Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 9.1.2025, alle ore 12:18 compare l'Avv. ANGELONE Marica in sostituzione dell'Avv. LALLI Claudio per la parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta, in sostituzione degli Avv.ti Luca CEI, Dorino TAMAGNINI e Alessandra AUCI
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 341/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv.to Claudio LALLI Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio degli Avv.ti Luca CEI, Controparte_1
Dorino TAMAGNINI, Alessandra AUCI e Benedetta PICCINI
1
Con ricorso depositato in data 13.6.2022 narrava di aver svolto lavoro Parte_1 dipendente a favore della Massa Carrara, oggi Parte_2 Controparte_1
dal 22.12.1993 con ruolo sanitario, infermiere, con orario pari a 36 ore settimanali
[...] distribuite su sei giorni: che, al pari di molti altri dipendenti, ogni mese veniva chiamato a prestare il cosiddetto “servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo settimanale.
Ritenendo che l'attività lavorativa prestata nell'ambito del servizio (c.d. disponibilità attiva) compromettesse il diritto al riposo essendo chiamato a prestare attività lavorativa nella settima giornata dedicata al riposo, chiedeva fosse risarcito al lavoratore del danno
(da usura) derivante dall'essere chiamato a continuare a svolgere attività lavorativa dopo il mancato riposo: e ciò a partire dalla settima giornata secondo un valore in crescendo per ogni giornata lavorata ulteriore.
Così concludeva:
A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva, nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, (con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla Controparte_1 precedente in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Parte_3 Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 9.256,61 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.
2 Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione e chiedeva prova per testi sui capitoli formulati.
Si costituiva, in data 16.8.2022, a mezzo del proprio Controparte_1 difensore rilevando che il ricorso doveva essere respinto: in via preliminare perché il relativo diritto si sarebbe prescritto e comunque sarebbe stato sguarnito della necessaria prova: nel merito in quanto totalmente infondato.
Così concludeva: in tesi, respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto o prescritto ed, in particolare, per la mancata allegazione del danno-conseguenza, vinte le spese ed i compensi;
in ipotesi, voglia accoglierlo parzialmente, respingendo la richiesta di pagamento del riposo compensativo aggiuntivo oppure anche del riposo mancato perché erroneamente rivendicato a titolo di risarcimento del danno oppure perché rivendicato a tale titolo, ma in assenza di allegazioni;
accogliendo in ogni caso l'eccezione di prescrizione per quanto ritenuto;
riducendo gli importi dovuti, mai riconoscendo il danno da usura a partire dal 7° giorno, assumendo a riferimento di eventuali somme risarcitorie i soli, relativi importi netti;
riducendo equitativamente le percentuali di calcolo del danno richieste ex adverso anche per il concorso del lavoratore nella eventuale violazione;
riducendo le giornate di riconoscimento in base alle difese aziendali;
in nessun caso cumulando su alcuna voce interessi e rivalutazione;
compensando infine le spese ed i compensi vista la reciproca soccombenza.
Dal punto di vista istruttorio produceva documentazione.
Fissata con decreto l'udienza del 9.9.2022., veniva disposto rinvio al 24.1.2023 e nuovo Parte rinvio all'udienza del 25.5.2023 dando termine all' per il deposito delle buste paga. Ivi si disponeva nuovo rinvio per discussione di fronte al giudice designando.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà infra.
Preliminarmente occorre precisare che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente è infondata.
Infatti l'indennità da mancato riposo ha natura risarcitoria -in quanto destinata a compensare un danno derivato dal mancato riposo- con la conseguenza che deve applicarsi il termine ordinario decennale di cui all' art. 2946 c.c. (così si veda Cass. civile,
Sez. I, 10.02.2020, n. 3021, Cass. Civ., n. 14559/2017, Cass. n. 1757/2016, Cass. n.
11462/2012 e Cass. n. 20836/2013), efficacemente interrotto nel caso di specie dalla notifica lettera di rivendicazione in data 9.2.2017 (cfr. doc. 18 allegato al ricorso). Dunque risulta comunque estinta per prescrizione soltanto il diritto ad ogni somma maturata antecedentemente al febbraio 2007.
3 Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile la domanda introdotta
“sostanzialmente” da parte ricorrente nelle note conclusive circa il diritto della ricorrente medesima a vedersi riconosciuto il riposo compensativo per la domenica lavorata senza l'indicazione della decurtazione di sei ore.
Trattasi infatti di domanda nuova che va ad ampliare la causa petendi originariamente introdotta e come tale tardiva perché introdotta per la prima volta in sede di note conclusive. Infatti nelle domande proposte nell'atto introduttivo è formulata la richiesta dell'affermazione del diritto al riposo compensativo e la domanda di risarcimento del danno da usura;
non domanda retributiva assumendo -ma non provando- che il riposo compensativo sia intervenuto detraendo dal monte ore lavorate le (sei) ore riposate.
Venendo al merito, si procede a ricostruire gli esatti termini delle questioni in decisione.
L'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3", ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo
"spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
"ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che "in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la
"banca delle ore" e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Ora, riprendendo quanto già espressamente statuito dall'art. 18 del dpr 270/1987, le parti collettive hanno definito e disciplinato le diverse situazioni verificabili: distinguendo tra la cosiddetta reperibilità passiva che si realizza allorquando venga richiesto al dipendente di garantire la pronta disponibilità, che si risolve in buona sostanza in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, dalla cosiddetta reperibilità attiva che invece si caratterizza con l'effettiva prestazione del servizio -con necessità che il dipendente raggiunga il posto di lavoro- , conseguente alla chiamata allo stesso rivolta.
4 Come noto, relativamente alla c.d. reperibilità passiva, la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 14439 del 30/06/2011 secondo cui “la reperibilità passiva del lavoratore in giorno festivo, consistente nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo, non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico fisico del lavoratore medesimo in modo tale da configurare un danno in re ipsa”) ha chiarito che essa non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, in quanto obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche: con la conseguenza che non dà diritto ad una riduzione del debito orario settimanale, il godimento del riposo compensativo comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n. 14770/17; n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13;
n.4688/11) sì che il diritto sorge solo ove il dipendente ne faccia richiesta.
Nel caso invece di reperibilità c.d. attiva (comma 9 dell' art. 7 CCNL), il lavoratore ha diritto a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
Dunque la norma contrattuale è volta unicamente a dettare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione lavorativa rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo).
Nulla dice né in ordine al c.d. riposo compensativo, né in ordine al c.d. monte orario settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995). La conseguenza è che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr.
5 cfr. tra le altre Sez. L, Sentenza n. 6491 del 04/04/2016 che ha cassato con rinvio,
Tribunale di Massa del 08/04/2011) secondo cui “in tema di servizio medico di pronta disponibilità, va esclusa la nullità dell'art. 7, comma 9, del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, integrativo del
c.c.n.l. comparto Sanità del 7 aprile 1999, per violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 66 del 2003, in quanto tale norma si limita a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore effettivamente prestate in regime di cd. reperibilità attiva, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE.).
Tutto ciò premesso il ricorrente qui lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la azienda convenuta non gli ha consentito di fruire del riposo settimanale: che avrebbe dovuto garantirle e non semplicemente limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata festiva e dunque deve risarcire il danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale.
Ebbene: a ben vedere è proprio la giurisprudenza citata a chiarire che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE anche a prescindere dalla richiesta del lavoratore.
Tuttavia, con riguardo invece al c.d. danno da usura il decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificato dal d.l. 112/2008 all'art. 9, comma 1, applicabile al caso di specie, dispone che “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.
L'art. 9, 2° comma lett. d)prevede che: “d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4 che così recita: “Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.”
6 L'art. 9 comma 3 prevede che il riposo di ventiquattro ore consecutive possa essere fissato in un giorno diverso dalla domenica per il personale addetto, tra l'altro, a “d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità.”, fatte salve ex art. 9, comma 4 “le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.”
In caso di mancato riposo domenicale -in relazione alle esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale-, è previsto quindi il godimento di un riposo compensativo, il prima possibile e di norma la settimana successiva.
In merito poi alla prova del danno da usura, per giurisprudenza consolidata trattasi di danno presunto (cfr. ex multis v. Corte di Cassazione sentenza n° 33550/2018 ove gli hanno ribadito” che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non Parte_4 patrimoniale che deve essere presunto perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (nello stesso senso, Cass. S.U. 142/2013: Cass. 24563/2016;
16665/2015; 24180/2013)”.
Conseguentemente allorché la prestazione venga resa oltre i limiti previsti dalla legge, vale a dire, ex art. 9 comma d.lgs n. 66/2003 e dunque a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, si determina anche un ulteriore danno da usura (il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana).
Dunque può parlarsi di inadempimento da parte del datore di lavoro o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale per i servizi di pubblica utilità (v. art. 9 d.lgs. n.
66/2003) solo laddove il riposo venga soppresso, o spostato oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni normative. Parte Nel caso di specie, tale eventualità si è determinata svariate volte (-cfr. conteggi
All.4 alla memoria di costituzione) e deve pertanto provvedersi alla relativa liquidazione.
La medesima questione oggetto del presente giudizio è stata già affrontata e decisa da questo Tribunale con molteplici sentenze del Giudice del lavoro, tutte conformi -cfr. sentenze n. 213/2023 e 77/2024 e da ultimo dalla sentenza n.79/2024 e ad essa si fa espresso riferimento ex art. 118 disp. att. cpc.:
7 “Con riguardo al quantum, parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo. Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo. Per la quantificazione del danno da usura psico-fisica sono stati utilizzati i criteri indicati dal CTU nell'ambito di pregressi contenziosi inter partes transatti in appello: il 30% della retribuzione giornaliera nel tredicesimo giorno di lavoro consecutivo, il 32% nel quattordicesimo, il 34% nel quindicesimo e così via, cioè con aumento del 2% per ogni giornata lavorata consecutivamente successivamente al mancato riposo domenicale, fino al godimento del successivo riposo settimanale. Anche tali parametri paiono equi, considerato che l'usura aumenta progressivamente man mano che aumentano le giornate lavorate in assenza della pausa destinata al reintegro delle energie psico- fisiche. Da evidenziare, peraltro, che se non viene in rilievo un periodo di tredici giorni consecutivi di lavoro perché vi sono interruzioni del servizio a qualsiasi titolo (ferie, malattia ed altre causali di assenza), non deve farsi luogo a RISARCIMENTO DA USURA per il semplice motivo che IN DIFETTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO' ESSERCI USURA. Comunque, non possono essere utilizzati integralmente i conteggi di parte ricorrente sia perché, come rilevato da parte resistente, sono state inserite date infrasettimanali non coincidenti con la domenica, sia in quanto gli stessi sono basati sull' errato presupposto che sia configurabile usura risarcibile in caso di prestazioni lavorative rese successivamente al settimo giorno. Si possono utilizzare, pertanto, soltanto le indicazioni relative alle giornate di mancato riposo domenicale non contestate ed alla misura della retribuzione giornaliera, egualmente non contestata. I conteggi di parte resistente, invece, sono condivisibili quanto al calcolo del danno da usura ma errati per difetto, perché non considerano il danno per mancato godimento del riposo domenicale e, quindi, vanno integrati”.
Dal calcolo effettuato secondo i parametri così descritti e dunque in particolare provvedendo intanto a quantificare il danno per mancato godimento del riposo nella giornata della domenica risulta dunque che l'importo complessivo per riposi domenicali
8 non goduti e persi definitivamente (22 mancati riposi) ammonta ad €. 2.271,94 comprensivo della maggiorazione del 30%.
Invece la quantificazione del danno da usura -parametrato al lavoro consecutivo oltre il dodicesimo giorno- è stato correttamente quantificato da parte resistente e ammonta invece ad €. 152,73.
Il totale del risarcimento (per danno da perdita definitiva del riposo settimanale domenicale e da usura psico fisica) ammonta dunque a €. 2.424,67 oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore.
Relativamente alle spese infine, si ritiene opportuno attesa la parziale soccombenza, compensarla per il 25% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 65% e sono liquidate, secondo valore, nei minimi, attesa la serialità delle cause ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente aveva diritto ad usufruire di un riposo compensativo, in luogo del riposo settimanale perduto, quando il servizio è conseguito a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità attiva;
b) dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita
(definitiva) del riposo settimanale domenicale e da usura psico fisica subito da parte ricorrente per l'attività svolta nel periodo di causa nelle giornate di domenica in cui la predetta è stata chiamata al lavoro per reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva) e nelle giornate successive al dodicesimo giorno di lavoro consecutivo fino al godimento del riposo settimanale;
c) liquida, in via equitativa, a tale titolo la complessiva somma di €. 2.424,67 oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
9 d) liquida le spese di lite in €. 1.030,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 35% tra le parti e ponendo il restante 65% a carico del resistente.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 9 gennaio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
10