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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 105/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. GIUSTI Parte_1 P.IVA_1
GIULIA
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. BO GIOVANNI, l'avv. MARCO CP_1 P.IVA_2
BO e l'avv. MORENO PESARESI
OPPOSTA
Nonché
, C.F. , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 C.F._1 individuale, P.I. con l'avv. QUATTRINI ENZO P.IVA_3
ER AT
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si premette che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di Pag. 2 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”). Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La società ha fornito adeguata prova scritta del credito azionato (fatture CP_1 accompagnatorie e ddt), mentre il loro disconoscimento e le prove orali formulate in tal senso da parte dell'opponente, non possono ritenersi dirimenti e probatorie.
Si ritiene di aderire all'orientamento di quella parte di giurisprudenza di merito che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del documento posto a fondamento della domanda monitoria, impone la verifica di quali elementi di prova si dovrà tener conto ai fini del disconoscimento;
al riguardo, è d'obbligo una valutazione degli elementi indiziari a disposizione.
Nel caso in esame, il principale indizio della autenticità delle sottoscrizioni è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto
Pag. 2 di 14 stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass.
Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità del disconoscimento a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. 28096/2009; n. 5461/2006; n. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719
c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non
Pag. 3 di 14 autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche
"aliunde"” (Cass. n. 4476/2009; n. 19780/2008; n. 23174/2006) 3) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. n. 9439/2010; n. 2419/2006; n. 11269/2004).
Nel caso il disconoscimento è generico e, dunque, inidoneo ad impedire la piena efficacia quali scritture dei documenti prodotti dall'opposta, in particolare dei ddt.
Deve innanzitutto ribadire in questa sede il principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte in base al quale – ipotesi di pluralità di organi rappresentativi di una medesima entità giuridica – “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario
(che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. Cass. n. 3620/2010 e n. 12179/1997).
Deve sicuramente ritenersi, in ipotesi di esercizi ed attività commerciali, che non solo sia frequente, ma che anzi si tratti della pura e quotidiana inevitabile normalità, che
Pag. 4 di 14 mere attività di attestazione dell'esistenza di fatti giuridici quali la ricezione delle merci, cui consegue la sottoscrizione dei documenti di trasporto esibiti dal vettore, possano essere effettuate da soggetti, pur sforniti del potere di manifestare all'esterno la volontà dell'ente (rappresentanza in senso stretto), ne fanno parte e si trovano, anche occasionalmente, addetti alla ricezione delle merci che provengono dall'esterno (si consideri la lapalissiana paradossalità della soluzione contraria, che imporrebbe la presenza di persone fisiche dotate di poteri rappresentativi – e, dunque, dei massimi vertici – degli enti giuridici in posizioni quali il magazzino, la ricezione merci e la portineria delle relative organizzazioni).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 890/2013; n. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
Pag. 5 di 14 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
Le fatture sono state annotate dall'opponente nei registri iva;
al riguardo non esiste alcuna prova contraria (cfr. anche Cass. n. 32935/18).
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva;
a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Al contrario, parte opposta evidenziava, in estrema sintesi, quanto segue: “…visto il provvedimento con cui il Giudice ha ordinato a parte opponente ex art. 210 c.p.c. di depositare i registi iva anni 2022 e 2023 in accoglimento dell'istanza di e CP_1 preso atto del deposito da parte della GI-CA di quanto ordinato rileva quanto segue -
Tutte le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo da risultano CP_1 regolarmente registrate nel registro iva acquisti anno 2022 di parte opponente. In particolare: a) La fattura n. 36235 del 31/03/2022 dell'importo di Euro 14.864,73 è stata registrata alla pag. 13/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Marzo Anno 2022; b) La fattura n. 36885 del 31/03/2022 dell'importo di Euro 686,23 è stata registrata alla pag.
14/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Marzo Anno 2022; c) La fattura n. 49866 del
29/04/2022 dell'importo di Euro 17.007,36 è stata registrata alla pag. 17/2022 del
Registro 1 IV Acquisti Mese Aprile Anno 2022; d) La fattura n. 64434 del 31/05/2022 dell'importo di Euro 10.225,74 è stata registrata alla pag. 22/2022 del Registro 1 IV
Acquisti Mese Maggio Anno 2022; e) La fattura n. 79322 del 3 0/0 6/2022 dell'importo di Euro 3.012,85 è stata registrata alla pag. 28/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese
Giugno Anno 2022; f) La fattura n. 93035 del 29/07/2022 dell'importo di Euro 1.334,55
è stata registrata alla pag. 31/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Luglio 2022…(all.
01 fasc. opposta)”.
Condivisibili, quindi, le deduzioni in punto di non ammissibilità/necessità della prova orale dedotta da parte opponente - la causa è istruita per tabulas;
in particolare: cap. 1, 4,
Pag. 6 di 14 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 irrilevanti al fine del decidere, cap. 2, 8, 9 e 10 vertenti su circostanza da provare per tabulas, cap. 3, 5 e 7 in quanto formulati in termini generici.
Nel caso in esame, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla società opponente comunque non appaiono decisivi, considerato che nulla viene detto in relazione ai soggetti che ritirarono la merce e che sottoscrissero i documenti di trasporto, se non genericamente.
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi soprattutto alla luce della documentazione versata in atti.
Si ribadisce che in corso di causa è stata fornita copia dei registri iva della società opponente.
Se è vero che, come è noto, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, potendo valere al più come indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2011, n.
20802), i documenti di trasporto che siano stati sottoscritti dal destinatario per accettazione della merce costituiscono documenti idonei a fornire una prova adeguata, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, del rapporto negoziale e, dunque, dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione di consegna della merce.
Sicché, la documentazione in atti appare idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la vendita della merce indicata nelle fatture azionate e nelle relative bolle di consegna.
Si aderisce all'orientamento della Cassazione n. 3581/24 secondo cui la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. Sez. 6-
1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/0 1/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 2680 1 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
Pag. 7 di 14 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/0 1/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/0 1/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/202 1; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 3293
5 del 20/12/20 18; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
Sulla base delle esposte considerazioni l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla posizione processuale del terzo chiamato, argomentava quest'ultimo - il compito dell'agente è di raccogliere gli ordini e di inviarli alla mandante mediante l'utilizzo di un tablet aziendale - una volta che accetta l'ordine, la stessa subentra a CP_1 pieno titolo… - la preparazione dei prodotti ordinati, carico della merce su ì vettore
- emissione del documento di trasporto (ddt), consegna della merce, raccolta della CP_1 firma del cliente per ricezione, gestione dei relativi pagamenti - l'agente, una volta inviato l'ordine, non ha modo di poter interferire o avere contezza di quanto sia svolto dalla mandante per la gestione, fatturazione e consegna dell'ordine…quanto riportato anche dal dipendente nella propria denuncia querela (doc.20). CP_1 Testimone_1
Nessuna attività istruttoria veniva richiesta né dal terzo né dalla CP_1
Orbene al riguardo nessun nesso è stato accertato;
in particolare non è stata fornita prova - di eventuale collusione con uno o più soggetti esterni (eventuale truffa) – di un fine esclusivamente personale (non vi è prova di chi abbia o meno lucrato) – di un beneficio per il committente (la società venditrice non solo non era a conoscenza della condotta illecita, ma non ne aveva tratto alcun vantaggio economico).
Al riguardo deduceva l'opposta - a seguito di una serie di lamentele pervenute da diversi clienti (tra cui l'attrice) circa l'inserimento negli ordini (e nella successiva fatturazione) di merci ulteriori rispetto a quelle effettivamente ordinate, ha provveduto, CP_1 nell'ordine: a) dapprima a risolvere il contratto di agenzia con la 1 , Parte_2 interamente partecipata e amministrata da (doc.n.04); b) poi a sporgere querela CP_2 per truffa nei confronti del (doc.n.05); Tra e è intercorso CP_2 Controparte_2 CP_1 un contratto di agenzia sino alla fine del 2021, momento in cui il rapporto è cessato per
Pag. 8 di 14 recesso dell'agente. Poi, il primo gennaio 2022 ha stipulato un nuovo contratto CP_1 con la cessato a maggio per fatto e colpa dell'agente. c) infine, ad Parte_2 avanzare opporre avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da contro Parte_2 CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, da opporre in compensazione al minor credito dell'opposta (doc.n.06).
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
Pag. 9 di 14 32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Pag. 10 di 14 Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave dell'opposta.
Sulla soccombenza processuale si osserva.
L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
Pag. 11 di 14 In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque,
Pag. 12 di 14 con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780), la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti processuali - opposta/terzo chiamato (Cass.
11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998) consentono di compensare integramente le spese di lite tra quest'ultimi.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. corrobora la decisione di compensazione delle spese di lite tra l'opposta ed il terzo chiamato.
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate anche in riconvenzionale, stante le premesse in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.906,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese di lite compensate tra l'opposta ed il terzo chiamato.
Pag. 13 di 14 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 04/12/2025
Il Giudice
F. NA
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 105/2023
Nella persona del Giudice Dott. Federico NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'avv. GIUSTI Parte_1 P.IVA_1
GIULIA
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'avv. BO GIOVANNI, l'avv. MARCO CP_1 P.IVA_2
BO e l'avv. MORENO PESARESI
OPPOSTA
Nonché
, C.F. , titolare dell'omonima ditta Controparte_2 C.F._1 individuale, P.I. con l'avv. QUATTRINI ENZO P.IVA_3
ER AT
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Si premette che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di Pag. 2 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”). Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94; Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La società ha fornito adeguata prova scritta del credito azionato (fatture CP_1 accompagnatorie e ddt), mentre il loro disconoscimento e le prove orali formulate in tal senso da parte dell'opponente, non possono ritenersi dirimenti e probatorie.
Si ritiene di aderire all'orientamento di quella parte di giurisprudenza di merito che, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione del documento posto a fondamento della domanda monitoria, impone la verifica di quali elementi di prova si dovrà tener conto ai fini del disconoscimento;
al riguardo, è d'obbligo una valutazione degli elementi indiziari a disposizione.
Nel caso in esame, il principale indizio della autenticità delle sottoscrizioni è costituito dalla mancata contestazione delle stesse ante causam nonché dalla inesistenza della allegazione, ancora che della prova, da parte dell'opponente di aver mai disconosciuto
Pag. 2 di 14 stragiudizialmente, ovvero prima dell'azione monitoria, i predetti documenti (cfr. Cass.
Civ. sez. III, Sent. n. 10849 del 28/6/2012); ulteriore indizio è dato dalla genericità del disconoscimento a fronte di un rapporto contrattuale di fornitura cui le parti hanno dato esecuzione in via continuativa.
Ciò posto, basterebbero solo queste considerazioni per il rigetto dell'opposizione.
Per completezza espositiva si devono richiamare i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e 214-
215 c.p.c. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. 28096/2009; n. 5461/2006; n. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719
c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non
Pag. 3 di 14 autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche
"aliunde"” (Cass. n. 4476/2009; n. 19780/2008; n. 23174/2006) 3) “Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2) c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cass. n. 9439/2010; n. 2419/2006; n. 11269/2004).
Nel caso il disconoscimento è generico e, dunque, inidoneo ad impedire la piena efficacia quali scritture dei documenti prodotti dall'opposta, in particolare dei ddt.
Deve innanzitutto ribadire in questa sede il principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte in base al quale – ipotesi di pluralità di organi rappresentativi di una medesima entità giuridica – “Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario
(che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (cfr. Cass. n. 3620/2010 e n. 12179/1997).
Deve sicuramente ritenersi, in ipotesi di esercizi ed attività commerciali, che non solo sia frequente, ma che anzi si tratti della pura e quotidiana inevitabile normalità, che
Pag. 4 di 14 mere attività di attestazione dell'esistenza di fatti giuridici quali la ricezione delle merci, cui consegue la sottoscrizione dei documenti di trasporto esibiti dal vettore, possano essere effettuate da soggetti, pur sforniti del potere di manifestare all'esterno la volontà dell'ente (rappresentanza in senso stretto), ne fanno parte e si trovano, anche occasionalmente, addetti alla ricezione delle merci che provengono dall'esterno (si consideri la lapalissiana paradossalità della soluzione contraria, che imporrebbe la presenza di persone fisiche dotate di poteri rappresentativi – e, dunque, dei massimi vertici – degli enti giuridici in posizioni quali il magazzino, la ricezione merci e la portineria delle relative organizzazioni).
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 890/2013; n. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
Pag. 5 di 14 gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
Le fatture sono state annotate dall'opponente nei registri iva;
al riguardo non esiste alcuna prova contraria (cfr. anche Cass. n. 32935/18).
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva;
a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Al contrario, parte opposta evidenziava, in estrema sintesi, quanto segue: “…visto il provvedimento con cui il Giudice ha ordinato a parte opponente ex art. 210 c.p.c. di depositare i registi iva anni 2022 e 2023 in accoglimento dell'istanza di e CP_1 preso atto del deposito da parte della GI-CA di quanto ordinato rileva quanto segue -
Tutte le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo da risultano CP_1 regolarmente registrate nel registro iva acquisti anno 2022 di parte opponente. In particolare: a) La fattura n. 36235 del 31/03/2022 dell'importo di Euro 14.864,73 è stata registrata alla pag. 13/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Marzo Anno 2022; b) La fattura n. 36885 del 31/03/2022 dell'importo di Euro 686,23 è stata registrata alla pag.
14/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Marzo Anno 2022; c) La fattura n. 49866 del
29/04/2022 dell'importo di Euro 17.007,36 è stata registrata alla pag. 17/2022 del
Registro 1 IV Acquisti Mese Aprile Anno 2022; d) La fattura n. 64434 del 31/05/2022 dell'importo di Euro 10.225,74 è stata registrata alla pag. 22/2022 del Registro 1 IV
Acquisti Mese Maggio Anno 2022; e) La fattura n. 79322 del 3 0/0 6/2022 dell'importo di Euro 3.012,85 è stata registrata alla pag. 28/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese
Giugno Anno 2022; f) La fattura n. 93035 del 29/07/2022 dell'importo di Euro 1.334,55
è stata registrata alla pag. 31/2022 del Registro 1 IV Acquisti Mese Luglio 2022…(all.
01 fasc. opposta)”.
Condivisibili, quindi, le deduzioni in punto di non ammissibilità/necessità della prova orale dedotta da parte opponente - la causa è istruita per tabulas;
in particolare: cap. 1, 4,
Pag. 6 di 14 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 irrilevanti al fine del decidere, cap. 2, 8, 9 e 10 vertenti su circostanza da provare per tabulas, cap. 3, 5 e 7 in quanto formulati in termini generici.
Nel caso in esame, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla società opponente comunque non appaiono decisivi, considerato che nulla viene detto in relazione ai soggetti che ritirarono la merce e che sottoscrissero i documenti di trasporto, se non genericamente.
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi soprattutto alla luce della documentazione versata in atti.
Si ribadisce che in corso di causa è stata fornita copia dei registri iva della società opponente.
Se è vero che, come è noto, la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, potendo valere al più come indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 2011, n.
20802), i documenti di trasporto che siano stati sottoscritti dal destinatario per accettazione della merce costituiscono documenti idonei a fornire una prova adeguata, nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, del rapporto negoziale e, dunque, dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione di consegna della merce.
Sicché, la documentazione in atti appare idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la vendita della merce indicata nelle fatture azionate e nelle relative bolle di consegna.
Si aderisce all'orientamento della Cassazione n. 3581/24 secondo cui la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. Sez. 6-
1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/0 1/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 2680 1 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).
Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
Pag. 7 di 14 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/0 1/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/0 1/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/202 1; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 3293
5 del 20/12/20 18; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).
Sulla base delle esposte considerazioni l'opposizione proposta va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In merito alla posizione processuale del terzo chiamato, argomentava quest'ultimo - il compito dell'agente è di raccogliere gli ordini e di inviarli alla mandante mediante l'utilizzo di un tablet aziendale - una volta che accetta l'ordine, la stessa subentra a CP_1 pieno titolo… - la preparazione dei prodotti ordinati, carico della merce su ì vettore
- emissione del documento di trasporto (ddt), consegna della merce, raccolta della CP_1 firma del cliente per ricezione, gestione dei relativi pagamenti - l'agente, una volta inviato l'ordine, non ha modo di poter interferire o avere contezza di quanto sia svolto dalla mandante per la gestione, fatturazione e consegna dell'ordine…quanto riportato anche dal dipendente nella propria denuncia querela (doc.20). CP_1 Testimone_1
Nessuna attività istruttoria veniva richiesta né dal terzo né dalla CP_1
Orbene al riguardo nessun nesso è stato accertato;
in particolare non è stata fornita prova - di eventuale collusione con uno o più soggetti esterni (eventuale truffa) – di un fine esclusivamente personale (non vi è prova di chi abbia o meno lucrato) – di un beneficio per il committente (la società venditrice non solo non era a conoscenza della condotta illecita, ma non ne aveva tratto alcun vantaggio economico).
Al riguardo deduceva l'opposta - a seguito di una serie di lamentele pervenute da diversi clienti (tra cui l'attrice) circa l'inserimento negli ordini (e nella successiva fatturazione) di merci ulteriori rispetto a quelle effettivamente ordinate, ha provveduto, CP_1 nell'ordine: a) dapprima a risolvere il contratto di agenzia con la 1 , Parte_2 interamente partecipata e amministrata da (doc.n.04); b) poi a sporgere querela CP_2 per truffa nei confronti del (doc.n.05); Tra e è intercorso CP_2 Controparte_2 CP_1 un contratto di agenzia sino alla fine del 2021, momento in cui il rapporto è cessato per
Pag. 8 di 14 recesso dell'agente. Poi, il primo gennaio 2022 ha stipulato un nuovo contratto CP_1 con la cessato a maggio per fatto e colpa dell'agente. c) infine, ad Parte_2 avanzare opporre avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da contro Parte_2 CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, da opporre in compensazione al minor credito dell'opposta (doc.n.06).
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, I comma c.p.c. secondo cui se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza”, si condivide quell'orientamento della Suprema Corte che, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., richiede al soggetto leso la prova del danno derivante dall'illecito compiuto dal danneggiante (cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18169/04; Cass., 18 marzo 2002, n.
3941/02…la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Per quanto, invece, alla domandata risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., secondo cui…in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” appare utile ricordare alcune pronunce.
Vi è sul punto mancanza di uniformità interpretativa generata in merito alla funzione assolta dalla disposizione.
In ogni caso l'art. 96 co. 3 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. 9 dicembre 2019, n.
Pag. 9 di 14 32090: “l'ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite.
Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite”; cfr. Cass., S.U. n.
22405/18: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
“potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; Cass. n. 27623/17: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.
Pag. 10 di 14 Ciò posto la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Non vede l'odierno giudicante un manifesto uso distorto della risorsa giustizia soprattutto in quanto non è ravvisabile l'elemento della mala fede o colpa grave dell'opposta.
Sulla soccombenza processuale si osserva.
L'art. 92 c.p.c. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche.
L'ipotesi di compensazione delle spese consistente nella ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni è stata inserita dalla L. 18.6.2009, n. 69, in luogo del tenore originario della norma ("giusti motivi").
Ai sensi dell'art, 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, l'ipotesi della ricorrenza di " gravi ed eccezionali ragioni' contenuta nell'art. 92 c.p.c., è stata sostituita da quella di "novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza".
Tale previsione è stata, tuttavia, ulteriormente inasprita in sede di conversione del D.L. ad opera della L. 10.11.2014, n. 162, che ha inserito la specificazione della "assoluta" novità della questione trattata, ovvero il mutamento della giurisprudenza "rispetto alle questioni dirimenti".
Pag. 11 di 14 In giurisprudenza, si era affermato un fermo convincimento sulla impossibilità di una enumerazione, anche in chiave meramente esemplificativa, delle situazioni integranti i gravi motivi (Cass. 4918/1985) soltanto per grandi linee, riconducibili ad aspetti correlati al merito della materia controversa, a vicende processuali della lite, alla condotta oppure allo stato soggettivo delle parti.
Nella sterminata casistica, i gravi motivi erano stati ravvisati nelle seguenti situazioni: la obiettiva controvertibilità oppure la novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate, caratteristiche che permangono fino a che su di esse non si formi un orientamento del Giudice di legittimità (Cass., S.U., 9597/1994; Cass. 8210/2003; C.
770/2003; App. Roma 1.10.2018); l'esistenza di contrasti o avvisi giurisprudenziali non univoci sulla materia (Cass. 26689/2019; Cass. 13607/2012; Cass. 17424/2003; Cass.
7535/1993; Cass. St. 21.10.2019, n. 7131; Comm. Trib. Reg. Sicilia, Palermo,
28.6.2016); la mancanza, al momento della proposizione della domanda, di una interpretazione emanazione (Cass. 3218/2008; Cass. 3132/1979); la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma invocata in giudizio (Cass. 14199/2021;
Cass. 948/1990); la difficile interpretazione di un contratto (Cass. 2885/1979);
l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti
(Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780); la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti, e cioè il contegno ingiustificato, scorretto o contrario ai doveri di lealtà e probità della parte vittoriosa oppure, viceversa, moralmente apprezzabile del soccombente (Cass. 11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998);
l'accoglimento parziale della domanda, specie per riduzione del quantum richiesto
(Cass. 7638/2004; Cass. 18705/2003; Cass. 2124/1994); il vincolo di parentela tra le parti (Cass. 7953/1990).
Tali gravi ed eccezionali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. 29211/2020; Cass. 4764/2020; Cass.
11217/2016).
Sempre con riguardo alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, la valutazione va effettuata ex ante e, dunque,
Pag. 12 di 14 con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca di proposizione della domanda (Cass. 2883/2014).
Ed ancora l'art. 92, c. 2, c.p.c. permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto costituisce una norma di carattere generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a situazioni non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Nel caso in esame, l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (Cass., S.U., 20598/2008; Cons. St. 30.1.2020, n. 780), la condotta, in sede processuale o ante giudizio delle parti processuali - opposta/terzo chiamato (Cass.
11379/2006; Cass. 4755/2004; Cass. 12108/1998) consentono di compensare integramente le spese di lite tra quest'ultimi.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. corrobora la decisione di compensazione delle spese di lite tra l'opposta ed il terzo chiamato.
Resta assorbita ogni altra questione o domande avanzate anche in riconvenzionale, stante le premesse in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
2.906,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
spese di lite compensate tra l'opposta ed il terzo chiamato.
Pag. 13 di 14 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 04/12/2025
Il Giudice
F. NA
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