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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 886/2023 promossa Da
, in Parte_1 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Lilias Calascibetta.
APPELLANTE Contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo D'Angelo.
APPELLATA
All'udienza del 9 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 3/2/2021 la Parte_1
, ha opposto in riassunzione, successivamente a sentenza declinatoria
[...] della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, l'intimazione di pagamento n. 29620199001202281000, notificata l'8 gennaio 2020 da Controparte_2
con la quale quest'ultima le intimava il pagamento dell'importo di € 50.495,41
[...] relativo ad omissioni contributive degli anni 1996-1997-1998-2000 e 2001 riportate dalla cartella esattoriale n. 29620030032394278, asseritamente notificata il 9 aprile 2003. Eccepiva la nullità dell'intimazione per avere essa fatto mero riferimento alla cartella presupposta la quale, peraltro, non le era stata notificata onde, nel merito, opponeva la prescrizione del credito contributivo. Nel contradditorio con la sola , con sentenza del 24/02/2023 il G.L. Controparte_2 rigettava l'opposizione. Rilevava , quanto al primo profilo, l'esaustività del rimando all'atto prodromico e che fosse pertanto sufficiente ad integrare la motivazione dell'atto il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Quanto all'eccepita prescrizione , fermo restando che la aveva Controparte_2 documentato la valida notificazione della cartella presupposta, rilevava il difetto di legittimazione dell'agente della riscossione e riteneva che su tale aspetto il rapporto processuale avrebbe dovuto essere obbligatoriamente ed esclusivamente costituito con l'Istituto titolare del credito. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla società ricorrente la quale ne censurava il fondamento logico-giuridico per non avere essa adeguatamente valutato la circostanza che , a causa della carenza motivazionale dell'intimazione, il giudizio era stato inizialmente incoato davanti al giudice tributario e nei confronti della sola
[...] con la conseguenza che nel successivo giudizio di riassunzione il CP_2 contraddittorio risultava ormai vincolato e non avrebbe potuto il ricorrente, senza ordine del giudice, convenire altre parti diverse da quelle inizialmente evocate in giudizio. Deduce peraltro che, avuto riguardo alla duplicità delle ragioni poste a base dell'opposizione - diretta a fare valere tanto profili di merito che vizi di regolarità formale dell'atto impugnato - correttamente la ricorrente aveva chiamato in causa l'agente della riscossione . Insiste pertanto nell'eccezione di prescrizione non esaminata dal G.L. e contesta la decisione nel capo che ha disatteso il dedotto vizio di motivazione per non avere essa rilevato l'incidenza della carenza motivazionale anche rispetto alla corretta individuazione dell'oggetto della pretesa e del soggetto titolare del credito dell'atto impugnato , cosicchè se ne ribadisce la portata inficiante anche sotto il profilo della carente indicazione degli elementi di calcolo per la determinazione dell'importo preteso a titolo di interessi. Si è costituita l' , nel frattempo subentrata alla Controparte_1 [...]
, la quale chiede il rigetto dell'impugnazione eccependo la infondatezza della CP_2 prima doglianza e la inammissibilità del motivo riguardante il vizio formale dell'atto siccome involgente valutazioni da farsi valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) non più coltivabile dinanzi al giudice dell'appello. Tanto premesso, il gravame non ha pregio. In base all'ordine logico delle questioni agitate nell'odierno giudizio occorre prendere le mosse anzitutto dal motivo che lamenta l'affermato difetto di legittimazione passiva della
(oggi ). Controparte_2 Controparte_3 A questo proposito è noto che la Suprema Corte ha recentemente chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). E' stato in particolare precisato che, a differenza di quanto avviene nel rito tributario, nel processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs n. 46/1999, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore (Cass. SS.UU. n. 7925/2019) Riassumendo, sulla scorta degli enunciati principi, la Suprema Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione sia privo di interesse a contraddire rispetto all'opposizione con la quale il contribuente eccepisce la prescrizione del credito contributivo. Tale rilievo agisce efficacemente rispetto all'odierna doglianza a dispetto del fatto che , come allegato, il giudizio era sato incardinato inizialmente dinanzi al giudice tributario e successivamente riassunto innanzi al giudice ordinario. In disparte il fatto che a differenza della declinatoria di competenza, all'esito della quale il processo continua davanti al nuovo giudice , la sentenza che nega la giurisdizione al di là degli effetti conservativi dell'azione , comporta non la riassunzione ma la riproposizione dell'azione e non preclude l'articolazione di nuove domande e l'estensione del contraddittorio a nuovi litisconsorti (arg. ex Cass. SS.UU. 27163 del 26/10/2018) nel caso di specie costituisce un dato processuale acquisito al processo e non contestato che la cartella esattoriale configurante l'atto prodromico all'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata, venne ritualmente notificata in data 9/4/2003 nelle mani dell'allora legale rappresentante della società, di tal che era ben nota fin da allora alla parte la natura dei crediti azionati e l'identità del soggetto titolare del credito. Ne consegue che, non sussistendo alcun vincolo e/o condizione ostativa a che la ricorrente evocasse in giudizio l'unico soggetto passivamente legittimato in relazione alla dedotta prescrizione, la pretermissione dell'Istituto previdenziale ha indotto il G.L. a negare correttamente ingresso alla menzionata eccezione. Quanto alla reiterata eccezione fondata sul vizio motivazionale dell'intimazione che, si ribadisce faceva rinvio alle ragioni sottese ad un atto prodromico noto alla ricorrente, va condivisa la ragione ostativa opposta dalla . Controparte_3
E' noto infatti che avverso la cartella esattoriale è possibile proporre, oltre all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - come nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo - l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata ( nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità del contenuto formale della cartella esattoriale – di cui è parte la motivazione -
o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella (Cassazione civile, sez. II, 22/02/2010, n. 4139).
A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione, in quanto nell' ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello. Viceversa, nel caso di opposizione agli atti esecutivi il solo mezzo di impugnazione sarà il ricorso per cassazione per il combinato disposto degli art. 111 cost. e 618, comma ultimo, c.p.c.. Tale principio vale anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi pur avendo l'opponente fatto valere motivi riconducibili all'art. 615 c.p.c., trovando applicazione la regola secondo cui l'identificazione del mezzo d'impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell'apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (Cass. n. 12872 del 22/6/2016). Discende da quanto sopra considerato che il motivo in esame deve essere giudicato inammissibile.
Alla conferma della sentenza di primo grado segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 647/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 24 febbraio 2023.
Condanna la società appellante al pagamento in favore dell' Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €
[...]
4.997,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 9 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco