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Sentenza 20 luglio 2024
Sentenza 20 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/07/2024, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2024 |
Testo completo
N. 2676/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Maria Giuseppa Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2676/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BUFFONI CRISTIANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA IGEA IA
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 18.04.2024
per il ricorrente:
pagina 1 di 8 contrariis rejectis,
1) adottare i provvedimenti provvisori urgenti e necessari;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sassari il 10.06.1984 tra
e , trascritto negli atti di MATRIMONIO del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
disponendo che le parti continuino a vivere separate osservando reciproco rispetto ed astenendosi dal porre in essere comportamenti lesivi del buon nome e della dignità dell'altro e delle rispettive famiglie;
3) disporre che la figlia , maggiorenne, possa scegliere con chi convivere;
con impegno Per_1
reciproco a notiziarsi tempestivamente in merito ad ogni informazione e comunicazione attinente agli interessi della vita della figlia;
4) rebus sic stantibus confermare l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Persona_2
nella misura di €. 250,00 a carico del genitore non convivente;
[...]
5) Spese straordinarie: i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia e che dovranno essere preventivamente concordate. Con riferimento a quelle mediche, fermo restando che sarà d'obbligo consultarsi prima di procedere alla scelta di qualsiasi cura o specialista, i genitori concordano che per tali si intendano le spese per apparecchi ortodontici e per l'acquisto di occhiali, visite specialistiche, interventi chirurgici e pratica di particolari terapie (es. fisioterapia). Concordata la spesa, il genitore che anticiperà la somma necessaria verrà rimborsato dall'altro della quota parte dietro presentazione dei documenti di spesa e di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza.
6) per le ragioni espresse nel sopra esteso atto non disporre a carico del ricorrente alcun obbligo di versamento di assegno divorzile in favore della CP_1
7) ristoro delle spese di lite ed onorari di causa oltre accessori sostenuti dalla parte ricorrente come per Legge.
per la resistente:
pagina 2 di 8 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 10.06.1984, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne non autosufficiente economicamente, convivente con la madre, versando Per_1
mensilmente alla la somma di euro 300,00, (od altra somma che il Tribunale riterrà equa) da CP_1
rivalutarsi annualmente, nonché di provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
4) porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a somma mensile di euro Parte_1 CP_1
400,00 (od altra somma che il Tribunale riterrà equa) a titolo di assegno di divorzio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Con il favore delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.09.2022 il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sassari il 10.06.1984, trascritto negli atti di
MATRIMONIO del Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984.
A tal proposito, ha allegato che dall'unione sono nati tre figli, tra cui – maggiorenne ma Per_1
pacificamente non economicamente indipendente, e di essersi separato consensualmente dalla moglie con Decreto di Omologa n: 2162/2011 in data 25.10.2011; ha precisato che dalla data della separazione la loro convivenza non è più ripresa ed è inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa del 21.11.2022 si è costituita in giudizio la sig.ra a quale ha Controparte_1
precisato che l'accordo di separazione aveva previsto la cessione a lei, da parte del coniuge, del 50% della casa acquistata in costanza di matrimonio e che la vendita dell'immobile le aveva permesso di acquistare le quote degli altri coeredi di un immobile derivante dalla successione ereditaria della madre e di disporre quindi di una nuova casa dove vivere con la figlia;
al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile (che ha domandato) ha precisato: che la relazione con il sig. è durata ben 38 Parte_1
anni tra fidanzamento e matrimonio, di soffrire di “algie urenti, iper acute di tipo neuropatico, invalidanti, interessanti le branche del nervo trigemino” (nevralgia trigeminale primaria per anomalia pagina 3 di 8 venosa con sofferenza del V nervo cranico, inoperabile) che non le permetterebbero oggi di lavorare, e di non disporre di alcun reddito (nemmeno quello di cittadinanza o di inclusione), mentre il coniuge percepisce una pensione di 1.800,00 euro mensili.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 1.12.2022 è stato esperito il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, e il Presidente ha confermato le statuizioni di cui all'omologa di separazione (300,00 euro di contributo al mantenimento di e 200,00 euro di contributo al mantenimento della coniuge); Per_1 assegnati i termini ex art. 183 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2024 con termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
*
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dalla L.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Ciò posto in ordine allo status, considerato che il diritto di al contributo al mantenimento non è Per_1
stato messo in discussione del padre (soggetto onerato – considerato che la ragazza vive con la madre) la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata sulla quantificazione di detto assegno (fissato in 300,00 euro, oggi il padre chiede che venga ridotto a
250,00) e sulla domanda formulata dalla sig.ra i condanna di pagamento in capo al sig. CP_1
dell'assegno divorzile. Parte_1
Per quanto riguarda il primo profilo, il Collegio ritiene equo mantenere la quantificazione stabilita nell'ultimo provvedimento giurisdizionale vigente a riguardo (v. decreto r.g.n. 33/2013 emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione, che l'aveva fissato in 300,00 euro mensili + 50% spese straordinarie secondo protocollo CNF), non essendo stato provato dal ricorrente un serio e consistente mutamento delle sue condizioni economiche da detta data ad oggi.
In punto di assegna divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla pagina 4 di 8 percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018,
Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle pagina 5 di 8 effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio conferma il rigetto delle prove orali dedotte dalle parti e non ammesse dal Giudice relatore (si conferma il contenuto dell'ordinanza del 22.01.2024), e ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità, ove il sig. gode di Parte_1
reddito da lavoro (datore di lavoro di circa 1.400/1.500,00 euro mensili (v. ultima Pt_2
dichiarazione mod730 – anno 2022, agli atti) e la sig.ra i nessun reddito. CP_1
Ebbene, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti risulta accertato che la sig.ra - CP_1
durante il lungo periodo del matrimonio - si sia occupata del ménage familiare e della cura ed educazione dei figli, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, lasciando al sig. l'opportunità di dedicarsi alla propria attività lavorativa. Parte_1
L'intervenuta acquisizione da parte della sig.ra ella quota di proprietà del sig. CP_1 Parte_1
della casa coniugale e l'avvenuto uso da parte della sig.ra el ricavato della vendita della CP_1
suddetta casa (uso che non deve essere rendicontato all'ex coniuge), essendo stato frutto di un accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione (accordo che non ha assunto il contenuto di liquidazione una tantum, come oggi la difesa del ricorrente vorrebbe suggerire) è irrilevante oggi ai fini dell'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento del domandato assegno divorzile.
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori:
(a) l'età della signora (67 anni) e le sue attuali precarie condizioni di salute (come documentate),
(b) il mancato livello di formazione professionale della medesima,
(c) la durata del matrimonio (27 anni) e l'aver avuto tre figli,
pagina 6 di 8 (e) la circostanza che durante la vita matrimoniale il sig. fosse l'unico percettore di Parte_1
reddito della famiglia e la sig.ra dal non essersi resa “parte produttiva della società per CP_2
un solo giorno nella propria vita” (come provocatoriamente scrive l'avv. Cristiano Buffoni nella comparsa di replica del 5.07.2024)- abbia svolto le mansioni di casalinga,
il Collegio, tenuto conto di quanto statuito in tema di assegno di mantenimento per la figlia, reputa equo e congruo determinare in euro 300,00 quanto dovuto mensilmente dal sig. in favore Parte_1
della sig.ra titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici CP_1
ISTAT.
Le controdeduzioni formulate della difesa del sig. circa la possibilità per la resistente di Parte_1
poter chiedere la pensione minima di vecchiaia al fine di veder migliorata la propria posizione reddituale non colgono nel segno dato che la circostanza che la sig.ra a percepisca o meno CP_1 appare del tutto irrilevante circa la decisione dell'an debeatur: invero, la pensione sociale (così come il reddito di cittadinanza, oggi sostituito dal reddito di inclusione) - sostegno economico di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale concesso a coloro che, per effetto della disoccupazione o della limitata redditualità, si trovano in condizioni di particolare indigenza - non può ritenersi idoneo ex se a supportare un giudizio di esclusione all'attualità di squilibrio economico- patrimoniale tra i coniugi e del diritto all'assegno divorzile, che, come sopra specificato, è caratterizzato da una duplice componente, non solo assistenziale, ma anche compensativa/perequativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in dispositivo (già ridotte al
50%) e distratte a favore dello Stato essendo la resistente ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra Parte_1
e n Sassari il 10.06.1984, trascritto negli atti di matrimonio
[...] Controparte_1
del Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- obbliga il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 600,00 euro da rivalutare
[...] pagina 7 di 8 annualmente secondo il pertinente indice Istat euro, di cui 300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre Per_1
50% delle spese straordinarie, e euro 300,00 a titolo di assegno divorzile;
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. da pagare all'Erario essendo la resistente ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in camera di consiglio in Sassari il 19 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice est.
G.M.Sanna M. Guadalupi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Maria Giuseppa Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice rel.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2676/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BUFFONI CRISTIANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA IGEA IA
PARTE CONVENUTA
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 18.04.2024
per il ricorrente:
pagina 1 di 8 contrariis rejectis,
1) adottare i provvedimenti provvisori urgenti e necessari;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sassari il 10.06.1984 tra
e , trascritto negli atti di MATRIMONIO del Parte_1 Controparte_1
Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
disponendo che le parti continuino a vivere separate osservando reciproco rispetto ed astenendosi dal porre in essere comportamenti lesivi del buon nome e della dignità dell'altro e delle rispettive famiglie;
3) disporre che la figlia , maggiorenne, possa scegliere con chi convivere;
con impegno Per_1
reciproco a notiziarsi tempestivamente in merito ad ogni informazione e comunicazione attinente agli interessi della vita della figlia;
4) rebus sic stantibus confermare l'assegno di mantenimento nei confronti della figlia Persona_2
nella misura di €. 250,00 a carico del genitore non convivente;
[...]
5) Spese straordinarie: i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia e che dovranno essere preventivamente concordate. Con riferimento a quelle mediche, fermo restando che sarà d'obbligo consultarsi prima di procedere alla scelta di qualsiasi cura o specialista, i genitori concordano che per tali si intendano le spese per apparecchi ortodontici e per l'acquisto di occhiali, visite specialistiche, interventi chirurgici e pratica di particolari terapie (es. fisioterapia). Concordata la spesa, il genitore che anticiperà la somma necessaria verrà rimborsato dall'altro della quota parte dietro presentazione dei documenti di spesa e di tale documentazione verrà fornita copia per consentire a ciascuno la detrazione fiscale di competenza.
6) per le ragioni espresse nel sopra esteso atto non disporre a carico del ricorrente alcun obbligo di versamento di assegno divorzile in favore della CP_1
7) ristoro delle spese di lite ed onorari di causa oltre accessori sostenuti dalla parte ricorrente come per Legge.
per la resistente:
pagina 2 di 8 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 10.06.1984, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione dell'emananda sentenza;
2) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
, maggiorenne non autosufficiente economicamente, convivente con la madre, versando Per_1
mensilmente alla la somma di euro 300,00, (od altra somma che il Tribunale riterrà equa) da CP_1
rivalutarsi annualmente, nonché di provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
4) porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a somma mensile di euro Parte_1 CP_1
400,00 (od altra somma che il Tribunale riterrà equa) a titolo di assegno di divorzio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Con il favore delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.09.2022 il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale la sig.ra per ottenere Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Sassari il 10.06.1984, trascritto negli atti di
MATRIMONIO del Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984.
A tal proposito, ha allegato che dall'unione sono nati tre figli, tra cui – maggiorenne ma Per_1
pacificamente non economicamente indipendente, e di essersi separato consensualmente dalla moglie con Decreto di Omologa n: 2162/2011 in data 25.10.2011; ha precisato che dalla data della separazione la loro convivenza non è più ripresa ed è inoltre cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa del 21.11.2022 si è costituita in giudizio la sig.ra a quale ha Controparte_1
precisato che l'accordo di separazione aveva previsto la cessione a lei, da parte del coniuge, del 50% della casa acquistata in costanza di matrimonio e che la vendita dell'immobile le aveva permesso di acquistare le quote degli altri coeredi di un immobile derivante dalla successione ereditaria della madre e di disporre quindi di una nuova casa dove vivere con la figlia;
al fine del riconoscimento dell'assegno divorzile (che ha domandato) ha precisato: che la relazione con il sig. è durata ben 38 Parte_1
anni tra fidanzamento e matrimonio, di soffrire di “algie urenti, iper acute di tipo neuropatico, invalidanti, interessanti le branche del nervo trigemino” (nevralgia trigeminale primaria per anomalia pagina 3 di 8 venosa con sofferenza del V nervo cranico, inoperabile) che non le permetterebbero oggi di lavorare, e di non disporre di alcun reddito (nemmeno quello di cittadinanza o di inclusione), mentre il coniuge percepisce una pensione di 1.800,00 euro mensili.
Ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza presidenziale del 1.12.2022 è stato esperito il tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, e il Presidente ha confermato le statuizioni di cui all'omologa di separazione (300,00 euro di contributo al mantenimento di e 200,00 euro di contributo al mantenimento della coniuge); Per_1 assegnati i termini ex art. 183 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2024 con termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
*
In accoglimento della domanda principale, e ricorrendo le condizioni fissate dalla L.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Ciò posto in ordine allo status, considerato che il diritto di al contributo al mantenimento non è Per_1
stato messo in discussione del padre (soggetto onerato – considerato che la ragazza vive con la madre) la controversia come innanzi proposta fra le parti appare essere prettamente incentrata sulla quantificazione di detto assegno (fissato in 300,00 euro, oggi il padre chiede che venga ridotto a
250,00) e sulla domanda formulata dalla sig.ra i condanna di pagamento in capo al sig. CP_1
dell'assegno divorzile. Parte_1
Per quanto riguarda il primo profilo, il Collegio ritiene equo mantenere la quantificazione stabilita nell'ultimo provvedimento giurisdizionale vigente a riguardo (v. decreto r.g.n. 33/2013 emesso in sede di modifica delle condizioni di separazione, che l'aveva fissato in 300,00 euro mensili + 50% spese straordinarie secondo protocollo CNF), non essendo stato provato dal ricorrente un serio e consistente mutamento delle sue condizioni economiche da detta data ad oggi.
In punto di assegna divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla pagina 4 di 8 percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge. Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a
Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018,
Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle pagina 5 di 8 effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio conferma il rigetto delle prove orali dedotte dalle parti e non ammesse dal Giudice relatore (si conferma il contenuto dell'ordinanza del 22.01.2024), e ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, alla valutazione comparativa dalle situazioni reddituali-patrimoniali dei coniugi, sia con riferimento alla vita matrimoniale che all'attualità, ove il sig. gode di Parte_1
reddito da lavoro (datore di lavoro di circa 1.400/1.500,00 euro mensili (v. ultima Pt_2
dichiarazione mod730 – anno 2022, agli atti) e la sig.ra i nessun reddito. CP_1
Ebbene, sulla base dell'analisi delle deduzioni delle parti risulta accertato che la sig.ra - CP_1
durante il lungo periodo del matrimonio - si sia occupata del ménage familiare e della cura ed educazione dei figli, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, lasciando al sig. l'opportunità di dedicarsi alla propria attività lavorativa. Parte_1
L'intervenuta acquisizione da parte della sig.ra ella quota di proprietà del sig. CP_1 Parte_1
della casa coniugale e l'avvenuto uso da parte della sig.ra el ricavato della vendita della CP_1
suddetta casa (uso che non deve essere rendicontato all'ex coniuge), essendo stato frutto di un accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione (accordo che non ha assunto il contenuto di liquidazione una tantum, come oggi la difesa del ricorrente vorrebbe suggerire) è irrilevante oggi ai fini dell'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento del domandato assegno divorzile.
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori:
(a) l'età della signora (67 anni) e le sue attuali precarie condizioni di salute (come documentate),
(b) il mancato livello di formazione professionale della medesima,
(c) la durata del matrimonio (27 anni) e l'aver avuto tre figli,
pagina 6 di 8 (e) la circostanza che durante la vita matrimoniale il sig. fosse l'unico percettore di Parte_1
reddito della famiglia e la sig.ra dal non essersi resa “parte produttiva della società per CP_2
un solo giorno nella propria vita” (come provocatoriamente scrive l'avv. Cristiano Buffoni nella comparsa di replica del 5.07.2024)- abbia svolto le mansioni di casalinga,
il Collegio, tenuto conto di quanto statuito in tema di assegno di mantenimento per la figlia, reputa equo e congruo determinare in euro 300,00 quanto dovuto mensilmente dal sig. in favore Parte_1
della sig.ra titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici CP_1
ISTAT.
Le controdeduzioni formulate della difesa del sig. circa la possibilità per la resistente di Parte_1
poter chiedere la pensione minima di vecchiaia al fine di veder migliorata la propria posizione reddituale non colgono nel segno dato che la circostanza che la sig.ra a percepisca o meno CP_1 appare del tutto irrilevante circa la decisione dell'an debeatur: invero, la pensione sociale (così come il reddito di cittadinanza, oggi sostituito dal reddito di inclusione) - sostegno economico di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale concesso a coloro che, per effetto della disoccupazione o della limitata redditualità, si trovano in condizioni di particolare indigenza - non può ritenersi idoneo ex se a supportare un giudizio di esclusione all'attualità di squilibrio economico- patrimoniale tra i coniugi e del diritto all'assegno divorzile, che, come sopra specificato, è caratterizzato da una duplice componente, non solo assistenziale, ma anche compensativa/perequativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in dispositivo (già ridotte al
50%) e distratte a favore dello Stato essendo la resistente ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato tra Parte_1
e n Sassari il 10.06.1984, trascritto negli atti di matrimonio
[...] Controparte_1
del Comune di Sassari, n. 227 parte 2, S. A per l'anno 1984;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- obbliga il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di 600,00 euro da rivalutare
[...] pagina 7 di 8 annualmente secondo il pertinente indice Istat euro, di cui 300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, oltre Per_1
50% delle spese straordinarie, e euro 300,00 a titolo di assegno divorzile;
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. da pagare all'Erario essendo la resistente ammessa al patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in camera di consiglio in Sassari il 19 luglio 2024.
Il Presidente Il Giudice est.
G.M.Sanna M. Guadalupi
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