Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1439/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 1439/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. SPINETTA LAURA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. SPINETTA LAURA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'11/02/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 4/03/2025:
1. Il minore, , verrà affidato in via congiunta e condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute del medesimo, tenuto conto delle sue capacità, attitudini, ed aspirazioni personali;
2. Collocare prevalentemente il minore, , presso la casa della madre, sita in Per_1
Villa del Conte (PD) in via Aldo Moro, n. 1, int. 4, che si dà atto essere differente dalla casa familiare;
3. Dato atto dell'intervenuta interruzione del rapporto sentimentale intercorso tra le parti e che la Sig.ra ha già rilasciato la casa familiare di proprietà Parte_1 esclusiva del Sig. a decorrere dal giorno 1 agosto 2024, assegnare la CP_1 predetta al Sig. ; CP_1
4. Il padre eserciterà il diritto di visita come segue:
a) Per tutto l'anno scolastico 2024/2025, trascorrerà con il padre n. 2 week Per_1 end al mese consecutivi, dal venerdì prelevandolo a casa della madre (ovvero dalle ore 18.00 nei periodi non scolastici) e tenendolo presso di sé fino alla domenica ore
21.00; i restanti week end li trascorrerà con la madre.
Considerato che
Per_1 frequenta un corso di basket il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 fino alle 18:30,
i genitori danno atto che sarà sempre il padre ad accompagnare il figlio in palestra alle ore 17:00 e che sarà la madre ad andare a prenderlo alle ore 18:30.
b) A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 trascorrerà con il Per_1 padre n. 2 week end al mese alternati alla madre, dal venerdì prelevandolo all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 18.00 nei periodi non scolastici) e tenendolo presso di sé fino alla domenica ore 21.00;
c) Il padre terrà inoltre con sé il figlio il lunedì, il martedì ed il mercoledì Per_1 prelevandolo all'orario di uscita dalla scuola/doposcuola (durante il periodo non scolastico il padre terrà con sé dalle ore 16.00) e lo terrà con sé fino alle ore Per_1
19.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre, ad eccezione del martedì poiché sarà la mamma a prelevare all'uscita della palestra alle ore 18.30. La Per_1 madre si riserva, una sera a settimana di andare a prenderle Ella stessa il figlio a casa del padre alle ore 21.30, comunicando il giorno designato almeno 48 ore prima al padre a mezzo whatsapp, e ciò compatibilmente con gli impegni personali del padre.
d) durante le vacanze estive il padre trascorrerà con n. 2 settimane, anche Per_1 non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo messaggio whatsapp, fermo restando che, qualora il Sig. non CP_1 dovesse lavorare durante la settimana di Ferragosto, il padre terrà con sé il figlio 3
anche, (pertanto in aggiunta alle due settimane anzi previste) nella Per_1 suddetta settimana di Ferragosto;
e) durante le festività natalizie del 2024, trascorrerà con la mamma i giorni Per_1 dal 23 al 25 dicembre 2024 fino alle ore 18.00, allorchè il padre lo andrà a prendere a casa della madre per poi tenerlo con sé fino alle ore 18.00 del 1 gennaio 2025, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
durante le festività natalizie del 2024, pertanto, oltre si predetti giorni (23-25 Dicembre) la madre terrà con sé Per_1 anche dalle ore 18.00 del 1 Gennaio 2025 fino al 6 gennaio 2025;
A decorrere dalle festività natalizie del 2025, il padre terrà con sé ad anni Per_1 alternati con la madre come segue:
▪ dal 25 dicembre ore 18.00 di ogni anno quando lo andrà a prendere a casa della madre, fino al 31 dicembre ore 17.00 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
▪ dal 2 gennaio ore 18.00 allorchè il padre lo andrà a prendere a casa della madre, tenendolo presso di sé fino 6 gennaio alle ore 18.00 quando ve lo riaccompagnerà;
f) Durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore n. tre Per_1 giorni ad anni alternati, (alternando ogni anno la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
g) tutte le residue altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
5. Il Sig. corrisponderà in favore del figlio , a mezzo bonifico CP_1 Per_1 bancario sul conto corrente intestato alla madre ed entro il giorno 15 di ciascun mese, con decorrenza dal 1.08.2024, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo;
6. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra le parti in ossequio al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova cui, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aderire;
per le spese straordinarie superiori ad €
200,00 mensili, salvo quelle indifferibili e/o per le quali non è necessario il consenso dell'altro genitore, la madre dovrà preventivamente acquisire il consenso scritto del padre a mezzo whatsapp ed il Sig. avrà 24 ore di tempo per CP_1 dare riscontro, pari mezzo, fermo restando che il mancato riscontro entro il suddetto termine varrà come tacito assenso in merito alla richiesta formulata, con conseguente riparto dell'esborso al 50%;
Le parti concordano sin da ora nel suddividere, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese mensili fisse già in atto: costo del doposcuola comprensivo di mensa,
€ 200,00 mensili oltre il costo corso di basket € 435,00 ogni nove mesi;
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7. Eventuali agevolazioni fiscali e/o contributi e/o bonus a sostegno della famiglia, saranno richiesti e percepiti da entrambi le parti nella misura del 50% ciascuno. A tal fine le parti si obbligano reciprocamente a sottoscrivere la modulistica richiesta ai fini dell'erogazione delle suddette agevolazioni fiscale e/o contributi a sostegno della famiglia, senza dilazione.
8. il Sig. presta il consenso affinché la Sig.ra percepisca CP_1 Parte_1 integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli a carico, ad oggi pari ad €
50,00 mensili complessivi;
9. Le detrazioni fiscali per i figli a carico competeranno nella misura del 50% a ciascun genitore;
10. Le parti si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore, , nonché al rilascio di altri documenti Persona_2 equipollenti validi per l'espatrio;
11. le parti ivi manifestano la volontà di regolare ogni reciproca pretesa in merito alla mobilia ed agli arredi in comunione insistenti all'interno della casa familiare succitata, concordando che il Sig. ne acquisterà la piena proprietà a CP_1 fronte della corresponsione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra della somma di € 5.000,00 da eseguirsi contestualmente alla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso;
Un tanto puntualmente adempiuta la predetta pattuizione, le parti danno di nulla più avere a pretendere reciprocamente a tale titolo;
12. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere gli uni dagli altri a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Spese legali compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2016 al 2024, fissando la loro residenza nella casa familiare sita in San Giorgio delle Pertiche (PD), via
Trieste, n. 58, di proprietà esclusiva del sig. . CP_1
Dalla loro unione è nato il figlio , in data 11.12.2016, riconosciuto Per_1 da entrambi i genitori.
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento. 5
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse del figlio minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori. Si dà atto che le condizioni n.8 e 11 costituiscono espressione della volontà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
2) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato