Articolo 236 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 235Articolo 237
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9 ottobre 2010
Art. 236. Opere permanenti di protezione antiaerea 1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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