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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1763/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1763/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSETTI DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, 27 00193
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in
VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto :appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 63 del 10 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di essere stato dipendente del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
, assunto e inquadrato con D.P.R. del 09.09.1997 nella qualifica di Referendario generale,
[...] posto in quiescenza;
che sino al 31.12.13, oltre all'incarico di Capo Dipartimento per l'attuazione del
Programma, aveva ricoperto anche le funzioni di Vice Segretario Generale, all'epoca in cui il
Segretario Generale era il dott. che nel 2010 aveva ricoperto altresì l'incarico di Persona_1
Segretario generale f.f. per circa 13 mesi in seguito alla nomina del dott. come Segretario Per_1
Generale del con D.P.R. del 30.12.2010 con presa di servizio il 01.02.11; che per lo CP_1 svolgimento di tale incarico al dott. ra stata attribuita negli anni 2011 – 2014 una retribuzione Per_1 funzionale media annuale pari a euro 96.077,00.
Allegava, altresì, che con D.P.R. del 05.12.14 il Governo aveva conferito al dott. per una Per_1 durata triennale (scadenza il 4.12.17) l'incarico di Vice Segretario Generale del Ministero della
Difesa; che non appena ricevuta la nomina, il medesimo aveva preso regolarmente servizio, percependo la relativa indennità funzionale;
che contestualmente alla nomina di Vice Segretario del
Ministero della Difesa, il cessava di erogargli il corrispettivo economico per la funzione di CP_1
Segretario Generale posto che, di fatto, l'attribuzione del nuovo incarico non gli avrebbe consentito di continuare a svolgere concretamente e a tempo pieno le funzioni di Segretario Generale;
che nei mesi immediatamente seguenti era stato assegnatario da parte della Corte dei Conti di ulteriori significativi incarichi di rilievo e impegno per i quali percepiva, in aggiunta al trattamento economico per la qualifica di Consigliere t.e.p.s., le indennità previste dall'ordinamento della Corte dei Conti;
che, pertanto, l'incarico di Segretario Generale del rimaneva assegnato al dott. senza CP_1 Per_1 che di fatto lo stesso potesse svolgerne le relative funzioni;
Il ricorrente odierno appellante allegava, infine, che a fronte di tale sostanziale vacanza, era stato lui a svolgere i compiti, le funzioni e le responsabilità connesse al ruolo di Segretario Generale del anche in considerazione della pregressa attribuzione dell'incarico di Vice Segretario Generale CP_1 dietro sollecitazione degli stessi Organismi istituzionali del che, in considerazione dei compiti CP_1 svolti nel periodo dicembre 2014 – ottobre 2017, in data 1.11.17, gli venivano formalmente attribuite le funzioni di Segretario Generale in attesa della nomina del nuovo Segretario, avvenuta il 30.01.18; che dal gennaio 2015 al 30 gennaio 2018 lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'incarico di Segretario Generale, non erano state mai retribuite.
In punto di diritto, deduceva di aver svolto, negli anni 2015–2017, le funzioni proprie del
Segretario Generale del in ragione della materiale impossibilità del dott. di CP_1 Per_1 assicurare la propria presenza e il proprio contributo, dovendo questi adempiere, nel medesimo periodo, agli incarichi di Vicesegretario Generale del Ministero della Difesa, di Magistrato addetto al controllo degli atti presso diversi nonché di Segretario Generale della CP_2
Corte dei conti, come puntualmente rappresentato nelle Relazioni annuali obbligatorie inviate all'Organismo Indipendente di Valutazione del CP_1
Poiché lo svolgimento di compiti connessi all'incarico di Segretario Generale, distinti da quelli correlati al diverso incarico, pure rilevante, di Capo Dipartimento per l'attuazione del Part Programma, era stato foriero di maggiori e superiori responsabilità gestionali, il dott. avanzava domanda affinché gli venisse riconosciuta una specifica remunerazione, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del
D.lgs. n. 165/2001.
In via subordinata, richiedeva la liquidazione di un equo indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. per lo svolgimento delle mansioni proprie della figura del Segretario Generale prestate in favore dell'Amministrazione e da essa non retribuite pur a fronte della (pacifica) fruizione in termini di notorio riconoscimento di utilitas e conseguente risparmio di spesa, anche in ragione della mancata corresponsione al dott. nel periodo contestato, di un'indennità per l'incarico di Segretario Per_1
Generale stante l'oggettiva impossibilità di svolgerne le relative funzioni.
Tutto ciò dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
Part a) dichiarare – previo accertamento dello svolgimento, da parte del dr. delle funzioni proprie dell'incarico di Segretario Generale - il diritto del ricorrente ad ottenere un giusto compenso per lo svolgimento di tali funzioni;
e, per l'effetto
b) in via principale, ai sensi dell'art.60 del CCNL di categoria, condannare il a corrispondere CP_1
Part al dr. una quota nella misura del 66% dei compensi relativi all'incarico di Segretario Generale, pari ad euro 195.516.00 a lordo delle imposte ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
oltre ai relativi contributi previdenziali, nonché oneri per la rivalutazione e interessi di legge;
Part c) in via subordinata, condannare il alla liquidazione in favore del dr. di un equo CP_1 indennizzo per tutte le funzioni – riconducibili all'incarico di Segretario Generale – svolte in favore dell'Amministrazione e per la stessa fonte di arricchimento senza causa, a norma degli artt. 2041 e
2042 c.c. per le attività specificamente indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge fino al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il - eccependo, in Controparte_3 via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario posto che il CNEL, quale organo ausiliare del Governo, doveva ritenersi escluso dall'ambito riferibile alle amministrazioni pubbliche delle quali si occupa l'art. 1 c. 2 D.lgs. n. 165/2001. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse Part pretese risultando di palmare evidenza come le attività svolte dal dott. nel periodo oggetto di causa, riflettessero le mansioni proprie dell'incarico dirigenziale a lui conferito. Sosteneva, infine,
l'inammissibilità dell'avanzata richiesta di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c. trattandosi di un'azione avente natura sussidiaria e residuale e come tale non proponibile, in via subordinata, qualora il ricorrente abbia fondato la propria domanda su un'azione tipica, quale quella prevista dall'art. 52 c. 5 del Testo Unico del Pubblico Impiego, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento.
Il Tribunale, acquisite le produzioni documentali e proceduto all'escussione dei testimoni, rigettava integralmente il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.
A riguardo osservava che le prove documentali ed orali acquisite nel corso dell'istruttoria avevano dimostrato come, nel periodo oggetto di causa, le funzioni di Segretario Generale furono svolte dal Part dott. solo parzialmente, in misura qualitativamente significativa (specie quanto alla collaborazione ai programmi) ma quantitativamente modesta e temporalmente limitata nonché, in parte, per mera delega ossia senza assunzione di responsabilità autonoma esterna.
Part Il dott. avrebbe, in particolare, cooperato con la Presidenza alla redazione di un programma, gestito alcuni capitoli di spesa per delega del Segretario generale e assunto qualche provvedimento sull'orario. Trattasi però, ad avviso del Tribunale, di attività che non soddisfacevano la fattispecie di svolgimento di funzioni di Segretario generale, i cui tratti almeno essenziali sono afferenti alla gestione di vertice delle risorse umane e strumentali nonché alla gestione di bilancio che il sig. Per_1
Part aveva continuato a svolgere e che il dott. non aveva allegato né dimostrato di aver svolto. Il primo giudice escludeva, altresì, l'applicabilità dell'art. 60 del CCNL di categoria ritenendo che tale norma non disciplinasse il fenomeno del conferimento di incarichi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ex art. 20 del CCNL e da remunerare a parte, ma quello, diverso, del conferimento di incarichi il cui compenso è a carico di terzi.
Rigettava, infine, la domanda azionata in via subordinata dovendosi ritenere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, che l'impoverimento rilevante ai fini dell'azione di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c debba consistere in una perdita patrimoniale e non possa, pertanto, commisurarsi al valore della prestazione resa, ai costi o al sacrificio di tempo ed energie Part affrontato. Nel caso di specie il dott. non aveva né invocato ragioni di depauperamento né allegato precisi elementi assertivi e probatori.
Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentandone l'erroneità nella parte in cui Parte_1 il Giudice di prime cure, pur avendo accertato l'avvenuto svolgimento da parte del medesimo delle principali ed essenziali funzioni connesse al ruolo di Segretario Generale del le ha ritenute CP_1 insufficienti ai fini dell'accertamento del diritto ad un corrispettivo per il loro espletamento.
Il Tribunale non avrebbe, infatti, tenuto adeguatamente conto dell'accertato espletamento da parte del Part dott. delle funzioni istituzionali maggiormente qualificanti la figura del Segretario Generale, strettamente connesse all'attività di collaborazione e cooperazione con il Presidente del di cui CP_1 all'art. 10 del Regolamento degli Organi, avendo preferito dare risalto, in un'ottica marcatamente formalistica, a compiti burocratico – procedurali, del tutto secondari, peraltro nemmeno mai espletati, nel triennio contestato, dal dott. Per_1
Riproponeva, pertanto, la domanda finalizzata all'ottenimento di un compenso per le attività svolte in aggiunta ai compiti, pure rilevanti, espletati in qualità di Capo Dipartimento per l'attuazione del
Programma, avendo esse determinato un oggettivo aggravio del carico di lavoro e un enorme dispendio di energie psico – fisiche, in aderenza al principio della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 della Cost. che obbliga il datore di lavoro a corrispondere al dipendente un trattamento economico nella misura e nella qualità del lavoro effettivamente prestato prescindendo dall'eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale della pubblica amministrazione.
Part Diversamente opinando, lo svolgimento da parte del dott. delle mansioni proprie del Segretario
Generale si trasformerebbe in un oggettivo risparmio di spesa per l'Amministrazione con ingiustificato suo arricchimento, anche a fronte della mancata corresponsione, nel periodo contestato, di una retribuzione funzionale al dr. per l'incarico di Segretario Generale, con conseguente Per_1 danno del dipendente, indennizzabile ex artt. 2041 e 2042 c.c. Tutto ciò dedotto rassegnava, le seguenti conclusioni:
Part a) dichiarare – previo accertamento dello svolgimento, da parte del dr. delle funzioni proprie dell'incarico di Segretario Generale - il diritto dell'appellante ad ottenere un giusto compenso per lo svolgimento di tali funzioni;
b) per l'effetto, condannare il alla corresponsione della somma di euro 296.237,00, ovvero CP_1 alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Part c) riconoscere comunque al dr. l'intera indennità funzionale di Segretario Generale per il periodo dal 01 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (3 mesi, in ragione di 3/12 di 96.077,00 euro);
Part d) in via subordinata, condannare il alla liquidazione in favore del dr. di un equo CP_1 indennizzo per tutte le funzioni – riconducibili all'incarico di Segretario Generale – svolte in favore dell'Amministrazione e per la stessa fonte di arricchimento senza causa, a norma degli artt. 2041 e
2042 c.c. per le attività specificamente indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge fino al saldo
Si costituiva nel presente giudizio di appello il chiedendo respingersi le avverse domande. CP_1
All'odierna udienza del 7 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato
Il tribunale di Roma , nella sentenza di rigetto del ricorso originario, argomentava che dalla prova svolta era emerso come il ricorrente avesse svolto l'attività di supporto al presidente del CN nella programmazione delle attività del consiglio nazionale economia e lavoro , attività comunque pertinente all'incarico di capo del dipartimento per l'attuazione del programma dallo stesso posseduto.
Il tribunale , in particolare, argomentava la sostituzione del segretario generale del CN , Per_1 con il capo dipartimento AU in ragione del fatto che il veva contestualmente assunto altri Per_1 prestigiosi e impegnativi incarichi quale consigliere della Corte dei conti e vicesegretario generale del Ministero della difesa e che per tale ragione il segretario generale disertava le sedute dell'assemblea e dell'ufficio di Presidenza. Il tribunale rilevava che la carica del ra scaduta Per_1
a dicembre 2016 ma era stata prorogata fino al dicembre 2016 , considerata la contingenza, ed era rimasto incarica fino al 30.10.17, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri procedette alla sua sostituzione solo nel gennaio 2018.
Il tribunale dava atto che il AU sin dal 2012 aveva assunto , per delega del segretario generale, compiti che sarebbero spettati a questi (quale la gestione del ciclo di spesa di capitoli di bilancio , ovvero la stipulazione di contratti di consulenza , la gestione di servizi interpretariato e traduzione).
Tuttavia il tribunale riteneva che il regolamento organi del 2012 prevedeva che alla seduta di assemblea potessero partecipare oltre al segretario generale , funzionari del CN , senza attribuirgli particolari compiti o funzioni , e la presenza del AU in assemblea doveva ricondursi non già alla sostituzione del segretario generale ma al suo ruolo di capo dipartimento per l'attuazione del programma;
l'attività di organizzazione delle sedute dell'assemblea e loro convocazione non era affatto certo fosse invece riconducibile ai compiti segretariali.
Il tribunale individuava tuttavia due sole assemblee in cui il AU offriva il proprio contributo come segretario , dopo le dimissioni del al fine di assicurare la continuità amministrativa fino alla Per_1 nomina del nuovo segretario generale. Tuttavia , riteneva il tribunale che , benché a partire dal novembre 2017 egli assunse una posizione di facente funzioni , ossia di vice del segretario generale, non vi era la prova che gli avesse assunto i compiti e le responsabilità di tale figura anche precedentemente posto che il ra comunque restato in carica fino al 30 ottobre 2017 mentre Per_1
Parte la partecipazione agli incontri internazionali , rivendicata dal , poteva ricondursi ad una delega Parte del presidente . Reputava il tribunale assolutamente marginale la circostanza che il diede indicazioni sugli orari di apertura della portineria poiché il segretario generale era il capo della totalità dei servizi , dell'intera macchina burocratica , dovendo gestire integralmente le risorse umane , proporre i capi dipartimento , nominare i dirigenti , predisporre i bilanci . mentre siffatta attività organizzativa aveva carattere assolutamente minoritaria rispetto al resto. Il tribunale evidenziava, invece , che i testi escussi avevano riportato l'attività di vertice svolta dal nel medesimo Per_1 periodo , ivi inclusa la presentazione del bilancio di previsione e persino la contestazione al AU di rimborsi di missione con la conseguenza che il posto di segretario generale non poteva ritenersi vacante , nonostante le ampie deleghe operate.
Parte Conclusivamente il tribunale rappresentava che il , dal 2015 al 2017, nell'inerzia del Per_1 aveva meramente collaborato nella definizione della proposta di programma del presidente , gestito alcuni capitoli di bilancio , svolto alcune attività di competenza del segretario generale , ma nonaveva svolto l'attività specifica del segretario generale e comunque a lui delegata , salvo qualche modesta attività organizzativa in materia di orari.
Reputava il tribunale non applicabile l'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 posto che l'incarico di segretario generale del CN corrisponde ad una funzione fiduciaria del governo e non propria del rapporto di impiego di dipendenti del consiglio
Richiamava l'argomentazione sulla onnicomprensività della retribuzione del dirigente , considerato altresì che non era previsto un trattamento superiore per le funzioni di segretario generale, e tali funzioni erano state svolte dal AU solo in parte e anche per delega , senza assunzioni di responsabilità esterna , mentre il ra rimasto in carico quantomeno fino a novembre 2017. Per_1
Evidenziava altresì l'inutilizzabilità dell'articolo 60 del contratto dirigenti che riguardava la possibilità di rimunerazione di incarichi ulteriori che venissero però conferiti da soggetti terzi e non già dall'amministrazione di appartenenza;
in relazione alla domanda subordinata rilevava la circostanza che il il quale dal 2015 non percepiva alcuna retribuzione , avrebbe comunque potuto Per_1 averne diritto e che non si poteva attribuire il requisito dell'assenza di causa alla prestazione richiesta a un dipendente e rientrante nelle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza .
Il tribunale negava pertanto che l'eventuale impoverimento senza causa potesse commisurarsi al valore della prestazione resa ,ma solo al sacrificio affrontato e neppure allegato con l'atto di appello .
Parte Come anticipato, il dott. contestava la sentenza per plurime ragioni.
Con il primo motivo l'appellante censurava l'erroneità della sentenza che non ha tenuto conto del ruolo e delle funzioni istituzionali legate alla figura del segretario generale , di cooperazione con il presidente del CN (come rappresentato nel regolamento organi del CN ); evidenziava che il segretario generale non svolge una funzione dirigenziale , ma una funzione istituzionale , pur rappresentando che non si tratta di incarico politico e che la nomina è del presidente della Repubblica poiché il segretario generale è un organo del CN , ente di rilevanza costituzionale;
richiamava l'articolo 10 del regolamento organi secondo cui il segretario Generale esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio di Presidenza . La medesima norma statuisce che il presidente sovrintende l'attività del segretariato generale e impartisce le direttive e le istruzioni perché Parte essa si svolga in conformità ai compiti del CN . evidenziava l'importanza della funzione partecipativa del segretario generale nella preparazione del programma , rappresentando come la collaborazione fosse permanente e quotidiana poiché il segretario generale doveva farsi carico di seguire l'attività del governo e del Parlamento. In conclusione rappresentava l'appellante che le funzioni del segretario generale da lui svolte avevano una natura diversa da quelle propriamente dirigenziali , presupponendo un rapporto di stretta collaborazione col presidente , nonché la presenza negli ambiti di confronto istituzionale quali l'assemblea , l'ufficio di Presidenza e il consiglio di
Presidenza.
Rilevava l'appellante che dall'istruttoria svolta era emerso come il ricorrente si fosse occupato dell'attività di definizione del programma , mentre non era emerso che il segretario generale Per_1 in carica, avesse svolto le altre funzioni quale capo della macchina burocratica , assumendo il AU, di non aver ricevuto alcuna direttiva per l'attività del dipartimento da lui presieduto e di aver invece ottenuto deleghe per impegni di spesa;
evidenziava che la funzione di gestione delle risorse umane era curata direttamente dalla dottoressa Belli (dirigente delle risorse umane ) e risultavano nel predetto periodo solo delle note di carattere burocratico firmate dal segretario generale .
L'appellante riportava nuovamente le riunioni cui aveva partecipato in sostituzione del segretario generale , e cioè 31 riunioni dell'ufficio di Presidenza nel triennio 2015 - 2017 , 35 sedute dell'assemblea nel medesimo triennio , 17 riunione del consiglio di Presidenza e cioè tutte le riunioni degli organi sopraindicati nel triennio di riferimento. Egli menzionava altresì la partecipazione a incontri con altri segretari generali cui era delegato dal presidente del nonché riunioni CP_1 interistituzionali europee e internazionali anche per illustrare la situazione istituzionale italiana su questioni di rilievo
A sostegno della propria pretesa menzionava il fatto di aver ottenuto la somma di euro 33.000 , nell'anno 2010 , quando fu richiesto di ricoprire l'incarico di segretario generale facente funzioni e che nella delibera di nomina a segretario generale dal novembre al 2017 e fino al Febbraio del 2018 si dava atto che il AU aveva assicurato la continuità amministrativa fino al momento della sua nomina.
Menzionava ulteriormente il fatto che , nelle relazioni da lui stesso predisposte in relazione all'attività prestata nel 2015 e nel 2016 , rivolte all'organismo di valutazione interno , egli stesso aveva rappresentato di essersi surrogato nelle funzioni di segretario generale e di aver svolto funzioni quali la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria , la programmazione di riunioni degli organi collegiali , mentre nessuna contestazione gli era stata mai mossa dall'organismo interno di valutazioni in relazione a tali dichiarazioni.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso il suo diritto a ottenere un riconoscimento economico per l'attività lavorativa , rappresentando come fosse irrilevante la circostanza che , nel medesimo periodo , si discutesse dell'eventuale soppressione del CN così come la circostanza che alcune assemblee erano andate deserte e che il programma redatto col Presidente del fosse composto di sole 5 pagine - palesando quindi implicitamente CP_1 un impegno non particolarmente gravoso per la sua redazione - . Sottolineava nuovamente che l'attività di gestione degli orari degli addetti certamente non rientrava nelle sue competenze di capo dipartimento laddove il ruolo di gestione dei servizi generali era proprio del segretario generale
Rivendicava pertanto il pagamento della somma di 195.616,00 euro per il periodo di svolgimento delle funzioni di segretario generale , rappresentando come, nel medesimo periodo , il dottor Per_1
, pur formalmente incaricato , non aveva ricevuto alcun pagamento. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro
Dall'ampia istruttoria svolta nel giudizio dinanzi al tribunale è effettivamente emerso che il AU, negli anni dal 2015 al 2017 , pur non essendo formalmente incaricato del ruolo di segretario generale facente funzioni , come invece nel 2010 e come nuovamente accadeva nel novembre 2017 , svolse un ruolo significativo per garantire la continuità amministrativa di supporto al presidente nella formazione e realizzazione del programma;
è ben vero che il ricorrente non aveva competenze in materia di formazione del programma , risultando egli meramente incaricato dell'attuazione del programma ed è altresì vero che , da un punto di vista regolamentare , era il segretario generale che avrebbe dovuto collaborare con il presidente nella definizione della proposta di programma di attività del consiglio (articolo due del regolamento interno di organizzazione). Dal regolamento emerge tuttavia che la preparazione del programma è una competenza del presidente rispetto alla quale il segretario generale svolge una funzione meramente collaborativa . Tale collaborazione poteva essere più o meno incisiva. A fronte di una previsione regolamentare che fa carico al segretario generale di questa attività collaborativa , non può tuttavia precludersi agli altri alti dirigenti del CN di validamente offrire il proprio contributo alla Presidenza incaricata della redazione del programma ai sensi di legge.
Nel biennio di cui si controverte è emerso che il ra scarsamente presente all'interno del CN Per_1 risultando assente in tutte le riunioni strategiche dell'assemblea e del consiglio;
ciò nondimeno il on era mai stato esautorato dai compiti del segretario generale che occasionalmente ancora Per_1 svolgeva come comprovato dalla documentazione in atti. La scarsa collaborazione che il el Per_1 predetto periodo , anche in ragione di gravosi impegni istituzionali assunti altrove , offriva al CN non implicava tuttavia ex se considerata, l'onere , gravante sull'amministrazione , di compensare ulteriormente quei dirigenti che , anche oltre i propri compiti istituzionali , si offrivano di collaborare con la Presidenza , l'assemblea e gli organi collegiali.
Come correttamente rilevato dall'appellante, la pretesa rivendicata nel presente giudizio non attiene allo svolgimento di mansioni superiori , e quindi alla remunerazione di una funzioni più qualificate , ma la parte deduce lo svolgimento da parte sua , di fatti di un compito istituzionale proprio di un organo del CN qual è il segretario generale .
Ma nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso (Cass. Ordinanza n.32617del 04/11/2022 ) e lo stesso vale nel caso di conferimento di posizioni di responsabilità . Infatti il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa» (v.
Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531; Cass. 5 marzo 2009, n. 5306); ne deriva che assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di regola gli incarichi istituzionali “conferiti” o svolti per “designazione” del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva. Ne consegue che il dirigente , cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo ( ad es. di reggenza presso un altro ufficio pubblico), non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l'art. 2126 c.c., (Cass .Sentenza n. 3094 dell' 08/02/2018)
Inoltre proprio perché si trattava di compiti istituzionali e non di compiti dirigenziali , la loro remunerazione non può essere ricondotta alla quantificazione operata in favore dell'ultimo incaricato dovendo essere commisurata, laddove concessa e non erogata sotto forma di rimborso spese, alla tipologia di contributo offerto e così consapevolmente determinata dall'amministrazione .Il Per_1 nel biennio di cui si controverte , non veniva in effetti neppure compensato dall'amministrazione , e non sarebbe stato compensato neppure laddove avesse assolto compiutamente a tutti i suoi doveri. Se si volesse equiparare la posizione del AU a quella del ulla dovrebbe essergli corrisposto Per_1
Il AU rivendica invece una percentuale del trattamento che il veva percepito negli anni Per_1 pregressi, senza spiegare le ragioni per le quali egli avrebbe avuto diritto al 66 % del compenso annuo che il veva percepito in anni passati. Peraltro è lo stesso appellante che riconosce la assoluta Per_1 variabilità dei compensi del segretario generale ( si dice che il non percepiva alcunchè dal Per_1
2015, ma che in precedenza aveva percepito la somma di euro 90000 circa l'anno e che il segretario generale precedente al aveva percepito quasi il doppio, circa 160000 euro l'anno ). Le Per_1 considerazioni che precedono sono la conseguenza del fatto che l'attività svolta dal segretario generale non era un'attività dirigenziale o simil dirigenziale , ma un'attività istituzionale soggetta ad un regime affatto diverso.
Proprio il fatto che il segretario generale svolgesse un ruolo istituzionale induce ad escludere che la mera partecipazione alle riunioni o alle assemblee del capo dipartimento equivalesse allo svolgimento da parte sua delle funzioni di segretario generale;
il viceversa, restava l'organo istituzionale Per_1 di riferimento interno ed esterno del CN . D'altronde parte appellata ha prodotto numerosi atti predisposti e firmati dal quale segretario generale che comprovano come egli continuasse a Per_1 svolgere le mansioni ( o quanto meno parte delle mansioni) sue proprie negli anni di cui si controverte
( all. 18 e 18 bis alla memoria di costituzione nel giudizio dinanzi al tribunale) .
Parte Con ulteriore motivo di appello denunciava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa;
egli rilevava lo svolgimento delle funzioni di segretario generale , la mancata retribuzione di tali funzioni, la contestuale mancata corresponsione dell'indennità al l'utilità in termini di risparmio di spesa ottenuto dall'amministrazione Per_1
Rappresentava che l'assenza di causa doveva essere valutata in relazione alla mancata corresponsione del corrispettivo per l'espletamento della prestazione, mentre la perdita patrimoniale era correlata al sacrificio sofferto per lo svolgimento di attività ulteriori, impegnando , il dirigente, anche i propri momenti di ferie.
Invero, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento “al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le
Sezioni Unite” – il riferimento è, ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv.
635369-01 – “hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez.
Un., n. 10798 del 2015, cit.). L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. Ordinanza n.11337del 30/04/2025 )
Parte Il signor non fu mai incaricato per svolgere le funzioni di segretario generale , né nel 2015, né nel 2010, posto che fu incaricato di svolgere solo le funzioni di vice segretario generale nel dicembre
2009 , fino alla nomina del nuovo segretario generale , né nel novembre 2018, quando fu richiesto di garantire la continuità del servizio fin alla nomina del segretario geenrale, dopo l'uscita, ad ottobre
2017, del dott. da Per_1 CP_1
Parte L'attività svolta dal in concomitanza con la presenza del all'interno Per_1 dell'amministrazione dell'ente era dunque in parte un'attività delegata dal ovvero dal Per_1
Parte presidente del CN , in parte un'attività riconducibile al ruolo di vertice interno al he il , CP_1 quale capo dipartimento dell'attuazione del programma, ricopriva. Laddove talune attività conseguivano ad atti di delega si deve escludere che egli operasse quale facente funzione del segretario generale , titolare di un proprio autonomo potere di iniziativa . Quando operava autonomamente , svolgendo compiti che avrebbe potuto svolgere il segretario generale ma che questi non svolgeva, operava quale capo dipartimento e vertice dell'amministrazione, ossia in qualità di dirigente del con ruolo strategico . In ogni caso non c'è stato un indebito arricchimento perchè CP_1
l'attività resa dal dirigente era riconducibile al contratto di lavoro e all'incarico dirigenziale , ordinariamente retribuiti , e se fosse stata svolta dal segretario incarcato, non sarebbe stata Per_1 comunque remunerata.
L'appello deve essere dunque respinto ma la difficoltà di correttamente interpretare la riconducibilità dell'impegno ulteriore offerto all'incarico dirigenziale comunque ricoperto legittima la compensazione delle spese di lite . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA TO RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 07/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1763/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSETTI DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI, 27 00193
ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ed elettivamente domiciliato in
VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO
Oggetto :appello verso la sentenza del tribunale di Roma numero 63 del 10 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di essere stato dipendente del Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
, assunto e inquadrato con D.P.R. del 09.09.1997 nella qualifica di Referendario generale,
[...] posto in quiescenza;
che sino al 31.12.13, oltre all'incarico di Capo Dipartimento per l'attuazione del
Programma, aveva ricoperto anche le funzioni di Vice Segretario Generale, all'epoca in cui il
Segretario Generale era il dott. che nel 2010 aveva ricoperto altresì l'incarico di Persona_1
Segretario generale f.f. per circa 13 mesi in seguito alla nomina del dott. come Segretario Per_1
Generale del con D.P.R. del 30.12.2010 con presa di servizio il 01.02.11; che per lo CP_1 svolgimento di tale incarico al dott. ra stata attribuita negli anni 2011 – 2014 una retribuzione Per_1 funzionale media annuale pari a euro 96.077,00.
Allegava, altresì, che con D.P.R. del 05.12.14 il Governo aveva conferito al dott. per una Per_1 durata triennale (scadenza il 4.12.17) l'incarico di Vice Segretario Generale del Ministero della
Difesa; che non appena ricevuta la nomina, il medesimo aveva preso regolarmente servizio, percependo la relativa indennità funzionale;
che contestualmente alla nomina di Vice Segretario del
Ministero della Difesa, il cessava di erogargli il corrispettivo economico per la funzione di CP_1
Segretario Generale posto che, di fatto, l'attribuzione del nuovo incarico non gli avrebbe consentito di continuare a svolgere concretamente e a tempo pieno le funzioni di Segretario Generale;
che nei mesi immediatamente seguenti era stato assegnatario da parte della Corte dei Conti di ulteriori significativi incarichi di rilievo e impegno per i quali percepiva, in aggiunta al trattamento economico per la qualifica di Consigliere t.e.p.s., le indennità previste dall'ordinamento della Corte dei Conti;
che, pertanto, l'incarico di Segretario Generale del rimaneva assegnato al dott. senza CP_1 Per_1 che di fatto lo stesso potesse svolgerne le relative funzioni;
Il ricorrente odierno appellante allegava, infine, che a fronte di tale sostanziale vacanza, era stato lui a svolgere i compiti, le funzioni e le responsabilità connesse al ruolo di Segretario Generale del anche in considerazione della pregressa attribuzione dell'incarico di Vice Segretario Generale CP_1 dietro sollecitazione degli stessi Organismi istituzionali del che, in considerazione dei compiti CP_1 svolti nel periodo dicembre 2014 – ottobre 2017, in data 1.11.17, gli venivano formalmente attribuite le funzioni di Segretario Generale in attesa della nomina del nuovo Segretario, avvenuta il 30.01.18; che dal gennaio 2015 al 30 gennaio 2018 lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'incarico di Segretario Generale, non erano state mai retribuite.
In punto di diritto, deduceva di aver svolto, negli anni 2015–2017, le funzioni proprie del
Segretario Generale del in ragione della materiale impossibilità del dott. di CP_1 Per_1 assicurare la propria presenza e il proprio contributo, dovendo questi adempiere, nel medesimo periodo, agli incarichi di Vicesegretario Generale del Ministero della Difesa, di Magistrato addetto al controllo degli atti presso diversi nonché di Segretario Generale della CP_2
Corte dei conti, come puntualmente rappresentato nelle Relazioni annuali obbligatorie inviate all'Organismo Indipendente di Valutazione del CP_1
Poiché lo svolgimento di compiti connessi all'incarico di Segretario Generale, distinti da quelli correlati al diverso incarico, pure rilevante, di Capo Dipartimento per l'attuazione del Part Programma, era stato foriero di maggiori e superiori responsabilità gestionali, il dott. avanzava domanda affinché gli venisse riconosciuta una specifica remunerazione, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del
D.lgs. n. 165/2001.
In via subordinata, richiedeva la liquidazione di un equo indennizzo ex artt. 2041 e 2042 c.c. per lo svolgimento delle mansioni proprie della figura del Segretario Generale prestate in favore dell'Amministrazione e da essa non retribuite pur a fronte della (pacifica) fruizione in termini di notorio riconoscimento di utilitas e conseguente risparmio di spesa, anche in ragione della mancata corresponsione al dott. nel periodo contestato, di un'indennità per l'incarico di Segretario Per_1
Generale stante l'oggettiva impossibilità di svolgerne le relative funzioni.
Tutto ciò dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
Part a) dichiarare – previo accertamento dello svolgimento, da parte del dr. delle funzioni proprie dell'incarico di Segretario Generale - il diritto del ricorrente ad ottenere un giusto compenso per lo svolgimento di tali funzioni;
e, per l'effetto
b) in via principale, ai sensi dell'art.60 del CCNL di categoria, condannare il a corrispondere CP_1
Part al dr. una quota nella misura del 66% dei compensi relativi all'incarico di Segretario Generale, pari ad euro 195.516.00 a lordo delle imposte ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
oltre ai relativi contributi previdenziali, nonché oneri per la rivalutazione e interessi di legge;
Part c) in via subordinata, condannare il alla liquidazione in favore del dr. di un equo CP_1 indennizzo per tutte le funzioni – riconducibili all'incarico di Segretario Generale – svolte in favore dell'Amministrazione e per la stessa fonte di arricchimento senza causa, a norma degli artt. 2041 e
2042 c.c. per le attività specificamente indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge fino al saldo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Si costituiva in giudizio il - eccependo, in Controparte_3 via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario posto che il CNEL, quale organo ausiliare del Governo, doveva ritenersi escluso dall'ambito riferibile alle amministrazioni pubbliche delle quali si occupa l'art. 1 c. 2 D.lgs. n. 165/2001. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse Part pretese risultando di palmare evidenza come le attività svolte dal dott. nel periodo oggetto di causa, riflettessero le mansioni proprie dell'incarico dirigenziale a lui conferito. Sosteneva, infine,
l'inammissibilità dell'avanzata richiesta di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c. trattandosi di un'azione avente natura sussidiaria e residuale e come tale non proponibile, in via subordinata, qualora il ricorrente abbia fondato la propria domanda su un'azione tipica, quale quella prevista dall'art. 52 c. 5 del Testo Unico del Pubblico Impiego, senza offrire prove sufficienti al suo accoglimento.
Il Tribunale, acquisite le produzioni documentali e proceduto all'escussione dei testimoni, rigettava integralmente il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite in ragione dell'assoluta novità della questione trattata.
A riguardo osservava che le prove documentali ed orali acquisite nel corso dell'istruttoria avevano dimostrato come, nel periodo oggetto di causa, le funzioni di Segretario Generale furono svolte dal Part dott. solo parzialmente, in misura qualitativamente significativa (specie quanto alla collaborazione ai programmi) ma quantitativamente modesta e temporalmente limitata nonché, in parte, per mera delega ossia senza assunzione di responsabilità autonoma esterna.
Part Il dott. avrebbe, in particolare, cooperato con la Presidenza alla redazione di un programma, gestito alcuni capitoli di spesa per delega del Segretario generale e assunto qualche provvedimento sull'orario. Trattasi però, ad avviso del Tribunale, di attività che non soddisfacevano la fattispecie di svolgimento di funzioni di Segretario generale, i cui tratti almeno essenziali sono afferenti alla gestione di vertice delle risorse umane e strumentali nonché alla gestione di bilancio che il sig. Per_1
Part aveva continuato a svolgere e che il dott. non aveva allegato né dimostrato di aver svolto. Il primo giudice escludeva, altresì, l'applicabilità dell'art. 60 del CCNL di categoria ritenendo che tale norma non disciplinasse il fenomeno del conferimento di incarichi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ex art. 20 del CCNL e da remunerare a parte, ma quello, diverso, del conferimento di incarichi il cui compenso è a carico di terzi.
Rigettava, infine, la domanda azionata in via subordinata dovendosi ritenere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, che l'impoverimento rilevante ai fini dell'azione di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c debba consistere in una perdita patrimoniale e non possa, pertanto, commisurarsi al valore della prestazione resa, ai costi o al sacrificio di tempo ed energie Part affrontato. Nel caso di specie il dott. non aveva né invocato ragioni di depauperamento né allegato precisi elementi assertivi e probatori.
Avverso detta pronuncia proponeva appello lamentandone l'erroneità nella parte in cui Parte_1 il Giudice di prime cure, pur avendo accertato l'avvenuto svolgimento da parte del medesimo delle principali ed essenziali funzioni connesse al ruolo di Segretario Generale del le ha ritenute CP_1 insufficienti ai fini dell'accertamento del diritto ad un corrispettivo per il loro espletamento.
Il Tribunale non avrebbe, infatti, tenuto adeguatamente conto dell'accertato espletamento da parte del Part dott. delle funzioni istituzionali maggiormente qualificanti la figura del Segretario Generale, strettamente connesse all'attività di collaborazione e cooperazione con il Presidente del di cui CP_1 all'art. 10 del Regolamento degli Organi, avendo preferito dare risalto, in un'ottica marcatamente formalistica, a compiti burocratico – procedurali, del tutto secondari, peraltro nemmeno mai espletati, nel triennio contestato, dal dott. Per_1
Riproponeva, pertanto, la domanda finalizzata all'ottenimento di un compenso per le attività svolte in aggiunta ai compiti, pure rilevanti, espletati in qualità di Capo Dipartimento per l'attuazione del
Programma, avendo esse determinato un oggettivo aggravio del carico di lavoro e un enorme dispendio di energie psico – fisiche, in aderenza al principio della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 della Cost. che obbliga il datore di lavoro a corrispondere al dipendente un trattamento economico nella misura e nella qualità del lavoro effettivamente prestato prescindendo dall'eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale della pubblica amministrazione.
Part Diversamente opinando, lo svolgimento da parte del dott. delle mansioni proprie del Segretario
Generale si trasformerebbe in un oggettivo risparmio di spesa per l'Amministrazione con ingiustificato suo arricchimento, anche a fronte della mancata corresponsione, nel periodo contestato, di una retribuzione funzionale al dr. per l'incarico di Segretario Generale, con conseguente Per_1 danno del dipendente, indennizzabile ex artt. 2041 e 2042 c.c. Tutto ciò dedotto rassegnava, le seguenti conclusioni:
Part a) dichiarare – previo accertamento dello svolgimento, da parte del dr. delle funzioni proprie dell'incarico di Segretario Generale - il diritto dell'appellante ad ottenere un giusto compenso per lo svolgimento di tali funzioni;
b) per l'effetto, condannare il alla corresponsione della somma di euro 296.237,00, ovvero CP_1 alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Part c) riconoscere comunque al dr. l'intera indennità funzionale di Segretario Generale per il periodo dal 01 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (3 mesi, in ragione di 3/12 di 96.077,00 euro);
Part d) in via subordinata, condannare il alla liquidazione in favore del dr. di un equo CP_1 indennizzo per tutte le funzioni – riconducibili all'incarico di Segretario Generale – svolte in favore dell'Amministrazione e per la stessa fonte di arricchimento senza causa, a norma degli artt. 2041 e
2042 c.c. per le attività specificamente indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge fino al saldo
Si costituiva nel presente giudizio di appello il chiedendo respingersi le avverse domande. CP_1
All'odierna udienza del 7 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato
Il tribunale di Roma , nella sentenza di rigetto del ricorso originario, argomentava che dalla prova svolta era emerso come il ricorrente avesse svolto l'attività di supporto al presidente del CN nella programmazione delle attività del consiglio nazionale economia e lavoro , attività comunque pertinente all'incarico di capo del dipartimento per l'attuazione del programma dallo stesso posseduto.
Il tribunale , in particolare, argomentava la sostituzione del segretario generale del CN , Per_1 con il capo dipartimento AU in ragione del fatto che il veva contestualmente assunto altri Per_1 prestigiosi e impegnativi incarichi quale consigliere della Corte dei conti e vicesegretario generale del Ministero della difesa e che per tale ragione il segretario generale disertava le sedute dell'assemblea e dell'ufficio di Presidenza. Il tribunale rilevava che la carica del ra scaduta Per_1
a dicembre 2016 ma era stata prorogata fino al dicembre 2016 , considerata la contingenza, ed era rimasto incarica fino al 30.10.17, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri procedette alla sua sostituzione solo nel gennaio 2018.
Il tribunale dava atto che il AU sin dal 2012 aveva assunto , per delega del segretario generale, compiti che sarebbero spettati a questi (quale la gestione del ciclo di spesa di capitoli di bilancio , ovvero la stipulazione di contratti di consulenza , la gestione di servizi interpretariato e traduzione).
Tuttavia il tribunale riteneva che il regolamento organi del 2012 prevedeva che alla seduta di assemblea potessero partecipare oltre al segretario generale , funzionari del CN , senza attribuirgli particolari compiti o funzioni , e la presenza del AU in assemblea doveva ricondursi non già alla sostituzione del segretario generale ma al suo ruolo di capo dipartimento per l'attuazione del programma;
l'attività di organizzazione delle sedute dell'assemblea e loro convocazione non era affatto certo fosse invece riconducibile ai compiti segretariali.
Il tribunale individuava tuttavia due sole assemblee in cui il AU offriva il proprio contributo come segretario , dopo le dimissioni del al fine di assicurare la continuità amministrativa fino alla Per_1 nomina del nuovo segretario generale. Tuttavia , riteneva il tribunale che , benché a partire dal novembre 2017 egli assunse una posizione di facente funzioni , ossia di vice del segretario generale, non vi era la prova che gli avesse assunto i compiti e le responsabilità di tale figura anche precedentemente posto che il ra comunque restato in carica fino al 30 ottobre 2017 mentre Per_1
Parte la partecipazione agli incontri internazionali , rivendicata dal , poteva ricondursi ad una delega Parte del presidente . Reputava il tribunale assolutamente marginale la circostanza che il diede indicazioni sugli orari di apertura della portineria poiché il segretario generale era il capo della totalità dei servizi , dell'intera macchina burocratica , dovendo gestire integralmente le risorse umane , proporre i capi dipartimento , nominare i dirigenti , predisporre i bilanci . mentre siffatta attività organizzativa aveva carattere assolutamente minoritaria rispetto al resto. Il tribunale evidenziava, invece , che i testi escussi avevano riportato l'attività di vertice svolta dal nel medesimo Per_1 periodo , ivi inclusa la presentazione del bilancio di previsione e persino la contestazione al AU di rimborsi di missione con la conseguenza che il posto di segretario generale non poteva ritenersi vacante , nonostante le ampie deleghe operate.
Parte Conclusivamente il tribunale rappresentava che il , dal 2015 al 2017, nell'inerzia del Per_1 aveva meramente collaborato nella definizione della proposta di programma del presidente , gestito alcuni capitoli di bilancio , svolto alcune attività di competenza del segretario generale , ma nonaveva svolto l'attività specifica del segretario generale e comunque a lui delegata , salvo qualche modesta attività organizzativa in materia di orari.
Reputava il tribunale non applicabile l'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 posto che l'incarico di segretario generale del CN corrisponde ad una funzione fiduciaria del governo e non propria del rapporto di impiego di dipendenti del consiglio
Richiamava l'argomentazione sulla onnicomprensività della retribuzione del dirigente , considerato altresì che non era previsto un trattamento superiore per le funzioni di segretario generale, e tali funzioni erano state svolte dal AU solo in parte e anche per delega , senza assunzioni di responsabilità esterna , mentre il ra rimasto in carico quantomeno fino a novembre 2017. Per_1
Evidenziava altresì l'inutilizzabilità dell'articolo 60 del contratto dirigenti che riguardava la possibilità di rimunerazione di incarichi ulteriori che venissero però conferiti da soggetti terzi e non già dall'amministrazione di appartenenza;
in relazione alla domanda subordinata rilevava la circostanza che il il quale dal 2015 non percepiva alcuna retribuzione , avrebbe comunque potuto Per_1 averne diritto e che non si poteva attribuire il requisito dell'assenza di causa alla prestazione richiesta a un dipendente e rientrante nelle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza .
Il tribunale negava pertanto che l'eventuale impoverimento senza causa potesse commisurarsi al valore della prestazione resa ,ma solo al sacrificio affrontato e neppure allegato con l'atto di appello .
Parte Come anticipato, il dott. contestava la sentenza per plurime ragioni.
Con il primo motivo l'appellante censurava l'erroneità della sentenza che non ha tenuto conto del ruolo e delle funzioni istituzionali legate alla figura del segretario generale , di cooperazione con il presidente del CN (come rappresentato nel regolamento organi del CN ); evidenziava che il segretario generale non svolge una funzione dirigenziale , ma una funzione istituzionale , pur rappresentando che non si tratta di incarico politico e che la nomina è del presidente della Repubblica poiché il segretario generale è un organo del CN , ente di rilevanza costituzionale;
richiamava l'articolo 10 del regolamento organi secondo cui il segretario Generale esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio di Presidenza . La medesima norma statuisce che il presidente sovrintende l'attività del segretariato generale e impartisce le direttive e le istruzioni perché Parte essa si svolga in conformità ai compiti del CN . evidenziava l'importanza della funzione partecipativa del segretario generale nella preparazione del programma , rappresentando come la collaborazione fosse permanente e quotidiana poiché il segretario generale doveva farsi carico di seguire l'attività del governo e del Parlamento. In conclusione rappresentava l'appellante che le funzioni del segretario generale da lui svolte avevano una natura diversa da quelle propriamente dirigenziali , presupponendo un rapporto di stretta collaborazione col presidente , nonché la presenza negli ambiti di confronto istituzionale quali l'assemblea , l'ufficio di Presidenza e il consiglio di
Presidenza.
Rilevava l'appellante che dall'istruttoria svolta era emerso come il ricorrente si fosse occupato dell'attività di definizione del programma , mentre non era emerso che il segretario generale Per_1 in carica, avesse svolto le altre funzioni quale capo della macchina burocratica , assumendo il AU, di non aver ricevuto alcuna direttiva per l'attività del dipartimento da lui presieduto e di aver invece ottenuto deleghe per impegni di spesa;
evidenziava che la funzione di gestione delle risorse umane era curata direttamente dalla dottoressa Belli (dirigente delle risorse umane ) e risultavano nel predetto periodo solo delle note di carattere burocratico firmate dal segretario generale .
L'appellante riportava nuovamente le riunioni cui aveva partecipato in sostituzione del segretario generale , e cioè 31 riunioni dell'ufficio di Presidenza nel triennio 2015 - 2017 , 35 sedute dell'assemblea nel medesimo triennio , 17 riunione del consiglio di Presidenza e cioè tutte le riunioni degli organi sopraindicati nel triennio di riferimento. Egli menzionava altresì la partecipazione a incontri con altri segretari generali cui era delegato dal presidente del nonché riunioni CP_1 interistituzionali europee e internazionali anche per illustrare la situazione istituzionale italiana su questioni di rilievo
A sostegno della propria pretesa menzionava il fatto di aver ottenuto la somma di euro 33.000 , nell'anno 2010 , quando fu richiesto di ricoprire l'incarico di segretario generale facente funzioni e che nella delibera di nomina a segretario generale dal novembre al 2017 e fino al Febbraio del 2018 si dava atto che il AU aveva assicurato la continuità amministrativa fino al momento della sua nomina.
Menzionava ulteriormente il fatto che , nelle relazioni da lui stesso predisposte in relazione all'attività prestata nel 2015 e nel 2016 , rivolte all'organismo di valutazione interno , egli stesso aveva rappresentato di essersi surrogato nelle funzioni di segretario generale e di aver svolto funzioni quali la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria , la programmazione di riunioni degli organi collegiali , mentre nessuna contestazione gli era stata mai mossa dall'organismo interno di valutazioni in relazione a tali dichiarazioni.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso il suo diritto a ottenere un riconoscimento economico per l'attività lavorativa , rappresentando come fosse irrilevante la circostanza che , nel medesimo periodo , si discutesse dell'eventuale soppressione del CN così come la circostanza che alcune assemblee erano andate deserte e che il programma redatto col Presidente del fosse composto di sole 5 pagine - palesando quindi implicitamente CP_1 un impegno non particolarmente gravoso per la sua redazione - . Sottolineava nuovamente che l'attività di gestione degli orari degli addetti certamente non rientrava nelle sue competenze di capo dipartimento laddove il ruolo di gestione dei servizi generali era proprio del segretario generale
Rivendicava pertanto il pagamento della somma di 195.616,00 euro per il periodo di svolgimento delle funzioni di segretario generale , rappresentando come, nel medesimo periodo , il dottor Per_1
, pur formalmente incaricato , non aveva ricevuto alcun pagamento. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro
Dall'ampia istruttoria svolta nel giudizio dinanzi al tribunale è effettivamente emerso che il AU, negli anni dal 2015 al 2017 , pur non essendo formalmente incaricato del ruolo di segretario generale facente funzioni , come invece nel 2010 e come nuovamente accadeva nel novembre 2017 , svolse un ruolo significativo per garantire la continuità amministrativa di supporto al presidente nella formazione e realizzazione del programma;
è ben vero che il ricorrente non aveva competenze in materia di formazione del programma , risultando egli meramente incaricato dell'attuazione del programma ed è altresì vero che , da un punto di vista regolamentare , era il segretario generale che avrebbe dovuto collaborare con il presidente nella definizione della proposta di programma di attività del consiglio (articolo due del regolamento interno di organizzazione). Dal regolamento emerge tuttavia che la preparazione del programma è una competenza del presidente rispetto alla quale il segretario generale svolge una funzione meramente collaborativa . Tale collaborazione poteva essere più o meno incisiva. A fronte di una previsione regolamentare che fa carico al segretario generale di questa attività collaborativa , non può tuttavia precludersi agli altri alti dirigenti del CN di validamente offrire il proprio contributo alla Presidenza incaricata della redazione del programma ai sensi di legge.
Nel biennio di cui si controverte è emerso che il ra scarsamente presente all'interno del CN Per_1 risultando assente in tutte le riunioni strategiche dell'assemblea e del consiglio;
ciò nondimeno il on era mai stato esautorato dai compiti del segretario generale che occasionalmente ancora Per_1 svolgeva come comprovato dalla documentazione in atti. La scarsa collaborazione che il el Per_1 predetto periodo , anche in ragione di gravosi impegni istituzionali assunti altrove , offriva al CN non implicava tuttavia ex se considerata, l'onere , gravante sull'amministrazione , di compensare ulteriormente quei dirigenti che , anche oltre i propri compiti istituzionali , si offrivano di collaborare con la Presidenza , l'assemblea e gli organi collegiali.
Come correttamente rilevato dall'appellante, la pretesa rivendicata nel presente giudizio non attiene allo svolgimento di mansioni superiori , e quindi alla remunerazione di una funzioni più qualificate , ma la parte deduce lo svolgimento da parte sua , di fatti di un compito istituzionale proprio di un organo del CN qual è il segretario generale .
Ma nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso (Cass. Ordinanza n.32617del 04/11/2022 ) e lo stesso vale nel caso di conferimento di posizioni di responsabilità . Infatti il trattamento economico fondamentale ed accessorio remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, secondo il sistema compensativo (trattamento fondamentale – retribuzione di posizione – retribuzione di risultato) delineato dal medesimo d.lgs., nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui essi prestano servizio «o su designazione della stessa» (v.
Cass. 24 febbraio 2011, n. 4531; Cass. 5 marzo 2009, n. 5306); ne deriva che assumono portata eccezionale le norme, anche collettive, che riconoscono compensi aggiuntivi per determinate prestazioni, in quanto di regola gli incarichi istituzionali “conferiti” o svolti per “designazione” del datore di lavoro rientrano nell'ambito della retribuzione onnicomprensiva. Ne consegue che il dirigente , cui sia stato conferito un incarico aggiuntivo ( ad es. di reggenza presso un altro ufficio pubblico), non ha diritto ad una maggiore remunerazione, né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l'art. 2126 c.c., (Cass .Sentenza n. 3094 dell' 08/02/2018)
Inoltre proprio perché si trattava di compiti istituzionali e non di compiti dirigenziali , la loro remunerazione non può essere ricondotta alla quantificazione operata in favore dell'ultimo incaricato dovendo essere commisurata, laddove concessa e non erogata sotto forma di rimborso spese, alla tipologia di contributo offerto e così consapevolmente determinata dall'amministrazione .Il Per_1 nel biennio di cui si controverte , non veniva in effetti neppure compensato dall'amministrazione , e non sarebbe stato compensato neppure laddove avesse assolto compiutamente a tutti i suoi doveri. Se si volesse equiparare la posizione del AU a quella del ulla dovrebbe essergli corrisposto Per_1
Il AU rivendica invece una percentuale del trattamento che il veva percepito negli anni Per_1 pregressi, senza spiegare le ragioni per le quali egli avrebbe avuto diritto al 66 % del compenso annuo che il veva percepito in anni passati. Peraltro è lo stesso appellante che riconosce la assoluta Per_1 variabilità dei compensi del segretario generale ( si dice che il non percepiva alcunchè dal Per_1
2015, ma che in precedenza aveva percepito la somma di euro 90000 circa l'anno e che il segretario generale precedente al aveva percepito quasi il doppio, circa 160000 euro l'anno ). Le Per_1 considerazioni che precedono sono la conseguenza del fatto che l'attività svolta dal segretario generale non era un'attività dirigenziale o simil dirigenziale , ma un'attività istituzionale soggetta ad un regime affatto diverso.
Proprio il fatto che il segretario generale svolgesse un ruolo istituzionale induce ad escludere che la mera partecipazione alle riunioni o alle assemblee del capo dipartimento equivalesse allo svolgimento da parte sua delle funzioni di segretario generale;
il viceversa, restava l'organo istituzionale Per_1 di riferimento interno ed esterno del CN . D'altronde parte appellata ha prodotto numerosi atti predisposti e firmati dal quale segretario generale che comprovano come egli continuasse a Per_1 svolgere le mansioni ( o quanto meno parte delle mansioni) sue proprie negli anni di cui si controverte
( all. 18 e 18 bis alla memoria di costituzione nel giudizio dinanzi al tribunale) .
Parte Con ulteriore motivo di appello denunciava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa;
egli rilevava lo svolgimento delle funzioni di segretario generale , la mancata retribuzione di tali funzioni, la contestuale mancata corresponsione dell'indennità al l'utilità in termini di risparmio di spesa ottenuto dall'amministrazione Per_1
Rappresentava che l'assenza di causa doveva essere valutata in relazione alla mancata corresponsione del corrispettivo per l'espletamento della prestazione, mentre la perdita patrimoniale era correlata al sacrificio sofferto per lo svolgimento di attività ulteriori, impegnando , il dirigente, anche i propri momenti di ferie.
Invero, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento “al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le
Sezioni Unite” – il riferimento è, ovviamente, a Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2015, n. 10798, Rv.
635369-01 – “hanno posto l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso” (così, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2021, cit.). Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e con esso il contestuale arricchimento dell'amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, affinché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” possa “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza” (così, ancora, Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez.
Un., n. 10798 del 2015, cit.). L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. Ordinanza n.11337del 30/04/2025 )
Parte Il signor non fu mai incaricato per svolgere le funzioni di segretario generale , né nel 2015, né nel 2010, posto che fu incaricato di svolgere solo le funzioni di vice segretario generale nel dicembre
2009 , fino alla nomina del nuovo segretario generale , né nel novembre 2018, quando fu richiesto di garantire la continuità del servizio fin alla nomina del segretario geenrale, dopo l'uscita, ad ottobre
2017, del dott. da Per_1 CP_1
Parte L'attività svolta dal in concomitanza con la presenza del all'interno Per_1 dell'amministrazione dell'ente era dunque in parte un'attività delegata dal ovvero dal Per_1
Parte presidente del CN , in parte un'attività riconducibile al ruolo di vertice interno al he il , CP_1 quale capo dipartimento dell'attuazione del programma, ricopriva. Laddove talune attività conseguivano ad atti di delega si deve escludere che egli operasse quale facente funzione del segretario generale , titolare di un proprio autonomo potere di iniziativa . Quando operava autonomamente , svolgendo compiti che avrebbe potuto svolgere il segretario generale ma che questi non svolgeva, operava quale capo dipartimento e vertice dell'amministrazione, ossia in qualità di dirigente del con ruolo strategico . In ogni caso non c'è stato un indebito arricchimento perchè CP_1
l'attività resa dal dirigente era riconducibile al contratto di lavoro e all'incarico dirigenziale , ordinariamente retribuiti , e se fosse stata svolta dal segretario incarcato, non sarebbe stata Per_1 comunque remunerata.
L'appello deve essere dunque respinto ma la difficoltà di correttamente interpretare la riconducibilità dell'impegno ulteriore offerto all'incarico dirigenziale comunque ricoperto legittima la compensazione delle spese di lite . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Compensa le spese del grado Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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