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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1679 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppa Tropia, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni Pacini n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
25/07/2006 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2808/2021 emesso da questo Tribunale in data 18-21/06/2021;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 01/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. 1) la casa coniugale sita in via Ferdinando Di Giorgi n. 20, di proprietà esclusiva della signora resta definitivamente assegnata alla stessa, con tutti gli Parte_1
arredi e corredi ivi contenuti.
Art. 2) Il sig. assume l'obbligo di procedere a definire con il di Parte_2 CP_1
Palermo il cambio di intestazione della tassa rifiuti solidi (TARI) relativa all'appartamento di via F. Di Giorgi n. 20, intestazione che risulta ancora erroneamente
a suo nome, dando atto che la Sig.ra ha sempre provveduto ad adempiere Pt_1 all'obbligo di pagamento.
Art. 3) Tenuto conto dell'attuale e rispettiva autonomia e autosufficienza economica, le parti, reciprocamente, rinunziano alla corresponsione di assegno di mantenimento, obbligandosi al rispetto reciproco”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/07/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
01/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 56, parte II, serie A dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1679 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppa Tropia, presso il cui studio a Palermo, via Giovanni Pacini n. 12, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
25/07/2006 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2808/2021 emesso da questo Tribunale in data 18-21/06/2021;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 01/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. 1) la casa coniugale sita in via Ferdinando Di Giorgi n. 20, di proprietà esclusiva della signora resta definitivamente assegnata alla stessa, con tutti gli Parte_1
arredi e corredi ivi contenuti.
Art. 2) Il sig. assume l'obbligo di procedere a definire con il di Parte_2 CP_1
Palermo il cambio di intestazione della tassa rifiuti solidi (TARI) relativa all'appartamento di via F. Di Giorgi n. 20, intestazione che risulta ancora erroneamente
a suo nome, dando atto che la Sig.ra ha sempre provveduto ad adempiere Pt_1 all'obbligo di pagamento.
Art. 3) Tenuto conto dell'attuale e rispettiva autonomia e autosufficienza economica, le parti, reciprocamente, rinunziano alla corresponsione di assegno di mantenimento, obbligandosi al rispetto reciproco”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 25/07/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
01/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 56, parte II, serie A dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
3