TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/05/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 641/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SERGI OLGA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato la gravità delle patologie.
pagina1 di 3
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
I motivi di opposizione si sostanziano in una semplice diversa considerazione della gravità di determinate patologie, debitamente analizzate dallo stesso consulente sulla base della documentazione sanitaria in atti. L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Si osserva che l'art. 445 bis c.p.c. impone alla parte l'onere di specificare i motivi della contestazione, essendo, pertanto, necessario esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, dovendo tradursi “i motivi di contestazione nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione”. (da ultimo, si veda T. Roma,
29.03.2019, n. 3140)
3.- Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass n. 5277/2006 e n. 23413/2011).
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
pagina2 di 3
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 12/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3