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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2024, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
all'udienza del 09/07/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 318/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato contumace alla data odierna ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 143 del 2022 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.2009 con qualifica di Controparte_1 collaboratore scolastico, al fine di ottenere la condanna della suddetta amministrazione ad effettuare l'esatta ricostruzione della carriera, considerando, previa disapplicazione del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 e del d.lgs. 297/2004, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva CEE 1999/70/CE, l'anzianità maturata durante l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000, con inquadramento nella terza fascia stipendiale dall'a.s. 2009/2010 ed al pagamento, in suo favore, a titolo di maggiori retribuzioni maturate, della somma di € 27.221,09, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si doleva, in particolare, della mancata esatta ricostruzione della carriera operata dall'amministrazione, continuando ancora a percepire lo stipendio iniziale, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio in relazione ai servizi pre-ruolo prestati, tenuto altresì conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e delle tabelle ivi richiamate.
Il Tribunale respingeva la domanda richiamando l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 31149 del 2019) ai sensi del quale l'attuale disciplina contenuta nel d.lgs. 297/1994 viola la richiamata clausola 4 – e deve quindi essere disapplicata – soltanto laddove l'anzianità riconosciuta sulla base dei criteri normativi di cui agli artt. 485 e 489 risulti inferiore a quella riconoscibile al lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato. Evidenziava, quindi, il Tribunale che al fine di compiere tale raffronto il giudice deve tener conto esclusivamente dei periodi di servizio effettivo, non potendo quindi valorizzare le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equiparazione all'anno scolastico intero di periodi inferiori espressa dal richiamato art. 489, al fine di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
Rilevava, infine, il Tribunale non contenere il ricorso introduttivo alcunché in relazione al trattamento retributivo e giuridico ricevuto, computato in base agi artt. 485 e 489 del D. L.vo n. 297 del 1994, né in relazione al fatto che lo stesso fosse deteriore rispetto a quello asseritamente spettante;
che, in ogni caso, erroneo era il conteggio prodotto, in quanto la ricorrente, pur avendo indicato le date di effettivo servizio prestato, aveva posto alla base del proprio calcolo il complessivo periodo
2 precedente l'assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusi gli intervalli tra un contratto e l'altro ed il periodo estivo, ossia le intere annualità scolastiche e non e frazioni di esse, computate a mesi e giorni, in spregio ai principi già esposti;
che al difetto di allegazione in punto di anzianità riconosciuta e quella effettiva non potevano neanche supplire i documenti in atti.
Avverso tale sentenza la lavoratrice ha presentato appello chiedendone la riforma.
Il appellato, pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace CP_1
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
Con unico ed articolato motivo di censura l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata per avere escluso la violazione da parte dell'amministrazione datrice di lavoro del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70CE, nonché l'omessa valutazione delle allegazioni processuali.
Il motivo è fondato.
La questione può ritenersi ormai risolta dal nuovo intervento della giurisprudenza di legittimità, successivo alla nota pronuncia della Corte di Giustizia c.d. Motter, con cui è stato affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (ex plurimis Cass. n. 31150/2019, Cass. n. 2924/2020, Cass. n. 3472/2020 e successive conformi).
Al riguardo rileva il Collegio come erroneamente il Tribunale ha richiamato nella sentenza impugnata gli artt. 485 e 489 del D. L.vo n. 297 del 1994, riferendosi tali disposizioni legislative (e la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 31149 del 2019 pure richiamata dal primo giudice) al personale docente della scuola, laddove l'odierna appellante è una dipendente del Parte_1 [...]
, con la qualifica professionale di “collaboratore scolastico”. Controparte_1
3 La ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è, invero, disciplinata dagli artt. 569 e 570 del D. Lgs n. 297 del 1994, i quali così dispongono:
Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici…….
Art. 570 - Periodi di servizio utili al riconoscimento 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina in ruolo
E tale normativa, per come riconosciuto dalla Suprema Corte nelle sopra richiamate pronunce, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, essendo tenuto il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Si richiama, al riguardo, ex art.118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 2924/2020 - cui il Collegio intende adeguarsi - della Suprema Corte, che, chiamata a decidere sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha affermato quanto segue:
“…. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perché il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento
4 succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
7. Tralasciando, perché non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla I. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che: «Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo».
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del d.P.R. n. 420/1974
e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui: «Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
Con il d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili».
Il successivo art. 570 aggiunge che: «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo».
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che: «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella
5 formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
8. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il c.c.n.l.
4.8.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che: «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il successivo c.c.n.l. 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente
CCNL, restano in vigore in quanto compatibili».
Di seguito il c.c.n.l. 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che debba continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)» ed disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del c.c.n.l. 29.11.2007.
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del c.c.n.l. 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del d.lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al d.l. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sé il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Occorre ancora evidenziare che il richiamato art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del d.l. n. 370/1970, menziona espressamente anche l'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 che, per quel che rileva in questa sede, prevede che: «AI compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e
6 collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali».
9. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito».
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
10. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio.
La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica.
E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale 'stabilizzato', sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si sono trovati per la maggior parte a vantare, al momento dell'immissione
7 in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
11. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. DEla clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- Per_1
302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
12. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Persona_2
Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
12.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_3
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
8 richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C- 393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ... il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 . Pt_2
13. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Per_4
Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria
9 giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio».
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
14. Riprendendo quanto già anticipato al punto 9, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 12, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare
10 perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_4
«elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla dipendente assunta a tempo determinato e rispetto a quelle dei dipendenti stabilmente immessi nei ruoli si evince dal complessivo argomentare della Corte territoriale ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i c.c.n.l. succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 c.c.n.l. 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 10 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
15. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 12.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)……
17. ……Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi
11 preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato».
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Dalla applicazione dei sopra richiamati principi di diritto consegue l'accoglimento della domanda proposta in primo grado da , essendo stata la Parte_1 ricostruzione della carriera della stessa effettuata in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 569 e 570 del D. L.gs. n. 297 del 1994 ed in violazione con la normativa comunitaria, che impone l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti (v. doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata deve, quindi, condannarsi il ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera Controparte_1 dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e del decreto di ricostruzione già emanato, nonché previo accertamento del diritto della lavoratrice al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
L'amministrazione deve, altresì, essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle conseguenti differenze retributive derivanti dalla esatta ricostruzione della carriera e dall'inquadramento della lavoratrice nella corretta fascia stipendiale a decorrere dall'a.s. 2009/2010 (di immissione in ruolo), evidenziandosi al riguardo l'inutilizzabilità del conteggio sviluppato nel corpo del ricorso introduttivo, tenuto conto che tale conteggio è stato svolto prendendo a riferimento – ai fini dell'anzianità di servizio della intere annualità scolastiche in cui la CP_2 stessa ha lavorato in virtù di contratti a tempo determinato, in luogo degli effettivi periodi di servizio prestati, computati in mesi e giorni, così come prescritto dall'art. 570 del D. Lgs n. 297 del 1994, ai sensi del quale, ai fini del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale ATA, e' utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali.
12 Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna il ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera Controparte_1 dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e del decreto di ricostruzione già emanato, nonché previo accertamento del diritto della stessa al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
condanna, altresì, il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
-Condanna il alla rifusione delle spese di lite del doppio Controparte_1 grado, liquidate in € 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in e 3.500000 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art 93 cpc.
Roma, 09/07/2024
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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