TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 19/12/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3751/2025 R.G.VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. EL LI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da (c.f. nata a Parte_1 C.F._1
EL (Vc) in data 24.12.1991, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tondella e (c.f. Parte_2
) nato a [...] in data [...], residente in [...]
Giardini di Marzo n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bertorelli
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
24.10.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in DO MI (BI) in data 5.11.2015. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di DO MI (BI), atto n. 5 – Parte I –Anno 2015.
Dal matrimonio sono nate le figlie in data 5.9.2012 e in data 9.3.2018. Per_1 Persona_2
Con ricorso dep. telem. in data 19.9.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in [...], ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto allegato da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni “i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale” ed è pertanto ormai cessata la comunione spirituale e materiale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio valuta poi la rispondenza degli accordi all'interesse delle minori, con conseguente omologa delle relative condizioni. 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. Le parti hanno infatti richiamato in punto affidamento e collocazione delle minori quanto disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta in data 29.9.2022, prodotto in copia conforme2.
Non si è proceduto all'ascolto delle minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti, avendo infatti le parti richiamato integralmente quanto stabilito dal
Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta con il provvedimento in data
29.9.2022, sopra richiamato.
Il contributo al mantenimento delle minori è poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Il collegio prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia diritto e richiesta di mantenimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, definitivamente provvedendo:
- pronuncia la separazione personale di matrimonio civile tra Parte_1
(c.f. nata a [...] in data [...] e C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato a [...] in data [...] celebrato in data C.F._2
5.11.2015 in DO MI;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DO MI di procedere alle incombenze di legge (atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di DO MI, anno 2015, parte I, atto 5);
omologa/prende atto degli ulteriori accordi conclusi tra le parti e per l'effetto:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. in riferimento alle figlie minori e prende atto che i ricorrenti si Per_1 Persona_2
richiamano in toto al provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d'Aosta datato 29.09.2022, depositato in cancelleria in data 24.10.2022, reso nell'ambito del procedimento n. 224/2019 Reg. V.G. e n. 7100/2022 Cron., da intendersi in questa sede integralmente trascritto e recepito in ogni sua parte;
3. dispone che la sig.ra verserà a titolo di mantenimento delle figlie Parte_1
e la somma mensile di € 150,00 cadauna – da rivalutarsi secondo gli Per_1 Persona_2
indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie solo dal momento in cui quest'ultima avrà reperito un reddito stabile;
4. dispone che il sig. verserà a titolo di mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 150,00 cadauna – da rivalutarsi secondo gli indici Istat - Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto e richiesta di mantenimento. I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro rapporti di debito/credito e/o eventuali somme sovvenienti da risparmi liquidi su c/c o investimenti in titoli od altro, anche con compensazioni. I coniugi si danno altresì atto di avere tra di loro così risolto ogni questione economica e/o patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per nessun motivo, ragione o causa dipendente, anche a titolo di mantenimento, dal pregresso rapporto di coniugio;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
EL LI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale provvedimento ha disposto l'affidamento della figlia alla zia paterna, signora Persona_2
, confermato l'affidamento di alla nonna materna, signora e Parte_3 Per_1 Parte_4 dichiarati gli odierni ricorrenti decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. EL LI Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da (c.f. nata a Parte_1 C.F._1
EL (Vc) in data 24.12.1991, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tondella e (c.f. Parte_2
) nato a [...] in data [...], residente in [...]
Giardini di Marzo n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Bertorelli
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
separazione personale dei coniugi
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate il
24.10.2025
per il P.M.: inviati atti al P.M. come da attestazioni di Cancelleria
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in DO MI (BI) in data 5.11.2015. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di DO MI (BI), atto n. 5 – Parte I –Anno 2015.
Dal matrimonio sono nate le figlie in data 5.9.2012 e in data 9.3.2018. Per_1 Persona_2
Con ricorso dep. telem. in data 19.9.2025, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, essendo divenuta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza, e di omologare gli accordi raggiunti.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., essendo entrambe le parti residenti in [...], ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento.
Come noto, ai fini dell'integrazione del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ex art 151 cc, la Suprema Corte ha stabilito che “la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, e a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale”1.
Nel caso che ci occupa, secondo quanto allegato da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni “i coniugi non hanno più una unione affettiva e sentimentale” ed è pertanto ormai cessata la comunione spirituale e materiale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151
c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Il Collegio valuta poi la rispondenza degli accordi all'interesse delle minori, con conseguente omologa delle relative condizioni. 1 Cfr. ad es. Cass., n. 8713/2015. Le parti hanno infatti richiamato in punto affidamento e collocazione delle minori quanto disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta in data 29.9.2022, prodotto in copia conforme2.
Non si è proceduto all'ascolto delle minori ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti, avendo infatti le parti richiamato integralmente quanto stabilito dal
Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta con il provvedimento in data
29.9.2022, sopra richiamato.
Il contributo al mantenimento delle minori è poi congruo avuto riguardo alle posizioni reddituali delle parti.
Il collegio prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsivoglia diritto e richiesta di mantenimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, definitivamente provvedendo:
- pronuncia la separazione personale di matrimonio civile tra Parte_1
(c.f. nata a [...] in data [...] e C.F._1 Parte_2
(c.f. ) nato a [...] in data [...] celebrato in data C.F._2
5.11.2015 in DO MI;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DO MI di procedere alle incombenze di legge (atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di DO MI, anno 2015, parte I, atto 5);
omologa/prende atto degli ulteriori accordi conclusi tra le parti e per l'effetto:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. in riferimento alle figlie minori e prende atto che i ricorrenti si Per_1 Persona_2
richiamano in toto al provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d'Aosta datato 29.09.2022, depositato in cancelleria in data 24.10.2022, reso nell'ambito del procedimento n. 224/2019 Reg. V.G. e n. 7100/2022 Cron., da intendersi in questa sede integralmente trascritto e recepito in ogni sua parte;
3. dispone che la sig.ra verserà a titolo di mantenimento delle figlie Parte_1
e la somma mensile di € 150,00 cadauna – da rivalutarsi secondo gli Per_1 Persona_2
indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie solo dal momento in cui quest'ultima avrà reperito un reddito stabile;
4. dispone che il sig. verserà a titolo di mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 150,00 cadauna – da rivalutarsi secondo gli indici Istat - Persona_2
oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto e richiesta di mantenimento. I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro rapporti di debito/credito e/o eventuali somme sovvenienti da risparmi liquidi su c/c o investimenti in titoli od altro, anche con compensazioni. I coniugi si danno altresì atto di avere tra di loro così risolto ogni questione economica e/o patrimoniale e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per nessun motivo, ragione o causa dipendente, anche a titolo di mantenimento, dal pregresso rapporto di coniugio;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2025.
Il Presidente rel. est.
EL LI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Tale provvedimento ha disposto l'affidamento della figlia alla zia paterna, signora Persona_2
, confermato l'affidamento di alla nonna materna, signora e Parte_3 Per_1 Parte_4 dichiarati gli odierni ricorrenti decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori.