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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4264/2024 promossa dalla sig.ra:
GE , c.f. , residente in [...], alla Parte_1 C.F._1
Via Bianchini, civ. 5, elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'Avvocato
Matteo Caniglia Cogliolo (p.e.c. , alla Via Email_1
Assarotti, civ.48, int.1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato da considerarsi in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l' (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: t), dall'avv. Email_2
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. Persona_1
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso e per le ragioni sopraesposte:
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sussistenza dei
[...]
requisiti per la fruizione del beneficio richiesto in data 22.2.2024 (domanda di NASpI, prot.
INPS. ), e per l'effetto CONDANNARE l' IV Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i sopra
[...]
illustrati motivi, al pagamento delle somme dovute per Legge, tenendo conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del RO , associazione sindacale cui CP_3
la ricorrente aveva aderito, e ciò anche ai fini dell'art. 425 c.p.c. (sub doc. 12), oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge dal dì di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dell'insorgenza del credito, al saldo effettivo, all'uopo rimettendo alla ricorrente il dettaglio delle voci contabili effettivamente utilizzate onde verificare l'esattezza di quanto sarà così erogato
Con la vittoria delle competenze professionali del giudizio, ex DM 55/2014, e ss.mm.ii., anche ex art. 4, comma 8, DM cit., attesa la palese fondatezza della domanda, e rimborso spese gen.li
15%, CPA ed IVA, con distrazione, applicati i valori medi.
Sentenza esecutiva come per Legge”;
INPS:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito , respingere la domanda avversaria per intervenuta decadenza;
in subordine respingere il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato e comunque sfornito di prova . Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra ha convenuto Parte_2 in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare sussistenti i requisiti per la fruizione della prestazione
NASpI, richiesta in data 24.2.2024 (la data di presentazione del 22.2.2024, indicata in ricorso, è stata così corretta dal difensore della ricorrente, come da verbale ud. 19.11.2024), prot.
INPS. , a seguito di dimissioni per giusta causa comunicate il 28.11.2023, e IV
per sentire condannare l' , quindi, al pagamento delle somme dovute per legge, “tenendo CP_2
2 conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del RO ”, oltre CP_3
interessi legali e rivalutazione come per legge.
Secondo la ricorrente, infatti, la domanda amministrativa è stata illegittimamente respinta dall'INPS, perché tardiva (con conseguente decadenza), in quanto presentata oltre 68 giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la sig.ra quale erede del sig. Parte_3 Per_2
senza tenere conto che le dimissioni rassegnate per giusta causa erano inefficaci fino alla
[...]
Con ratifica innanzi all' ; ratifica intervenuta il 29.3.2024.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo, in principalità, la reiezione del ricorso a causa dell'intervenuta decadenza della ricorrente, che ha presentato la domanda amministrativa solo il 24.2.2024, indicando che il rapporto lavorativo era cessato in data
16.12.2023, senza preoccuparsi neppure di richiedere la convalida delle dimissioni.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche - dietro indicazione giudiziale - in merito a decorrenza e scadenza del termine di decadenza (v. verbali udienze 14.1.2025 e odierna), a fronte di alcune incongruenze emergenti dal ricorso e dalla documentazione offerta in comunicazione.
Ebbene, nell'odierna udienza il difensore di parte attrice ha richiamato “… gli art. 1334 e
1335 c.c. in relazione alla conoscenza dell'atto unilaterale recettizio di cui alla raccomandata sub doc. 7 rappresentando che le dimissioni della ricorrente possono ritenersi al più efficaci, subordinatamente alla convalida, decorsi 30 giorni dall'inizio della giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale, cosicché detto termine di decadenza, al 24.02.2024, data di presentazione della domanda NASpI, non era ancora decorso”; per il resto ha insistito come in ricorso e ha chiesto che “… occorrendo, il Tribunale ordini a la produzione dell'effettiva CP_5 consegna della raccomandata o di certificazione idonea relativa all'avvenuta consegna della raccomandata”.
Il difensore dell'INPS ha eccepito la tardività delle deduzioni e richieste avversarie, richiamando la data di cessazione del rapporto indicata sia nella domanda di NASpI, che nella Con richiesta di convalida delle dimissioni presso l' , e ha insistito come in memoria, opponendosi ad ogni integrazione istruttoria.
3 2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, allo stato degli atti.
Questi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici, non contesti o, comunque, documentalmente provati.
La ricorrente ha comunicato alla datrice di lavoro sig.ra (v. contratto di Parte_3
assunzione, doc. 3 ric.; comunicazione di variazione orario, doc. 4 ric.; estratto conto contributivo doc. 5 ric.), con raccomandata spedita il 29.11.2023, le proprie dimissioni per giusta causa
(motivate dalla mancata corresponsione della retribuzione, in relazione alle mensilità da febbraio a luglio 2023 – v. sollecito di pagamento, doc. 6 ric.), datate 28.11.2023; in esse di indica che sono rassegnate “in tronco”, con effetto dalla data delle stesse.
Nel ricorso si deduce che le dimissione sono state comunicate “in data 28.11.2023, a mezzo Racc.ta A/R n. 20082132341-4” e che, a fronte di “dimissioni rassegnate con raccomandata … del 28/29.11.2023 (sub doc. 7), la domanda di NASpI è stata presentata, come riconosciuto dall'Istituto, in data 22 [recte 24].2.2024 (sub doc. 10). I 68 giorni scadrebbero, quindi, il 5 febbraio 2024”. Cosicché vi si fa decorrere la cessazione del rapporto di lavoro dal
29.11.2023.
E' documentalmente provato che la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa relativa alla NASpI il 24.2.2024 (prot. , indicando nel 16.12.2023 la Controparte_6
“data di cessazione dell'attività lavorativa” (doc. 1 conv.).
E' pacifico che la ricorrente, al momento delle dimissioni, fosse madre della minore
, nata a [...], il [...] (v. anche docc. 8 e 9 INPS). Persona_3
Con E' pacifico, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente ha richiesto allo di
Genova, il 29.3.2024, e ottenuto nella stessa data, la convalida delle dimissioni (doc. 4 INPS).
Nella dichiarazione di dimissioni “convalidata”, la lavoratrice ha indicato la decorrenza delle dimissioni dal 29.11.2023 e che l'ultimo giorno di lavoro è stato il 28.11.2023.
La domanda amministrativa di NASpI è stata respinta dall'INPS, dapprima, con provvedimento del 28.3.2024, perché “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” (doc. 10 ric.). Quindi, nuovamente (e definitivamente), con provvedimento del 3.5.2024, perché “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOMANDA
ENTRO IL 22/02/2024) (docc. 13 ric. e 2 INPS).
Anche il ricorso amministrativo è stato respinto dal Comitato Provinciale INPS di Genova per tale ultimo motivo (v. doc. 6 INPS).
4 3. Ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 22/2015, “La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
L'INPS ha sollevato eccezione di decadenza.
<L'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 281 del 2017; in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del
2018; Cass. n. 16326 del 2009)>> (Cassazione civile sez. lav., 12/05/2022, n.24380).
Nella specie, l'INPS, costituendosi in giudizio, ha indicato la data di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, nel 16.12.2023, come da indicazione dell'odierna ricorrente nella domanda di NASpI.
Nella prima udienza utile, parte ricorrente non ha contestato tale circostanza, che pertanto deve ritenersi provata.
Anzi, nel ricorso (come anche nella dichiarazione di dimissioni “convalidata”), la data di cessazione del rapporto di lavoro era stata indicata negli anteriori giorni del 28 o del 29.11.2023.
Al ricorso sono stati allegati (sub doc. 7) la ricevuta di spedizione (in data 29.11.2023) della raccomandata relativa alle dimissioni, nonché l'“esito della spedizione” della stessa, in base al quale risulta depositata presso l'Ufficio postale di Rapallo Centro il 6.12.2023 e ivi disponibile per il ritiro dal 7.12.2023. Sembrerebbe essere stata poi restituita alla mittente (la busta prodotta dall'INPS, tuttavia, è quella della raccomandata di sollecito del pagamento delle retribuzioni).
Non può trovare accoglimento, in quanto tardiva e inammissibile, la domanda di parte attrice, di cui all'odierno verbale d'udienza, d'acquisizione della prova di ricezione della raccomandata, dovendosi ritenere provata, appunto, la cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni (se non prima,) quanto meno in data 16.12.2023; data non incompatibile, del resto, con la spedizione della Raccomandata.
D'altra parte, sembra condivisibile quanto in argomento ritenuto da una Corte di merito
(in una recente decisione cui si farà riferimento anche infra, per altro aspetto), cioè che non può ammettersi la prova sulla data di efficacia delle dimissioni, <asseritamente successiva alla data di cessazione del rapporto…, in quanto in contrasto con le dichiarazioni rese… in comunicazioni
5 ufficiali ad enti pubblici…>> nelle quali sia sempre stata indicata una determinata data quale ultimo giorno di lavoro (Corte Appello Torino, sent. 24.2.2021, rg. n. 318/2020).
Nella specie, come visto, l'ultimo giorno di lavoro è stato indicato, nelle comunicazioni ufficiali, al più tardi, nel 16.12.2023.
4. E' vero, poi, che delle dimissioni volontarie presentate (come nel caso di specie) durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento della lavoratrice-madre, l'art. 55 co. 4 d.lgs. n. 151/2001 richiede la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
Ai sensi dell'art. 55 co. 5, d.lgs. cit. “A detta convalida è sospensivamente condizionata
l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Si condivide l'orientamento di merito, di cui alla menzionata sentenza della Corte di
Appello di Torino (del 24.2.2021, rg. n. 318/2020), secondo cui: <La convalida è quindi prevista dalla legge non ai fini della validità delle dimissioni bensì come condizione sospensiva dell'efficacia delle stesse.
Pertanto le dimissioni, atto unilaterale del lavoratore, sono valide nel momento della loro comunicazione al datore di lavoro, mentre la successiva convalida le rende efficaci retroattivamente, secondo le generali disposizioni civilistiche (art. 1360 c.c.).
La maturazione di una decadenza è infatti impedita soltanto dal compimento dell'atto che la legge impone di compiere entro un termine perentorio, termine nel caso di specie decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
D'altra parte, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la presentazione della domanda di NASpI entro il termine di 68 giorni dalla comunicazione delle dimissioni non era impedita dal fatto che non fosse ancora intervenuta la convalida, ben essendo possibile una successiva integrazione della domanda già presentata all'INPS mediante presentazione, appunto, della convalida.
Né l'appellante, pur sostenendo che, fino alla convalida, non potesse essere considerata “priva di lavoro” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) d. lgs. 181/2000 (richiamato dall'art. 3 comma 1
d. lgs. 22/2015), pone in discussione di non avere, fino ad allora, prestato attività lavorativa...
Al momento della comunicazione delle dimissioni esistevano quindi tutti i presupposti per la presentazione all'INPS della domanda di NASpI>>.
6 5. Allora, tornando al caso di specie, pur considerando il rapporto di lavoro cessato per dimissioni (non il 29.11.2023, ma) il 16.12.2023, come dedotto dall'INPS e non tempestivamente contestato e come indicato dalla lavoratrice nell'originaria domanda amministrativa, ne consegue comunque l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto alla prestazione, per decorso del termine di 68 giorni, prima della presentazione (il 24.2.2024) della domanda amministrativa stessa. Senza che, all'uopo, rilevi la data (29.3.2024) della convalida delle dimissioni.
Del resto, nulla risulta avere impedito alla sig.ra di presentare, fin da Parte_1
subito, la propria domanda di NASpI, semmai suscettibile d'integrazione all'esito della convalida. Fermo che, alla prova dei fatti, la convalida è stata rilasciata nel medesimo giorno in cui è stata richiesta, onde avrebbe potuto essere (non solo – e certamente – richiesta, ma anche) ottenuta in tempo utile per presentare (tempestivamente) la domanda NASpI completa nelle allegazioni.
6. Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso, atteso che la richiesta di “tenere conto” dell'omissione contributiva è meramente finalizzata alla quantificazione della prestazione, che tuttavia non spetta.
7. La particolare novità della questione (sulla quale non constano specifiche pronunzie dei
Giudice di legittimità e sulla quale la giurisprudenza di merito non appare unanime) rende equa l'integrale compensazione, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, l'11 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4264/2024 promossa dalla sig.ra:
GE , c.f. , residente in [...], alla Parte_1 C.F._1
Via Bianchini, civ. 5, elettivamente domiciliata in Genova presso e nello studio dell'Avvocato
Matteo Caniglia Cogliolo (p.e.c. , alla Via Email_1
Assarotti, civ.48, int.1, che la rappresenta e difende in virtù di mandato da considerarsi in calce al ricorso
-ricorrente-
CONTRO
l' (c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (pec: t), dall'avv. Email_2
Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (Rep. Persona_1
n. 37875)
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis reiectis, previa fissazione di udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente ricorso e per le ragioni sopraesposte:
ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sussistenza dei
[...]
requisiti per la fruizione del beneficio richiesto in data 22.2.2024 (domanda di NASpI, prot.
INPS. ), e per l'effetto CONDANNARE l' IV Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i sopra
[...]
illustrati motivi, al pagamento delle somme dovute per Legge, tenendo conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del RO , associazione sindacale cui CP_3
la ricorrente aveva aderito, e ciò anche ai fini dell'art. 425 c.p.c. (sub doc. 12), oltre interessi legali e rivalutazione come per Legge dal dì di presentazione della domanda amministrativa, ovvero dell'insorgenza del credito, al saldo effettivo, all'uopo rimettendo alla ricorrente il dettaglio delle voci contabili effettivamente utilizzate onde verificare l'esattezza di quanto sarà così erogato
Con la vittoria delle competenze professionali del giudizio, ex DM 55/2014, e ss.mm.ii., anche ex art. 4, comma 8, DM cit., attesa la palese fondatezza della domanda, e rimborso spese gen.li
15%, CPA ed IVA, con distrazione, applicati i valori medi.
Sentenza esecutiva come per Legge”;
INPS:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adito , respingere la domanda avversaria per intervenuta decadenza;
in subordine respingere il ricorso avversario siccome inammissibile ed infondato e comunque sfornito di prova . Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra ha convenuto Parte_2 in giudizio l'INPS, per sentire dichiarare sussistenti i requisiti per la fruizione della prestazione
NASpI, richiesta in data 24.2.2024 (la data di presentazione del 22.2.2024, indicata in ricorso, è stata così corretta dal difensore della ricorrente, come da verbale ud. 19.11.2024), prot.
INPS. , a seguito di dimissioni per giusta causa comunicate il 28.11.2023, e IV
per sentire condannare l' , quindi, al pagamento delle somme dovute per legge, “tenendo CP_2
2 conto della omissione contributiva come denunciata per il tramite del RO ”, oltre CP_3
interessi legali e rivalutazione come per legge.
Secondo la ricorrente, infatti, la domanda amministrativa è stata illegittimamente respinta dall'INPS, perché tardiva (con conseguente decadenza), in quanto presentata oltre 68 giorni dopo la cessazione del rapporto lavorativo con la sig.ra quale erede del sig. Parte_3 Per_2
senza tenere conto che le dimissioni rassegnate per giusta causa erano inefficaci fino alla
[...]
Con ratifica innanzi all' ; ratifica intervenuta il 29.3.2024.
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo, in principalità, la reiezione del ricorso a causa dell'intervenuta decadenza della ricorrente, che ha presentato la domanda amministrativa solo il 24.2.2024, indicando che il rapporto lavorativo era cessato in data
16.12.2023, senza preoccuparsi neppure di richiedere la convalida delle dimissioni.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche - dietro indicazione giudiziale - in merito a decorrenza e scadenza del termine di decadenza (v. verbali udienze 14.1.2025 e odierna), a fronte di alcune incongruenze emergenti dal ricorso e dalla documentazione offerta in comunicazione.
Ebbene, nell'odierna udienza il difensore di parte attrice ha richiamato “… gli art. 1334 e
1335 c.c. in relazione alla conoscenza dell'atto unilaterale recettizio di cui alla raccomandata sub doc. 7 rappresentando che le dimissioni della ricorrente possono ritenersi al più efficaci, subordinatamente alla convalida, decorsi 30 giorni dall'inizio della giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale, cosicché detto termine di decadenza, al 24.02.2024, data di presentazione della domanda NASpI, non era ancora decorso”; per il resto ha insistito come in ricorso e ha chiesto che “… occorrendo, il Tribunale ordini a la produzione dell'effettiva CP_5 consegna della raccomandata o di certificazione idonea relativa all'avvenuta consegna della raccomandata”.
Il difensore dell'INPS ha eccepito la tardività delle deduzioni e richieste avversarie, richiamando la data di cessazione del rapporto indicata sia nella domanda di NASpI, che nella Con richiesta di convalida delle dimissioni presso l' , e ha insistito come in memoria, opponendosi ad ogni integrazione istruttoria.
3 2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, allo stato degli atti.
Questi, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici, non contesti o, comunque, documentalmente provati.
La ricorrente ha comunicato alla datrice di lavoro sig.ra (v. contratto di Parte_3
assunzione, doc. 3 ric.; comunicazione di variazione orario, doc. 4 ric.; estratto conto contributivo doc. 5 ric.), con raccomandata spedita il 29.11.2023, le proprie dimissioni per giusta causa
(motivate dalla mancata corresponsione della retribuzione, in relazione alle mensilità da febbraio a luglio 2023 – v. sollecito di pagamento, doc. 6 ric.), datate 28.11.2023; in esse di indica che sono rassegnate “in tronco”, con effetto dalla data delle stesse.
Nel ricorso si deduce che le dimissione sono state comunicate “in data 28.11.2023, a mezzo Racc.ta A/R n. 20082132341-4” e che, a fronte di “dimissioni rassegnate con raccomandata … del 28/29.11.2023 (sub doc. 7), la domanda di NASpI è stata presentata, come riconosciuto dall'Istituto, in data 22 [recte 24].2.2024 (sub doc. 10). I 68 giorni scadrebbero, quindi, il 5 febbraio 2024”. Cosicché vi si fa decorrere la cessazione del rapporto di lavoro dal
29.11.2023.
E' documentalmente provato che la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa relativa alla NASpI il 24.2.2024 (prot. , indicando nel 16.12.2023 la Controparte_6
“data di cessazione dell'attività lavorativa” (doc. 1 conv.).
E' pacifico che la ricorrente, al momento delle dimissioni, fosse madre della minore
, nata a [...], il [...] (v. anche docc. 8 e 9 INPS). Persona_3
Con E' pacifico, oltre che documentalmente provato, che la ricorrente ha richiesto allo di
Genova, il 29.3.2024, e ottenuto nella stessa data, la convalida delle dimissioni (doc. 4 INPS).
Nella dichiarazione di dimissioni “convalidata”, la lavoratrice ha indicato la decorrenza delle dimissioni dal 29.11.2023 e che l'ultimo giorno di lavoro è stato il 28.11.2023.
La domanda amministrativa di NASpI è stata respinta dall'INPS, dapprima, con provvedimento del 28.3.2024, perché “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” (doc. 10 ric.). Quindi, nuovamente (e definitivamente), con provvedimento del 3.5.2024, perché “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOMANDA
ENTRO IL 22/02/2024) (docc. 13 ric. e 2 INPS).
Anche il ricorso amministrativo è stato respinto dal Comitato Provinciale INPS di Genova per tale ultimo motivo (v. doc. 6 INPS).
4 3. Ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 22/2015, “La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
L'INPS ha sollevato eccezione di decadenza.
<L'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 281 del 2017; in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del
2018; Cass. n. 16326 del 2009)>> (Cassazione civile sez. lav., 12/05/2022, n.24380).
Nella specie, l'INPS, costituendosi in giudizio, ha indicato la data di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, nel 16.12.2023, come da indicazione dell'odierna ricorrente nella domanda di NASpI.
Nella prima udienza utile, parte ricorrente non ha contestato tale circostanza, che pertanto deve ritenersi provata.
Anzi, nel ricorso (come anche nella dichiarazione di dimissioni “convalidata”), la data di cessazione del rapporto di lavoro era stata indicata negli anteriori giorni del 28 o del 29.11.2023.
Al ricorso sono stati allegati (sub doc. 7) la ricevuta di spedizione (in data 29.11.2023) della raccomandata relativa alle dimissioni, nonché l'“esito della spedizione” della stessa, in base al quale risulta depositata presso l'Ufficio postale di Rapallo Centro il 6.12.2023 e ivi disponibile per il ritiro dal 7.12.2023. Sembrerebbe essere stata poi restituita alla mittente (la busta prodotta dall'INPS, tuttavia, è quella della raccomandata di sollecito del pagamento delle retribuzioni).
Non può trovare accoglimento, in quanto tardiva e inammissibile, la domanda di parte attrice, di cui all'odierno verbale d'udienza, d'acquisizione della prova di ricezione della raccomandata, dovendosi ritenere provata, appunto, la cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni (se non prima,) quanto meno in data 16.12.2023; data non incompatibile, del resto, con la spedizione della Raccomandata.
D'altra parte, sembra condivisibile quanto in argomento ritenuto da una Corte di merito
(in una recente decisione cui si farà riferimento anche infra, per altro aspetto), cioè che non può ammettersi la prova sulla data di efficacia delle dimissioni, <asseritamente successiva alla data di cessazione del rapporto…, in quanto in contrasto con le dichiarazioni rese… in comunicazioni
5 ufficiali ad enti pubblici…>> nelle quali sia sempre stata indicata una determinata data quale ultimo giorno di lavoro (Corte Appello Torino, sent. 24.2.2021, rg. n. 318/2020).
Nella specie, come visto, l'ultimo giorno di lavoro è stato indicato, nelle comunicazioni ufficiali, al più tardi, nel 16.12.2023.
4. E' vero, poi, che delle dimissioni volontarie presentate (come nel caso di specie) durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento della lavoratrice-madre, l'art. 55 co. 4 d.lgs. n. 151/2001 richiede la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
Ai sensi dell'art. 55 co. 5, d.lgs. cit. “A detta convalida è sospensivamente condizionata
l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Si condivide l'orientamento di merito, di cui alla menzionata sentenza della Corte di
Appello di Torino (del 24.2.2021, rg. n. 318/2020), secondo cui: <La convalida è quindi prevista dalla legge non ai fini della validità delle dimissioni bensì come condizione sospensiva dell'efficacia delle stesse.
Pertanto le dimissioni, atto unilaterale del lavoratore, sono valide nel momento della loro comunicazione al datore di lavoro, mentre la successiva convalida le rende efficaci retroattivamente, secondo le generali disposizioni civilistiche (art. 1360 c.c.).
La maturazione di una decadenza è infatti impedita soltanto dal compimento dell'atto che la legge impone di compiere entro un termine perentorio, termine nel caso di specie decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
D'altra parte, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la presentazione della domanda di NASpI entro il termine di 68 giorni dalla comunicazione delle dimissioni non era impedita dal fatto che non fosse ancora intervenuta la convalida, ben essendo possibile una successiva integrazione della domanda già presentata all'INPS mediante presentazione, appunto, della convalida.
Né l'appellante, pur sostenendo che, fino alla convalida, non potesse essere considerata “priva di lavoro” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) d. lgs. 181/2000 (richiamato dall'art. 3 comma 1
d. lgs. 22/2015), pone in discussione di non avere, fino ad allora, prestato attività lavorativa...
Al momento della comunicazione delle dimissioni esistevano quindi tutti i presupposti per la presentazione all'INPS della domanda di NASpI>>.
6 5. Allora, tornando al caso di specie, pur considerando il rapporto di lavoro cessato per dimissioni (non il 29.11.2023, ma) il 16.12.2023, come dedotto dall'INPS e non tempestivamente contestato e come indicato dalla lavoratrice nell'originaria domanda amministrativa, ne consegue comunque l'intervenuta decadenza della ricorrente dal diritto alla prestazione, per decorso del termine di 68 giorni, prima della presentazione (il 24.2.2024) della domanda amministrativa stessa. Senza che, all'uopo, rilevi la data (29.3.2024) della convalida delle dimissioni.
Del resto, nulla risulta avere impedito alla sig.ra di presentare, fin da Parte_1
subito, la propria domanda di NASpI, semmai suscettibile d'integrazione all'esito della convalida. Fermo che, alla prova dei fatti, la convalida è stata rilasciata nel medesimo giorno in cui è stata richiesta, onde avrebbe potuto essere (non solo – e certamente – richiesta, ma anche) ottenuta in tempo utile per presentare (tempestivamente) la domanda NASpI completa nelle allegazioni.
6. Ne consegue l'integrale reiezione del ricorso, atteso che la richiesta di “tenere conto” dell'omissione contributiva è meramente finalizzata alla quantificazione della prestazione, che tuttavia non spetta.
7. La particolare novità della questione (sulla quale non constano specifiche pronunzie dei
Giudice di legittimità e sulla quale la giurisprudenza di merito non appare unanime) rende equa l'integrale compensazione, tra le parti, le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.
Genova, l'11 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
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