Decreto cautelare 12 luglio 2023
Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 30/08/2023, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 05896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5896 del 2023, proposto dal sig.-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Murano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, viale Regina Margherita n. 157;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione prima, del-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Giulio Murano e l’avv. dello Stato Giorgio Santini;
Ritenuta l’assenza sia di profili tali da indurre, a un primo sommario esame, a una favorevole prognosi sull’esito dell’appello, sia del requisito del danno grave e irreparabile, alla luce dell’ammontare del trattamento economico aggiuntivo netto;
Ritenuta, per la particolarità della questione, la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Dario Simeoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.