Articolo 35 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 bisArticolo 32 quater
Versione
1 settembre 1995
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7 febbraio 2014
Art. 35. Riconoscimento di figlio ((...)) (( 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana. )) 2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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