Articolo 13 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 maggio 1956
Art. 13.
Nel perimetro di cui all'art. 2 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito netto sara' fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, un ulteriore decimo di reddito stesso.
In relazione alla concessione suddetta, i proprietari di fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.
In mancanza provvede d'ufficio il sindaco con la procedura di cui all'art. 3.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956
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