamante, si è pronunciata su una fattispecie disciplinata dalla vecchia disposizione.
Pronunce più recenti hanno infatti affermato la assoggettabilità della società cooperativa a procedura di liquidazione giudiziale, ove svolga attività commerciale (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 8059 del 2025, secondo cui “una società cooperativa […] ove svolga
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attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c.”).
La cooperativa in esame svolge sicuramente attività commerciale, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Lo si desume dall'atto costitutivo della società e dalla visura camerale, che definiscono l'oggetto sociale: manutenzione di verde pubblico o privato, svolgimento di servizi di pulizia, di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, gestione di parcheggi, giardini, parchi, aree attrezzate pubbliche e private, impianti sportivi, gestione di ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, mense, laboratori artigianali, servizi di vigilanza, trasporto e riscossione tributi comunali, raccolta di rifiuti solidi urbani, consulenze specifiche alle imprese per la partecipazione a gare d'appalto, servizi turistici, noleggio di autoveicoli. A queste attività se ne aggiungono molte altre, sempre chiaramente attinenti alla prestazione di servizi attraverso una attività economica organizzata.
Sebbene nell'atto costitutivo della cooperativa si legga che “la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa”, come chiarito in giurisprudenza, “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente – come qui spiegato dal giudice del merito – in una società cooperativa” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 8059 del 2025). Come precisato da Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 29245 del 2021, “la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia più -in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio – un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi
(cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass.
22955/2020, 14250/2016, 16435/2003), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011, 16612/2008, 9589/1993), poiché esso, inteso come
3 4
destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente, non pregiudica l'imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante, al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. 6835/2014, 17399/2011, 16612/2008)”.
Dalla lettura dei bilanci societari emerge chiaramente una attività finalizzata ad assicurare lo scopo mutualistico ma al tempo stesso a produrre utili da distribuire tra i soci. La nota integrativa, allegata ai vari bilanci, prevede espressamente una “proposta di destinazione degli utili” eventualmente prodotti, con ciò confermando anche lo scopo lucrativo della cooperativa.
Del resto si tratta di una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 comma
1 n. 2 c.c., come emerge dalla lettura delle note integrative al bilancio. Necessariamente deve ispirarsi quindi a criteri di obiettiva economicità.
La voce di bilancio “valore della produzione” esclude palesemente lo svolgimento di una attività del tutto gratuita, indicando significativi ricavi per ogni anno di esercizio.
Per tutte le ragioni illustrate la società cooperativa, poiché svolgeva attività commerciale,
è soggetta anche a liquidazione giudiziale. Il reclamo va conseguentemente rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali, essendo rimaste contumaci le controparti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 4/12/24 da , Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. 26/24 del Tribunale collegiale di
Isernia, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da;
Controparte_1
2) dà atto che l'impugnazione è integralmente rigettata ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 10/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)
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N. 391/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. all'esito dell'udienza dell'8/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art. 51 D. l.vo n. 14/19 avverso la sentenza n. 26/24 pubblicata del Tribunale civile di Isernia in composizione collegiale all'esito del procedimento n. 29-1/24, proposto da
, con sede in Poggio Sannita (IS), via Parte_1
Roma 61, p. IVA e c.f. n. , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
, c.f. n. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Padula
[...] C.F._1
(c.f. ), del Foro di Isernia, con Studio in Agnone, alla Via San C.F._2
Lorenzo n.1, con email e pec per le Email_1 Email_2 notificazioni e comunicazioni, presso cui elegge domicilio ad ogni effetto di Legge, giusta procura speciale
RECLAMANTE nei confronti di
Curatela della Liquidazione Giudiziale della , in Controparte_1 persona della curatrice dott.ssa CP_2
RECLAMATA – contumace
1 2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Fabrizio Cangelli di Foggia
RECLAMATA – contumace con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate.
Il Procuratore Generale si è espresso per il rigetto del reclamo.
***
Con ricorso depositato il 4/12/24 il reclamante ha impugnato la sentenza del Tribunale collegiale di Isernia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
, su ricorso di Controparte_1 Controparte_3
Il reclamante censura la decisione, richiamando la sentenza n. 32992/23 della Corte di
Cassazione, secondo cui “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma, cod. civ.”.
Il motivo di censura è infondato.
La pronuncia del giudice di legittimità, intervenuta il 28/6/22, è ormai superata dal nuovo dato normativo. Il novellato art. 2545 terdecies c.c. prevede espressamente che “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”. Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 381 comma 1 d. l.vo 14/19, a decorrere dal 15/7/22. La norma successiva ha quindi introdotto una deroga alla disciplina dettata dall'art. 14 D. l.vo 112/17, con specifico riferimento alle cooperative che svolgono attività commerciale. La Cassazione, richiamata dal reclamante, si è pronunciata su una fattispecie disciplinata dalla vecchia disposizione.
Pronunce più recenti hanno infatti affermato la assoggettabilità della società cooperativa a procedura di liquidazione giudiziale, ove svolga attività commerciale (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 8059 del 2025, secondo cui “una società cooperativa […] ove svolga
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attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c.”).
La cooperativa in esame svolge sicuramente attività commerciale, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Lo si desume dall'atto costitutivo della società e dalla visura camerale, che definiscono l'oggetto sociale: manutenzione di verde pubblico o privato, svolgimento di servizi di pulizia, di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, gestione di parcheggi, giardini, parchi, aree attrezzate pubbliche e private, impianti sportivi, gestione di ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, mense, laboratori artigianali, servizi di vigilanza, trasporto e riscossione tributi comunali, raccolta di rifiuti solidi urbani, consulenze specifiche alle imprese per la partecipazione a gare d'appalto, servizi turistici, noleggio di autoveicoli. A queste attività se ne aggiungono molte altre, sempre chiaramente attinenti alla prestazione di servizi attraverso una attività economica organizzata.
Sebbene nell'atto costitutivo della cooperativa si legga che “la società è in ogni caso considerata Organizzazione non lucrativa”, come chiarito in giurisprudenza, “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente – come qui spiegato dal giudice del merito – in una società cooperativa” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 8059 del 2025). Come precisato da Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 29245 del 2021, “la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia più -in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio – un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi
(cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass.
22955/2020, 14250/2016, 16435/2003), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011, 16612/2008, 9589/1993), poiché esso, inteso come
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destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente, non pregiudica l'imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante, al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. 6835/2014, 17399/2011, 16612/2008)”.
Dalla lettura dei bilanci societari emerge chiaramente una attività finalizzata ad assicurare lo scopo mutualistico ma al tempo stesso a produrre utili da distribuire tra i soci. La nota integrativa, allegata ai vari bilanci, prevede espressamente una “proposta di destinazione degli utili” eventualmente prodotti, con ciò confermando anche lo scopo lucrativo della cooperativa.
Del resto si tratta di una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 comma
1 n. 2 c.c., come emerge dalla lettura delle note integrative al bilancio. Necessariamente deve ispirarsi quindi a criteri di obiettiva economicità.
La voce di bilancio “valore della produzione” esclude palesemente lo svolgimento di una attività del tutto gratuita, indicando significativi ricavi per ogni anno di esercizio.
Per tutte le ragioni illustrate la società cooperativa, poiché svolgeva attività commerciale,
è soggetta anche a liquidazione giudiziale. Il reclamo va conseguentemente rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali, essendo rimaste contumaci le controparti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato il 4/12/24 da , Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t., avverso la sentenza n. 26/24 del Tribunale collegiale di
Isernia, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da;
Controparte_1
2) dà atto che l'impugnazione è integralmente rigettata ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 10/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
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