TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12301/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12301 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CL MO TI Parte_1
2 Parte_2
3 -minorenne- Parte_3
4 Parte_4
5 -minorenne- Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 04.09.2023
1. CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F.
CPF.884.345.406-49) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
2. nato in [...], il [...] (C.F. Parte_2 CPF.125.954.506-70) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Dott. Giovanni Calasso 1
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
CL MO TI, nato in [...]
Brasile, il 31.12.1970 (C.F. CPF.884.345.406-49, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore di
3. nata in [...], il [...] (C.F. Parte_3 CPF.125.954.486-92) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
4. nato in [...], il [...] (C.F. Parte_4 CPF.030.162.616-26) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nella qualità di genitore esercente Parte_4 la responsabilità genitoriale sulla minore
5. nata in [...], il [...] (C.F. Persona_1 CPF.145.085.226-29) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F.
CPF.884.345.406-49) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nato in [...]_2
Brasile, il 01.10.2004 (C.F. CPF.125.954.506-70) e residente in [...], interno
901, quartiere Serra, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F. CPF.884.345.406-49) nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata Parte_3 in Nova Lima (MG) Brasile, il 18.05.2007 (C.F. CPF.125.954.486-92) e residente in [...]do
Ouro, 1821, interno 901, quartiere Serra, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
[...] nato in [...], il [...] (C.F. Parte_4
CPF. ) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo C.F._1
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata in [...]_1
Lima (MG) Brasile, il 20.09.2008 (C.F. CPF.145.085.226-29) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 25.12.1889, figlio di e che, in data 04.10.1913, si sposava con Per_3 Persona_4 [...]
Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, Persona_5 manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto
Dott. Giovanni Calasso 2
dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva: Persona_2 Persona_5
• in data 13.07.1914, che, in data 28.09.1935, contraeva Persona_6 matrimonio con dalla cui unione nasceva: Controparte_2
➢ in data 06.07.1939, che, in data 17.07.1969, contraeva Parte_5 matrimonio con dalla cui unione nascevano: Parte_6
✓ in data 31.12.1970, CL MO TI, odierno ricorrente, che, in data 03.09.1999, si sposava con dalla CP_3 Persona_7 cui unione nascevano:
❖ in data 01.10.2004, odierno Parte_2 ricorrente
❖ in data 18.05.2007, odierna Parte_3 ricorrente
✓ in data 13.07.1976, odierno ricorrente Parte_4 che, in data 05.11.2004, si sposava con Controparte_4 dalla cui unione nasceva:
❖ in data 20.09.2008, odierna Persona_1 ricorrente
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_2
CÉ (VR) il 25.12.1889, figlio di e che, in data 04.10.1913 Per_3 Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 10.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12301 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CL MO TI Parte_1
2 Parte_2
3 -minorenne- Parte_3
4 Parte_4
5 -minorenne- Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 04.09.2023
1. CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F.
CPF.884.345.406-49) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
2. nato in [...], il [...] (C.F. Parte_2 CPF.125.954.506-70) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Dott. Giovanni Calasso 1
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
CL MO TI, nato in [...]
Brasile, il 31.12.1970 (C.F. CPF.884.345.406-49, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore di
3. nata in [...], il [...] (C.F. Parte_3 CPF.125.954.486-92) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
4. nato in [...], il [...] (C.F. Parte_4 CPF.030.162.616-26) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nella qualità di genitore esercente Parte_4 la responsabilità genitoriale sulla minore
5. nata in [...], il [...] (C.F. Persona_1 CPF.145.085.226-29) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F.
CPF.884.345.406-49) e residente in [...], interno 901, quartiere Serra, Belo
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nato in [...]_2
Brasile, il 01.10.2004 (C.F. CPF.125.954.506-70) e residente in [...], interno
901, quartiere Serra, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
CL MO TI, nato in [...], il [...] (C.F. CPF.884.345.406-49) nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata Parte_3 in Nova Lima (MG) Brasile, il 18.05.2007 (C.F. CPF.125.954.486-92) e residente in [...]do
Ouro, 1821, interno 901, quartiere Serra, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
[...] nato in [...], il [...] (C.F. Parte_4
CPF. ) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo C.F._1
Horizonte, Stato del Minas Gerais;
nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata in [...]_1
Lima (MG) Brasile, il 20.09.2008 (C.F. CPF.145.085.226-29) e residente in [...], interno 1401, quartiere Anchieta, Belo Horizonte, Stato del Minas Gerais;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] il Persona_2 25.12.1889, figlio di e che, in data 04.10.1913, si sposava con Per_3 Persona_4 [...]
Lo stesso mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, Persona_5 manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto
Dott. Giovanni Calasso 2
dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva: Persona_2 Persona_5
• in data 13.07.1914, che, in data 28.09.1935, contraeva Persona_6 matrimonio con dalla cui unione nasceva: Controparte_2
➢ in data 06.07.1939, che, in data 17.07.1969, contraeva Parte_5 matrimonio con dalla cui unione nascevano: Parte_6
✓ in data 31.12.1970, CL MO TI, odierno ricorrente, che, in data 03.09.1999, si sposava con dalla CP_3 Persona_7 cui unione nascevano:
❖ in data 01.10.2004, odierno Parte_2 ricorrente
❖ in data 18.05.2007, odierna Parte_3 ricorrente
✓ in data 13.07.1976, odierno ricorrente Parte_4 che, in data 05.11.2004, si sposava con Controparte_4 dalla cui unione nasceva:
❖ in data 20.09.2008, odierna Persona_1 ricorrente
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a Persona_2
CÉ (VR) il 25.12.1889, figlio di e che, in data 04.10.1913 Per_3 Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 10.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5