TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 347
TAR
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 14 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittima applicazione della L.R. 20/2024

    Il Tribunale accoglie la censura richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della L.R. 20/2024 che prevedono l'applicazione retroattiva e la vanificazione dei titoli autorizzativi già rilasciati, in contrasto con i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica.

  • Accolto
    Illegittimità delle condizioni sospensive sull'efficacia dell'Autorizzazione Unica

    Il Tribunale annulla le clausole che subordinano l'efficacia dell'Autorizzazione Unica a procedure espropriative, concessioni demaniali, rispetto di condizioni ambientali e accordi con i Comuni, ritenendo che tali adempimenti non possano precedere o condizionare l'efficacia di un titolo già formato e che l'Amministrazione non possa delegare la propria discrezionalità a terzi.

  • Accolto
    Illegittimità della previsione di garanzia finanziaria

    Il Tribunale annulla la previsione della cauzione, ritenendola illegittima in quanto imposta retroattivamente dalla L.R. 20/2024 e non prevista al momento dell'ottenimento del titolo, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e libertà di iniziativa economica.

  • Accolto
    Illegittimità del limite di altezza per il repowering

    Il Tribunale annulla l'applicazione di tale norma, ritenendo che il progetto della ricorrente, già autorizzato con specifiche caratteristiche tecniche, non dovesse essere soggetto a limitazioni sopravvenute in virtù del principio tempus regit actum.

  • Accolto
    Improcedibilità e inammissibilità delle opere per interferenza con il reticolo idrografico

    Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo che l'Amministrazione non abbia adeguatamente considerato la relazione idrologica fornita dalla ricorrente e che la dichiarazione di improcedibilità e inammissibilità sia immotivata e non supportata da un'istruttoria completa.

  • Rigettato
    Durata dell'Autorizzazione Unica

    Il Tribunale rigetta la censura, ritenendo che la durata ventennale sia conforme alle Linee Guida regionali e rappresenti un equilibrato contemperamento tra esigenze contrastanti, garantendo un adeguato ritorno economico sull'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 347
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 347
    Data del deposito : 14 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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