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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott. Veronica Zanin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ludovico Piantanida e dall'Avv. Gabriele Colombo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Ferno, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA- contumace-
e con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n.2 lettera b) della L. n.898 del 1 Dicembre 1970, così come modificata dalla L. 6 Maggio 1987 n.74, e successive modifiche ed integrazioni, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Domingo tra la il IG. e la Parte_1 IG.ra , revocando l'assegno di mantenimento per entrambi i Controparte_1 figli oramai maggiorenni. Respingere ogni domanda ex adverso formulanda. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il PM
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Tribunale per le condizioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a DO (rep. Dominicana) in data 18.08.2001, con atto trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caronno Varesino alla Parte II;
Serie c,
Numero 13 Anno 2001.
1 I coniugi risultano separati giusta Sentenza n. 511/2021 pubbl. il 15/07/2021 RG n. 2490/2019, passata in giudicato in data 15/2/2002. Con ricorso depositato in data 30/5/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di senti dichiarare lo scioglimento del matrimonio con la stessa Controparte_1 contratto, nonché per vedere regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento del minore , nato il [...] dall'unione coniugale, ed il solo mantenimento della figlia _1
, nata il [...] dall'unione coniugale. Per_2 All'udienza del 19/10/2022, il solo ricorrente è comparso avanti al Presidente, il quale, in via provvisoria, ha confermato integralmente le condizioni previste in sede di separazione.
Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, all'udienza di prima comparizione e trattazione, parte attrice ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la pronuncia di sentenza in punto status. Con sentenza del 7/3/2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale della resistente contumace e l'assunzione di prova testimoniale. All'udienza del 14/5/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In data 22.5.2024, il PM ha formulato le proprie conclusioni come in epigrafe.
Giurisdizione e legge applicabile.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...].
Al fine di valutare la sussistenza della giurisdizione italiana, si rende necessario dare applicazione al
Reg. UE 2201/2003. Il Regolamento, infatti, trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 32 L. n. 218 del 1995), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt.
3-5 del regolamento (cfr. Corte Giust. 29 novembre 2007, causa C- 68/07, S.L. c. L.L.). L'articolo 3 del Regolamento richiamato enumera sette criteri di competenza. I coniugi possono proporre una domanda relativa allo status dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova: (a) la loro residenza abituale, (b) la loro ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora, (c) la residenza abituale di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta, (d) la residenza abituale del convenuto, (e) la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda, (f) la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, (g) dello Stato membro di cui sono cittadini. I criteri di competenza in materia matrimoniale sono alternativi, non esiste cioè alcuna gerarchia, e quindi nessun ordine di preferenza, fra loro. Può, dunque, affermarsi la giurisdizione del presente collegio in base al disposto dell'art. 3 lett. a n. 6 del reg. UE 2201/03 visto che parte attrice risiedeva in Italia da almeno sei mesi prima della proposizione della domanda ed è cittadino italiano. Con riferimento alla legge applicabile, deve richiamarsi il disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10, ai sensi del quale “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
2 Nel caso di specie, in assenza delle condizioni contemplate dalle lettere da a) a c), deve trovare applicazione la lettera d), in virtù della quale deve darsi applicazione alla legge italiana.
La domanda di revoca del contributo al mantenimento della prole.
Preliminarmente è opportuno rilevare come, nel corso del giudizio, anche il figlio abbia _1 raggiunto la maggiore età, cosicché nulla deve disporsi in ordine ad affido e collocamento dello stesso. Parte ricorrente ha, in primo luogo, chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , deducendo che la stessa avrebbe contratto matrimonio. Per_2
Al fine di provare la circostanza, ha formulato istanza di ammissione di interrogatorio formale di parte convenuta. Con ordinanza del 19/6/2023, il GI ha ammesso l'interrogatorio formale ed assegnato al ricorrente termine per la notifica dell'ordinanza di ammissione. Il ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza alla parte contumace, perfezionatasi in data 18/7/2023. Ciononostante, parte resistente non si è presentata per rendere interrogatorio. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter ritenere ammessa dalla parte contumace la circostanza per cui la figlia abbia contratto matrimonio e sia, dunque, oramai uscita dal Per_2 nucleo familiare d'origine, tenuto conto della mancata comparizione di parte contumace all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, dell'età della stessa e della sua sostanziale irreperibilità, nonché della mancata costituzione in giudizio della convenuta. Venuta meno la convivenza con la parte resistente, viene meno il diritto della stessa di percepire il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne. La disposizione contenuta nella sentenza di separazione deve, dunque, essere revocata.
Parte ricorrente ha chiesto, poi, la revoca del contributo al mantenimento previsto a favore del figlio , deducendo l'avvenuto raggiungimento della maggiore età. _1 La domanda non può trovare accoglimento. Non vi è, infatti, prova in atti dell'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica che, al contrario, parrebbe smentita dall'età di
(19 anni), da cui è possibile presumere il perdurante mancato completamento del percorso _1 scolastico.
Le spese di lite.
Considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. revoca il contributo al mantenimento previsto a favore della figlia maggiorenne
[...]
a carico di;
Persona_3 Parte_1
2. rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
Per_4
3. dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 13/12/2024. Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott. Veronica Zanin Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ludovico Piantanida e dall'Avv. Gabriele Colombo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Ferno, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA- contumace-
e con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n.2 lettera b) della L. n.898 del 1 Dicembre 1970, così come modificata dalla L. 6 Maggio 1987 n.74, e successive modifiche ed integrazioni, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Santo Domingo tra la il IG. e la Parte_1 IG.ra , revocando l'assegno di mantenimento per entrambi i Controparte_1 figli oramai maggiorenni. Respingere ogni domanda ex adverso formulanda. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per il PM
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Tribunale per le condizioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio a DO (rep. Dominicana) in data 18.08.2001, con atto trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caronno Varesino alla Parte II;
Serie c,
Numero 13 Anno 2001.
1 I coniugi risultano separati giusta Sentenza n. 511/2021 pubbl. il 15/07/2021 RG n. 2490/2019, passata in giudicato in data 15/2/2002. Con ricorso depositato in data 30/5/2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di senti dichiarare lo scioglimento del matrimonio con la stessa Controparte_1 contratto, nonché per vedere regolamentati i profili relativi all'affido, collocamento e mantenimento del minore , nato il [...] dall'unione coniugale, ed il solo mantenimento della figlia _1
, nata il [...] dall'unione coniugale. Per_2 All'udienza del 19/10/2022, il solo ricorrente è comparso avanti al Presidente, il quale, in via provvisoria, ha confermato integralmente le condizioni previste in sede di separazione.
Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, all'udienza di prima comparizione e trattazione, parte attrice ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la pronuncia di sentenza in punto status. Con sentenza del 7/3/2023 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. La causa è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale della resistente contumace e l'assunzione di prova testimoniale. All'udienza del 14/5/2024 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In data 22.5.2024, il PM ha formulato le proprie conclusioni come in epigrafe.
Giurisdizione e legge applicabile.
Ai fini della decisione, occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...].
Al fine di valutare la sussistenza della giurisdizione italiana, si rende necessario dare applicazione al
Reg. UE 2201/2003. Il Regolamento, infatti, trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come, nell'ordinamento italiano, l'art. 32 L. n. 218 del 1995), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli artt.
3-5 del regolamento (cfr. Corte Giust. 29 novembre 2007, causa C- 68/07, S.L. c. L.L.). L'articolo 3 del Regolamento richiamato enumera sette criteri di competenza. I coniugi possono proporre una domanda relativa allo status dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova: (a) la loro residenza abituale, (b) la loro ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora, (c) la residenza abituale di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta, (d) la residenza abituale del convenuto, (e) la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda, (f) la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, (g) dello Stato membro di cui sono cittadini. I criteri di competenza in materia matrimoniale sono alternativi, non esiste cioè alcuna gerarchia, e quindi nessun ordine di preferenza, fra loro. Può, dunque, affermarsi la giurisdizione del presente collegio in base al disposto dell'art. 3 lett. a n. 6 del reg. UE 2201/03 visto che parte attrice risiedeva in Italia da almeno sei mesi prima della proposizione della domanda ed è cittadino italiano. Con riferimento alla legge applicabile, deve richiamarsi il disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10, ai sensi del quale “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
2 Nel caso di specie, in assenza delle condizioni contemplate dalle lettere da a) a c), deve trovare applicazione la lettera d), in virtù della quale deve darsi applicazione alla legge italiana.
La domanda di revoca del contributo al mantenimento della prole.
Preliminarmente è opportuno rilevare come, nel corso del giudizio, anche il figlio abbia _1 raggiunto la maggiore età, cosicché nulla deve disporsi in ordine ad affido e collocamento dello stesso. Parte ricorrente ha, in primo luogo, chiesto la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne , deducendo che la stessa avrebbe contratto matrimonio. Per_2
Al fine di provare la circostanza, ha formulato istanza di ammissione di interrogatorio formale di parte convenuta. Con ordinanza del 19/6/2023, il GI ha ammesso l'interrogatorio formale ed assegnato al ricorrente termine per la notifica dell'ordinanza di ammissione. Il ricorrente ha depositato prova dell'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza alla parte contumace, perfezionatasi in data 18/7/2023. Ciononostante, parte resistente non si è presentata per rendere interrogatorio. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter ritenere ammessa dalla parte contumace la circostanza per cui la figlia abbia contratto matrimonio e sia, dunque, oramai uscita dal Per_2 nucleo familiare d'origine, tenuto conto della mancata comparizione di parte contumace all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, dell'età della stessa e della sua sostanziale irreperibilità, nonché della mancata costituzione in giudizio della convenuta. Venuta meno la convivenza con la parte resistente, viene meno il diritto della stessa di percepire il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne. La disposizione contenuta nella sentenza di separazione deve, dunque, essere revocata.
Parte ricorrente ha chiesto, poi, la revoca del contributo al mantenimento previsto a favore del figlio , deducendo l'avvenuto raggiungimento della maggiore età. _1 La domanda non può trovare accoglimento. Non vi è, infatti, prova in atti dell'avvenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica che, al contrario, parrebbe smentita dall'età di
(19 anni), da cui è possibile presumere il perdurante mancato completamento del percorso _1 scolastico.
Le spese di lite.
Considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. revoca il contributo al mantenimento previsto a favore della figlia maggiorenne
[...]
a carico di;
Persona_3 Parte_1
2. rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
Per_4
3. dispone la compensazione delle spese di lite.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 13/12/2024. Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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