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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bodieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Laura Povia e Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via
G. Frova, n. 3;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ES Romanazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via M.
Viganò De Vizzi n. 93/95;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) i Signori e concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento, Parte_1 Parte_2 posto a carico del padre a favore del figlio ES, ora maggiorenne ed autosufficiente economicamente;
2) i Signori e provvederanno a pagare al 50% i ratei di mutuo fino Parte_1 Parte_2 all'estinzione del finanziamento;
a tal proposito le parti concordano di procedere quanto prima ad estinguere anticipatamente il mutuo residuo versando ognuna il 50% dell'importo rimanente alla data dell'estinzione;
l'estinzione del mutuo avverrà alla presenza delle parti presso l'Istituto bancario erogante (Banca
Intesasanpaolo), previo appuntamento;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta economica relativa al loro mantenimento;
4) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 5.9.1998 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione è nato ES in data 4.6.2001.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 10.3.2016 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (4.3.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 5.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cinisello Balsamo in data 5.9.1998 (Atto n. 149, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bodieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.6.2025, assunto in decisione in data 8.9.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Laura Povia e Linda Sansonetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via
G. Frova, n. 3;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato ES Romanazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo, Via M.
Viganò De Vizzi n. 93/95;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) i Signori e concordano sulla revoca dell'assegno di mantenimento, Parte_1 Parte_2 posto a carico del padre a favore del figlio ES, ora maggiorenne ed autosufficiente economicamente;
2) i Signori e provvederanno a pagare al 50% i ratei di mutuo fino Parte_1 Parte_2 all'estinzione del finanziamento;
a tal proposito le parti concordano di procedere quanto prima ad estinguere anticipatamente il mutuo residuo versando ognuna il 50% dell'importo rimanente alla data dell'estinzione;
l'estinzione del mutuo avverrà alla presenza delle parti presso l'Istituto bancario erogante (Banca
Intesasanpaolo), previo appuntamento;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta economica relativa al loro mantenimento;
4) le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 5.9.1998 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione è nato ES in data 4.6.2001.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 10.3.2016 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (4.3.2016) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 5.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cinisello Balsamo in data 5.9.1998 (Atto n. 149, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.9.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4