Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Erg Wind Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio, Margherita Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio Civile di Sassari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previo riconoscimento di idonea misura cautelare
- limitatamente alle prescrizioni e disposizioni oggetto di espressa censura nei motivi di ricorso di seguito esposti, del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, RAS AOO 09-01-00 Determinazione n. 685 prot. uscita n. 37352 del 31 luglio 2025, recante “Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 Dlgs 387/2003 e s.m.i. e delle Linee Guida per l'Autorizzazione Unica di cui all'allegato A della D.G.R: n. 3/25 del 23.01.2018, per il potenziamento del parco eolico di Nulvi-Ploaghe (SS), n. 27 nuovi aerogeneratori da 4,5 MW per complessivi 121,50 MW - comuni di Nulvi e Ploaghe. Cod. rintr. E-distribuzione: 201900064. Proponente: ERG WIND ENERGY S.r.l. Codice SUAPEE identificativo n. 496419. Rif. Pratica n. 501” ,
- dell'art. 12 comma 7 dell'Allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018, nella parte in cui prevede che l'Autorizzazione unica di esercizio dell'impianto abbia durata non superiore a 20 anni.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 14 ottobre 2025:
per l’annullamento
- della nota prot. n. 37204 del 11 settembre 2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei lavori pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio del Genio civile di Sassari, ha affermato che “la pratica è improcedibile e consequenzialmente le opere così come rappresentate nel progetto reso disponibile con nota pec del 01.09.2025 del SUAPE energia sono inammissibili” a causa della asserita sussistenza di alcune interferenze del progetto di impianto eolico con il reticolo idrografico (doc. 18).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Erg Energy Wind S.r.l.” ha impugnato, limitatamente alle prescrizioni espressamente censurate, il provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, RAS AOO 09-01-00 Determinazione n. 685 prot. uscita n. 37352 del 31 luglio 2025, recante “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 Dlgs 387/2003 e s.m.i. e delle Linee Guida per l’Autorizzazione Unica di cui all’allegato A della D.G.R: n. 3/25 del 2 23.01.2018, per il potenziamento del parco eolico di Nulvi-Ploaghe (SS), n. 27 nuovi aerogeneratori da 4,5 MW per complessivi 121,50 MW - comuni di Nulvi e Ploaghe.”
1.1. Al riguardo, la ricorrente ha esposto:
- di aver conseguito in data 14 giugno 2024, come stabilito dalla sentenza n. 847/2024 di questo T.A.R., l’autorizzazione unica, in forma tacita, per la realizzazione del progetto di repowering, denominato “Parco eolico Nulvi Ploaghe” consistente nella riduzione del numero degli aerogeneratori (da 51 a 27) e con incremento della potenza complessiva (da 43,35 MW a 121,5 MW);
- che, pertanto, in data 14 giugno 2024, prima dell’approvazione della L.R. 20/2024 e della L.R. 05/2024, si era cristallizzato in favore della Società un provvedimento di AU in relazione ad un progetto con determinate caratteristiche tecniche e normative;
- che questo T.A.R., adito in sede di ottemperanza, ha statuito che “[…] spetta altresì alla Regione “il compito di adottare tutte quelle statuizioni consequenziali (che sarebbero state contenute nel provvedimento esplicito) che consentano l’effettivo utilizzo dell’autorizzazione in parola e quindi il raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore con la norma in esame; - la Regione Autonoma della Sardegna è quindi tenuta a impartire quelle specifiche prescrizioni, indicate anche dalle citate Linee guida, che rendano effettivamente utilizzabile l’autorizzazione unica della ricorrente, garantendo che la stessa, di cui è stata accertata la formazione tacita, sia munita dello stesso contenuto e delle stesse prescrizioni accessorie che sarebbero state adottate nel caso di autorizzazione espressa” (v. sentenza T.A.R. Sardegna n. 433/205);
- in data 31 luglio 2025, in preteso adempimento a quanto statuito da questo T.A.R. la Regione ha adottato il provvedimento impugnato.
2. In estrema sintesi, il ricorso evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto plurimi aspetti:
I. gli articoli 1, in parte qua, 2 in parte qua, 3,4,6,7,8,10 e 11, al primo e secondo visto di cui a pag. 8 e ai considerato n. 9 di pagina 10 e 11 delle premesse sarebbero illegittimi in quanto in difformità rispetto alle decisioni nn. 847/2024 e 433/2025 di questo T.A.R., nonché viziati per eccesso di potere per sviamento dalla sua causa tipica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dal travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, della DGR 3-25 del 2018. In sintesi, le disposizioni impugnate evidenzierebbero, a giudizio della ricorrente, l’intento di ostacolare la realizzazione dell’impianto, disattendendo le pronunce adottate da questo T.A.R. Infatti, anziché adottare le statuizioni conseguenziali alla formazione tacita del titolo, la Regione ha:
a) precisato all’art. 1 che rimangono “ferme restando le prescrizioni legislative della L.R. 20/2024, richiamate in premessa intervenute successivamente al perfezionamento del silenzio-assenso ma pienamente applicabili alla presente procedura” , ragion per cui, in totale spregio del principio del tempus regit actum , ha preteso di applicare al progetto in esame le previsioni ostative alla realizzazione degli impianti FER introdotte con la L.R. 20/2024, entrata in vigore il 06.12.2024, richiamandone l’art. 1, commi 2, 3, 5, 8 e 13. Nello specifico, pur rilasciando il titolo autorizzativo, mediante tali rinvii si prevede che l’A.U. del repowering sarebbe priva di efficacia ai sensi dell’art. 1 comma 5 (espressamente richiamato nel primo “Visto” a pag. 8 delle premesse) e, ancora, che il progetto proposto dalla ricorrente ricadrebbe in area non idonea ai sensi dell’Allegato C di tale legge e, di conseguenza, si dovrebbe adeguare all’art. 1, comma 8 della L.R. in parola (secondo “Visto” a pag. 8), in quanto non rispetterebbe il limite massimo di altezza complessiva dell’impianto previsto da tale norma per gli interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti eolici (cfr. le disposizioni qui censurate, ossia art. 1, nella parte in cui il provvedimento viene rilasciato “ ferme restando le prescrizioni legislative della L.R. 20/2024, richiamate in premessa, intervenute successivamente al perfezionamento del silenzio-assenso ma pienamente applicabili alla presente procedura” , art. 2, nella parte in cui precisa che le opere devono essere eseguite “in osservanza delle norme vigenti” riferendosi anche alla L.R. 20/2024, primo e secondo “Visto” a pag. 8, “Considerato” n. 9 di pag. 10 e 11 di pag. 11 delle premesse);
b) ha stabilito che l’efficacia dell’AU è sospensivamente condizionata ai seguenti adempimenti: b.1) che ai sensi dell’art. 7 della medesima L.R 20/2024, la Società presenti presso l’Assessorato regionale dell’Industria una garanzia costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari a € 139.684.234,32 (cfr. art. 6 della Determina); b.2) che la Società rispetti le “condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.3136 del 4 ottobre 2019 e n. 3305 del 17 aprile 2020” di cui all’art. 2 del D.M. 174 del 04.05.2022 del 17 aprile 2020 Ministero per la Transizione Ecologia (oggi MASE), intitolato “Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS” (cfr. art. 7 della Determina); c.2.) che la Società acquisisca le concessioni demaniali per le aree di proprietà del demanio interessate dalla realizzazione del progetto (cfr. art. 8 della Determina); d.2.) che la Società concluda il procedimento di esproprio delle aree interessate dall’intervento indicate nel progetto (cfr. art. 10 della Determina) altresì prevedendo che la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio avvenga dopo la conclusione della procedura espropriativa (artt. 3 e 4), ingiustificatamente obliterando e violando l’iter di cui al DPR n. 327/2001, la cui esecuzione diviene impossibile; e.2) che la Società raggiunga accordi con i Comuni di Ploaghe e di Nulvi in ordine alle opere di compensazione da considerarsi indispensabili per la realizzazione dell’intervento (cfr. art. 11 della Determina).
Più nel dettaglio, la ricorrente ha esposto che gli artt. 1 e 2 della Determinazione regionale sarebbero illegittimi nella parte in cui la Regione Sardegna, del tutto travisando la fattispecie posta al proprio vaglio, in contrasto con il principio tempus regit actum ha richiamato ed applicato (nonostante fosse un progetto già autorizzato) la già menzionata L.R. 20/2024 (allegato C e articolo 1, comma 8), entrata in vigore in data 06.12.2024, con la quale sono state introdotte una serie di limitazioni alla realizzazione degli impianti FER sul territorio sardo. L’art. 1 della Determinazione, inoltre, sarebbe viziato anche per la sua manifesta contraddittorietà intrinseca, nella parte in cui pur autorizzando l’intervento, fa salva l’applicazione dell’art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024, ai sensi del quale è vietata in radice la realizzazione degli impianti FER in area non idonea ai sensi degli allegati alla medesima legge e i provvedimenti autorizzativi eventualmente emanati sono da considerarsi privi di effetti
Invece, con riferimento agli articoli 3,4,6,7,8, 10 e 11 e dei Considerato n. 9, la Regione Sardegna ha sottoposto l’efficacia dell’AU all’avveramento di una serie di condizioni sospensive meramente potestative, tutte, peraltro, connesse ad adempimenti della Regione stessa o di altra amministrazione, rendendo incerti gli effetti del provvedimento impugnato.
E, segnatamente:
a) dovrebbe ritenersi irragionevole ed illegittima la condizione sospensiva di cui agli artt. 3, 4 e 10 della Determinazione, per cui l’efficacia del titolo è subordinata alla apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (attività di competenza della Regione medesima) ed alla previa conclusione del procedimento di esproprio delle aree interessate dall’intervento, come indicate nel progetto. Infatti, l’autorizzazione unica costituisce il provvedimento a mezzo del quale – su istanza dell’interessato formulata ex art. 12 comma 4 bis del D.Lgs. n. 387/2003 – l’amministrazione procedente rilascia in favore del privato istante la dichiarazione di pubblica utilità e dispone l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse. Conseguentemente, sarebbe privo di senso logico affermare che il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera sia privo di effetti fino al perfezionamento della procedura espropriativa, trattandosi dell’atto che consente il regolare avvio e svolgimento della procedura medesima.
b) Analogamente, sarebbero illegittime, a giudizio della ricorrente, le previsioni degli artt. 3 e 4 nella parte in cui subordinano “ all’espletamento della procedura di esproprio in conformità al D.P.R. n. 327/2001, la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del sopraccitato D.P.R.” . Infatti, alla luce del chiaro quadro normativo di riferimento, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree di progetto è un atto presupposto e non successivo all’avvio della procedura espropriativa, che deve essere previsto in seno al provvedimento legittimante l’avvio della procedura. In questa logica, la ricorrente ha segnalato che “[…] all’esito dell’accoglimento del presente ricorso la Regione dovrà integrare la Determinazione impugnata mediante la espressa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree di progetto” (v. pagina 19 del ricorso introduttivo).
c) Negli stessi termini sarebbe illegittimo, a giudizio della ricorrente, l’art. 8 della Determina nella parte in cui subordina l’efficacia dell’autorizzazione alla previa acquisizione delle concessioni demaniali, atteso che è l’autorizzazione (efficace) a consentire di ottenere le relative concessioni e non già il contrario.
d) Ed ancora, sarebbe illegittima, per eccesso di potere, la condizione sospensiva di cui all’art. 7 della Determina per cui la Società deve rispettare le “condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.3136 del 4 ottobre 2019 e n. 3305 del 17 aprile 2020” di cui all’art. 2 del D.M. 174 del 04.05.2022 del 17 aprile 2020 Ministero per la Transizione Ecologia (oggi MASE), in quanto l’eventuale rispetto delle condizioni ambientali impartite con il provvedimento di VIA deve essere imposto nell’ambito del procedimento ambientale, non potendo tali tipologie di prescrizioni essere contenute nella AU, la quale costituisce titolo autonomo e separato rispetto a quello ambientale, volto ad autorizzare la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.
e) Quanto alla condizione sospensiva prevista dall’art. 6 della Determina, in base alla quale l’efficacia del provvedimento di AU sarebbe condizionato all’ottenimento, da parte della Società, entro il termine di 120 giorni dal suo rilascio, di una idonea garanzia, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, si tratterebbe di altra condizione meramente potestativa e, in quanto tale, illegittima. Ugualmente avrebbe tale natura anche la previsione di cui all’art. 11, per la quale la ricorrente sarebbe tenuta a raggiungere accordi con i Comuni di Ploaghe e di Nulvi in ordine alle opere di compensazione da considerarsi indispensabili per la realizzazione dell’intervento, non potendo l’Amministrazione subordinare l’efficacia del titolo alla volontà di un ente terzo.
II. con riferimento all’art. 15 della Determinazione e all’art. 12, comma 7 delle Linee guida di cui all’allegato A della DGR 3-25/2018, la violazione e falsa applicazione del diritto UE di cui ai Regolamenti 2018/1999 UE e 2021/1119/UE e alle Direttive 2009/28/CE, 2001/77/CE, 2018/2001, 2023/2413, del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, della legge n. 53/2021, del d.lgs. n. 199/2021, delle linee guida di cui DM 10 settembre 2010, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza.
In estrema sintesi, la ricorrente ha contestato l’art. 15 del provvedimento impugnato nella parte in cui ha stabilito il termine ventennale di durata dell’Autorizzazione. Pur essendo tale termine rispettoso di quanto previsto dalla DGR 3-25/2018, lo stesso risulterebbe sconnesso rispetto all’evoluzione tecnologica e alla vita utile delle opere autorizzate, determinando la violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di matrice unionale e non trovando alcun fondamento nella normativa nazionale.
III. La ricorrente, fermo quanto sopra esposto, ha poi evidenziato l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dato attuazione alle previsioni di cui alla legge regionale n. 20/2024 (pur non essendo la stessa applicabile alla fattispecie). Di tale legge regionale, la ricorrente ha segnalato l’illegittimità costituzionale, la necessità della sua disapplicazione e richiedendo anche una nuova rimessione alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
c) violazione dell’l’art. 9 Cost., laddove la legge regionale introduce un divieto aprioristico e generalizzato alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, impedendo un bilanciamento puntuale e proporzionato tra gli interessi costituzionalmente protetti.
b1) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
c) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “ aree non idonee ”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
d) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE, invertendo la logica e la finalità stessa della disciplina eurounitaria e nazionale;
e) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
f) la lesione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che può determinare l’inefficacia retroattiva del titolo autorizzativo già conseguito, impedendo il completamento di progetti già avviati nonostante gli investimenti realizzati, oppure subendo l’imposizione di stringenti limiti alla realizzazione di un repowering, come avvenuto nel caso concreto. Negli stessi termini, sarebbe palesemente in contrasto con i principi da ultimo richiamati anche la previsione per la quale per tutti gli impianti FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una garanzia alla Regione, a copertura della mancata realizzazione dell’impianto o della sua realizzazione in difformità dall’autorizzazione rilasciata, in misura pari al valore complessivo dell’intervento, comprensivo delle opere di dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica. L’applicazione retroattiva della norma che impone tale garanzia anche ai progetti approvati per i quali alla data entrata in vigore della legge non siano ancora stati avviati i lavori, violerebbe il principio del legittimo affidamento, introducendo un fattore di rischio per gli operatori economici non previsto, né prevedibile al momento dell’avvio del progetto.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 22 settembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare. La Regione, tra le altre cose, ha sostenuto che “[…] gli uffici regionale deputati a dare esecuzione alla predetta pronuncia hanno dovuto operare in un contesto decisamente particolare. Da un lato dovevano applicare e non potevano non farlo (si rinvia a quanto detto negli specifici punti dedicati) la legge regionale 20/2024, che: pone delle prescrizioni importanti in materia di realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabili; prevede l’inefficacia delle autorizzazioni già rilasciate e il divieto di realizzazione per impianti ricadenti nelle aree non idonee come indicate nei allegati da A ad E. Dall’altra dovevano adottare un provvedimento (in ottemperanza alla menzionata sentenza), di “integrazione” di un provvedimento di AU, formatosi per silenzio assenso e, quindi, in assenza di tutte le verifiche istruttorie nonché degli esiti di quei sub procedimenti specifici che, quando emergono interferenze con diritti di altri, normalmente confluiscono nel procedimento di AU” (v. pagina 4 della memoria di costituzione).
4. Con ordinanza del 29 settembre 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 novembre 2025, ha respinto l’appello cautelare della ricorrente, osservando che “[…] sulla base di una interpretazione sistematica delle previsioni di cui alla determinazione n. 685, è possibile ritenere che la prescrizione di cui all’art. 6 (che, nella prospettiva dell’appellante, imporrebbe una “abnorme garanzia”) sia, allo stato, non efficace, in ragione della prevalenza, sul piano logico e cronologico, delle plurime condizioni sospensive previste nella medesima determinazione”.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 14 ottobre 2025, la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale, in data 11 settembre 2025, la Regione Autonoma della Sardegna ha affermato che “la pratica è improcedibile e consequenzialmente le opere così come rappresentate nel progetto reso disponibile con nota pec del 01.09.2025 del SUAPE energia sono inammissibili” a causa della asserita sussistenza di alcune interferenze del progetto di impianto eolico con il reticolo idrografico.
Di tale provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, nonché l’eccesso di potere per totale travisamento delle circostanze di fatto e di diritto, nonché l’assenza dei presupposti. A giudizio della ricorrente l’Assessorato, nel rilevare la sussistenza di interferenze del cavidotto con il reticolo idrografico, prevede che “la pratica è improcedibile” e che “le opere così come rappresentate nel progetto reso disponibile con nota pec del 01.09.2025 del SUAPE energia sono inammissibili” , di fatto sembrerebbe negare la sussistenza dell’AU formatasi ex art. 7 del D.L. n. 50/2022 e, pertanto, si porrebbe in violazione della ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 50/2022, in contraddizione con le stesse finalità della determinazione n. 685, oggetto del ricorso principale. Inoltre, la ricorrente ha segnalato di aver trasmesso apposita relazione idrologica, non considerata dall’Amministrazione, dalla quale si evince che la posa dei cavi non interferirà con il reticolo idrogeologico.
6. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati nei termini di seguito esposti.
1.1. Quanto al primo, appare opportuno distinguere innanzitutto due tipi di censure nel ricorso della ricorrente: da un lato, si collocano i motivi di impugnazione volti a contestare l’applicazione nei suoi confronti (per il tramite di condizioni sospensive dell’efficacia) della legge regionale n. 20/2024; dall’altro, con un distinto gruppo di censure, la ricorrente ha contestato ulteriori clausole, allo stesso modo sospensive dell’efficacia del titolo, che si porrebbero in contrasto con il contenuto che è proprio dell’autorizzazione unica, anche se formata in via tacita, e con quanto statuito da questo T.A.R. con la sentenza n. 433/2025, resa nel giudizio di ottemperanza introdotto dalla stessa ricorrente.
1.2. Prima di procedere con il primo gruppo di censure, il Collegio reputa necessaria una precisazione. La richiamata sentenza n. 433/2025 ha stabilito che la Regione era tenuta ad “[…] adottare tutte quelle statuizioni consequenziali (che sarebbero state contenute nel provvedimento esplicito) che consentano l’effettivo utilizzo dell’autorizzazione in parola e quindi il raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore con la norma in esame […] la Regione Autonoma della Sardegna è quindi tenuta a impartire quelle specifiche prescrizioni, indicate anche dalle citate Linee guida, che rendano effettivamente utilizzabile l’autorizzazione unica della ricorrente, garantendo che la stessa, di cui è stata accertata la formazione tacita, sia munita dello stesso contenuto e delle stesse prescrizioni accessorie che sarebbero state adottate nel caso di autorizzazione espressa” .
Questo è quanto era chiesto all’Amministrazione regionale e quanto la stessa avrebbe dovuto compiere: sicché il contenuto del provvedimento impugnato appare distonico sotto plurimi aspetti, se solo si considera la quantità di clausole sospensive dell’efficacia rispetto a un titolo già compiutamente formatosi, che doveva essere reso utilizzabile e non già sospeso. Pur comprendendo la giustificazione esposta dall’Amministrazione regionale, non poteva essere la determinazione impugnata lo strumento con cui porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie che hanno portato alla formazione tacita del titolo, atteso che il supplemento procedimentale attivato a seguito del giudizio di ottemperanza doveva essere funzionale, esclusivamente, a permettere l’effettivo utilizzo da parte della ricorrente del titolo dalla stessa già ottenuto.
1.3. Ciò posto, e iniziando l’esame del primo gruppo di censure, coglie in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 e comma 5 (quarto periodo) là dove impone di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti già conclusi, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Sul punto, il Collegio intende richiamare quanto osservato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha stabilito l’illegittimità costituzionale di tale norma. E, infatti, nella citata sentenza la Corte ha ritenuto che “[…] Il risultato atteso dal legislatore sardo, infatti, è quello di travolgere e rendere tamquam non essent, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono già attivati.
Più in generale, quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che esso non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 216 del 2023, nonché similmente, n. 145 del 2022 e n. 54 del 2019).
Disposizioni legislative di tal fatta, dunque, non sono di per sé incompatibili con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, «in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa» (sentenza n. 134 del 2025).
La disposizione regionale impugnata trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025).
La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi.
La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025) ”.
Negli stessi termini, la Corte ha altresì affermato che “[…] La questione inerente al quarto periodo del comma 5 dell’art. 1 della legge regionale impugnata, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia, è fondata, oltre che in riferimento agli stessi parametri già individuati al punto che precede, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica, per le medesime ragioni indicate al punto 6.1.2.”
1.4. Applicando l’insegnamento della Corte costituzionale al caso in esame, il Collegio ritiene evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato nelle parti in cui l’Amministrazione ha inteso applicare la legge regionale n. 20/2024 nei confronti della ricorrente, la quale ha conseguito il suo titolo autorizzativo in data ampiamente antecedente all’entrata in vigore della disciplina regionale che è stata applicata nei suoi confronti.
Infatti, come già visto, il titolo della ricorrente si è formato, in via tacita, in data 14 giugno 2024, come accertato da questo T.A.R. (sentenza n. 847/2024) e confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 10347/2025).
Sicché la pretesa dell’Amministrazione regionale di applicare ad un progetto già realizzato un quadro normativo limitativo, difforme e sopravvenuto rispetto a quello considerato dall’operatore economico risulta in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), dato che la ricorrente, in funzione del titolo abilitativo già ottenuto, aveva sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi sulla base del quadro normativo all’epoca vigente.
1.5. In quest’ottica il provvedimento impugnato è illegittimo, e deve essere annullato nelle parti in cui l’Amministrazione regionale: 1) ha dato rilievo alla non idoneità dell’area su cui ricade l’intervento ai sensi dell’Allegato C della L.R. 20/2024, con riferimento ai seguenti codici: s), u7), w), x), z), cc), jj); 2) ha comunque (e contraddittoriamente) affermato l’inefficacia dei titoli già rilasciati per impianti ricadenti in aree non idonee; 3) ha preteso di sospendere gli effetti dell’autorizzazione unica applicando, nei confronti della ricorrente, l’art. 3, comma 13 della L.R. 20/2024 che dispone espressamente come le disposizioni inerenti alla garanzia di cui al comma 7 del l’art. 3 si applichino, inter alia, anche “a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER per i quali non sia ancora stato comunicato l’inizio lavori” . Sul punto, il Collegio ritiene particolarmente evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato e della legge regionale n. 20/2024 per il contrasto con i già richiamati principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, se solo si considera che nel caso concreto la ricorrente sarebbe tenuta a prestare una cauzione di importo pari a € 139.684.234,32, sostenendo i gravosi costi per il rilascio della relativa fideiussione, non previsti, né prevedibili al momento della proposizione del progetto. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato anche sotto tale profilo, non essendo necessaria una nuova rimessione della legge regionale n. 20/2024 alla Corte Costituzionale; 4) ha ritenuto che il progetto della ricorrente, aumentando di oltre il 25% l’altezza totale dell’impianto, si porrebbe in contrasto con l’art. 1, comma 8 della L.R. n. 20/2024 che disciplina gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento di impianti preesistenti nel caso di impianti eolici indicando quale limite per la loro ammissione il non superamento dell’altezza totale dell’impianto. Anche tale previsione sopravvenuta, in virtù del principio tempus regit actum e di tutela dell’interesse dell’operatore economico alla realizzazione del proprio intervento, non doveva essere applicata dalla Regione, atteso che il progetto della ricorrente era ormai stato autorizzato secondo le sue caratteristiche tecniche specifiche, prima dell’entrata in vigore della riportata previsione limitativa.
2. Con un secondo gruppo di censure la ricorrente ha contestato le ulteriori condizioni sospensive dell’efficacia del titolo, i cui effetti sono stati condizionati dalla Regione 1) al rispetto delle “condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.3136 del 4 ottobre 2019 e n. 3305 del 17 aprile 2020” di cui all’art. 2 del D.M. 174 del 04.05.2022 del 17 aprile 2020 Ministero per la Transizione Ecologia (oggi MASE), intitolato “Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS” (cfr. art. 7 della Determina); 2) all’acquisizione delle concessioni demaniali per le aree di proprietà del demanio interessate dalla realizzazione del progetto (cfr. art. 8 della Determina);3) alla conclusione del procedimento di esproprio delle aree interessate dall’intervento indicate nel progetto (cfr. art. 10 della Determina) altresì prevedendo che la apposizione del vincolo preordinato all’esproprio avvenga dopo la conclusione della procedura espropriativa (artt. 3 e 4); 4) al raggiungimento di accordi con i Comuni di Ploaghe e di Nulvi in ordine alle opere di compensazione da considerarsi indispensabili per la realizzazione dell’intervento (cfr. art. 11 della Determina).
2.1. Anche tramite tali clausole, la Regione ha perseguito evidentemente lo scopo di colmare le lacune istruttorie derivanti dalla formazione tacita del titolo, ma ciò non appare condivisibile sotto plurimi aspetti.
Riprendendo, in primo luogo, le conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio di Stato (v. sentenza n. 10347/2025 resa tra le parti) si deve affermare che “ L’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dalle biomasse e diversi dagli impianti fotovoltaici non richiede per il rilascio la previa disponibilità delle aree necessarie a realizzare l’impianto stesso, disponibilità che può essere sostituita dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale disponibilità nemmeno è richiesta per le aree sulle quali dovranno transitare le condotte elettriche di collegamento alla rete dell’impianto, potendo il relativo titolo, concessione su aree demaniali o servitù di elettrodotto su aree private, essere richiesto in un secondo tempo” .
Ciò significa, innanzitutto, che l’autorizzazione tacita conseguita dalla ricorrente non può essere sospesa nei suoi effetti, subordinandoli allo svolgimento delle procedure di esproprio e al conseguimento delle concessioni sulle aree in cui dovranno passare le condotte elettriche di collegamento all’impianto. La sua formazione, infatti, non poteva essere subordinata a tali adempimenti, né lo possono essere i suoi effetti. Al contrario, soltanto il riconoscimento della piena efficacia del titolo autorizzativo consente lo svolgimento delle procedure di esproprio grazie all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che deve precedere lo svolgimento della procedura e non essere subordinato (come fatto dalla Regione) al suo completamento. Ne deriva, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che il provvedimento deve essere annullato anche sotto questo profilo e che la Regione, conformandosi all’odierna decisione, dovrà integrare la Determinazione impugnata mediante la espressa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree di progetto.
Allo stesso modo, non può ritenersi che la ricorrente, titolare dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto, possa ottenere le necessarie concessioni sulle aree in cui dovranno passare le opere di collegamento, quando l’Amministrazione regionale prevede che il titolo della medesima sia sospeso nei suoi effetti. Anche in questo caso, risulta innanzitutto illogico, ma anche sostanzialmente impossibile per la ricorrente procedere nella realizzazione dell’impianto. Anche sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento deve essere annullato.
2.2. Deve essere annullata anche la previsione che ha sospeso gli effetti del titolo subordinandolo al rispetto delle “condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n.3136 del 4 ottobre 2019 e n. 3305 del 17 aprile 2020” di cui all’art. 2 del D.M. 174 del 04.05.2022 del 17 aprile 2020.
Sul punto, è sufficiente osservare che l’Amministrazione non può sospensivamente condizionare, neanche in questo caso, gli effetti dell’autorizzazione unica già formata al rispetto delle condizioni ambientali richiamate, potendo al più ribadire (come ha fatto con l’art. art. 5 del provvedimento impugnato) che la ricorrente è tenuta a “osservare le prescrizioni previste nel Decreto n. 174 del 04.05.2022 del Ministro per la Transizione Ecologica (MITE) nei modi e nei tempi previsti dallo stesso, a quelle contenute nella presente Determinazione e in tutti gli atti da essa richiamati. L’obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto deve essere svolto anche in ottemperanza alle condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.”
2.3. Analogamente, deve essere annullata anche la clausola per la quale “ la presente autorizzazione è altresì condizionata al raggiungimento da parte della Società ERG WIND ENERGY S.r.l. di un accordo con i comuni di Ploaghe e di Nulvi in ordine alle opere di compensazione da considerarsi indispensabili per la realizzazione dell’intervento” . Anche in questo caso, il Collegio osserva che l’Amministrazione regionale ha, di fatto, reso inutilizzabile il titolo della ricorrente, subordinandone gli effetti alla volontà di due soggetti terzi (i citati Comuni) di raggiungere un accordo con la ricorrente con riferimento alle opere di compensazione da realizzare. Nulla di tutto questo era richiesto all’Amministrazione regionale, spettando eventualmente ai Comuni interessati il compito di pervenire al raggiungimento di tali accordi.
3. Infine, il Collegio non condivide le censure della ricorrente unicamente con riferimento all’art. 15 della Determinazione, nella parte in cui l’Amministrazione ha determinato in venti anni la durata dell’autorizzazione.
Tale previsione, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è pienamente conforme all’art. 12, comma 7 delle Linee guida di cui all’allegato A della DGR 3-25/2018, che stabilisce una durata non inferiore a 10 e non superiore a vent’anni. Non si ravvisa in tale previsione alcuna violazione, immediata e diretta, dei principi in materia di energie rinnovabili rappresentando, al contrario, un equilibrato contemperamento fra esigenze contrastanti, rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione. Né, tantomeno, la mancanza di previsioni analoghe nella normativa nazionale è di per sé indice sintomatico dell’illegittimità della prescrizione esaminata che, evidentemente, si fonda sulla volontà di individuare un range di validità dell’autorizzazione (comunque suscettibile di proroga) ritenuto coerente con l’arco di vita utile delle opere e rispetto al quale le diverse stime proposte dalla ricorrente non appaiono di per sé idonee a scalfire le scelte operate dall’Amministrazione. Ciò in quanto è comunque garantito un adeguato arco temporale di vigenza dell’autorizzazione che deve ritenersi idoneo a garantire il necessario ritorno economico sull’opera realizzata.
4. Per tutte le ragioni e nei limiti esposti, il ricorso principale deve essere accolto; l’effetto conformativo della presente sentenza determina che la Regione non può opporre alla realizzazione del progetto della ricorrente clausole contenute nella legge regionale n. 20/2024 e che dovrà integrare, come sopra esposto, la determinazione oggetto dell’odierno giudizio.
5. Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, dalla lettura del provvedimento impugnato non pare al Collegio che l’Amministrazione abbia inteso negare l’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo della ricorrente, trattandosi comunque di una circostanza fattuale riconosciuta nella parte espositiva. In ogni caso, il parere negativo, formulato nell’esercizio del potere di rilascio della autorizzazione di cui all’art. 93 del R.D. 523/1904, avrebbe dovuto formarsi nel corso del procedimento autorizzatorio unico svoltosi ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Inoltre, l’Amministrazione ha affermato l’interferenza con il reticolo idrografico senza prendere puntuale posizione sui dati istruttori a suo tempo forniti dalla ricorrente, ma limitandosi ad affermarne la non esaustività, senza permettere alcun controllo effettivo sulla posizione dalla stessa assunta.
Per tali ragioni, anche il ricorso per motivi aggiunti è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
6. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie – salvo quanto statuito al capo 3 - e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI RU |
IL SEGRETARIO