CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 691/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in L'Aquila al Viale Corrado IV Parte_1
n. 20 presso e nello studio dell'avv. Rosario Panebianco che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE-APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 OP dall'avv. Domenico Fasanella ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Foggia alla Via Nicola Arpaia n. 37 giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
12.06.2024 – Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, come integrate nelle conclusioni scritte:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per i fatti e i motivi espressi in narrativa, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 394/2024 del Tribunale di L'Aquila, accertare e dichiarare: a) che
l'importo presente sul c/c n. 1322 MPS da imputare alla massa ereditaria è pari ad €
1.314,56, b) che l'unità immobiliare sita nel Comune di Barisciano (AQ) e censita al NCEU del predetto Comune al fg. 40 part. 1687 subb. 2 e 3 è per la quota ideale del 50% di proprietà della sig.ra , erede di , e che Parte_1 PE pertanto solo la restante quota del 50% va ricompresa nel patrimonio relitto da _2
, il cui asse ereditario è quindi pari ad € 259.740,37#.
[...]
Voglia, altresì, rigettare l'appello incidentale proposto dai sigg.ri Controparte_1
e in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria delle spese e
[...] CP_2 competenze del grado di appello.”
Per gli appellati – appellanti incidentali come preciste nelle relative note scritte:
“Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare l'appello principale siccome manifestamente inammissibile, e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato al § II della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2024, riformare la gravata sentenza del Tribunale di
L'Aquila n. 394/2024 del 12.6.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o comunque annullare il testamento pubblico per notaio di ON (Quebec) Persona_3 del 18.2.1980, stante la mancanza dei requisiti di forma richiesti dagli artt. 603, co. 2°, e 606
c.c., oltre che dall'art. 51, co. 2°, n. 3, L. 16.2.1913 n. 89, come dedotti al predetto § II;
3) sempre in accoglimento dell'appello incidentale spiegato al § II) della citata comparsa di costituzione e risposta, riformare la gravata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 394/2024 del 12.6.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimi (e non già di meri eredi legittimari) dei germani e Controparte_1 OP nella misura di 1/3 ciascuno (per complessivi 2/3) sull'effettivo patrimonio del de cuius, come integrato e ricostruito ai sensi del successivo punto 4), in concorso con la sig.ra PE
(nelle more deceduta e cui è subentrata la sig.ra ,
[...] Parte_1 quale unica erede della predetta sig.ra ), ai sensi dell'art. 581 c.c.; PE
4) in accoglimento dell'ulteriore motivo di appello incidentale spiegato al § III) della predetta comparsa di costituzione e risposta, riformare la gravata sentenza del Tribunale di L'Aquila
n. 394/2024 del 12.6.2024 nella parte in cui ha erroneamente imputato nell'asse ereditario la somma complessiva di € 63.470,13 per debiti ereditari, ai sensi dell'art. 556 c.c., in luogo della sola minor somma effettivamente documentata di € 5.920,01 (per spese funerarie e di tumulazione del de cuius), e per l'effetto espungere dalla massa le ulteriori spese ereditarie non provate per l'ammontare di € 57.550,13, con conseguente rideterminazione del valore complessivo del patrimonio ereditario nella maggiore misura di € 459.189,155 (in luogo di quella determinata in primo grado di € 401.639,025), sulla quale dovrà farsi luogo alla successione legittima secondo le quote stabilite ai sensi dell'art. 581 c.c. (concorso di coniuge e figli);
5) in accoglimento dell'apposito motivo di appello incidentale articolato al superiore § IV), condannare la sig.ra all'integrale pagamento delle spese Parte_1 processuali relative al giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CAP come per legge;
6) in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento in favore Parte_1 degli appellati ed appellanti in via incidentale delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1328/2016 promosso da e contro (cui Controparte_1 OP PE subentrava in corso di causa, quale erede universale, ) (onde sentir Parte_1 dichiarare, quali figli del defunto , la nullità e/o l'invalidità di un testamento pubblico redatto in Persona_2
Canada con conseguente rideterminazione delle quote ereditarie ad essi spettanti, ovvero previo accertamento della lesione della quota di legittima disporne la reintegrazione), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e, previo accertamento della validità del testamento de quo, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria - il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1. dichiara aperta la successione di , Persona_2 deceduto in L'Aquila il 25 luglio 2014; 2. rigetta la domanda di nullità del testamento
n. 13.707 del 18/02/1980 e, per l'effetto, ne accerta e dichiara la validità;
3. accerta e dichiara la qualità di eredi legittimari di e Controparte_1 CP_2
4. in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni
[...] testamentarie contenute nel testamento notarile del 18/02/1980, accertato e dichiarato che gli attori hanno diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari a € 200.819,512# e che la restante metà del patrimonio ereditario, pari a € 200.819,512#, è di spettanza di e, per essa, PE di dichiara inefficace, in parte qua, le disposizioni Parte_1 testamentarie attributive dell'intero asse ereditario alla convenuta PE
5. rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
6. compensa le
[...] spese di lite tra le parti;
7. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.”.
1.1 Il Tribunale, acclarata la legittimazione passiva (peraltro non contestata) di
[...]
nella qualità di erede testamentaria di (deceduta Parte_1 PE nelle more del giudizio), riteneva preliminare ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione del de cuius il quale, deceduto in data 25.07.2014 in Persona_2
Barisciano (AQ), aveva lasciato quale erede universale la moglie , PE giusta testamento pubblico del 18.2.1980 a rogito del Notaio (Quebec, Persona_3
Canada).
Previa ricostruzione della normativa applicabile in tema di successione di un cittadino italiano e di validità di testamento redatto in uno Stato estero, il Tribunale riteneva che il testamento notarile redatto in data 18.2.1980 nel Quebec (Canada) si presentasse privo di vizi, per cui ad esso andava riconosciuta piena validità ai sensi dell'art. 48 L. 218/1995.
Rilevava tuttavia che ciò non precludeva l'esperibilità dell'azione di riduzione invocata da parte attrice poiché, in difetto di scelta alternativa da parte del de cuius, la successione dello stesso era regolata dalla legge italiana in virtù di quanto disposto dall'art. 46 L. 218/1995.
1.2. Ciò detto, rilevava che l'azione proposta dagli attori si configurava quale azione di riduzione per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 554 e segg. c.c., di cui riportava anche una ricostruzione giurisprudenziale, ritenendo indubbia la natura di legittimari degli attori in quanto figli del de cuius, così come considerava sussistenti le condizioni di cui all'art. 564 c.c. posto che l'azione di riduzione era stata esercitata nei confronti di PE
(e per essa dell'erede universale ), chiamata all'eredità
[...] Parte_1 come coerede degli attori, nella qualità di moglie ed erede testamentaria del de cuius.
1.3 Riteneva quindi necessario accertare se vi fosse lesione delle quote di riserva dei legittimari, e, a tale fine, fosse necessario innanzitutto determinare l'ammontare della quota dei beni di cui il defunto poteva disporre, formando una massa di tutti i beni ad esso appartenenti al momento della morte e riunendovi fittiziamente quelli di cui aveva disposto a titolo di donazione, in modo da formare l'intero asse ereditario.
Partendo dalla consistenza dell'asse ereditario così come indicato dagli attori (- somma di denaro del complessivo importo di € 2.629,12 depositata sul c/c n. 1322 accesso presso
Monte dei Paschi di Siena;
- somma di denaro del complessivo importo di € 221.008,50 prelevata dal c/c n. 1322 acceso presso Monte dei Paschi di Siena;
- buoni postali fruttiferi pari a € 110.108,87; - immobile sito nel Comune di Barisciano, via Piedi La Terra, censito al
Catasto al fg. 40, part. 1687, sub. 2, cat. A/7, cons. 13 vani;
- immobile sito nel Comune di Barisciano, via Piedi La Terra, censito al Catasto al fg. 40, part. 1687, sub. 3, cat. C/6, cons.
25 mq) e risultante dalla documentazione versata in atti nonché dalla espletata C.T.U. con riferimento alla consistenza, allo stato e al valore degli immobili siti nel comune di Barisciano
(AQ), nonché alla luce dei debiti ereditari come documentati da parte convenuta (- €
56.484,13# a titolo di spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria;
- €
4.500,00# a titolo di spese per onoranze funebri;
- € 1.420,01# per spese di sepoltura;
- €
66,00# per la traduzione giurata del testamento notarile del de cuius;
- € 1.000,00# a titolo di spese notarili), il Tribunale concludeva che l'ammontare dell'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia, detratti i debiti ereditari, ammontava ad € 401.639,025.
Determinato in tal modo l'asse ereditario, reputava che bisognava calcolare la porzione disponibile secondo quanto disposto dagli artt. 542 e 556 c.c., ritenendo che nel caso di specie il de cuius poteva disporre complessivamente di ¼ del proprio patrimonio (porzione disponibile), mentre ½ era riservato ai figli (gli attori) e ¼ alla coniuge PE
.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 18.2.1980, avendo il de cuius disposto della totalità dei suoi beni in violazione della quota di legittima dei figli, disponendo che agli attori spettasse la somma di € 100.409,756# ciascuno, mentre alla convenuta PE
la somma di € 200.819,512#, pari alla metà del patrimonio del de cuius.
[...]
1.4 Riteneva invece di rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente domanda di divisione del cespite immobiliare oggetto di giudizio, posto che la carenza di documentazione attestante la regolarità edilizia dei fabbricati era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rendendo improcedibile la domanda di divisione, evidenziando come nella specie, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU avesse proprio escluso la regolarità urbanistica dei cespiti immobiliari oggetto di divisione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo di gravame con il quale ha denunciato: Errata quantificazione dell'asse ereditario. Violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 1100 e ss. c.c., 116 c.p.c., 132, comma 2 n. 4,
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti Controparte_1
e , contestando il gravame e chiedendone il rigetto, in quanto OP inammissibile per omessa specificazione dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che infondato, nonché spiegando appello incidentale sulla base di tre motivi afferenti a 1) Decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile la legge canadese al testamento pubblico del de cuius, in luogo della legge italiana, in contrasto con la concorde richiesta di applicazione della legge italiana formulata dalle parti ai sensi dell'art. 48 L. n.
218/1995. Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.), nonché del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 111, co. 2°, e 24 Cost.), oltre che dell'art. 132 c.p.c., n. 4 (omessa esposizione delle ragioni di diritto della decisione). Ultrapetizione. Omessa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o comunque di inefficacia del citato testamento pubblico da parte del primo giudice. Riproposizione in via di appello incidentale della domanda di devoluzione del patrimonio ereditario in via di successione legittima in favore dei deducenti, ai sensi dell'art. 581 c.c., in luogo della successione necessaria disposta dal primo giudice;
2) Decisione di primo grado nella parte in cui ha incluso tra i debiti ereditari la somma di € 56.484,13 a titolo di “spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria” in favore del de cuius, nonché di € 66,00 per “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius”, e di ulteriori
€ 1.000,00 a titolo di “spese notarili” (il tutto per complessivi € 57.550,13), che invece vanno esclusi dalla massa ereditaria in quanto non provati ed anzi smentiti nel corso dell'istruttoria.
Omesso esame delle risultanze documentali e delle prove testimoniali assunte sulla questione, in violazione dell'art. 115 c.p.c. Omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alle ragioni difensive al riguardo formulate dagli attori, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) Decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali.
4. All'esito dell'udienza del 3.12.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 5.12.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.06.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate. Al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
6. Per ragioni di ordine sistematico, va innanzitutto analizzato e disatteso il primo motivo dell'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
6.1 Con tale motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha considerato valido ai sensi dell'art. 48 L. 218/1995 il testamento notarile redatto il 18.2.1980 in Quebec, Canada.
In particolare, ritengono gli appellanti incidentali che il primo giudice avrebbe violato il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato allorché, nella individuazione della legge applicabile al richiamato testamento pubblico, non ha considerato la posizione assunta dalle parti (eredi del de cuius, richiedenti l'applicazione della legge italiana), optando per la scelta della legge canadese.
Nel richiamare a tal fine l'art. 48 L. 218/1995, ed i criteri di scelta della legge applicabile ivi riportati, ritengono gli appellanti incidentali che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condurre la sua valutazione sulla base delle norme del vigente ordinamento italiano e non sulla base della legge canadese, lamentando altresì la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per non aver potuto svolgere adeguate difese sul punto.
In ogni caso, in applicazione della legge italiana, ritengono gli appellanti incidentali che il testamento de quo non rispetta i criteri di cui agli artt. 603 e 606 c.c. in ordine alla forma di tale documento (per non essere stata indicata l'ora di redazione del testamento, nonché il luogo di nascita dei testimoni ed il loro domicilio o residenza completi), con conseguente insanabile nullità, ovvero in subordine annullabilità, del medesimo testamento, sicché, trattandosi di successione legittima, nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione l'art. 581
c.c. in virtù del quale la quota di 1/3 dell'asse ereditario spetta al coniuge e la quota dei 2/3 spetta ai figli.
6.2 Rileva il Collegio che la forma del testamento è regolata dall'articolo 48 della legge n.
218 del 1995, il quale ha ampliato e modificato la precedente disciplina contenuta nell'articolo 26 disp. prel e, per effetto di questa norma, il testamento è valido, quanto alla forma, se risponde ad una delle seguenti leggi: - legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto;
- legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino;
- legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
Tale articolata previsione permette di applicare una molteplicità di criteri di collegamento, i quali consentono, potenzialmente, il richiamo a più leggi regolatrici del testamento, a conferma della tendenza finalizzata a facilitare il compimento degli atti giuridici all'estero.
La Suprema Corte di cassazione ha recentemente avuto occasione di chiarire che “con riguardo al problema dell'operatività dei diversi criteri di collegamento, il richiamo alle diverse leggi regolatrici della forma del testamento deve essere inteso come simultaneo ed alternativo. È quindi necessario considerare tutte le leggi richiamate dai criteri di collegamento, e applicare, nel caso di specie, la legge, fra quelle richiamate, che consente di dichiarare la validità dell'atto. Il testamento, quindi, può essere considerato valido se risponde ai requisiti formali anche di una soltanto delle leggi richiamate dall'art. 48 della legge n. 218 del 1995 cit.” (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 9763 del 14.04.2025).
6.3. Non colgono nel segno, pertanto, i rilievi formulati dagli appellanti incidentali, allorché sostengono che la scelta tra i tre diversi criteri di collegamento, ai fini della individuazione della legge applicabile alla forma del testamento, è rimessa alle parti del giudizio e, solo in caso di disaccordo, al giudice.
Il Tribunale non ha, dunque, assunto alcuna arbitraria ed ingiustificata posizione in contrasto con la volontà delle parti ma, correttamente applicando i predetti criteri, ha concluso per la validità del testamento oggetto di giudizio, redatto in Canada, previa verifica del rispetto della normativa canadese.
In particolare, richiamando gli artt. 716 e segg. del Codice Civile del Quebec, il Tribunale ha evidenziato che, in virtù di tali disposizioni:
- il testamento notarile è redatto da un notaio, in minuta, alla presenza di uno o due testimoni;
- sul testamento devono essere annotate la data e il luogo di formazione delle ultime volontà;
- il notaio deve altresì leggere il contenuto delle volontà al testatore e, se richiesto dallo stesso, alla presenza del testimone;
- terminata la lettura, il testatore deve dichiarare alla presenza del testimone che l'atto letto contiene l'espressione delle sue ultime volontà;
- tali volontà, dopo essere state lette, sono sottoscritte dal testatore, dai testimoni e dal notaio alla presenza reciproca;
- un testimone chiamato ad essere presente alla redazione di un testamento notarile deve essere nominato nell'atto;
- ogni persona maggiorenne può prestare l'ufficio di testimone per un testamento notarile, ad eccezione degli impiegati del notaio rogante che non siano essi stessi notai.
Alla luce di tali disposizioni, il Tribunale ha esaminato la copia del testamento prodotto agli atti contenente le sottoscrizioni, completa di traduzione giurata, correttamente ritenendola priva di vizi comportanti la sua nullità, essendo rispettosa delle disposizioni di cui agli artt.
716 e segg. del Codice Civile del Quebec.
6.4. Ritiene pertanto il Collegio che alcuna violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia rinvenibile nel provvedimento impugnato.
6.5. Il rigetto del motivo di appello incidentale per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata in ordine alla validità del testamento de quo alla luce della normativa canadese, rende superfluo l'esame delle altre contestazioni avanzate dagli appellanti incidentali in ordine alla presunta violazione delle norme del codice civile italiano con riferimento alla mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione del testamento ed altro.
7. Acclarata la validità del testamento delde cuius, ritiene il Collegio che l'appello principale meriti accoglimento sul rilievo dell'evidente fondatezza dell'unico motivo di gravame.
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla determinazione dell'asse ereditario del de cuius , evidenziando errori Persona_2 commessi dal primo giudice nella quantificazione delle quote da ricomprendervi.
In particolare, sostiene parte appellante che il primo giudice, dopo aver evidenziato l'ammontare della quota del saldo del c/c n. 1322 acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad €. 2.629,12, e dopo aver sostenuto che, trattandosi di conto corrente cointestato al de cuius e ad , andava ricompresa nell'asse ereditario PE la metà di tale somma, ha poi erroneamente computato nella massa ereditaria del de cuius
l'intero importo.
Parimenti, nel determinare l'importo da ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius con riferimento agli immobili siti nel comune di Barisciano, il cui valore di mercato è stato accertato a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio nell'importo complessivo di €.
281.168,19, ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in errore per non aver considerato che tali immobili erano in comunione pro indiviso tra i coniugi
[...] , per cui nell'asse ereditario del primo andava ricompreso il suo valore nella Parte_2 misura del 50% e non, come accaduto, per l'intero.
7.2 Il Collegio rileva che effettivamente il Tribunale, nel ricostruire la massa ereditaria del de cuius, è incorso negli errori di cui all'atto di appello, con riferimento ai quali, peraltro, gli stessi appellati nulla hanno dedotto, essendosi limitati ad impugnare il gravame in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In particolare, il primo giudice, con riferimento all'importo da ricomprendere nell'asse ereditario e riferibile al conto corrente n. 1322 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, dopo averlo indicato nella somma complessiva di €. 2.629,12 ed aver precisato che, trattandosi di conto corrente cointestato al de cuius e alla sig.ra , nell'asse PE ereditario del defunto doveva essere ricompresa la metà di tale somma, erroneamente l'ha computata per intero.
Pertanto, il punto 1. della tabella riepilogativa dell'asse ereditario così come redatta dal primo giudice è errato e va modificato prevedendo, quale saldo sul c/c n. 1322 Monte dei
Paschi di Siena da ricomprendere nell'asse ereditario, l'importo di €. 1.314,56.
7.3. Allo stesso modo, nell'indicare il valore dei cespiti immobiliari da computare nella massa ereditaria del de cuius, il primo giudice è incorso in errore allorché, correttamente aderendo alle conclusioni del CTU in ordine al valore di mercato da attribuire a tali immobili, lo ha interamente ricompreso nell'asse ereditario senza considerare che i coniugi
[...]
ne erano comproprietari. Parte_2
Come attestato tra l'altro dalle visure catastali depositate in sede di costituzione nel giudizio di primo grado dagli stessi odierni appellati-appellanti incidentali (docc. nn. 13 e 14), entrambi i coniugi erano proprietari di tali immobili in regime di comunione dei beni e dunque, atteso il valore di mercato degli stessi complessivamente stimato dal CTU in €. 281.168,19, nella massa ereditaria va ricompresa la quota del 50% di tale valore, pari ad €. 140.584,095.
Pertanto, il punto 4. della tabella riepilogativa dell'asse ereditario così come redatta dal primo giudice è errato e va modificato prevedendo, quale quota di valore dei cespiti immobiliari da ricomprendere nell'asse ereditario, l'importo di €. 140.584,095.
8. Prima di procedere alla rideterminazione delle quote spettanti alle parti alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, è necessario operare la disamina del secondo motivo dell'appello incidentale formulato dai fratelli , relativo ai debiti ereditari _2 così come determinati dal primo giudice.
8.1 In particolare, con tale motivo di gravame gli appellanti incidentali impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha incluso, tra i debiti ereditari, complessivamente quantificati in € 63.470,130, la somma di € 56.484,13 a titolo di “spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria” in favore del de cuius, nonché di €
66,00 per “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius”, e di ulteriori € 1.000,00
a titolo di “spese notarili” (il tutto per complessivi € 57.550,13), poiché ritenuti non provati ed anzi smentiti all'esito dell'istruttoria espletata.
Considerano infatti gli appellanti incidentali che la richiesta a tal fine formulata in via riconvenzionale dalla controparte, con particolare riguardo alla presenza di cinque infermiere-badanti dedite alla cura del de cuius nell'ultimo anno e mezzo di vita, era finalizzata solo a “gonfiare” le spese sostenute per quest'ultimo e non ha trovato riscontro alcuno all'esito dell'istruttoria, ritenendo non sufficienti le innumerevoli ricevute, quietanze liberatorie e buste paga prodotte a tal fine dall'odierna appellante principale, e neanche l'esito della prova orale raccolta.
Allo stesso modo, gli appellanti incidentali contestano la riconducibilità al debito gravante sulla massa ereditaria della somma di € 371,42 di cui agli scontrini in atti, relativi a spese per l'acquisto di dentifrici, pomate per ematomi e creme, prodotti per l'igiene intima ed altro, nonché della somma di € 66,00 per la “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius” e di €. 1.000,00 per “spese notarili”, ritenute di esclusivo interesse della controparte quale unica beneficiaria del richiamato testamento.
Dunque, le uniche spese riconosciute dagli appellanti incidentali ai fini della loro imputazione alla massa ereditaria sono quelle funerarie e di tumulazione del de cuius, pari ad €. 5.920,01,
e di conseguenza chiedono la riforma della sentenza impugnata sul punto.
8.2 Anche questo motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'odierna appellante principale ha fornito piena prova delle spese poste a carico della massa ereditaria, a partire da quelle per collaborazione domestica ed assistenza sanitaria.
Orbene, erroneamente gli appellanti incidentali ritengono che alcun valore probatorio possa riconoscersi alle ricevute, alle buste paga e alle quietanze liberatorie versate in atti, in quanto le buste paga, benché quietanzate, costituiscono prova della loro consegna ma non dell'effettivo pagamento, che è onere del datore di lavoro dimostrare, mentre le dichiarazioni quietanzate attestanti la ricezione di somme assumono valore probatorio solo nei rapporti tra creditore e debitore ed alcun effetto vincolante assumono nei confronti dei terzi.
Va al riguardo rilevato che i principi riguardanti il valore probatorio delle buste paga così come dedotto dagli appellanti incidentali non operano nel presente giudizio, avendo rilevanza solo nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore allorché quest'ultimo contesti di aver percepito quanto riportato nel documento sottoscritto per quietanza, ed hanno piena efficacia probatoria in relazione al credito che il dipendente ha intenzione di far valere ad esempio nella procedura fallimentare del datore di lavoro ( Cass. Civ. Ord. n.
13781 del 06/07/2020).
Nel presente giudizio tali documenti assurgono ad elementi che comprovano l'esborso delle somme ivi riportate, con riferimento al quale alcuna prova contraria è stata fornita (ma neppure è stata dedotta) da parte degli appellanti incidentali.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni quietanziate che attestano la ricezione di somme da parte delle creditrici è vero che assumono valore probatorio nei rapporti Parte_3 tra creditore e debitore e nei limiti in cui tali quietanze siano fatte valere nelle controversie in cui siano parti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza, ma è altresì vero che in mancanza di contestazione tra tali parti (come nel caso di specie) il contenuto di tali dichiarazioni non può essere messo in discussione da terzi in assenza di prova contraria.
Va poi considerato che rispetto agli esborsi sostenuti nei confronti di , CP_3 [...]
e si dispone anche delle prove testimoniali rese dalle stesse. CP_4 CP_5
Quanto alle altre poste debitorie indicate dall'appellante principale, tutte fornite di adeguata prova documentale.
9. Alla luce di quanto statuito in ordine alla composizione della massa ereditaria e ai debiti ereditari da scomputare da essa, risulta che l'asse ereditario è così correttamente composto:
1. saldo sul c/c n. 1322 Monte dei Paschi di Siena € 1.314,560 +
2. prelievi dal c/c n. 1322 Monte dei Paschi di Siena € 110.504,250 +
3. buoni postali fruttiferi € 70.807,595 +
4. cespiti immobiliari € 140.584,095 –
5. debiti ereditari € 63.470,130 =
Totale asse ereditario € 259.740,370
Pertanto, confermando l'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al punto 4 dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello principale ne va disposta la parziale riforma in ordine al quantum spettante alle parti, e dunque va dichiarato che gli odierni appellati – appellanti incidentali hanno diritto alla quota di riserva ex art. 542 c.c. di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari ad €. 129.870,185, mentre la restante metà, pari ad €. 129.870,185 è di spettanza di PE
e, per essa, dell'appellante principale quale sua erede.
10. L'ultimo motivo dell'appello incidentale, riferito alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado con il quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali, basato sul presupposto dell'accoglimento dell'appello incidentale, non può infine trovare accoglimento, stante l'esito decisorio che vede invece il rigetto dell'appello incidentale.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si rileva come dall'accoglimento dell'appello principale e dal rigetto di quello incidentale consegua la condanna degli appellati
– appellanti incidentali al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante principale, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione incidentale proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) IN ACCOGLIMENTO dell'appello principale, per le causali di cui in narrativa, ed in parziale riforma del capo 4) dell'impugnata sentenza, DICHIARA che il patrimonio ereditario del de cuius ammonta ad € 259.740,370 e che gli attori (odierni appellati) hanno diritto alla quota di riserva ex art. 542 c.c. di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari ad € 129.870,185, mentre la restante metà, pari ad € 129.870,185 è di spettanza di e, per essa, dell'appellante principale PE Parte_1 quale sua erede, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
[...]
2) RIGETTA l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_1
per le causali di cui in narrativa;
OP
3) CONDANNA gli appellanti incidentali e _2 Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'appellante principale
[...] Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.
[...]
11.129,50, di cui €. 1.138,50 per esborsi ed €. 9.991,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali Controparte_1 e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo
[...] OP di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 691/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in L'Aquila al Viale Corrado IV Parte_1
n. 20 presso e nello studio dell'avv. Rosario Panebianco che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE-APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 OP dall'avv. Domenico Fasanella ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Foggia alla Via Nicola Arpaia n. 37 giusta procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
12.06.2024 – Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante, come integrate nelle conclusioni scritte:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, per i fatti e i motivi espressi in narrativa, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 394/2024 del Tribunale di L'Aquila, accertare e dichiarare: a) che
l'importo presente sul c/c n. 1322 MPS da imputare alla massa ereditaria è pari ad €
1.314,56, b) che l'unità immobiliare sita nel Comune di Barisciano (AQ) e censita al NCEU del predetto Comune al fg. 40 part. 1687 subb. 2 e 3 è per la quota ideale del 50% di proprietà della sig.ra , erede di , e che Parte_1 PE pertanto solo la restante quota del 50% va ricompresa nel patrimonio relitto da _2
, il cui asse ereditario è quindi pari ad € 259.740,37#.
[...]
Voglia, altresì, rigettare l'appello incidentale proposto dai sigg.ri Controparte_1
e in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria delle spese e
[...] CP_2 competenze del grado di appello.”
Per gli appellati – appellanti incidentali come preciste nelle relative note scritte:
“Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare l'appello principale siccome manifestamente inammissibile, e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
2) in accoglimento dell'appello incidentale spiegato al § II della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2024, riformare la gravata sentenza del Tribunale di
L'Aquila n. 394/2024 del 12.6.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o comunque annullare il testamento pubblico per notaio di ON (Quebec) Persona_3 del 18.2.1980, stante la mancanza dei requisiti di forma richiesti dagli artt. 603, co. 2°, e 606
c.c., oltre che dall'art. 51, co. 2°, n. 3, L. 16.2.1913 n. 89, come dedotti al predetto § II;
3) sempre in accoglimento dell'appello incidentale spiegato al § II) della citata comparsa di costituzione e risposta, riformare la gravata sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 394/2024 del 12.6.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimi (e non già di meri eredi legittimari) dei germani e Controparte_1 OP nella misura di 1/3 ciascuno (per complessivi 2/3) sull'effettivo patrimonio del de cuius, come integrato e ricostruito ai sensi del successivo punto 4), in concorso con la sig.ra PE
(nelle more deceduta e cui è subentrata la sig.ra ,
[...] Parte_1 quale unica erede della predetta sig.ra ), ai sensi dell'art. 581 c.c.; PE
4) in accoglimento dell'ulteriore motivo di appello incidentale spiegato al § III) della predetta comparsa di costituzione e risposta, riformare la gravata sentenza del Tribunale di L'Aquila
n. 394/2024 del 12.6.2024 nella parte in cui ha erroneamente imputato nell'asse ereditario la somma complessiva di € 63.470,13 per debiti ereditari, ai sensi dell'art. 556 c.c., in luogo della sola minor somma effettivamente documentata di € 5.920,01 (per spese funerarie e di tumulazione del de cuius), e per l'effetto espungere dalla massa le ulteriori spese ereditarie non provate per l'ammontare di € 57.550,13, con conseguente rideterminazione del valore complessivo del patrimonio ereditario nella maggiore misura di € 459.189,155 (in luogo di quella determinata in primo grado di € 401.639,025), sulla quale dovrà farsi luogo alla successione legittima secondo le quote stabilite ai sensi dell'art. 581 c.c. (concorso di coniuge e figli);
5) in accoglimento dell'apposito motivo di appello incidentale articolato al superiore § IV), condannare la sig.ra all'integrale pagamento delle spese Parte_1 processuali relative al giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CAP come per legge;
6) in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento in favore Parte_1 degli appellati ed appellanti in via incidentale delle spese e del compenso professionale relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore del deducente difensore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1328/2016 promosso da e contro (cui Controparte_1 OP PE subentrava in corso di causa, quale erede universale, ) (onde sentir Parte_1 dichiarare, quali figli del defunto , la nullità e/o l'invalidità di un testamento pubblico redatto in Persona_2
Canada con conseguente rideterminazione delle quote ereditarie ad essi spettanti, ovvero previo accertamento della lesione della quota di legittima disporne la reintegrazione), giudizio dell'ambito del quale la convenuta si era costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea e, previo accertamento della validità del testamento de quo, chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria - il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1. dichiara aperta la successione di , Persona_2 deceduto in L'Aquila il 25 luglio 2014; 2. rigetta la domanda di nullità del testamento
n. 13.707 del 18/02/1980 e, per l'effetto, ne accerta e dichiara la validità;
3. accerta e dichiara la qualità di eredi legittimari di e Controparte_1 CP_2
4. in accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni
[...] testamentarie contenute nel testamento notarile del 18/02/1980, accertato e dichiarato che gli attori hanno diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari a € 200.819,512# e che la restante metà del patrimonio ereditario, pari a € 200.819,512#, è di spettanza di e, per essa, PE di dichiara inefficace, in parte qua, le disposizioni Parte_1 testamentarie attributive dell'intero asse ereditario alla convenuta PE
5. rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
6. compensa le
[...] spese di lite tra le parti;
7. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.”.
1.1 Il Tribunale, acclarata la legittimazione passiva (peraltro non contestata) di
[...]
nella qualità di erede testamentaria di (deceduta Parte_1 PE nelle more del giudizio), riteneva preliminare ex art. 456 c.c. la dichiarazione di apertura della successione del de cuius il quale, deceduto in data 25.07.2014 in Persona_2
Barisciano (AQ), aveva lasciato quale erede universale la moglie , PE giusta testamento pubblico del 18.2.1980 a rogito del Notaio (Quebec, Persona_3
Canada).
Previa ricostruzione della normativa applicabile in tema di successione di un cittadino italiano e di validità di testamento redatto in uno Stato estero, il Tribunale riteneva che il testamento notarile redatto in data 18.2.1980 nel Quebec (Canada) si presentasse privo di vizi, per cui ad esso andava riconosciuta piena validità ai sensi dell'art. 48 L. 218/1995.
Rilevava tuttavia che ciò non precludeva l'esperibilità dell'azione di riduzione invocata da parte attrice poiché, in difetto di scelta alternativa da parte del de cuius, la successione dello stesso era regolata dalla legge italiana in virtù di quanto disposto dall'art. 46 L. 218/1995.
1.2. Ciò detto, rilevava che l'azione proposta dagli attori si configurava quale azione di riduzione per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 554 e segg. c.c., di cui riportava anche una ricostruzione giurisprudenziale, ritenendo indubbia la natura di legittimari degli attori in quanto figli del de cuius, così come considerava sussistenti le condizioni di cui all'art. 564 c.c. posto che l'azione di riduzione era stata esercitata nei confronti di PE
(e per essa dell'erede universale ), chiamata all'eredità
[...] Parte_1 come coerede degli attori, nella qualità di moglie ed erede testamentaria del de cuius.
1.3 Riteneva quindi necessario accertare se vi fosse lesione delle quote di riserva dei legittimari, e, a tale fine, fosse necessario innanzitutto determinare l'ammontare della quota dei beni di cui il defunto poteva disporre, formando una massa di tutti i beni ad esso appartenenti al momento della morte e riunendovi fittiziamente quelli di cui aveva disposto a titolo di donazione, in modo da formare l'intero asse ereditario.
Partendo dalla consistenza dell'asse ereditario così come indicato dagli attori (- somma di denaro del complessivo importo di € 2.629,12 depositata sul c/c n. 1322 accesso presso
Monte dei Paschi di Siena;
- somma di denaro del complessivo importo di € 221.008,50 prelevata dal c/c n. 1322 acceso presso Monte dei Paschi di Siena;
- buoni postali fruttiferi pari a € 110.108,87; - immobile sito nel Comune di Barisciano, via Piedi La Terra, censito al
Catasto al fg. 40, part. 1687, sub. 2, cat. A/7, cons. 13 vani;
- immobile sito nel Comune di Barisciano, via Piedi La Terra, censito al Catasto al fg. 40, part. 1687, sub. 3, cat. C/6, cons.
25 mq) e risultante dalla documentazione versata in atti nonché dalla espletata C.T.U. con riferimento alla consistenza, allo stato e al valore degli immobili siti nel comune di Barisciano
(AQ), nonché alla luce dei debiti ereditari come documentati da parte convenuta (- €
56.484,13# a titolo di spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria;
- €
4.500,00# a titolo di spese per onoranze funebri;
- € 1.420,01# per spese di sepoltura;
- €
66,00# per la traduzione giurata del testamento notarile del de cuius;
- € 1.000,00# a titolo di spese notarili), il Tribunale concludeva che l'ammontare dell'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia, detratti i debiti ereditari, ammontava ad € 401.639,025.
Determinato in tal modo l'asse ereditario, reputava che bisognava calcolare la porzione disponibile secondo quanto disposto dagli artt. 542 e 556 c.c., ritenendo che nel caso di specie il de cuius poteva disporre complessivamente di ¼ del proprio patrimonio (porzione disponibile), mentre ½ era riservato ai figli (gli attori) e ¼ alla coniuge PE
.
[...]
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 18.2.1980, avendo il de cuius disposto della totalità dei suoi beni in violazione della quota di legittima dei figli, disponendo che agli attori spettasse la somma di € 100.409,756# ciascuno, mentre alla convenuta PE
la somma di € 200.819,512#, pari alla metà del patrimonio del de cuius.
[...]
1.4 Riteneva invece di rigettare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e la conseguente domanda di divisione del cespite immobiliare oggetto di giudizio, posto che la carenza di documentazione attestante la regolarità edilizia dei fabbricati era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rendendo improcedibile la domanda di divisione, evidenziando come nella specie, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU avesse proprio escluso la regolarità urbanistica dei cespiti immobiliari oggetto di divisione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo di gravame con il quale ha denunciato: Errata quantificazione dell'asse ereditario. Violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 1100 e ss. c.c., 116 c.p.c., 132, comma 2 n. 4,
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si sono costituiti Controparte_1
e , contestando il gravame e chiedendone il rigetto, in quanto OP inammissibile per omessa specificazione dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c. oltre che infondato, nonché spiegando appello incidentale sulla base di tre motivi afferenti a 1) Decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile la legge canadese al testamento pubblico del de cuius, in luogo della legge italiana, in contrasto con la concorde richiesta di applicazione della legge italiana formulata dalle parti ai sensi dell'art. 48 L. n.
218/1995. Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (artt. 99 e 112 c.p.c.), nonché del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 111, co. 2°, e 24 Cost.), oltre che dell'art. 132 c.p.c., n. 4 (omessa esposizione delle ragioni di diritto della decisione). Ultrapetizione. Omessa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o comunque di inefficacia del citato testamento pubblico da parte del primo giudice. Riproposizione in via di appello incidentale della domanda di devoluzione del patrimonio ereditario in via di successione legittima in favore dei deducenti, ai sensi dell'art. 581 c.c., in luogo della successione necessaria disposta dal primo giudice;
2) Decisione di primo grado nella parte in cui ha incluso tra i debiti ereditari la somma di € 56.484,13 a titolo di “spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria” in favore del de cuius, nonché di € 66,00 per “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius”, e di ulteriori
€ 1.000,00 a titolo di “spese notarili” (il tutto per complessivi € 57.550,13), che invece vanno esclusi dalla massa ereditaria in quanto non provati ed anzi smentiti nel corso dell'istruttoria.
Omesso esame delle risultanze documentali e delle prove testimoniali assunte sulla questione, in violazione dell'art. 115 c.p.c. Omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordine alle ragioni difensive al riguardo formulate dagli attori, in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) Decisione di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali.
4. All'esito dell'udienza del 3.12.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il Collegio, giusta ordinanza del 5.12.2024, ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.06.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalle parti appellate. Al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
6. Per ragioni di ordine sistematico, va innanzitutto analizzato e disatteso il primo motivo dell'appello incidentale proposto da e Controparte_1 CP_2
.
[...]
6.1 Con tale motivo gli appellanti incidentali censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha considerato valido ai sensi dell'art. 48 L. 218/1995 il testamento notarile redatto il 18.2.1980 in Quebec, Canada.
In particolare, ritengono gli appellanti incidentali che il primo giudice avrebbe violato il principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato allorché, nella individuazione della legge applicabile al richiamato testamento pubblico, non ha considerato la posizione assunta dalle parti (eredi del de cuius, richiedenti l'applicazione della legge italiana), optando per la scelta della legge canadese.
Nel richiamare a tal fine l'art. 48 L. 218/1995, ed i criteri di scelta della legge applicabile ivi riportati, ritengono gli appellanti incidentali che il giudice di primo grado avrebbe dovuto condurre la sua valutazione sulla base delle norme del vigente ordinamento italiano e non sulla base della legge canadese, lamentando altresì la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per non aver potuto svolgere adeguate difese sul punto.
In ogni caso, in applicazione della legge italiana, ritengono gli appellanti incidentali che il testamento de quo non rispetta i criteri di cui agli artt. 603 e 606 c.c. in ordine alla forma di tale documento (per non essere stata indicata l'ora di redazione del testamento, nonché il luogo di nascita dei testimoni ed il loro domicilio o residenza completi), con conseguente insanabile nullità, ovvero in subordine annullabilità, del medesimo testamento, sicché, trattandosi di successione legittima, nella fattispecie dovrebbe trovare applicazione l'art. 581
c.c. in virtù del quale la quota di 1/3 dell'asse ereditario spetta al coniuge e la quota dei 2/3 spetta ai figli.
6.2 Rileva il Collegio che la forma del testamento è regolata dall'articolo 48 della legge n.
218 del 1995, il quale ha ampliato e modificato la precedente disciplina contenuta nell'articolo 26 disp. prel e, per effetto di questa norma, il testamento è valido, quanto alla forma, se risponde ad una delle seguenti leggi: - legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto;
- legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino;
- legge dello Stato in cui il testatore aveva il domicilio o la residenza.
Tale articolata previsione permette di applicare una molteplicità di criteri di collegamento, i quali consentono, potenzialmente, il richiamo a più leggi regolatrici del testamento, a conferma della tendenza finalizzata a facilitare il compimento degli atti giuridici all'estero.
La Suprema Corte di cassazione ha recentemente avuto occasione di chiarire che “con riguardo al problema dell'operatività dei diversi criteri di collegamento, il richiamo alle diverse leggi regolatrici della forma del testamento deve essere inteso come simultaneo ed alternativo. È quindi necessario considerare tutte le leggi richiamate dai criteri di collegamento, e applicare, nel caso di specie, la legge, fra quelle richiamate, che consente di dichiarare la validità dell'atto. Il testamento, quindi, può essere considerato valido se risponde ai requisiti formali anche di una soltanto delle leggi richiamate dall'art. 48 della legge n. 218 del 1995 cit.” (Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 9763 del 14.04.2025).
6.3. Non colgono nel segno, pertanto, i rilievi formulati dagli appellanti incidentali, allorché sostengono che la scelta tra i tre diversi criteri di collegamento, ai fini della individuazione della legge applicabile alla forma del testamento, è rimessa alle parti del giudizio e, solo in caso di disaccordo, al giudice.
Il Tribunale non ha, dunque, assunto alcuna arbitraria ed ingiustificata posizione in contrasto con la volontà delle parti ma, correttamente applicando i predetti criteri, ha concluso per la validità del testamento oggetto di giudizio, redatto in Canada, previa verifica del rispetto della normativa canadese.
In particolare, richiamando gli artt. 716 e segg. del Codice Civile del Quebec, il Tribunale ha evidenziato che, in virtù di tali disposizioni:
- il testamento notarile è redatto da un notaio, in minuta, alla presenza di uno o due testimoni;
- sul testamento devono essere annotate la data e il luogo di formazione delle ultime volontà;
- il notaio deve altresì leggere il contenuto delle volontà al testatore e, se richiesto dallo stesso, alla presenza del testimone;
- terminata la lettura, il testatore deve dichiarare alla presenza del testimone che l'atto letto contiene l'espressione delle sue ultime volontà;
- tali volontà, dopo essere state lette, sono sottoscritte dal testatore, dai testimoni e dal notaio alla presenza reciproca;
- un testimone chiamato ad essere presente alla redazione di un testamento notarile deve essere nominato nell'atto;
- ogni persona maggiorenne può prestare l'ufficio di testimone per un testamento notarile, ad eccezione degli impiegati del notaio rogante che non siano essi stessi notai.
Alla luce di tali disposizioni, il Tribunale ha esaminato la copia del testamento prodotto agli atti contenente le sottoscrizioni, completa di traduzione giurata, correttamente ritenendola priva di vizi comportanti la sua nullità, essendo rispettosa delle disposizioni di cui agli artt.
716 e segg. del Codice Civile del Quebec.
6.4. Ritiene pertanto il Collegio che alcuna violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia rinvenibile nel provvedimento impugnato.
6.5. Il rigetto del motivo di appello incidentale per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma della sentenza impugnata in ordine alla validità del testamento de quo alla luce della normativa canadese, rende superfluo l'esame delle altre contestazioni avanzate dagli appellanti incidentali in ordine alla presunta violazione delle norme del codice civile italiano con riferimento alla mancata indicazione dell'ora della sottoscrizione del testamento ed altro.
7. Acclarata la validità del testamento delde cuius, ritiene il Collegio che l'appello principale meriti accoglimento sul rilievo dell'evidente fondatezza dell'unico motivo di gravame.
7.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla determinazione dell'asse ereditario del de cuius , evidenziando errori Persona_2 commessi dal primo giudice nella quantificazione delle quote da ricomprendervi.
In particolare, sostiene parte appellante che il primo giudice, dopo aver evidenziato l'ammontare della quota del saldo del c/c n. 1322 acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, pari ad €. 2.629,12, e dopo aver sostenuto che, trattandosi di conto corrente cointestato al de cuius e ad , andava ricompresa nell'asse ereditario PE la metà di tale somma, ha poi erroneamente computato nella massa ereditaria del de cuius
l'intero importo.
Parimenti, nel determinare l'importo da ricomprendere nell'asse ereditario del de cuius con riferimento agli immobili siti nel comune di Barisciano, il cui valore di mercato è stato accertato a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio nell'importo complessivo di €.
281.168,19, ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in errore per non aver considerato che tali immobili erano in comunione pro indiviso tra i coniugi
[...] , per cui nell'asse ereditario del primo andava ricompreso il suo valore nella Parte_2 misura del 50% e non, come accaduto, per l'intero.
7.2 Il Collegio rileva che effettivamente il Tribunale, nel ricostruire la massa ereditaria del de cuius, è incorso negli errori di cui all'atto di appello, con riferimento ai quali, peraltro, gli stessi appellati nulla hanno dedotto, essendosi limitati ad impugnare il gravame in quanto inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.
In particolare, il primo giudice, con riferimento all'importo da ricomprendere nell'asse ereditario e riferibile al conto corrente n. 1322 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, dopo averlo indicato nella somma complessiva di €. 2.629,12 ed aver precisato che, trattandosi di conto corrente cointestato al de cuius e alla sig.ra , nell'asse PE ereditario del defunto doveva essere ricompresa la metà di tale somma, erroneamente l'ha computata per intero.
Pertanto, il punto 1. della tabella riepilogativa dell'asse ereditario così come redatta dal primo giudice è errato e va modificato prevedendo, quale saldo sul c/c n. 1322 Monte dei
Paschi di Siena da ricomprendere nell'asse ereditario, l'importo di €. 1.314,56.
7.3. Allo stesso modo, nell'indicare il valore dei cespiti immobiliari da computare nella massa ereditaria del de cuius, il primo giudice è incorso in errore allorché, correttamente aderendo alle conclusioni del CTU in ordine al valore di mercato da attribuire a tali immobili, lo ha interamente ricompreso nell'asse ereditario senza considerare che i coniugi
[...]
ne erano comproprietari. Parte_2
Come attestato tra l'altro dalle visure catastali depositate in sede di costituzione nel giudizio di primo grado dagli stessi odierni appellati-appellanti incidentali (docc. nn. 13 e 14), entrambi i coniugi erano proprietari di tali immobili in regime di comunione dei beni e dunque, atteso il valore di mercato degli stessi complessivamente stimato dal CTU in €. 281.168,19, nella massa ereditaria va ricompresa la quota del 50% di tale valore, pari ad €. 140.584,095.
Pertanto, il punto 4. della tabella riepilogativa dell'asse ereditario così come redatta dal primo giudice è errato e va modificato prevedendo, quale quota di valore dei cespiti immobiliari da ricomprendere nell'asse ereditario, l'importo di €. 140.584,095.
8. Prima di procedere alla rideterminazione delle quote spettanti alle parti alla luce dell'accoglimento dell'appello principale, è necessario operare la disamina del secondo motivo dell'appello incidentale formulato dai fratelli , relativo ai debiti ereditari _2 così come determinati dal primo giudice.
8.1 In particolare, con tale motivo di gravame gli appellanti incidentali impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha incluso, tra i debiti ereditari, complessivamente quantificati in € 63.470,130, la somma di € 56.484,13 a titolo di “spese per collaborazione domestica e assistenza sanitaria” in favore del de cuius, nonché di €
66,00 per “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius”, e di ulteriori € 1.000,00
a titolo di “spese notarili” (il tutto per complessivi € 57.550,13), poiché ritenuti non provati ed anzi smentiti all'esito dell'istruttoria espletata.
Considerano infatti gli appellanti incidentali che la richiesta a tal fine formulata in via riconvenzionale dalla controparte, con particolare riguardo alla presenza di cinque infermiere-badanti dedite alla cura del de cuius nell'ultimo anno e mezzo di vita, era finalizzata solo a “gonfiare” le spese sostenute per quest'ultimo e non ha trovato riscontro alcuno all'esito dell'istruttoria, ritenendo non sufficienti le innumerevoli ricevute, quietanze liberatorie e buste paga prodotte a tal fine dall'odierna appellante principale, e neanche l'esito della prova orale raccolta.
Allo stesso modo, gli appellanti incidentali contestano la riconducibilità al debito gravante sulla massa ereditaria della somma di € 371,42 di cui agli scontrini in atti, relativi a spese per l'acquisto di dentifrici, pomate per ematomi e creme, prodotti per l'igiene intima ed altro, nonché della somma di € 66,00 per la “traduzione giurata del testamento notarile del de cuius” e di €. 1.000,00 per “spese notarili”, ritenute di esclusivo interesse della controparte quale unica beneficiaria del richiamato testamento.
Dunque, le uniche spese riconosciute dagli appellanti incidentali ai fini della loro imputazione alla massa ereditaria sono quelle funerarie e di tumulazione del de cuius, pari ad €. 5.920,01,
e di conseguenza chiedono la riforma della sentenza impugnata sul punto.
8.2 Anche questo motivo di gravame deve essere rigettato.
Invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, l'odierna appellante principale ha fornito piena prova delle spese poste a carico della massa ereditaria, a partire da quelle per collaborazione domestica ed assistenza sanitaria.
Orbene, erroneamente gli appellanti incidentali ritengono che alcun valore probatorio possa riconoscersi alle ricevute, alle buste paga e alle quietanze liberatorie versate in atti, in quanto le buste paga, benché quietanzate, costituiscono prova della loro consegna ma non dell'effettivo pagamento, che è onere del datore di lavoro dimostrare, mentre le dichiarazioni quietanzate attestanti la ricezione di somme assumono valore probatorio solo nei rapporti tra creditore e debitore ed alcun effetto vincolante assumono nei confronti dei terzi.
Va al riguardo rilevato che i principi riguardanti il valore probatorio delle buste paga così come dedotto dagli appellanti incidentali non operano nel presente giudizio, avendo rilevanza solo nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore allorché quest'ultimo contesti di aver percepito quanto riportato nel documento sottoscritto per quietanza, ed hanno piena efficacia probatoria in relazione al credito che il dipendente ha intenzione di far valere ad esempio nella procedura fallimentare del datore di lavoro ( Cass. Civ. Ord. n.
13781 del 06/07/2020).
Nel presente giudizio tali documenti assurgono ad elementi che comprovano l'esborso delle somme ivi riportate, con riferimento al quale alcuna prova contraria è stata fornita (ma neppure è stata dedotta) da parte degli appellanti incidentali.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni quietanziate che attestano la ricezione di somme da parte delle creditrici è vero che assumono valore probatorio nei rapporti Parte_3 tra creditore e debitore e nei limiti in cui tali quietanze siano fatte valere nelle controversie in cui siano parti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza, ma è altresì vero che in mancanza di contestazione tra tali parti (come nel caso di specie) il contenuto di tali dichiarazioni non può essere messo in discussione da terzi in assenza di prova contraria.
Va poi considerato che rispetto agli esborsi sostenuti nei confronti di , CP_3 [...]
e si dispone anche delle prove testimoniali rese dalle stesse. CP_4 CP_5
Quanto alle altre poste debitorie indicate dall'appellante principale, tutte fornite di adeguata prova documentale.
9. Alla luce di quanto statuito in ordine alla composizione della massa ereditaria e ai debiti ereditari da scomputare da essa, risulta che l'asse ereditario è così correttamente composto:
1. saldo sul c/c n. 1322 Monte dei Paschi di Siena € 1.314,560 +
2. prelievi dal c/c n. 1322 Monte dei Paschi di Siena € 110.504,250 +
3. buoni postali fruttiferi € 70.807,595 +
4. cespiti immobiliari € 140.584,095 –
5. debiti ereditari € 63.470,130 =
Totale asse ereditario € 259.740,370
Pertanto, confermando l'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al punto 4 dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello principale ne va disposta la parziale riforma in ordine al quantum spettante alle parti, e dunque va dichiarato che gli odierni appellati – appellanti incidentali hanno diritto alla quota di riserva ex art. 542 c.c. di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari ad €. 129.870,185, mentre la restante metà, pari ad €. 129.870,185 è di spettanza di PE
e, per essa, dell'appellante principale quale sua erede.
10. L'ultimo motivo dell'appello incidentale, riferito alla impugnazione del capo della sentenza di primo grado con il quale è stata disposta la compensazione delle spese processuali, basato sul presupposto dell'accoglimento dell'appello incidentale, non può infine trovare accoglimento, stante l'esito decisorio che vede invece il rigetto dell'appello incidentale.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si rileva come dall'accoglimento dell'appello principale e dal rigetto di quello incidentale consegua la condanna degli appellati
– appellanti incidentali al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante principale, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore da €. 52.001,00 ad €. 260.000,00, e con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
12. Consegue inoltre, trattandosi di impugnazione incidentale proposta in data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) IN ACCOGLIMENTO dell'appello principale, per le causali di cui in narrativa, ed in parziale riforma del capo 4) dell'impugnata sentenza, DICHIARA che il patrimonio ereditario del de cuius ammonta ad € 259.740,370 e che gli attori (odierni appellati) hanno diritto alla quota di riserva ex art. 542 c.c. di ½ dell'intero patrimonio ereditario, pari ad € 129.870,185, mentre la restante metà, pari ad € 129.870,185 è di spettanza di e, per essa, dell'appellante principale PE Parte_1 quale sua erede, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
[...]
2) RIGETTA l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_1
per le causali di cui in narrativa;
OP
3) CONDANNA gli appellanti incidentali e _2 Controparte_1 CP_2
al pagamento, in favore dell'appellante principale
[...] Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.
[...]
11.129,50, di cui €. 1.138,50 per esborsi ed €. 9.991,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge;
4) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali Controparte_1 e , in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo
[...] OP di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)