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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 130 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nato a [...] PA C.F._1
Russa), il 01/11/1997, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Paolo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Italo Longo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente, e PA Pt_2
hanno rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale sfociata in convivenza
[...]
more uxorio iniziata presso l'abitazione sita in Chieti, alla via Dei Peligni n. 146, dalla quale è nato, in data 14 novembre 2023, il figlio . Persona_1
I ricorrenti hanno riferito che, nel corso della convivenza, il rapporto affettivo è stato progressivamente compromesso da contrasti e incomprensioni personali, sino a determinare, a partire dal mese di luglio 2024, l'interruzione definitiva della relazione, allorquando la madre, unitamente al figlio minore , ha lasciato la casa familiare trasferendosi in Pescara Persona_1
alla via Colle di Mezzo, n. 63/4, ove attualmente vive insieme al minore stesso.
Hanno altresì riferito che, nelle more, è stato instaurato un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila promosso dal Pubblico Ministero Minorile, che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14 gennaio 2025.
Quanto alla situazione economica e personale dei ricorrenti, ha PA
dichiarato di essere attualmente occupato con la qualifica di operaio-magazziniere presso la società sita in San Salvo, assunto tramite agenzia interinale, percependo una retribuzione lorda CP_1 oraria pari a € 10,44. Inoltre, ha chiarito di non essere titolare di diritti reali immobiliari, di non detenere investimenti né polizze assicurative, nonché di avere giacenze medie contenute sul proprio conto corrente bancario. non ha indicato un'attività lavorativa né ulteriori risorse Parte_2
economiche.
Le parti hanno evidenziato come la decisione di interrompere definitivamente la convivenza sia stata concordata, stante il deterioramento progressivo del rapporto sentimentale e le persistenti conflittualità interpersonali, rendendo necessario procedere alla presente domanda congiunta per la regolamentazione consensuale della responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento e mantenimento del minore . Persona_1
In relazione a tali profili, i ricorrenti hanno raggiunto piena intesa sulle condizioni da applicarsi nei confronti del figlio minore, chiedendo espressamente che venga disposto l'affidamento condiviso del medesimo, con stabile collocazione presso la madre, presso l'attuale abitazione di Pescara alla via Colle di Mezzo n. 63/4.
2 È stato altresì stabilito consensualmente il diritto di visita del padre PA
, il quale potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, con
[...] Persona_1
modalità protetta presso una struttura idonea, alla presenza degli assistenti sociali e della madre, conformemente alle disposizioni che verranno adottate nel parallelo giudizio instaurato presso il
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Le parti hanno inoltre espressamente dichiarato di aderire al percorso stabilito dai Servizi Sociali, condividendo l'opportunità di rivalutare ed eventualmente ampliare le modalità di frequentazione padre-figlio all'esito del predetto procedimento minorile.
Quanto agli aspetti economici, le parti hanno concordato che PA
contribuirà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, a partire Persona_1 dal mese di dicembre 2024, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre a lasciare interamente a favore della madre l'assegno unico familiare erogato dall'INPS.
È stato altresì disciplinato in modo puntuale il regime delle spese straordinarie relative al figlio minore, prevedendo espressamente che le stesse vengano previamente concordate tra i genitori, con conseguente rimborso del 50% da parte del padre a seguito di documentata anticipazione della madre, salve le spese di natura obbligatoria, da sostenersi comunque anche in assenza di preventivo accordo, come specificato nel ricorso.
Le parti hanno regolato consensualmente anche la restituzione dei beni mobili di proprietà di
, presenti nell'abitazione familiare di Chieti, che verranno rimossi dalla stessa entro Parte_2
il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, senza presenza del , Pt_1
nonché le modalità di trasferimento delle utenze domestiche.
Tutto ciò premesso, le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno congiuntamente richiesto al Tribunale Civile di Chieti la fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo così raggiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse dei minori e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
3
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
, nato in data [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Grassi Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 130 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto
da
(C.F. ), nato a [...] PA C.F._1
Russa), il 01/11/1997, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Di Paolo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, e (C.F. ) nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Italo Longo, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affido di minore.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo, proposto congiuntamente, e PA Pt_2
hanno rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale sfociata in convivenza
[...]
more uxorio iniziata presso l'abitazione sita in Chieti, alla via Dei Peligni n. 146, dalla quale è nato, in data 14 novembre 2023, il figlio . Persona_1
I ricorrenti hanno riferito che, nel corso della convivenza, il rapporto affettivo è stato progressivamente compromesso da contrasti e incomprensioni personali, sino a determinare, a partire dal mese di luglio 2024, l'interruzione definitiva della relazione, allorquando la madre, unitamente al figlio minore , ha lasciato la casa familiare trasferendosi in Pescara Persona_1
alla via Colle di Mezzo, n. 63/4, ove attualmente vive insieme al minore stesso.
Hanno altresì riferito che, nelle more, è stato instaurato un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila promosso dal Pubblico Ministero Minorile, che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14 gennaio 2025.
Quanto alla situazione economica e personale dei ricorrenti, ha PA
dichiarato di essere attualmente occupato con la qualifica di operaio-magazziniere presso la società sita in San Salvo, assunto tramite agenzia interinale, percependo una retribuzione lorda CP_1 oraria pari a € 10,44. Inoltre, ha chiarito di non essere titolare di diritti reali immobiliari, di non detenere investimenti né polizze assicurative, nonché di avere giacenze medie contenute sul proprio conto corrente bancario. non ha indicato un'attività lavorativa né ulteriori risorse Parte_2
economiche.
Le parti hanno evidenziato come la decisione di interrompere definitivamente la convivenza sia stata concordata, stante il deterioramento progressivo del rapporto sentimentale e le persistenti conflittualità interpersonali, rendendo necessario procedere alla presente domanda congiunta per la regolamentazione consensuale della responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento e mantenimento del minore . Persona_1
In relazione a tali profili, i ricorrenti hanno raggiunto piena intesa sulle condizioni da applicarsi nei confronti del figlio minore, chiedendo espressamente che venga disposto l'affidamento condiviso del medesimo, con stabile collocazione presso la madre, presso l'attuale abitazione di Pescara alla via Colle di Mezzo n. 63/4.
2 È stato altresì stabilito consensualmente il diritto di visita del padre PA
, il quale potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, con
[...] Persona_1
modalità protetta presso una struttura idonea, alla presenza degli assistenti sociali e della madre, conformemente alle disposizioni che verranno adottate nel parallelo giudizio instaurato presso il
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Le parti hanno inoltre espressamente dichiarato di aderire al percorso stabilito dai Servizi Sociali, condividendo l'opportunità di rivalutare ed eventualmente ampliare le modalità di frequentazione padre-figlio all'esito del predetto procedimento minorile.
Quanto agli aspetti economici, le parti hanno concordato che PA
contribuirà al mantenimento del figlio versando mensilmente alla madre, a partire Persona_1 dal mese di dicembre 2024, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre a lasciare interamente a favore della madre l'assegno unico familiare erogato dall'INPS.
È stato altresì disciplinato in modo puntuale il regime delle spese straordinarie relative al figlio minore, prevedendo espressamente che le stesse vengano previamente concordate tra i genitori, con conseguente rimborso del 50% da parte del padre a seguito di documentata anticipazione della madre, salve le spese di natura obbligatoria, da sostenersi comunque anche in assenza di preventivo accordo, come specificato nel ricorso.
Le parti hanno regolato consensualmente anche la restituzione dei beni mobili di proprietà di
, presenti nell'abitazione familiare di Chieti, che verranno rimossi dalla stessa entro Parte_2
il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, senza presenza del , Pt_1
nonché le modalità di trasferimento delle utenze domestiche.
Tutto ciò premesso, le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno congiuntamente richiesto al Tribunale Civile di Chieti la fissazione dell'udienza per l'approvazione dell'accordo così raggiunto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non emergono elementi di criticità che inducono a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alle condizioni proposte e, quindi, a fissare udienza per sentire le parti. Per quanto riguarda la modalità di affido, non emergono ragioni che inducono a derogare alla forma normale dell'affido condiviso;
per il resto, le condizioni non risultano contrarie all'interesse dei minori e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di affido predisposte dalle parti possono essere omologate.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
3
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- visto l'art. 473-bis 51 c.p.c., omologa le condizioni di affido del minore Persona_1
, nato in data [...];
[...]
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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