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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4380/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Pastore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4380/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pozzi Parte_1
opponente contro
, quale mandataria di il patrocinio dell'avv. e CP_1 Parte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
opposta rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco trapani e Savino Piccolo Controparte_2 intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al precetto notificatole dalla a Parte_1 Controparte_3 mezzo della mandataria volto al rilascio del complesso alberghiero sito in in CP_1 Pt_1 via regina Elena.
L'opponente contestava la sussistenza in capo alla del diritto al rilascio fatto valere Parte_2 tramite l'ordinanza del Tribunale di Roma del 9.4.2018.
La nella suddetta qualità, non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Interveniva volontariamente la senza prendere diretta posizione sulla vicenda fra Controparte_2 le due inziali parti in causa, ma solo per notiziare di avere in data 18.12.2024 acquistato il complesso alberghiero in questione, chiedendo per questo la cessazione della materia del contendere.
Alla prima udienza, ferma la contumacia della entrambe le parti concludevano per dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere e chiedevano altresì compensarsi le spese di lite.
2.Il Tribunale deve quindi prendere atto ed osservare che le parti costituite hanno concluso espressamente e concordemente per la cessazione della materia del contendere che, per quanto sopra esposto, verteva esclusivamente sul diritto della precettante a procedere esecutivamente per il rilascio.
È altresì emerso documentalmente che la stressa in nome e per conto della mandante CP_1 Pt_2
ha comunicato via p.e.c. all'intervenuta di non avere più alcun interesse alla presente
[...] controversia, preannunciando appunto che perciò non si sarebbe in questa sede costituita.
pagina 1 di 2 In questo stato di cose il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti e disporre, come anche espressamente richiesto dalle parti, la compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che la opponente non ha insistito nella condanna della e considerata la CP_1 peculiare posizione dell'intervenuto rispetto al tema processuale, come sopra descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza che deve intendersi allegata al verbale.
Trani, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Pastore ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4380/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pozzi Parte_1
opponente contro
, quale mandataria di il patrocinio dell'avv. e CP_1 Parte_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
opposta rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco trapani e Savino Piccolo Controparte_2 intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al precetto notificatole dalla a Parte_1 Controparte_3 mezzo della mandataria volto al rilascio del complesso alberghiero sito in in CP_1 Pt_1 via regina Elena.
L'opponente contestava la sussistenza in capo alla del diritto al rilascio fatto valere Parte_2 tramite l'ordinanza del Tribunale di Roma del 9.4.2018.
La nella suddetta qualità, non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Interveniva volontariamente la senza prendere diretta posizione sulla vicenda fra Controparte_2 le due inziali parti in causa, ma solo per notiziare di avere in data 18.12.2024 acquistato il complesso alberghiero in questione, chiedendo per questo la cessazione della materia del contendere.
Alla prima udienza, ferma la contumacia della entrambe le parti concludevano per dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere e chiedevano altresì compensarsi le spese di lite.
2.Il Tribunale deve quindi prendere atto ed osservare che le parti costituite hanno concluso espressamente e concordemente per la cessazione della materia del contendere che, per quanto sopra esposto, verteva esclusivamente sul diritto della precettante a procedere esecutivamente per il rilascio.
È altresì emerso documentalmente che la stressa in nome e per conto della mandante CP_1 Pt_2
ha comunicato via p.e.c. all'intervenuta di non avere più alcun interesse alla presente
[...] controversia, preannunciando appunto che perciò non si sarebbe in questa sede costituita.
pagina 1 di 2 In questo stato di cose il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti e disporre, come anche espressamente richiesto dalle parti, la compensazione delle spese di lite, in ragione del fatto che la opponente non ha insistito nella condanna della e considerata la CP_1 peculiare posizione dell'intervenuto rispetto al tema processuale, come sopra descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza che deve intendersi allegata al verbale.
Trani, 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
pagina 2 di 2