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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n° 929/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre
2024 promossa da
c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Marcella Attanasio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 novembre 2024 le pari hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26 marzo 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 marzo 2024, esponeva di Parte_2 aver contratto matrimonio in data 01 settembre 2007, con trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 511 parte 2 serie A.
Esponeva, altresì, che in data 14 maggio 2013 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, e che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fosse previsto un aumento per il mantenimento della figlia di modo che si Persona_1 arrivasse ad un importo non inferiore ad euro 400,00.
Con decreto del 23 marzo 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 nella quale il Giudice procedeva all'audizione della , la quale chiedeva l'affido super esclusivo della Pt_2 minore e, non essendosi costituito il disponeva accertamenti sociali allo scopo di CP_1 indagare le condizioni di vita della minore , nonché le capacità genitoriali delle Persona_1 parti, stante la riferita assenza del resistente.
Il 03 ottobre 2024, i servizi sociali depositavano i risultati dell'indagine socio-ambientale da cui emergeva che non vi fosse una reale necessità di ricorrere all'affidamento super esclusivo della minore alla madre in quanto non si erano rinvenute gravi ragioni ostative al naturale percorso di crescita della minore. Concludevano suggerendo un monitoraggio da parte dei servizi sociali, volto a garantire una serena crescita di nel rispetto delle relazioni Persona_1 con entrambi i genitori, nonché un percorso di mediazione familiare teso a migliorare la modalità comunicativa tra la coppia genitoriale e la figlia.
In data 03 novembre 2024, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma chiedeva che le disposizioni economiche previste in sede di separazione non fossero modificate, non potendo sostenere oneri aggiuntivi.
All'udienza del 04 novembre 2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare se i risultati dell'intervento degli assistenti sociali si fossero consolidati;
convenivano a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno a carico del per euro 200,00; CP_1 parte ricorrente chiedeva, altresì, che fosse emessa sentenza sullo status.
La causa veniva pertanto assunta in decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del 14 maggio 2013 del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Con separato provvedimento si dispone per la prosecuzione del giudizio attesa la richiesta di rinvio effettuata dalle parti.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_2 [...]
con ricorso depositato in data 01 marzo 2024, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 01 settembre 2007 tra e , trascritto nei registri dello Parte_2 Controparte_1 Stato Civile del Comune di Messina dell'anno 2007, al n. 511, parte 2, serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n° 929/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 04 novembre
2024 promossa da
c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Marcella Attanasio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 novembre 2024 le pari hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26 marzo 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 marzo 2024, esponeva di Parte_2 aver contratto matrimonio in data 01 settembre 2007, con trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile presso il Comune di Messina al n. 511 parte 2 serie A.
Esponeva, altresì, che in data 14 maggio 2013 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, e che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione presidenziale in quel procedimento;
esponeva, infine, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata e chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fosse previsto un aumento per il mantenimento della figlia di modo che si Persona_1 arrivasse ad un importo non inferiore ad euro 400,00.
Con decreto del 23 marzo 2024, veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 nella quale il Giudice procedeva all'audizione della , la quale chiedeva l'affido super esclusivo della Pt_2 minore e, non essendosi costituito il disponeva accertamenti sociali allo scopo di CP_1 indagare le condizioni di vita della minore , nonché le capacità genitoriali delle Persona_1 parti, stante la riferita assenza del resistente.
Il 03 ottobre 2024, i servizi sociali depositavano i risultati dell'indagine socio-ambientale da cui emergeva che non vi fosse una reale necessità di ricorrere all'affidamento super esclusivo della minore alla madre in quanto non si erano rinvenute gravi ragioni ostative al naturale percorso di crescita della minore. Concludevano suggerendo un monitoraggio da parte dei servizi sociali, volto a garantire una serena crescita di nel rispetto delle relazioni Persona_1 con entrambi i genitori, nonché un percorso di mediazione familiare teso a migliorare la modalità comunicativa tra la coppia genitoriale e la figlia.
In data 03 novembre 2024, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma chiedeva che le disposizioni economiche previste in sede di separazione non fossero modificate, non potendo sostenere oneri aggiuntivi.
All'udienza del 04 novembre 2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare se i risultati dell'intervento degli assistenti sociali si fossero consolidati;
convenivano a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno a carico del per euro 200,00; CP_1 parte ricorrente chiedeva, altresì, che fosse emessa sentenza sullo status.
La causa veniva pertanto assunta in decisione.
La domanda di pronuncia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologa del 14 maggio 2013 del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia non definitiva di divorzio.
Con separato provvedimento si dispone per la prosecuzione del giudizio attesa la richiesta di rinvio effettuata dalle parti.
Il regolamento delle spese del giudizio va riservato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_2 [...]
con ricorso depositato in data 01 marzo 2024, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina in data 01 settembre 2007 tra e , trascritto nei registri dello Parte_2 Controparte_1 Stato Civile del Comune di Messina dell'anno 2007, al n. 511, parte 2, serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.