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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 3963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3963 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr.ssa Carmen Lombardi Consigliere
3. dr.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 novembre 2025 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 838/2024 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLANTE IN RIASSUNZIONE,
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ON ES ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA IN RIASSUNZIONE NONCHE' (“ ) rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall' Avv. Andrea Patrizi ed elettivamente domiciliata come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato innanzi a questa Corte in data 4.4.24
[...]
chiedeva la riassunzione (con udienza originariamente Parte_1 fissata al 2.7.25, successivamente anticipata al 28.1.25 al fine di riunire il presente giudizio con quello incardinato da , recante RG CP_1
1523/2024) a seguito della ordinanza della Cassazione n. 6275/2024, pubblicata in data 8.3.2024, recante il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che liquiderà, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità”. Nei precedenti gradi, con ricorso ex art. 414 c.p.c. Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. Dichiararsi l'illiceità e l'illegittimità della condotta posta in essere dalla come sopra Controparte_4 rappresentata e domiciliata nei confronti della Ricorrente, per aver adibito la stessa a far data dal febbraio 2013 a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal V° livello S per i motivi indicati in premessa, e per averla demansionata così come indicato in premessa;
2. Condannarsi la
[...]
– rappresentata e domiciliata come in epigrafe - a Controparte_4 reintegrare l'istante nelle mansioni in precedenza svolte tra il settembre 1999 ed il gennaio 2013, o, quantomeno, in mansioni riconducibili al V° livello S, e a risarcire all'istante il danno professionale, patrimoniale, esistenziale nonché morale conseguente al demansionamento e alla dequalificazione subita, da liquidarsi complessivamente, secondo i criteri enunciati in premessa, in almeno € 160.000,00 ovvero secondo i principi di equità ex art. 1226 c.c si costituiva contestando tutto quanto dedotto dalla Controparte_2 sig.ra e chiedendo, in via preliminare: - rigettare integralmente il Pt_1 ricorso per omesso ottemperamento dell'onere della prova del preteso demansionamento ex art. 2103 c.c.; in via principale: - rigettare il ricorso e respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento della ricorrente nel Livello V Super del CCNL Metalmeccanici Industria;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificati in complessivi euro 160.000,00 per mancanza di allegazione probatoria. interveniva con memoria di Controparte_1 costituzione del terzo ex art. 419 e 105 c.p.c, chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande. Con sentenza del 13 novembre 2019, il giudice del lavoro rigettava il ricorso della applicando il principio della cd “ragione più liquida” non Pt_1 avendo ritenuto allegato né provato alcun profilo di danno, compensato le spese di lite tra la ricorrente e la società ; Controparte_1 condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite. Avverso la sentenza n. 2234/2019 la sig.ra proponeva appello Pt_1 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con sentenza n. 1275/2022 pubblicata in data 4 aprile 2022 confermava la sentenza di primo grado, ritenendo corretto, nella fattispecie, l'applicazione del principio della cd
“ragione più liquida” per non aver parte appellante provato il danno da demansionamento e compensava le spese del secondo grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1275/2022 la sig. ra proponeva ricorso avanti la Suprema Corte con due distinti motivi, Pt_1 Contr avverso il quale d resistevano con controricorso. CP_1
La Suprema Corte ha accolto i due motivi di ricorso promossi dalla ritenendo che la Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza Pt_1 di primo grado, non aveva tenuto conto: che sebbene il danno da demansionamento non è in re ipsa, la prova dello stesso può essere data anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.; che, nella fattispecie, la ricorrente aveva allegato elementi presuntivi che avrebbero dovuto essere valutati per l'accertamento del danno da demansionamento;
che le suddette verifiche avrebbero dovuto essere preliminari rispetto all'applicazione del principio della ragione più liquida Con l'atto di riassunzione la lavoratrice chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, previa ammissione delle prove testimoniali tempestivamente articolate. Costituendosi in giudizio, ciascuna delle resistenti resistente ha chiesto il rigetto della domanda originariamente formulata per difetto degli elementi sostanziali della domanda risarcitoria.
Richiesti dalle parti alcuni rinvii per tentare la conciliazione della controversia, pure sollecitata dalla Corte, all'odierna udienza, raggiunto un accordo anche sulle modalità dei pagamenti, formalizzato accordo giudiziale sottoscritto dalle parti innanzi al collegio ed allegato al verbale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Va infatti preliminarmente rilevato che, come emerge dal verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle parti all'udienza odierna innanzi a questa Corte, le stesse hanno regolato transattivamente il rapporto di lavoro e tutti i profili anche risarcitori dedotti in giudizio determinandosi contestualmente e concordemente a rinunciare al gravame instaurato dall'appellante\ricorrente in riassunzione.
In particolare, sulla base di quanto concordato nel verbale depositato in atti, le parti hanno inteso definire ogni questione relativa anche al presente giudizio di appello.
Essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere. Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia; rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessita' di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
E' pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, “per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nel verbale di conciliazione sottoscritto innanzi alla Corte si dà atto anche della specifica regolazione delle spese, che le parti hanno direttamente disciplinato per tutti i gradi di giudizio svolti.
Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo il ricorso in riassunzione proposto a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6275/2024, pubblicata in data 8.3.2024, sul ricorso avverso la sentenza resa tra le odierne parti dal Tribunale di Santa Maria C.V. e sulla sentenza della Corte d'Appello di Napoli di Napoli n.1275\22, così provvede:
a) in riforma della sentenza di primo grado gravata, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) spese di tutti i gradi di giudizio regolate come da verbale di conciliazione. Così deciso in Napoli in data 18 novembre 2025 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente Dr. Gennaro Iacone