CA
Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G. 562/2025
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di ER, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 562 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ER, (C.F.: PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in ER, Via Mariano Email_1
Stabile n. 182, domicilia ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] a [...], C.U.I.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_3 difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina Iracane;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in trattazione scritta del 20 marzo 2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 7 marzo 2025 il Giudice del Tribunale di ER, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da (nato in [...] il [...]) avverso il CP_1 provvedimento della Parte_1 di del 17/2/2025, notificatogli il 28/2/2025, con cui è stata
[...] Pt_1 rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata, in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n. 25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego.
1.1. Il Tribunale ha disposto la sospensione evidenziando, in particolare, che: a) CP_1
proviene dalla Tunisia;
b) la C.T. ha disposto la procedura accelerata di valutazione
[...] della domanda ai sensi dell'art. 28-bis comma secondo lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, ossia per la provenienza del ricorrente da un paese di origine sicuro;
c) pur essendo stati rispettati i tempi della procedura accelerata, questa non sarebbe stata utilizzabile se il ricorrente non provenisse da un paese sicuro;
d) i Tribunali di Firenze, Bologna, Roma e ER (quest'ultimo con due ordinanze rese in data 6/11/2024) hanno formulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE in relazione a questioni pregiudiziali concernenti la legittimità dell'inclusione di alcune nazioni nella lista dei Paesi di origine sicuri, considerate le numerose e significative categorie soggettive escluse, ma ritenute dal Ministero a rischio, in potenziale contrasto con la Direttiva 2013/32/UE; e) le questioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte l'illegittimità della procedura accelerata adottata;
f) da questo accertamento, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11399/2024, discenderebbe la sospensione ex lege del provvedimento impugnato;
g) in via cautelare, sussistono gravi e circostanziate ragioni per autorizzare la permanenza di sul territorio nazionale fino alla CP_1 definizione della predetta questione pregiudiziale da parte della CGUE.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 13 marzo 2025, il Controparte_2
evidenziando che: a) dall'esame del provvedimento di diniego
[...] emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], quanto piuttosto dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio abbia riguardo a mere questioni economiche ed il timore per il rientro in patria non presenta alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, “l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro”; c) quindi, è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori, da parte dell'odierno reclamato, di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine.
2.1. Sulla base di tali argomenti il ha invocato l'annullamento del Parte_1 provvedimento reclamato.
3. In data 18/3/2025 si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo, CP_1 atteso che egli: a) ha dimostrato una situazione di particolare vulnerabilità economica e sociale;
b) ha avviato in Italia un percorso di integrazione, attraverso l'attività lavorativa;
c) subirebbe un grave pregiudizio (unitamente alla sua famiglia) in caso di rientro in Tunisia.
4. È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando che: a) la domanda di protezione internazionale presentata da è stata valutata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis CP_1 comma 2 d. lgs. n. 25/2008 comma 2 lett. c (richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura); b) diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
c) la decisione adottata dal tribunale di ER, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile,
“considerando che la designazione come paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda”.
5. Nel termine fissato il ha depositato note di trattazione scritta, insistendo per Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato.
6. Secondo l'assunto del , la pendenza dei ricorsi presso la C.G.U.E. sarebbe, nel CP_3 caso in esame, totalmente irrilevante, poiché la valutazione di manifesta infondatezza sarebbe stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], bensì in ragione della manifesta infondatezza della domanda stessa, ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 25/2008, per avere il richiedente sollevato questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
7. L'argomento è infondato.
8. Ed invero, per quanto la abbia fatto espresso richiamo alle Parte_1 motivazioni poste a fondamento della domanda di P.I., esaminandola nel merito e ritenendola manifestamente infondata (richiamando, sul punto, l'art. 32 comma 1 lett. b bis e l'art. 28-ter del d lgs. n. 25/2008), la domanda è stata esaminata dalla
[...] facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28- Parte_1 bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008, come da conforme determina del Presidente
[cfr. pagg. 1 del decreto del 17/2/2025: (…) come da determina del Presidente, la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28-bis (“Procedure accelerate”), comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 25/2008 in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015”; cfr. anche pag. 4, ove si ribadisce espressamente che “la domanda è decisa in applicazione della procedura accelerata ex articolo 28-bis comma 2 lett. C) del d.lgs. n. 25 del 2008”].
9. La procedura accelerata seguita dalla trova esclusivo Parte_1 fondamento, quindi, nella provenienza di da paese di origine sicuro, ai CP_1 sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e non anche nella “manifesta infondatezza” della domanda, di cui alla lettera d) del medesimo articolo (che rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter).
10. Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vicenda, che – in ogni caso – non è idonea a Parte_1 qualificarne giuridicamente la decisione ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 28-ter comma 1 lett. a), e quindi a mutare il titolo della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura incardinata come “accelerata”, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro [ai sensi del comma 2 lett. c)] e non anche sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda.
11. Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
11.1. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato. Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
11.2. In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35-bis d. lgs. n. 25/2008, che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegua ex lege alla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
12. A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accellerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a carico di un risultato sfavorevole non CP_1 più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
13. Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
14. In ragione delle questioni trattate e della pecualiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ER, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− rigetta il reclamo;
− dichiara le spese di lite interamente compensate.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 21 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti e dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di ER, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei sig.ri Consiglieri: dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 562 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ER, (C.F.: PEC: P.IVA_2
, presso i cui uffici, siti in ER, Via Mariano Email_1
Stabile n. 182, domicilia ex lege; reclamante
NEI CONFRONTI DI
nato il [...] a [...], C.U.I.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_3 difeso, per mandato in atti, dall'avv. Caterina Iracane;
reclamato
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza in trattazione scritta del 20 marzo 2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 7 marzo 2025 il Giudice del Tribunale di ER, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE, pronunciandosi nell'ambito del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008 proposto da (nato in [...] il [...]) avverso il CP_1 provvedimento della Parte_1 di del 17/2/2025, notificatogli il 28/2/2025, con cui è stata
[...] Pt_1 rigettata la domanda di protezione internazionale da egli formulata, in quanto manifestamente infondata, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, del d. lgs. n. 25/2008, dell'efficacia del provvedimento di diniego.
1.1. Il Tribunale ha disposto la sospensione evidenziando, in particolare, che: a) CP_1
proviene dalla Tunisia;
b) la C.T. ha disposto la procedura accelerata di valutazione
[...] della domanda ai sensi dell'art. 28-bis comma secondo lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, ossia per la provenienza del ricorrente da un paese di origine sicuro;
c) pur essendo stati rispettati i tempi della procedura accelerata, questa non sarebbe stata utilizzabile se il ricorrente non provenisse da un paese sicuro;
d) i Tribunali di Firenze, Bologna, Roma e ER (quest'ultimo con due ordinanze rese in data 6/11/2024) hanno formulato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE in relazione a questioni pregiudiziali concernenti la legittimità dell'inclusione di alcune nazioni nella lista dei Paesi di origine sicuri, considerate le numerose e significative categorie soggettive escluse, ma ritenute dal Ministero a rischio, in potenziale contrasto con la Direttiva 2013/32/UE; e) le questioni pregiudiziali prospettate sono idonee a determinare a monte l'illegittimità della procedura accelerata adottata;
f) da questo accertamento, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11399/2024, discenderebbe la sospensione ex lege del provvedimento impugnato;
g) in via cautelare, sussistono gravi e circostanziate ragioni per autorizzare la permanenza di sul territorio nazionale fino alla CP_1 definizione della predetta questione pregiudiziale da parte della CGUE.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo, in data 13 marzo 2025, il Controparte_2
evidenziando che: a) dall'esame del provvedimento di diniego
[...] emerge che la valutazione di manifesta infondatezza è stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], quanto piuttosto dalla circostanza – emergente dall'analisi delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione – che la motivazione posta a fondamento dell'espatrio abbia riguardo a mere questioni economiche ed il timore per il rientro in patria non presenta alcuna attinenza con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) e con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) conseguentemente, “l'attesa delle pronunce del giudice eurounitario si palesa del tutto irrilevante, anche considerato che le questioni sottoposte si incentrano sulla possibile operatività della c.d. eccezione personale al fine di disattendere la designazione (oggi) legislativa di un Paese come sicuro”; c) quindi, è pienamente legittima, nel merito, la valutazione di manifesta infondatezza dell'istanza, in difetto di fondati timori, da parte dell'odierno reclamato, di persecuzione in caso di ritorno in Tunisia e (ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria) di rischio effettivo di “danno grave” in caso di rientro nel Paese d'origine.
2.1. Sulla base di tali argomenti il ha invocato l'annullamento del Parte_1 provvedimento reclamato.
3. In data 18/3/2025 si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo, CP_1 atteso che egli: a) ha dimostrato una situazione di particolare vulnerabilità economica e sociale;
b) ha avviato in Italia un percorso di integrazione, attraverso l'attività lavorativa;
c) subirebbe un grave pregiudizio (unitamente alla sua famiglia) in caso di rientro in Tunisia.
4. È intervenuto nel procedimento il Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando che: a) la domanda di protezione internazionale presentata da è stata valutata secondo la procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis CP_1 comma 2 d. lgs. n. 25/2008 comma 2 lett. c (richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura); b) diverse autorità giudiziarie hanno formulato rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE, in relazione a questioni concernenti la legittimità dell'inclusione di alcuni Stati (tra cui quello di provenienza dell'interessato) nella lista dei Paesi di origine sicuri;
c) la decisione adottata dal tribunale di ER, secondo cui la pendenza del giudizio dinanzi alla corte di Giustizia UE evidenzia gravi e circostanziate ragioni per sospendere il provvedimento di rigetto, appare condivisibile,
“considerando che la designazione come paese di origine sicura dello Stato di provenienza del richiedente ha assunto rilievo decisivo sia nella individuazione della procedura adottata che nella valutazione della fondatezza della domanda”.
5. Nel termine fissato il ha depositato note di trattazione scritta, insistendo per Parte_1
l'annullamento del provvedimento impugnato.
6. Secondo l'assunto del , la pendenza dei ricorsi presso la C.G.U.E. sarebbe, nel CP_3 caso in esame, totalmente irrilevante, poiché la valutazione di manifesta infondatezza sarebbe stata determinata non già in ragione della provenienza del richiedente da un Paese d'origine ritenuto sicuro [art. 28-bis co. 2, lett. c), d.lgs. 25/2008], bensì in ragione della manifesta infondatezza della domanda stessa, ai sensi dell'art. 28-ter comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 25/2008, per avere il richiedente sollevato questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
7. L'argomento è infondato.
8. Ed invero, per quanto la abbia fatto espresso richiamo alle Parte_1 motivazioni poste a fondamento della domanda di P.I., esaminandola nel merito e ritenendola manifestamente infondata (richiamando, sul punto, l'art. 32 comma 1 lett. b bis e l'art. 28-ter del d lgs. n. 25/2008), la domanda è stata esaminata dalla
[...] facendo applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28- Parte_1 bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 25 del 2008, come da conforme determina del Presidente
[cfr. pagg. 1 del decreto del 17/2/2025: (…) come da determina del Presidente, la valutazione della domanda è effettuata ai sensi dell'art. 28-bis (“Procedure accelerate”), comma 2 lett. C del D. Lgs. n. 25/2008 in quanto, nel caso di specie, il richiedente proviene da Paese sicuro e non ricorrono le condizioni di inapplicabilità della suddetta procedura previste dal comma 6 del medesimo articolo, non essendo emersi elementi atti a far ritenere che il richiedente sia un minore straniero non accompagnato ovvero un richiedente portatore di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015”; cfr. anche pag. 4, ove si ribadisce espressamente che “la domanda è decisa in applicazione della procedura accelerata ex articolo 28-bis comma 2 lett. C) del d.lgs. n. 25 del 2008”].
9. La procedura accelerata seguita dalla trova esclusivo Parte_1 fondamento, quindi, nella provenienza di da paese di origine sicuro, ai CP_1 sensi dell'art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 25/2008, e non anche nella “manifesta infondatezza” della domanda, di cui alla lettera d) del medesimo articolo (che rinvia a tutti i casi di manifesta infondatezza di cui all'art. 28-ter).
10. Conseguentemente, resta irrilevante, in questa sede, l'indagine in concreto svolta dalla nel merito della vicenda, che – in ogni caso – non è idonea a Parte_1 qualificarne giuridicamente la decisione ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 28-ter comma 1 lett. a), e quindi a mutare il titolo della procedura accelerata seguita. Si tratta, infatti, di procedura incardinata come “accelerata”, ex art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008, sull'unico presupposto della provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro [ai sensi del comma 2 lett. c)] e non anche sul presupposto della manifesta infondatezza della domanda.
11. Ciò posto, si osserva che è certamente necessario, come evidenziato dal Tribunale, attendere l'esito dei diversi rinvii pregiudiziali formulati alla Corte di Giustizia Europea da alcuni Tribunali italiani (oltre che da questa stessa Corte di Appello) in tema di correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro.
11.1. In pendenza, infatti, di tali molteplici rinvii pregiudiziali, aventi ad oggetto la correttezza della designazione del Paese di origine del richiedente come sicuro, non è possibile accertare in questa sede se la valutazione della domanda dell'odierno reclamato sia stata o meno correttamente incardinata nelle forme della procedura accelerata, avuto anche riguardo alla compressione dei diritti del richiedente che la procedura accelerata ha comportato. Compressione che può ritenersi legittima solo ove sia accertata la sussistenza dei presupposti giustificativi della medesima, ivi compresa la corretta designazione del paese di provenienza quale paese sicuro.
11.2. In assenza di certezza in ordine a tale ultimo profilo, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le gravi e circostanziate ragioni di cui al comma 4 dell'art. 35-bis d. lgs. n. 25/2008, che giustificano la sospensione del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, nei casi in cui tale effetto non consegua ex lege alla mera presentazione del ricorso avverso tale decisione.
12. A tale ultimo riguardo va osservato che ove la procedura accellerata si ritenesse correttamente incardinata, sul presupposto che il richiedente provenga da Paese designato di origine sicuro, pur in presenza di una situazione di incertezza sulla correttezza di tale designazione, si determinerebbe a carico di un risultato sfavorevole non CP_1 più idoneo ad essere sovvertito ove la decisione della Corte di Giustizia dovesse invece accertare l'illegittimità della presunzione di sicurezza del suo Paese di origine.
13. Tanto premesso, il reclamo va rigettato.
14. In ragione delle questioni trattate e della pecualiare natura del procedimento, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ER, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− rigetta il reclamo;
− dichiara le spese di lite interamente compensate.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 21 marzo 2025.
Il Consigliere relatore
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti e dal Presidente dr. Giovanni D'Antoni, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.