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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 177/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBABELLA SAMANTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 10/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 30/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 11/06/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Quanto alle statuizioni sul cognome non rientrano nella causa petendi e nel petitum del presente giudizio, per cui la domanda è inammissibile in tale sede.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/06/2000 a Moinesti
(ROMANIA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 30/01/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 84, Parte II, Serie C, dell'anno
2023); dichiara inammissibile la domanda relativa al cognome. compensa le spese di causa.
Latina, 11/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBABELLA SAMANTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 10/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 30/01/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 11/06/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Quanto alle statuizioni sul cognome non rientrano nella causa petendi e nel petitum del presente giudizio, per cui la domanda è inammissibile in tale sede.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/06/2000 a Moinesti
(ROMANIA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 30/01/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di APRILIA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 84, Parte II, Serie C, dell'anno
2023); dichiara inammissibile la domanda relativa al cognome. compensa le spese di causa.
Latina, 11/06/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino