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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della proposta di concordato minore di:
Parte_1 visto il ricorso depositato il 18.04.2025 da parte di (con l'Avv. Rosita Parte_1
Screti) ai sensi degli artt. 74 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza” o in sigla “CCI” o “CCII”) per il tramite dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e con annessa la relazione ex art. 76 CCII del detto Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento a firma del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale del
23-24.04.2025 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione della presente procedura (per completezza, il Presidente f.f. dell'intestato Tribunale per le attività in oggetto è stato designato con decreto/provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del
29.05.2024 s.m.i.; per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della
Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del
Presidente del detto Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot.
30/11/2022.0000108. si è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera CP_1 della Cancelleria Procedure Concorsuali dell'intestato Tribunale per quanto di competenza); considerato che ai sensi del dettato del comma 6 dell'art. 76 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;
premesso che l'art. 77 CCII, nella parte in cui stabilisce testualmente che “La domanda di concordato minore è inammissibile (…) se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono
i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) (…)” deve ritenersi riferibile esclusivamente all'imprenditore commerciale, il quale, quando assume dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII, non è più soggetto alle procedure
1 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
da sovraindebitamento ma è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Messina, 19.12.2022); ritenuto, tutto ciò posto, che sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità e fattibilità di legge per l'omologazione della proposta di concordato minore in oggetto (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, mutatis mutandis e di recente: Trib. Parma, sent. n.
47/2023 del 07.09.2023 e Trib. Milano, 03.03.2025) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 e 76 comma
1 CCII, trovandosi la residenza ovvero il centro degli interessi principali del ricorrente
(professionista) in ET (LT) in Via Batttaglia di Lepanto n. 14 (cfr., in dettaglio, il certificato di stato di famiglia del ricorrente del 07.04.2025-Ministero dell'Interno allegato al n. 16 del ricorso introduttivo del 18.04.2025 e pedissequa relazione ex art. 76 CCII del detto
Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, in atti);
B) il ricorrente non risulta possedere requisiti dimensionali eccedenti i limiti di cui agli artt. 2 comma 1 lett. d) nn. 1, 2 e 3 e 77 CCII, risulta versare in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 comma 1 lett. c) e 74 CCII e non risulta rivestire la qualifica di consumatore per quanto emergente dagli atti;
non risulta ricorrere la fattispecie di cui all'art. 33, comma 4, CCII (cfr., in dettaglio, gli allegati lett.re da B) a Z) del ricorso introduttivo del 18.04.2025 e pedissequa relazione ex art. 76 CCII del detto Avv. IO NE quale professionista designato (cd.
“OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina, in atti);
C) alla domanda, strutturata in forma di piano e proposta in cd. “continuità” con apporto di finanza esterna ex art. 74 commi 1 e 2 e 3 CCII nei termini ed alle condizioni in atti (cfr., in dettaglio ed a ben vedere, il piano allegato al n.01 del ricorso introduttivo telematico del
18.04.2025), sono stati allegati i documenti di rito ex art. 75 CCII ed essa è corredata della relazione ex art. 76 CCII del 19.04.2025 dell'Avv. IO NE quale professionista designato
(cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina avente il contenuto di cui al detto art. 76 CCII ivi compresi l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori (indicati come assenti), la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla
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fattibilità del piano oltre che sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria ad ogni effetto di legge, la valutazione del cd. “merito creditizio” (indicato come presente),
l'indicazione presumibile dei costi della procedura nonché le verifiche di rito ex art. 76 comma 4 CCII, in atti;
D) il ricorrente/debitore non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ex art. 77 CCII per quanto emergente dagli atti nel complesso allo stato (cfr., in dettaglio, anche la ridetta relazione ex art. 76 CCII del
19.04.2025 dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati, in atti);
E) nel rispetto del contraddittorio, con provvedimento ex art. 78 CCII del 30.04.2025-01.05.2025 qui richiamato per quanto di ragione - rilevato altresì che allo stato degli atti non appaiono sussistere i presupposti di legge per l'eventuale designazione di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, CCII e vista la richiesta di sospensione ex art. 78, comma 2, lett. d),
CCII della parte – si è testualmente disposto che “(…) -DICHIARA l'apertura della procedura di concordato minore proposta ex artt. 74 ss. CCII il 18.04.2025 da parte di con ogni ulteriore conseguenza di legge e salvo ogni altro eventuale Parte_1
provvedimento di legge;
-DISPONE la comunicazione, a cura del cd. “OCC” Avv. IO
NE, a tutti i creditori, della proposta e del presente decreto;
-DISPONE la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web dell'intestato
Tribunale Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia e presso il Registro delle
Imprese se il debitore svolge attività d'impresa; -ORDINA, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;
-ASSEGNA ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono fare pervenire al cd. “OCC” Avv. IO NE, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del cd. “Codice dell'Amministrazione Digitale” di cui al D.Lgs. n. 82/2005
s.m.i., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
rappresenta che con la dichiarazione suddetta il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e che si applica l'art. 10, comma 3, CCII;
evidenzia che ex comma 3 dell'art. 79 CCII, in mancanza di comunicazione al cd. “OCC” Avv. IO NE nel termine sopra assegnato, si intende altresì che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è
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stata loro trasmessa;
-DISPONE che, entro il termine di giorni cinque dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui innanzi per l'espressione del voto da parte dei creditori e la formulazione di eventuali osservazioni, il cd. “OCC” Avv. IO NE depositi in atti una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze di legge ex art. 79 CCII (in essa relazione dovranno essere altresì indicati i voti favorevoli e contrari dei creditori con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché dovranno essere indicati nominativamente i creditori che non hanno espresso alcun voto e l'ammontare dei rispettivi crediti nonché fornito ogni altro eventuale utile elemento di valutazione al riguardo, il tutto con redazione di tabella riepilogativa finale e con allegazione della documentazione giustificativa tutta di rito circa le dichiarazioni di voto e circa la prova dell'intervenuta rituale comunicazione a tutti i creditori della proposta di cui trattasi e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale intervenuta presentazione di osservazioni e contestazioni da parte dei creditori e produzione della relativa documentazione giustificativa di rito;
-DISPONE, vista l'istanza del debitore ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII per quanto di ragione, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
-RAPPRESENTA al debitore che gli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
-
DISPONE ex art. 78, comma 3, CCII che il cd. “OCC” Avv. IO NE curi l'esecuzione del presente decreto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (…)”;
F) l'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con proprie note del 04.06.2025 e del 09.06.2025 ha dato atto e documentato l'intervenuto espletamento degli adempimenti di rito del caso di specie di cui al detto provvedimento ex art. 78 CCII del
30.04.2025-01.05.2025, evidenziando sia l'intervenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII (anche mediante il cd. “silenzio-assenso” ex art. 79 comma 3 CCII) sia l'assenza di osservazioni da parte dei creditori/legittimati tutti (suddivisi in classi anche ex art. 74 comma 3 CCII) ex artt. 78 e/o 80 CCII;
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G) gli atti risultano essere stati comunicati dalla Cancelleria in data 22.04.2025 anche al Pubblico
Ministero in sede giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il
Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” reso con nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I s.m.i., per completezza;
H) stante la mancata presentazione di osservazioni e/o contestazioni ex art. 80 comma 1 CCII, non è risultato necessario e non occorre instaurare il (ulteriore) contraddittorio di cui all'art. 80 comma 3 CCII (cfr., in dettaglio, le dette relazioni sulle operazioni di voto dell'Avv. IO
NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del 04.06.2025 e del 09.06.2025 con allegati, in atti);
I) in sintesi, il risulta presentare la seguente situazione debitoria (per quanto rileva in Parte_1
questa sede – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6197/2020) ossia: a) Agenzia delle
Entrate - €261.402,67 quale debito maturato nei confronti dell'amministrazione finanziaria per imposte dirette non versate sul reddito di lavoro autonomo dichiarato;
b) CP_2
- €5.969,60 quale debito maturato nei confronti del per il
[...] Controparte_2 mancato pagamento dell'Imu e relative sanzioni;
c) - €167.162,43 quale CP_3
residuo debito del mutuo fondiario di originari €310.000,00 indicato dall'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nella propria relazione ex art. 76
CCII con allegati come in regolare ammortamento e garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 19.12.2006 al n. 9808 reg. part. e 42217 reg. gen. sull'immobile sito in ET
(LT) in Via Battaglia di Lepanto n. 1; d) - €32.576,64 Parte_2 quale residuo debito di mutuo fondiario del 25.1.2005 di originari €240.000,00 indicato dall'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nella propria detta relazione ex art. 76 CCII in regolare ammortamento e garantito da ipoteca volontaria iscritta il 26.2.2005 al n. 462 reg. part. e 267 reg. gen. sugli immobili in Sezze (LT) rispettivamente in Via Pompa ed in Via Le Pastine;
e) OS TO s.p.a. - €8.494,50 quale debito residuo di contratto da finanziamento e ciò con la precisazione, di cui alla detta relazione ex art. 76 CCII con allegati dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd.
“OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina, che il ha contratto con la OS TO s.p.a. un ulteriore Parte_1 finanziamento per l'acquisto di un tablet per il proprio figlio in regolare ammortamento con un debito residuo di €333,17; a fronte della situazione debitoria che precede, la proposta del
5 P.U. n. 77/2025-Trib.
[...]
[...]
risulta articolarsi nell'arco di circa un quinquennio (fino al 31.12.2030) ossia per Parte_3 una durata in linea tendenzialmente con la prosecuzione dell'attività professionale di medico attualmente esercitata dallo stesso e che cesserà al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
più in dettaglio, il ha dichiarato e dichiara di mettere a Parte_1
disposizione del concordato tutti i flussi derivanti dalla propria attività professionale detratto quanto necessario al pagamento delle spese per il proprio nucleo familiare quantificate e dettagliate in atti, il tutto per un totale di €3.630,58 quale reddito disponibile che verrà destinato quanto ad €2.800,00 al soddisfo dei creditori ipotecari di primo grado mediante il Contr pagamento delle rate dei mutui fondiari ( e ) mentre la residua somma CP_3 disponibile di €800/mese verrà destinata al soddisfacimento degli altri creditori (con la precisazione che tale somma, stante il pagamento dell'ultima rata del mutuo a CP_3 scadere nell'agosto del 2028, si accrescerà dal mese successivo dell'ulteriore importo di
€1.200,00); ulteriormente e sempre per quanto relazionato con la detta nota ex art. 76 CCII dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati, il si impegna a cedere la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile Parte_1 in ET (LT) in Via Pompa a Vento n.21 per un importo di €87.500,00 ovvero per l'eventuale importo maggiore ricavato dalla vendita stessa (la comproprietaria CP_5
si è impegnata, quale finanza esterna, ad integrare la differenza nel caso in cui
[...]
l'immobile venga venduto ad un prezzo inferiore ad €150.000,00 ossia €75.000,00 per la quota del;
infine, quanto alle modalità e tempistiche di realizzo e ripartizione Parte_1 dell'attivo, la proposta di concordato minore del prevede che le prededuzioni Parte_1
vengano integralmente pagate (classe prededuzione), che i creditori bancari ipotecari (pima classe) vengano integralmente pagati con una moratoria di 12 mesi (da luglio 2025 a giugno
2026) ex artt. 74 comma 4 e 86 CCII dopo la quale riprenderanno i pagamenti nel rispetto dell'originario piano di ammortamento dei singoli contratti di mutuo le cui scadenze (traslate Contr di un anno) sono previste per il 2028 (mutuo ed il 2037 (mutuo Barclays Bank SA), che i debiti tributari oggetto di cd. “rottamazione” vengano integralmente pagati entro il
30.11.2027 come da normativa al pari dei debiti tributari assistiti da ipoteca sull'immobile da porre in vendita di cui sopra entro il maggior termine del 30.12.2030 salvo vendita anticipata dell'immobile medesimo (seconda classe), che i creditori ulteriori (Agenzia delle Entrate,
e vengano pagati nella misura del Controparte_6 Controparte_2
42,91% a partire dal 2026 e fino al 31.12.2030 (terza classe) e che, da ultimo, i creditori chirografari vengano pagati nella misura del 20% nell'anno 2030, il tutto come in ogni caso
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meglio indicati in atti e nella detta relazione ex art. 76 CCII dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati;
rilevato, altresì, che allo stato degli atti non appaiono sussistere i presupposti di legge per la designazione di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, CCII;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
visto anche l'art. 80 commi 1 e 2 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
- omologa la proposta di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII di (C.F.- Parte_1
P. IVA: ) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del 18.04.2025 con C.F._1
allegati ed in atti, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- dispone la comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori a cura del cd. “OCC” Avv.
IO NE e la sua pubblicazione sempre a cura del cd. “OCC” Avv. IO NE mediante inserimento in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina o del e presso il Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d'impresa; Controparte_7
-ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza a cura del cd. “OCC” Avv. IO NE presso gli uffici competenti;
-dispone ex art. 81 CCII che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, specificando che eventuali vendite previste dal piano omologato dovranno essere poste in essere con forme e modalità competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati sotto il controllo e con la collaborazione del cd. “OCC” Avv. IO NE sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (salvo il caso di veni di modesto valore come per legge) ed assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-dispone ex art. 81 CCII che il cd. “OCC” Avv. IO NE:
a) vigili sull'esatto adempimento del concordato minore in oggetto, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario;
b) ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato;
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c) al termine dell'esecuzione e sentito il debitore, presenti al giudice/all'intestato Tribunale una relazione finale, da depositarsi in atti nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa;
d) ponga in essere ogni altra attività di legge anche ex art. 81 CCII;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
-dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80, comma 2, CCII.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 16/06/2025
IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della proposta di concordato minore di:
Parte_1 visto il ricorso depositato il 18.04.2025 da parte di (con l'Avv. Rosita Parte_1
Screti) ai sensi degli artt. 74 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza” o in sigla “CCI” o “CCII”) per il tramite dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e con annessa la relazione ex art. 76 CCII del detto Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina;
visti gli atti, ivi compreso il provvedimento a firma del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale del
23-24.04.2025 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione della presente procedura (per completezza, il Presidente f.f. dell'intestato Tribunale per le attività in oggetto è stato designato con decreto/provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del
29.05.2024 s.m.i.; per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della
Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del
Presidente del detto Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot.
30/11/2022.0000108. si è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera CP_1 della Cancelleria Procedure Concorsuali dell'intestato Tribunale per quanto di competenza); considerato che ai sensi del dettato del comma 6 dell'art. 76 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;
premesso che l'art. 77 CCII, nella parte in cui stabilisce testualmente che “La domanda di concordato minore è inammissibile (…) se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono
i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) (…)” deve ritenersi riferibile esclusivamente all'imprenditore commerciale, il quale, quando assume dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII, non è più soggetto alle procedure
1 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
da sovraindebitamento ma è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Trib. Messina, 19.12.2022); ritenuto, tutto ciò posto, che sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità e fattibilità di legge per l'omologazione della proposta di concordato minore in oggetto (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, mutatis mutandis e di recente: Trib. Parma, sent. n.
47/2023 del 07.09.2023 e Trib. Milano, 03.03.2025) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27 commi 2 e 3 e 76 comma
1 CCII, trovandosi la residenza ovvero il centro degli interessi principali del ricorrente
(professionista) in ET (LT) in Via Batttaglia di Lepanto n. 14 (cfr., in dettaglio, il certificato di stato di famiglia del ricorrente del 07.04.2025-Ministero dell'Interno allegato al n. 16 del ricorso introduttivo del 18.04.2025 e pedissequa relazione ex art. 76 CCII del detto
Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, in atti);
B) il ricorrente non risulta possedere requisiti dimensionali eccedenti i limiti di cui agli artt. 2 comma 1 lett. d) nn. 1, 2 e 3 e 77 CCII, risulta versare in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 comma 1 lett. c) e 74 CCII e non risulta rivestire la qualifica di consumatore per quanto emergente dagli atti;
non risulta ricorrere la fattispecie di cui all'art. 33, comma 4, CCII (cfr., in dettaglio, gli allegati lett.re da B) a Z) del ricorso introduttivo del 18.04.2025 e pedissequa relazione ex art. 76 CCII del detto Avv. IO NE quale professionista designato (cd.
“OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina, in atti);
C) alla domanda, strutturata in forma di piano e proposta in cd. “continuità” con apporto di finanza esterna ex art. 74 commi 1 e 2 e 3 CCII nei termini ed alle condizioni in atti (cfr., in dettaglio ed a ben vedere, il piano allegato al n.01 del ricorso introduttivo telematico del
18.04.2025), sono stati allegati i documenti di rito ex art. 75 CCII ed essa è corredata della relazione ex art. 76 CCII del 19.04.2025 dell'Avv. IO NE quale professionista designato
(cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina avente il contenuto di cui al detto art. 76 CCII ivi compresi l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori (indicati come assenti), la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla
2 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
fattibilità del piano oltre che sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria ad ogni effetto di legge, la valutazione del cd. “merito creditizio” (indicato come presente),
l'indicazione presumibile dei costi della procedura nonché le verifiche di rito ex art. 76 comma 4 CCII, in atti;
D) il ricorrente/debitore non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ex art. 77 CCII per quanto emergente dagli atti nel complesso allo stato (cfr., in dettaglio, anche la ridetta relazione ex art. 76 CCII del
19.04.2025 dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati, in atti);
E) nel rispetto del contraddittorio, con provvedimento ex art. 78 CCII del 30.04.2025-01.05.2025 qui richiamato per quanto di ragione - rilevato altresì che allo stato degli atti non appaiono sussistere i presupposti di legge per l'eventuale designazione di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, CCII e vista la richiesta di sospensione ex art. 78, comma 2, lett. d),
CCII della parte – si è testualmente disposto che “(…) -DICHIARA l'apertura della procedura di concordato minore proposta ex artt. 74 ss. CCII il 18.04.2025 da parte di con ogni ulteriore conseguenza di legge e salvo ogni altro eventuale Parte_1
provvedimento di legge;
-DISPONE la comunicazione, a cura del cd. “OCC” Avv. IO
NE, a tutti i creditori, della proposta e del presente decreto;
-DISPONE la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web dell'intestato
Tribunale Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia e presso il Registro delle
Imprese se il debitore svolge attività d'impresa; -ORDINA, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti;
-ASSEGNA ai creditori termine di giorni trenta entro il quale devono fare pervenire al cd. “OCC” Avv. IO NE, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del cd. “Codice dell'Amministrazione Digitale” di cui al D.Lgs. n. 82/2005
s.m.i., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
rappresenta che con la dichiarazione suddetta il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e che si applica l'art. 10, comma 3, CCII;
evidenzia che ex comma 3 dell'art. 79 CCII, in mancanza di comunicazione al cd. “OCC” Avv. IO NE nel termine sopra assegnato, si intende altresì che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è
3 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
stata loro trasmessa;
-DISPONE che, entro il termine di giorni cinque dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui innanzi per l'espressione del voto da parte dei creditori e la formulazione di eventuali osservazioni, il cd. “OCC” Avv. IO NE depositi in atti una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze di legge ex art. 79 CCII (in essa relazione dovranno essere altresì indicati i voti favorevoli e contrari dei creditori con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché dovranno essere indicati nominativamente i creditori che non hanno espresso alcun voto e l'ammontare dei rispettivi crediti nonché fornito ogni altro eventuale utile elemento di valutazione al riguardo, il tutto con redazione di tabella riepilogativa finale e con allegazione della documentazione giustificativa tutta di rito circa le dichiarazioni di voto e circa la prova dell'intervenuta rituale comunicazione a tutti i creditori della proposta di cui trattasi e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale intervenuta presentazione di osservazioni e contestazioni da parte dei creditori e produzione della relativa documentazione giustificativa di rito;
-DISPONE, vista l'istanza del debitore ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII per quanto di ragione, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
-RAPPRESENTA al debitore che gli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
-
DISPONE ex art. 78, comma 3, CCII che il cd. “OCC” Avv. IO NE curi l'esecuzione del presente decreto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (…)”;
F) l'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con proprie note del 04.06.2025 e del 09.06.2025 ha dato atto e documentato l'intervenuto espletamento degli adempimenti di rito del caso di specie di cui al detto provvedimento ex art. 78 CCII del
30.04.2025-01.05.2025, evidenziando sia l'intervenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII (anche mediante il cd. “silenzio-assenso” ex art. 79 comma 3 CCII) sia l'assenza di osservazioni da parte dei creditori/legittimati tutti (suddivisi in classi anche ex art. 74 comma 3 CCII) ex artt. 78 e/o 80 CCII;
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G) gli atti risultano essere stati comunicati dalla Cancelleria in data 22.04.2025 anche al Pubblico
Ministero in sede giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il
Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” reso con nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I s.m.i., per completezza;
H) stante la mancata presentazione di osservazioni e/o contestazioni ex art. 80 comma 1 CCII, non è risultato necessario e non occorre instaurare il (ulteriore) contraddittorio di cui all'art. 80 comma 3 CCII (cfr., in dettaglio, le dette relazioni sulle operazioni di voto dell'Avv. IO
NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina del 04.06.2025 e del 09.06.2025 con allegati, in atti);
I) in sintesi, il risulta presentare la seguente situazione debitoria (per quanto rileva in Parte_1
questa sede – cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6197/2020) ossia: a) Agenzia delle
Entrate - €261.402,67 quale debito maturato nei confronti dell'amministrazione finanziaria per imposte dirette non versate sul reddito di lavoro autonomo dichiarato;
b) CP_2
- €5.969,60 quale debito maturato nei confronti del per il
[...] Controparte_2 mancato pagamento dell'Imu e relative sanzioni;
c) - €167.162,43 quale CP_3
residuo debito del mutuo fondiario di originari €310.000,00 indicato dall'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nella propria relazione ex art. 76
CCII con allegati come in regolare ammortamento e garantito da ipoteca di primo grado iscritta il 19.12.2006 al n. 9808 reg. part. e 42217 reg. gen. sull'immobile sito in ET
(LT) in Via Battaglia di Lepanto n. 1; d) - €32.576,64 Parte_2 quale residuo debito di mutuo fondiario del 25.1.2005 di originari €240.000,00 indicato dall'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nella propria detta relazione ex art. 76 CCII in regolare ammortamento e garantito da ipoteca volontaria iscritta il 26.2.2005 al n. 462 reg. part. e 267 reg. gen. sugli immobili in Sezze (LT) rispettivamente in Via Pompa ed in Via Le Pastine;
e) OS TO s.p.a. - €8.494,50 quale debito residuo di contratto da finanziamento e ciò con la precisazione, di cui alla detta relazione ex art. 76 CCII con allegati dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd.
“OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Latina, che il ha contratto con la OS TO s.p.a. un ulteriore Parte_1 finanziamento per l'acquisto di un tablet per il proprio figlio in regolare ammortamento con un debito residuo di €333,17; a fronte della situazione debitoria che precede, la proposta del
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[...]
[...]
risulta articolarsi nell'arco di circa un quinquennio (fino al 31.12.2030) ossia per Parte_3 una durata in linea tendenzialmente con la prosecuzione dell'attività professionale di medico attualmente esercitata dallo stesso e che cesserà al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
più in dettaglio, il ha dichiarato e dichiara di mettere a Parte_1
disposizione del concordato tutti i flussi derivanti dalla propria attività professionale detratto quanto necessario al pagamento delle spese per il proprio nucleo familiare quantificate e dettagliate in atti, il tutto per un totale di €3.630,58 quale reddito disponibile che verrà destinato quanto ad €2.800,00 al soddisfo dei creditori ipotecari di primo grado mediante il Contr pagamento delle rate dei mutui fondiari ( e ) mentre la residua somma CP_3 disponibile di €800/mese verrà destinata al soddisfacimento degli altri creditori (con la precisazione che tale somma, stante il pagamento dell'ultima rata del mutuo a CP_3 scadere nell'agosto del 2028, si accrescerà dal mese successivo dell'ulteriore importo di
€1.200,00); ulteriormente e sempre per quanto relazionato con la detta nota ex art. 76 CCII dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di
Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati, il si impegna a cedere la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile Parte_1 in ET (LT) in Via Pompa a Vento n.21 per un importo di €87.500,00 ovvero per l'eventuale importo maggiore ricavato dalla vendita stessa (la comproprietaria CP_5
si è impegnata, quale finanza esterna, ad integrare la differenza nel caso in cui
[...]
l'immobile venga venduto ad un prezzo inferiore ad €150.000,00 ossia €75.000,00 per la quota del;
infine, quanto alle modalità e tempistiche di realizzo e ripartizione Parte_1 dell'attivo, la proposta di concordato minore del prevede che le prededuzioni Parte_1
vengano integralmente pagate (classe prededuzione), che i creditori bancari ipotecari (pima classe) vengano integralmente pagati con una moratoria di 12 mesi (da luglio 2025 a giugno
2026) ex artt. 74 comma 4 e 86 CCII dopo la quale riprenderanno i pagamenti nel rispetto dell'originario piano di ammortamento dei singoli contratti di mutuo le cui scadenze (traslate Contr di un anno) sono previste per il 2028 (mutuo ed il 2037 (mutuo Barclays Bank SA), che i debiti tributari oggetto di cd. “rottamazione” vengano integralmente pagati entro il
30.11.2027 come da normativa al pari dei debiti tributari assistiti da ipoteca sull'immobile da porre in vendita di cui sopra entro il maggior termine del 30.12.2030 salvo vendita anticipata dell'immobile medesimo (seconda classe), che i creditori ulteriori (Agenzia delle Entrate,
e vengano pagati nella misura del Controparte_6 Controparte_2
42,91% a partire dal 2026 e fino al 31.12.2030 (terza classe) e che, da ultimo, i creditori chirografari vengano pagati nella misura del 20% nell'anno 2030, il tutto come in ogni caso
6 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
meglio indicati in atti e nella detta relazione ex art. 76 CCII dell'Avv. IO NE quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina con allegati;
rilevato, altresì, che allo stato degli atti non appaiono sussistere i presupposti di legge per la designazione di un commissario giudiziale ex art. 78, comma 2 bis, CCII;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
visto anche l'art. 80 commi 1 e 2 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
- omologa la proposta di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII di (C.F.- Parte_1
P. IVA: ) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del 18.04.2025 con C.F._1
allegati ed in atti, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- dispone la comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori a cura del cd. “OCC” Avv.
IO NE e la sua pubblicazione sempre a cura del cd. “OCC” Avv. IO NE mediante inserimento in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina o del e presso il Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d'impresa; Controparte_7
-ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza a cura del cd. “OCC” Avv. IO NE presso gli uffici competenti;
-dispone ex art. 81 CCII che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, specificando che eventuali vendite previste dal piano omologato dovranno essere poste in essere con forme e modalità competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati sotto il controllo e con la collaborazione del cd. “OCC” Avv. IO NE sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti (salvo il caso di veni di modesto valore come per legge) ed assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati;
-dispone ex art. 81 CCII che il cd. “OCC” Avv. IO NE:
a) vigili sull'esatto adempimento del concordato minore in oggetto, risolva le eventuali difficoltà e le sottoponga al giudice se necessario;
b) ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato;
7 P.U. n. 77/2025-Trib. Latina
c) al termine dell'esecuzione e sentito il debitore, presenti al giudice/all'intestato Tribunale una relazione finale, da depositarsi in atti nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa;
d) ponga in essere ogni altra attività di legge anche ex art. 81 CCII;
-dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite;
-dichiara chiusa la presente procedura ex art. 80, comma 2, CCII.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 16/06/2025
IL GIUDICE
(Dott. Marco Pietricola)
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