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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2943/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. PASCALE DE FALCO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
2. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno Per_ più opportuno.
3. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e presso la casa coniugale corrente
a ON GG (VE), v. G. Verga n°10/A int. 1. 4. La casa coniugale, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, sita a ON GG (VE), v. G. Verga n°10/A int. 1, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con i figli;
il IG. si impegna a lasciare Pt_3 Parte_4 la casa coniugale entro e non oltre la data del 31.12.2024; le parti si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto. 5.
PROGETTO GENITORIALE: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, quando lo vorrà, e previo accordo con la madre, ed, in particolare, da quando disporrà di un alloggio per poterli ospitare: un pomeriggio la settimana con pernottamento, oltre a week - end alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
la madre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
6. L'assegno unico sarà intestato integralmente alla madre.
7. Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli Parte_1 minori, si impegna a pagare mensilmente a favore della IG.ra la somma di € Parte_2
1.000,00=, comprensiva delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale Ordinario di Venezia.
8. Le spese legali del presente procedimento si dovranno ritenere compensate tra i coniugi.
9. I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio” ha pronunciato la SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Campagna Lupia in data 12/02/2005, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagna Lupia (VE) – Atto n. 2, P. 1, Anno 2005;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 06/03/2025;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 6 marzo 2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori e;
Per_1 Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 06/03/2025, e per l'effetto dispone che:
- I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
- I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre, e presso la casa coniugale corrente a ON GG
(VE), v. G. Verga n°10/A int. 1.
- La casa coniugale, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, sita a ON GG
(VE), v. G. Verga n°10/A int. 1, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con i figli;
il IG. Pt_3
si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà reperito un proprio alloggio Parte_4
idoneo a ospitare i figli minori e la moglie acconsente;
le parti si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto.
- PROGETTO GENITORIALE: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà e previo accordo con la madre, ed, in particolare, da quando disporrà di un alloggio per poterli ospitare: un pomeriggio la settimana con pernottamento, oltre a week - end alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
la madre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
- L'assegno unico sarà intestato integralmente alla madre.
- Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei due figli minori, Parte_1 pagherà entro il giorno 20 di ogni mese a favore della IG.ra la somma di € 1.000,00 Parte_2
(pari ad € 500,00 per ciascun figlio) oltre ISTAT su base annua.
- Le spese straordinarie per i figli minori - come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale
Ordinario di Venezia - saranno a carico integrale della madre fino alla concorrenza di € 2.000,00 da pagare in un'unica soluzione;
qualora invece la spesa superi l'ammontare di € 2.000,00 l'eccedenza sarà pagata dai genitori al 50% ciascuno;
in tal caso la spesa straordinaria dovrà essere stata previamente concordata tra i genitori.
- I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
- Nulla per le spese di lite.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Campagna Lupia.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. PASCALE DE FALCO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “
1. I coniugi espressamente acconsentono alla loro separazione personale.
2. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno Per_ più opportuno.
3. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e presso la casa coniugale corrente
a ON GG (VE), v. G. Verga n°10/A int. 1. 4. La casa coniugale, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, sita a ON GG (VE), v. G. Verga n°10/A int. 1, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con i figli;
il IG. si impegna a lasciare Pt_3 Parte_4 la casa coniugale entro e non oltre la data del 31.12.2024; le parti si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto. 5.
PROGETTO GENITORIALE: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, quando lo vorrà, e previo accordo con la madre, ed, in particolare, da quando disporrà di un alloggio per poterli ospitare: un pomeriggio la settimana con pernottamento, oltre a week - end alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
la madre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
6. L'assegno unico sarà intestato integralmente alla madre.
7. Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli Parte_1 minori, si impegna a pagare mensilmente a favore della IG.ra la somma di € Parte_2
1.000,00=, comprensiva delle spese straordinarie come previste dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale Ordinario di Venezia.
8. Le spese legali del presente procedimento si dovranno ritenere compensate tra i coniugi.
9. I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio” ha pronunciato la SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Campagna Lupia in data 12/02/2005, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Campagna Lupia (VE) – Atto n. 2, P. 1, Anno 2005;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 06/03/2025;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 6 marzo 2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori e;
Per_1 Per_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate a verbale d'udienza del 06/03/2025, e per l'effetto dispone che:
- I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
- I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre, e presso la casa coniugale corrente a ON GG
(VE), v. G. Verga n°10/A int. 1.
- La casa coniugale, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, sita a ON GG
(VE), v. G. Verga n°10/A int. 1, verrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con i figli;
il IG. Pt_3
si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà reperito un proprio alloggio Parte_4
idoneo a ospitare i figli minori e la moglie acconsente;
le parti si impegnano a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento della rata del mutuo contratto per il suo acquisto.
- PROGETTO GENITORIALE: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo vorrà e previo accordo con la madre, ed, in particolare, da quando disporrà di un alloggio per poterli ospitare: un pomeriggio la settimana con pernottamento, oltre a week - end alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
la madre potrà trascorrere, altresì, con i figli metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, e metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno, oltre a quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare preventivamente con la madre in base agli impegni scolastici e non dei figli minori e lavorativi di ciascuno dei genitori.
- L'assegno unico sarà intestato integralmente alla madre.
- Il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei due figli minori, Parte_1 pagherà entro il giorno 20 di ogni mese a favore della IG.ra la somma di € 1.000,00 Parte_2
(pari ad € 500,00 per ciascun figlio) oltre ISTAT su base annua.
- Le spese straordinarie per i figli minori - come previste dal Protocollo in vigore presso il Tribunale
Ordinario di Venezia - saranno a carico integrale della madre fino alla concorrenza di € 2.000,00 da pagare in un'unica soluzione;
qualora invece la spesa superi l'ammontare di € 2.000,00 l'eccedenza sarà pagata dai genitori al 50% ciascuno;
in tal caso la spesa straordinaria dovrà essere stata previamente concordata tra i genitori.
- I coniugi prestano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
- Nulla per le spese di lite.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Campagna Lupia.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison